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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 33 del 28 marzo 2019
CRESTANI CLAUDIO - Centrale idroelettrica "Pian dei Zocchi". Concessione di piccola derivazione d'acqua dal fiume Brenta ad uso idroelettrico in località Pian dei Zocchi nel Comune di S. Nazario (VI). Comune di localizzazione: Valbrenta (VI) (a seguito della fusione del Comune di San Nazario (VI) e del Comune di Valstagna (VI)). Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/16). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni, il progetto, presentato dalla Ditta Crestani Claudio, per la realizzazione di una centralina idroelettrica in sinistra idrografica del fiume Brenta in località "Pian dei Zocchi" in Comune di Valbrenta (VI) (a seguito della fusione del Comune di San Nazario (VI) e del Comune di Valstagna (VI)
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/2014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
CONSIDERATO che:
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 - punto 2 lettera m) nonché al punto 7 lettera d) - per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla ditta individuale Crestani Claudio (P.IVA. 03783040243, C.F CRSCLD57A20Z700G), con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via Monte Cengio, 38 – CAP 36061, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 256704 del 29/06/2017;
CONSIDERATO che l’istanza di verifica suddetta è stata presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs.n. 152/2006, vigente al momento dell’acquisizione dell’istanza;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06, contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA della Regione Veneto, il progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale e che il proponente ha provveduto al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento.
VISTO che in data 13/07/2017 è stato pubblicato sul sito web dell’U.O. V.I.A. della Regione Veneto sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione del progetto, come previsto dall’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. n. 292443 del 17/07/2017 con la quale gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal giorno 13/07/2017;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 02/08/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una centralina idroelettrica in sinistra idrografica del fiume Brenta in località “Pian dei Zocchi” e prevede il ripristino delle opere di derivazione esistenti che originariamente alimentavano la centrane idroelettrica di Carpanè (di proprietà ENEL ora rinunciata ed inutilizzata dagli anni ‘70);
CONSIDERATO che l’impianto sarà costituito da:
PRESO ATTO che i dati tecnici previsti per l’impianto sono di seguito riassunti:
Portata massima
16.000 l/s
Portata media
14.000 l/s
Potenza nominale
815,80 kW
Salto utile
5,94 m
DMV
5,7 mc/s
Scala risalita pesci
1 mc/s
PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio è pervenuto il parere, di cui all’ex art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulato dallo Studio Avvocato Ivone Cacciavillani (nota acquisita con prot. n. 396549 del 22/09/2017) e che con nota prot. n. 502648 del 30/11/2017 il proponente ha trasmesso le controdeduzioni all’osservazione citata;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti al prot. regionale n. 401770 del 27/09/2017 (perfezionata con PEC acquisita al prot. n. 538929 del 27/12/2017 e PEC acquisita al prot. n. 337217 del 13/08/2018);
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo preceduto da un incontro tecnico in data 23/02/2018, e successivamente in incontro tecnico in data 20/06/2018, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 77954 del 28/02/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 45/2018 DEL 23/02/2018, nella quale, tra l’altro si dichiara che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce propone alcune prescrizioni;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato quanto riportato nelle valutazioni conclusive del gruppo istruttorio: ”(…)
In relazione al quadro di riferimento programmatico lo studio analizza gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto. Il sito di intervento è soggetto, ai sensi del D. Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni, al Vincolo paesaggistico sugli ambiti fluviali; sempre in relazione ai vincoli secondo art.142 D.Lgs. 42/2004 si riscontra la presenza di Ambito naturalistico a livello regionale. La Ditta ha provveduto ad elaborare la Relazione Paesaggistica.
Per quanto riguarda i Siti di Rete Natura 2000, l’area di intervento e l’ambito di indagine non ricadono all’interno dei siti tutelati, ma risultano ubicati in prossimità di:
Il Proponente ha presentato la documentazione relativa allo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.). Il documento presentato conclude con l’esclusione del verificarsi di significativi effetti negativi sui siti della rete Natura 2000.
In attinenza al quadro di riferimento progettuale, la documentazione presentata a corredo della domanda di verifica di assoggettabilità a V.I.A. illustra le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull’ambiente. Risulta tuttavia importante adottare adeguate misure di tutela delle attività sportive e ricreative fluviali.
In rapporto al quadro di riferimento ambientale lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali. Gli impatti più significativi riguardano la componente acqua ed il biosistema. Si ritiene che gli impatti generati dalla realizzazione del progetto siano circoscritti sostanzialmente all’area di intervento e superati nel lungo periodo grazie alle misure compensative proposte”;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 27/02/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
“Tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;
Considerata la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta;
Verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 45/2018 del 23/02/2018, inviata dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;
Tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
Viste le osservazioni espresse dallo Studio Avvocato Ivone Cacciavillani, con nota acquisita al prot. n.396549 del 22/09/2017, per conto di:
1. Ass sportiva Bacino Acque Fiume Brenta;
2. Ivan Team;
3. Ass sportiva Valbrenta Team;
4. Asd Canoa Club Kayak Valstagna;
5. Federazione Italiana Rafting;
Esaminate le controdeduzioni della Ditta alle osservazioni di cui al punto precedente,
Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente ed acquisita agli atti al prot. regionale n. 401770 del 27/09/2017 (perfezionata con PEC acquisita al prot. n. 538929 del 27/12/2017 e PEC acquisita al prot. n. 337217 del 13/08/2018);
Considerata la particolare localizzazione del tratto sotteso all’intervento in oggetto, il quale interessa in maniera diretta lo svolgersi di numerose attività sportivo-ricreative, costituenti fonte di ricchezza per la valle in termini di occupazione diretta ed influenza positiva sull’economia locale
Vista la proposta emersa dal Sindaco del Comune di Valstagna Carlo Perli in sede di commissione (ex commissario tecnico nazionale della Federazione Italiana Canoa Kajak nel quadriennio olimpico Sydney 2000) che si riporta nello schema 1 - Allegato A al presente provvedimento -”
atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ritenuto che l’intervento non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate.
CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI
1. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 45/2018 del 23/02/2018 predisposta dalla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, si prescrive:
- di vietare qualsiasi opera e intervento che dovessero essere realizzati, anche parzialmente, all’interno delle aree della rete natura 2000 e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Lampetra zanandreai, Barbus plebejus, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Rana latastei, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Calandrella brachydactyla, Myotis daubentonii, Hystrix cristata) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
- di effettuare il rilascio del deflusso minimo vitale e della portata di alimentazione della scala risalita della fauna ittica con strutture regolabili o secondo modalità modulabili per garantire un adeguato tirante idrico (necessario al superamento del dislivello della quota del fondo dell’alveo) e per l’eventuale adeguamento della portata anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore, compresa l’efficacia della funzionalità della scala di risalita della fauna ittica. Per gli interventi di pulizia e risagomatura dell’alveo che prevedano consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, siano preferiti l’utilizzo di sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero la riduzione del grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
- di delimitare le aree di cantiere, sia fisse che mobili, con barriere per l’erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di attuare altre misure precauzionali atte a ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti e in particolare durante il relativo periodo riproduttivo. La rimozione della vegetazione legnosa (arbustiva e arborea) sia effettuata nel periodo ottobre-marzo;
- di utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti di tale campagna andranno documentati anche secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 (in aggiunta, comprensivi di: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio) e altresì comunicati all’autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
2. Il Proponente prima della Conferenza dei Servizi dovrà effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero di definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo; successivamente andrà ad individuare la quantità (pari ad almeno 10 mc/sec, e comunque superiore al d.e.) e le modalità di rilascio della portata necessaria per l’utilizzo ai fini sportivi e turistico-ricreativi del tratto di fiume sotteso dalla derivazione, in accordo con la Federazione Italiana Canoa Kayak.
Le modalità di rilascio e la sagomatura dell’alveo andranno concordate con il Genio Civile di Vicenza al quale, durante l’esercizio, dovranno essere trasmessi in continuo i dati di portata;
3. Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio e Controllo concordato con ARPAV e predisposto secondo le “Linee Guida ARPAV per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua interessati da impianti idroelettrici" pubblicate sul sito web dell’Agenzia
RACCOMANDAZIONI
1. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 45/2018 del 23/02/2018 predisposta dalla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, si raccomanda:
- di fornire, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/03/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 27/02/2019;
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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