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Bur n. 33 del 05 aprile 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 32 del 28 marzo 2019

BIOGARDA S.R.L. (con sede legale in loc. Bivio Rosalba a Valeggio sul Mincio VR - P.IVA./C.F 03153850239). Impianto di compostaggio e stoccaggio e trattamento fanghi. Variante sostanziale al progetto autorizzato con Decreto n. 13 del 19/03/2018. Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Società BIOGARDA S.R.L. per poter effettuare una variante sostanziale all'impianto di compostaggio e stoccaggio e trattamento fanghi autorizzato con Decreto n. 13 del 19/03/2018 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte II del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTO il Decreto n. 13 del 19/03/2018 del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto rilasciato alla ditta BIOGARDA SRL per l’”Impianto di compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano” con il quale:

  • è stato fatto proprio il giudizio positivo di compatibilità ambientale contenuto nel parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 17 del 06/12/2017 con le relative prescrizioni;
  • è stato autorizzato il progetto e rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale all’installazione subordinatamente al rispetto di quanto stabilito in sede di conferenza di servizi del 14/12/2017;

CONSIDERATO che l’installazione risulta riconducibile:

  • alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. z.b.) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs n. 152/2006”.
  • alle attività di cui al punto 5.3 lett. b) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte III:

1) trattamento biologico; 
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 
3) trattamento di scorie e ceneri; 
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. 

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno”.

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal proponente Biogarda s.r.l. (P.IVA./C.F 03153850239), con sede legale in loc. Bivio Rosalba a Valeggio sul Mincio (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 213802 del 06/06/2018;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto, per il quale il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità, prevede l’applicazione del punto 8 lett. t) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”.

VISTA la nota prot. n. 231157 del 18/06/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/07/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 496806 del 05/12/2018;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico tenutosi in data 13/02/2019 alla cui partecipazione sono stati invitati gli enti e le amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende la procedura di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 400300 del 03/10/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 200/2018;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

  • modifica della linea di produzione “fanghi” P2 mediante la rinuncia alla produzione di fango stabilizzato e l’inserimento del processo di compostaggio, con richiesta di aumento di potenzialità di 20.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso;
  • gestione del suddetto processo di compostaggio nella linea P2 tramite tecnologia a biocelle statiche;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 27/02/2019, il quale, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

1 entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. non risultano pervenute osservazioni inerenti l’istanza in oggetto;

2 il capannone dedicato alla Linea P2, così come descritto nella variante in oggetto, risulta essere in grado di ospitare un altro processo al suo interno;

3 l’area di progetto rimane la medesima, non sono previste nuove o diverse costruzioni rispetto a quanto autorizzato, le superfici pavimentate rimarranno invariate, non si avranno ulteriori scavi e la variante in esame riguarda la sola linea di produzione P2, attività svolta all’interno di un capannone già approvato;

4 la rete idraulica ed il sistema di trattamento e regimazione delle acque meteoriche, la gestione delle acque di processo e il sistema di captazione e trattamento delle arie esauste rimangono invariati;

5 alla luce di quanto riportato ai punti precedenti la modifica di progetto presentata dal proponente non comporta impatti ambientali significati e negativi diversi rispetto a quanto già valutato con parere n. 17 del 06/12/2017 del Comitato Regionale VIA ed approvato con il Decreto n. 13 del 19/03/2018 del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto;

6 le eventuali modifiche al lay-out, gestionali ed operative evidenziate, nello specifico stoccaggio dei rifiuti, produzione acque di percolazioni ed emissioni in atmosfera, comprensive anche delle emissioni odorigene, saranno oggetto di apposite prescrizioni in sede di aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale comprensiva del Piano di Monitoraggio e Controllo;

7 l’art. 16 comma 3 delle NTA del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali prevede che “Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all’art. 13, all’entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili”;

8 con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 agosto 2018, la Commissione UE ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti, e pertanto, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle succitate BAT, dovrà essere effettuato il riesame dell'autorizzazione sull'installazione nel suo complesso ai sensi dell’art. 29–octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

9 l’aumento di capacità di trattamento richiesto dà luogo ad un incremento così prossimo alla soglia prevista per il punto 5.3 lettera b) dell’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tale da ritenere opportuno sottoporre l’istallazione a riesame ai sensi dell’art. 29–octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 27/02/2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

  1. Per la modifica in progetto il gestore dovrà effettuare il riesame del Decreto n. 13 del 19/03/2018 ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentando una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale che dovrà tenere conto in particolare dei seguenti aspetti:
    1. il confronto con le conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti;
    2. in relazione alla matrice aria, dovrà verificare l’adeguatezza del dimensionamento dell’impianto di aspirazione e dei sistemi di trattamento in progetto o esistenti; si precisa che le arie esauste provenienti dalle biocelle (linea P2-compostaggio, quantificate in circa 3.500 mc/h per biocella) dovranno essere convogliate direttamente allo scrubber e quindi trattate al biofiltro; la documentazione relativa a tale verifica e una planimetria con l’individuazione degli impianti di aspirazione e trattamento dell’aria dovranno essere allegati alla domanda in parola;
    3. in relazione alla matrice aria, dovrà verificare la fattibilità tecnica ed economica della captazione e convogliamento delle emissioni diffuse provenienti da vasche/serbatoi di stoccaggio del percolato ai fini della verifica prevista dall’art. 270 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; la relazione inerente a tale verifica dovrà essere accompagnata da una planimetria che individua puntualmente i diversi punti di stoccaggio del percolato presenti/in progetto nell’installazione, evidenziando se la raccolta viene fatta per gravità o mediante pompa;
    4. in relazione alla matrice odore, nel Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà esplicitare le modalità e le frequenze (in particolare durante la messa a regime della linea P2-compostaggio) di verifica del limite di 500 UO/mc prescritto per i biofiltri e tali modalità e frequenze dovranno essere concordate con ARPAV, Provincia e Comune.
  2. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, il gestore dovrà effettuare una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all’Autorità Competente (solo nel caso di AIA). Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e/o l’Autorità Competente (nel caso di AIA) un piano di interventi per il rientro nei limiti.
  3. Nel caso in cui, a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto nella nuova configurazione di progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, il gestore dovrà effettuare su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Sulla base dei risultati di tale indagine, che dovranno essere inviati alla Autorità Competente, Provincia, Comune ed ARPAV, il gestore dovrà proporre all'Autorità Competente delle soluzioni alle eventuali problematiche emerse.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/03/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 27/02/2019;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 27/02/2019 in merito all’impianto in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni ambientali di cui in premessa;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Biogarda S.r.l. (con sede legale in loc. Bivio Rosalba a Valeggio sul Mincio – VR - P.IVA./C.F 03153850239) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona.
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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