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Bur n. 33 del 05 aprile 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 31 del 28 marzo 2019

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli affluenti. Comune di Venezia. Procedura di approvazione definitiva e autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99, delle DGRV n. 308 del 10/02/09 e DGRV n. 327 del 17/02/09, con contestuale rilascio all'autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04". Determinazione della Commissione Regionale V.I.A. n. 2 del 21/09/2010. Proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. fatto proprio dalla D.G.R. n. 2883 del 28/12/2012. (Prog. n. 3/2010).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relativo agli "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli affluenti", con aggiornamento delle relative prescrizioni. Principali riferimenti: DGR n. 67 del 24/01/2003; DGR n. 2883 del 28/12/2012; istanza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 387287 del 18/09/2017; verbale della seduta del Comitato regionale VIA del 21/01/2019.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto in argomento concerne lavori sulla rete idrografica minore di Bonifica per il disinquinamento delle acque consegnate alla Laguna di Venezia, di competenza regionale (sulla scorta della L. n. 171/1973), affidati in concessione ai Consorzi di Bonifica, Irrigazione e Miglioramento Fondiario con la L.R. n. 12/2009;

PREMESSO che la D.C.R. n. 24 del 01/03/2000 ha approvato il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – PIANO DIRETTORE 2000”;

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con la Deliberazione n. 1834 del 23/06/2000, ha individuato il Consorzio di Bonifica “Dese Sile” (ora “Acque Risorgive”) come soggetto attuatore della scheda C6.1.1.F “Interventi di riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti.” (P.139);

PREMESSO che il progetto “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego” sito nel Comune di Venezia, presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/99, conclusa con DGR n. 67 del 24/01/2003 che ha fatto proprio il parere n. 25 del 11/03/2002 della Commissione Regionale VIA;

PREMESSO che l’intervento complessivo è stato così suddiviso dal Consorzio:

  • P. 139/a) Interventi nella zona a monte del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e suoi affluenti - “Stralcio Roviego”;
  • P.139b) Interventi nella zona a valle del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e suoi affluenti, oggetto del procedimento in oggetto;
  • P.139c) “Stralcio Cave”;

PREMESSO che il progetto definitivo relativo all’intervento P.139b è stato oggetto di procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99, delle DGRV n. 308 del 10/02/09 e DGRV n. 327 del 17/02/09, con contestuale rilascio all'autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04, la quale si è conclusa con DGR n. 2883 del 28/12/2012 pubblicata nel BUR n. 8 del 22/01/2013, che ha fatto propria la determinazione della Commissione Regionale VIA n. 2 del 21/09/2010.

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta Regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2883 del 28/12/2012, formulata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 387287 del 18/09/2017;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, dell’istanza di proroga relativa all’intervento in oggetto ed è stato deciso di nominare un gruppo istruttorio incaricato dell’esame della richiesta in questione;

VISTA la documentazione acquisita agli atti con prot. n. 514081 del 18/12/2018, trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata con nota prot. n. 495806 del 05/12/2018;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 21 gennaio 2019:

PRESO ATTO che nella documentazione in questione l’intervento approvato con DGR n. 2883 del 28/12/2012 pubblicata nel BUR n. 8 del 22/01/2013 viene suddiviso in due stralci:

- Primo Stralcio: “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti. Interventi nel comparto di valle – Primo stralcio - Ricalibratura dello scolo Pagliaghetta dall’attraversamento della SS14 all’immissione nel collettore Acque Medie Cattal e ricalibratura del collettore Acque Medie Cattal sino alla derivazione verso l’area di espansione sistema Acque Medie (bacino di laminazione)”; tale stralcio è in corso di progettazione e verrà realizzato da SAVE con i propri fondi e parte dei fondi assegnati da ENAC per lo spostamento dell’impianto.

- Secondo Stralcio: “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti. Interventi nel comparto di valle (P. 139B) - Secondo stralcio - Ricalibratura del collettore Acque Medie Cattal dalla derivazione verso l’area di espansione sistema Acque Medie (bacino di laminazione), realizzazione del nuovo attraversamento della SS14, dell’area di laminazione, della nuova idrovora consortile a servizio del canale Acque Medie Cattal e scarico in Osellino”; tale stralcio, che verrà progettato ed eseguito dal Consorzio Acque Risorgive con il finanziamento regionale e la rimanente parte del finanziamento di ENAC, è oggetto della presente valutazione di richiesta di proroga, al fine di permettere la revisione del progetto definitivo già approvato dalla Regione;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie […], le quali tengono conto delle motivazioni della richiesta proroga, finalizzata a consentire al proponente di progettare definitivamente la parte di progetto, così come stabilito dalla convenzione firmata in data 29/07/2016 tra il Consorzio Acque Risorgive, l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e SAVE Spa, recependo le prescrizioni imposte: 

  • dalla DGRV 1146 del 01/09/2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del parere n. 542 della Commissione Regionale VIA del 29/07/2015 che esprime il giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto denominato “Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera – Master Plan” presentato da ENAC.
  • dal Decreto n. 9 del 19/01/2016 di compatibilità ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

CONSIDERATO che la nuova collocazione dell’impianto idrovoro, rispetto al progetto approvato dalla DGR n. 2883 del 28.12.2012 (sulla scorta della Determina n. 2 del 21.09.2010 della Commissione Regionale VIA) è stata individuata negli elaborati del progetto “Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera – MASTER PLAN 2021”, predisposto da ENAC, che ha ottenuto il Parere favorevole di compatibilità ambientale con il Decreto n. 9 del 19.01.2016 di concerto del MATTM e del MiBACT.

RITENUTO che le modifiche che il proponente intende apportare in sede di progettazione definitiva, finalizzate al recepimento delle prescrizioni imposte con i suddetti provvedimenti relativi al progetto “Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera – Master Plan” presentato da ENAC, non comportino ulteriori elementi rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente valutazione e confermino la compatibilità ambientale del progetto anche nella nuova configurazione degli interventi.

PRESO ATTO che dalla documentazione allegata alla richiesta di proroga, emerge il fine del proponente, anche a fronte del variato Quadro Programmatico, di continuare a dare risposta ai due obiettivi progettuali originali:

  • garantire un adeguato abbattimento di carichi di nutrienti sversati in Laguna di Venezia;
  • dare sicurezza idraulica a un territorio, caratterizzato da un elevato rischio di allagamenti.

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 2883 del 28/12/2012 pubblicata nel BUR n. 8 del 22/01/2013.

RITENUTO che per quanto attiene l’aspetto relativo alle terre e rocce da scavo, il progetto è stato presentato prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 120/2017 e quindi rimane assoggettato alla previgente normativa, secondo quanto previsto dall’art. 27 del medesimo decreto, tuttavia per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell’inizio lavori e a fine lavori, si debba utilizzare la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente (vedasi applicativo WEB all’indirizzo www2.arpa.veneto.it/terrerocce/).

ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2883 del 28/12/2012, relativamente al progetto “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli affluenti”, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 2 del 21/09/2010 della Commissione regionale VIA integrate con le prescrizioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza espresso con nota del 08/10/2012 e recepite nella DGRV n. 2883 del 28/12/2012, come di seguito aggiornate:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2. Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell’acqua e i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l’immediato recupero degli ambienti interessati.

3. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili inquinamenti nelle aree circostanti.

4. Dovrà essere eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

5. Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative per quanto attiene alle emissione di rumore e gas di scarico.

6. Dovrà essere previsto il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità alla normativa vigente in materia al momento della presentazione del progetto ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008 del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008 e ss.mm.ii.; tuttavia per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell’inizio lavori e a fine lavori, si debba utilizzare la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente (vedasi applicativo WEB all’indirizzo www2.arpa.veneto.it/terrerocce/).

7. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.

8. Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive.

9. In fase di progettazione esecutiva venga condiviso il Piano di Monitoraggio per la qualità delle acque con A.R.P.A.V..

10. Le operazioni di cantierizzazione dell'area vengano pianificate valutando, con riguardo all'individuazione del siti ove allestire il/i cantiere/i, gli effetti e le ricadute sul paesaggio durante tale fase realizzativa, privilegiando nel progetto, aree già compromesse e comunque prevedendo il ripristino dei luoghi.

11. Per tutte le operazioni nelle quali sia previsto l'impianto di nuova vegetazione (alberature, arbusti, canna palustre ecc,) venga data priorità all'utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati dalla Regione conformemente ai disposti di cui alla DGRV n. 3263 dei 15/10/2004.

12. Tutti i manufatti, quali scatolari, elementi in c.a, ecc., che a lavori ultimati emergeranno dalla quota campagna, vengano prevista una tonalità cromatica simile a quella delle terre.

13. Per il tipo/forma indicato per i parapetti ed altri manufatti venga ricercata una soluzione formale e cromatica più simile a quanto storicamente rinvenibile, nell’ambito della locale bonifica.

14. Durante le operazioni di cantiere siano adottati tutti i necessari accorgimenti in materia di contenimento delle emissioni acustiche ed atmosferiche (polveri).

15. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere di Compatibilità ambientale di cui alla DGRV n. 67 del 24/01/2003.

16. Le tubazioni di adduzione finale al canale siano dipinte di verde scuro.

17. Al termine dei lavori sia prestata particolare attenzione affinché tutte le dotazioni provvisionali e le opere di pertinenza del cantiere (strade, terra di riporto) siano rimosse, riportando lo stato dei luoghi all'aspetto naturalistico preesistente.

demandando alla Direzione Regionale competente ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento;

PRESO ATTO che il verbale della seduta del 21 gennaio 2019, comprensivo della relazione istruttoria relativa all’argomento trattato, è stato approvato nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 30 gennaio 2019;

TENUTO CONTO che l’art. 10, comma 4, della L.R. n. 4 del 18/02/2016, stabilisce che il provvedimento di VIA sia adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 21/01/2019 in merito all’istanza formulata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per la proroga di validità della durata del provvedimento di VIA, di cui alle DGR n. 67 del 24/01/2003, pubblicata sul BUR n. 24 del 04/03/2003, e DGR n. 2883 del 28/12/2012, pubblicata nel BUR n. 8 del 22/01/2013, relativo al progetto: “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli affluenti”.
  3. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA relativo al progetto “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli affluenti”, di cui alle DGR n. 67 del 24/01/2003 e DGR n. 2883 del 28/12/2012, è prorogata di cinque anni, a partire dal 22/01/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 2 del 21/09/2010 della Commissione regionale VIA (integrate con le prescrizioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza espresso con nota del 08/10/2012 recepite nella DGRV n. 2883 del 28/12/2012), così come aggiornate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, alla Direzione Generale ARPAV, alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione ed alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.
  6. Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione, per il seguito di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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