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Bur n. 33 del 05 aprile 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 30 del 28 marzo 2019

ACQUE VERONESI S.c.a.r.l. - Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Sommacampagna. Comune di Localizzazione: Sommacampagna (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali/prescrizioni, l'intervento di adeguamento funzionale del depuratore di Sommacampagna. Principali riferimenti: istanza acquisita presentata da Acque Veronesi Scarl, acquisita agli atti con prot. n. 285162 del 05/07/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale 27/02/2019.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata in data 05/07/2018 da Acque Veronesi Scarl (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale in via Lungadige Galtarossa, n. 8, Verona, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 285162 del 05/07/2018;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che l’impianto esistente, in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio è stato oggetto di procedura effettuata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, conclusasi favorevolmente con DDR n. 16 del 09/02/2018;

VISTA la nota prot. n. 306067 del 20/07/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/08/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il progetto presentato prevede di ottimizzare la funzionalità dell’impianto di depurazione di Sommacampagna al trattamento della 2 Qm, mediante la realizzazione dei seguenti interventi principali:

  • realizzazione di un nuovo decantatore finale;
  • modifica del partitore di portata, destinato all’alimentazione dei sedimentatori;
  • interventi impiantistici sul pozzetto di ricircolo e supero del fango;
  • potenziamento del sollevamento iniziale;
  • potenziamento del sollevamento di rilancio, a valle dell’equalizzazione, per l’alimentazione dei comparti biologici;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 432813 del 24/10/2018, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 228/2018, nella quale, tra l’altro si dichiara che per i lavori di adeguamento funzionale del depuratore di Sommacampagna è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza individuando prescrizioni sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttiva Comunitarie 91/43/CEE e 2009/147/CE;

PRESO ATTO che entro in data 04/09/2018 è pervenuta un’osservazione formulata dal Comune di Sommacampagna, acquisita agli atti con prot. n. 358625 del 05/09/2018;

EVIDENZIATO che, in riscontro alla richiesta del proponente acquisita agli atti con prot. n. 380861 del 19/09/2018, il procedimento è stato sospeso per un termine di 30 giorni a partire dal 19/09/2018;

PRESO ATTO che il proponente, con nota del 19/10/2018, acquisita al prot. regionale n. 427772 del 22/10/2018, ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

PRESO ATTO che il Comune di Sommacampagna, con nota acquisita agli atti con prot. n. 466217 del 15/11/2018, in riferimento alla documentazione progettuale agli atti così come integrata dal proponente in data 19/10/2018, ha comunicato che, a seguito dell’esame della pratica dal parte della Commissione Edilizia Comunale effettuato in data 24/10/2018, il progetto è stato ritenuto conforme alle norme urbanistiche vigenti, risultando superate e risolte positivamente le osservazioni precedentemente comunicate;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale nella seduta del 27/02/2019, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato e facendo proprie inoltre le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Relazione Istruttoria Tecnica n. 228/2018 del 19/10/2018 espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV:

  • tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • vista l'osservazione formulata dal Comune di Sommacampagna (VR), acquisita agli atti con protocollo n. 358625 del 05/09/2018 in riscontro alla quale la ditta Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni (acquisite al protocollo regionale al n. 427772 del 22/10/2018);
  • vista la comunicazione da parte del Comune di Sommacampagna (VR), a seguito delle controdeduzioni, con la quale informa della conformità del progetto alle norme urbanistiche vigenti;
  • verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;
  • tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
  • tenuto conto che l’impianto di depurazione di Sommacampagna, nella sua configurazione attuale, è stato oggetto di una recente procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016, che si è conclusa con DDR n. 16 del 09/02/2018, sulla base del parere favorevole, espresso dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 20/12/2017, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
  • Entro un mese dal rilascio del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico da parte della Provincia, venga definita una procedura, da concordarsi con ARPAV, per il monitoraggio, di almeno un anno, dei valori del parametro Escherichia Coli in ingresso ed uscita.
  • Al termine del periodo previsto dovrà essere inviata agli uffici regionali della Difesa del Suolo – UO Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Provincia di Verona ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, una relazione riportante gli esiti del monitoraggio e le eventuali misure gestionali adottate.
  • Sulla base della relazione di cui al punto precedente, gli uffici regionali, sentiti la Provincia di Verona ed il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, valuteranno la necessità di implementazione del sistema di disinfezione.
  • Venga assicurato il mascheramento dell’impianto tramite l’implementazione della barriera arborea nei lati nord-est e sud-ovest.
  • considerato che, in ottemperanza alle condizioni ambientali di cui sopra, il proponente ha provveduto:
  • con note prot. n. 11408/18 e 16840/18 ad attivare, secondo quanto concordato con ARPAV, il monitoraggio relativo al parametro E. Coli;
  • con nota prot. n. 2625 del 30/01/2019 a comunicare “l’esecuzione della barriera arborea lungo il lato nord-est dell’impianto, in quanto il lato sud-ovest, a seguito di lavori di adeguamento impianto verrà realizzato nel corso del 2019 modificandone il perimetro”;
  • ritenuto di confermare le condizioni ambientali sopra riportate, per quanto ancora non ancora ottemperate, anche in relazione al previsto progetto di potenziamento dell’impianto oggetto del presente procedimento;
  • visti gli esiti della valutazione degli impatti sulla componente odorigenea sia in fase di cantiere che in fase di progetto;

ha valutato all’unanimità dei presenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale ed il Dott. Alessandro Manera, Componente esterno del Comitato), di non assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ha evidenziato che l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi nel rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito riportate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

  1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. n. 228/2018 del 19/10/2018 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 432813 in data 24/10/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività:
  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Ardea purpurea, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Hystrix cristata) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità degli ambienti presenti nel corpo idrico recettore dello scarico dell’impianto di depurazione a seguito del relativo adeguamento e per l’intera durata di esercizio;
  2. di utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
  1. Al termine del periodo di monitoraggio previsto ai sensi del DDR n. 16 del 09/02/2018 dovrà essere inviata agli uffici regionali della Difesa del Suolo – UO Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Provincia di Verona ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, una relazione riportante gli esiti del monitoraggio e le eventuali misure gestionali adottate.
  2. Sulla base della relazione di cui al punto precedente, gli uffici regionali, sentiti la Provincia di Verona ed il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, valuteranno la necessità di implementazione del sistema di disinfezione.
  3. Una volta completati gli interventi di adeguamento funzionale oggetto del presente procedimento, venga completato il mascheramento dell’impianto tramite l’implementazione della barriera arborea nel lato sud-ovest.
  4. Nel caso in cui, sia nella fase di cantiere che a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto nella configurazione di progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, la ditta effettuerà su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Sulla base dei risultati di tale indagine, che dovranno essere inviati alla Provincia, al Comune ed ARPAV, la ditta dovrà proporre all'Autorità Competente delle soluzioni alle eventuali problematiche emerse.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Regionale VIA del 27/02/2019 è stato approvato nella seduta del 13/03/2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  1. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/02/2019 in merito all’intervento, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni ambientali/prescrizioni di cui alle premesse.
  1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  1. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Veronesi Scarl (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale in via Lungadige Galtarossa, n. 8, Verona, PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna, alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Veronese ed all’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela Acque della Direzione Regionale Difesa del Suolo.
  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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