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Bur n. 27 del 22 marzo 2019


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 45 del 28 dicembre 2018

Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale. L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4, L. 266/1991, art. 6, L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla non ammissione delle organizzazioni di volontariato prive dei requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le Organizzazioni di Volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 266/1991;
  • vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 27.05.1994 laddove prevede la possibilità per le organizzazioni di volontariato operanti ai vari livelli territoriali di strutturarsi in coordinamenti composti da associazioni iscritte al registro regionale o comunque in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge 266/91 per le organizzazioni iscritte;
  • dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 prevede che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
    • dato atto che la citata deliberazione stabilisce altresì che:
      • al Registro in argomento possono essere iscritti  organismi di coordinamento e collegamento, qualunque sia la denominazione assunta, purché raggruppino almeno quattro aderenti e siano composti da organizzazioni di volontariato iscritte al registro (la maggioranza) e “iscrivibili” (ovvero in possesso dei requisiti per l’iscrivibilità al registro ma non iscritti),
      • la valutazione dell’iscrivibilità dei soggetti aderenti ad organismi di secondo livello non iscritti, spetta all’ufficio regionale competente, mediante analisi del singolo atto costitutivo e statuto;
      • la non ammissione al Registro di  organismi di secondo livello misti, cioè composti da basi associative di diversa natura (volontariato, promozione sociale, cooperative, imprese sociali…);
  • preso atto che con Legge 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
  • preso atto che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale (che ne attesta l’appartenenza nonché la conformità  dei  loro  statuti  ai  requisiti  di  legge), in osservanza alle disposizioni regolamentari di cui al DM 471/2001;
  • visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
  • preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
  • rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della L. 383/2000;
  • preso atto che la citata Deliberazione prevede la cancellazione automatica dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni;
  • visto il Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017 e s.m.i.  con il quale è stato approvato il Codice del Terzo settore, che procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
  • considerato che ai sensi della citata normativa le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono:
  • esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 ;
  • avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
  • contenere nella denominazione sociale la specifica di riferimento “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “Odv” oppure “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”;
  • svolgere l’attività prevalentemente verso terzi, nel caso di associazioni di volontariato e verso i propri soci, loro familiari o di terzi, nel caso di associazioni di promozione sociale;
  • preso atto che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
  • dato atto che nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice del Terzo settore, il requisito dell’iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni ai Registri regionali del volontariato o della promozione sociale;
  • vista la nota Prot. n. 12604 del 29.12.2017 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:
  • conferma l’immediata applicabilità delle norme afferenti ai requisiti sostanziali degli enti del terzo settore, con particolare riferimento al numero minimo di soggetti costituenti e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione sociale;
  • precisa che la verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione dev’essere effettuata sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione e che, in caso di parziale corrispondenza delle disposizioni statutarie al Codice, le modifiche devono avvenire entro il termine stabilito dal D.Lgs. 105/2018, ovvero entro il 02.08.2019;
  • chiarisce l’immediata applicabilità, per tutti gli enti del terzo settore, di redigere il bilancio di esercizio nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del D. Lgs. 117/2017 e, per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a € 100.000,00,  di pubblicare annualmente, sul proprio sito internet, gli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai propri associati a partire dal 1^ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nell’anno 2018;
  • vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27.12.2018 che fornisce gli opportuni chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria delle associazioni già iscritte ai Registri regionali che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Codice del terzo settore, sono tenute ad adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni inderogabili;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento dei Registri regionali hanno determinato:
  • l’iscrizione, nel Registro del volontariato, dell’associazione denominata “Prozacmeno ODV”, C.F. 95134820240, con sede in Montecchio Precalcino (VI), con il codice VI0632;
  • l’iscrizione, nel Registro della promozione sociale, delle associazioni denominate  “Circolo Corpus Domini (C.F. 90166280272) e “Oratorio San Pietro Orseolo” (C.F. 90117480278) che hanno assunto, rispettivamente, i codici di iscrizione PS/VE0019/028 e PS/VE0019/029, quali aderenti all’Associazione NOI di Venezia,
  • la conferma dell’iscrizione di n. 13 Associazioni nel Registro del volontariato, di cui all’ Allegato A e di n. 6 Associazioni nel Registro della promozione sociale, di cui all’Allegato B;
  • la non ammissione al Registro del volontariato di:
    • Federazione Italiana Ricerca e Soccorso K9, C.F.  95133830240, con sede in Grisignano di Zocco (VI) per l’assenza dei requisiti sostanziali, poiché il numero dei soci costituenti è inferiore al minimo richiesto dalla normativa vigente in materia (diniego di iscrizione formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. 453298 del 08.11.2018 al quale non è stato alcun riscontro);
    • Associazione Italiana Sicurezza Ambientale A.I.S.A., C.F. 92038640279, con sede in Summaga di Portogruaro (VE) per l’assenza di requisiti sostanziali: l’atto costitutivo risulta essere una nota a firma del Presidente Nazionale priva di dati fondamentali, la denominazione indicata nell’autocertificazione è diversa da quella riportata nella nota del Presidente nazionale e nel certificato di attribuzione del codice fiscale dove, peraltro, la natura giuridica si riferisce ad “associazione riconosciuta”, non risulta assolto l’obbligo assicurativo per i volontari, lo statuto è disallineato dalla normativa di settore e la coincidenza numerica tra l’assemblea, i soci fondatori e i componenti del consiglio direttivo vanificano il principio di alterità degli organi sociali (mancato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell’art. 10 bis con nota Prot. n. 453293 del 08.11.2018);
  • preso atto che:
  • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
  • con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale  è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
  • vista la L. 383/2000;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 27/2001, art. 43,  n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;
  • viste le Deliberazione di Giunta n. 4314/2009 e n. 2652/2001;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale del Volontariato dell’Associazione denominata “Prozacmeno ODV”, C.F. 95134820240, con il codice VI0632, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento;
  2. l’iscrizione al Registro della promozione sociale delle associazioni denominate  “Circolo Corpus Domini, C.F. 90166280272 e “Oratorio San Pietro Orseolo” C.F. 90117480278, rispettivamente con i codici PS/VE0019/028 e PS/VE0019/029, quali aderenti all’Associazione NOI Venezia, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento;
  3. la conferma dell’iscrizione ai rispettivi Registri regionali di n. 13 Organizzazioni di volontariato e di n. 6 Associazioni di promozione sociale, meglio evidenziate negli Allegati A e B;
  4. le associazioni iscritte o confermate ai Registri regionali, oggetto del presente provvedimento, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore entro il 02.08.2019;
  5. la non ammissione al Registro regionale del volontariato delle Organizzazioni “ Federazione Italiana Ricerca e Soccorso K9” (C.F.  9513383024 – sede legale a Grisignano di Zocco) e “Associazione Italiana Sicurezza Ambientale A.I.S.A.” (C.F. 92038640279 – sede legale in Summaga di Portogruaro VE) per l’assenza di requisiti sostanziali, meglio dettagliati in premessa;
  6. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  7. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

45_Allegato_A_390721.pdf
45_Alletago_B_390721.pdf

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