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Bur n. 27 del 22 marzo 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 26 del 11 marzo 2019

WKS Energia Srl Centrale idroelettrica sul torrente Agno a Valdagno - Comune di localizzazione: Valdagno (VI) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016 e ss.mm.ii.). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto "Centrale idroelettrica sul torrente Agno a Valdagno", in Comune di Valdagno (VI), per il quale la ditta WKS Energia Srl ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1628/2015 “Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali”;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla ditta WKS Energia srl (C.F e P.IVA 03373540248), con sede legale in via Prè n. 69 a Bassano del Grappa, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 229764 del 18/06/2018;

VISTA la nota prot. n. 269516 del 03/07/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di una micro centrale idroelettrica ad acqua fluente in sponda sinistra del torrente Agno nel territorio comunale di Valdagno, in corrispondenza di un salto esistente, ad una quota di 261,85 m s.l.m., tramite una presa in alveo collocata subito a monte dell’esistente traversa.

CONSIDERATO che precedentemente all’istanza di Verifica di assoggettabilità sono stati acquisiti i contributi dei seguenti Enti, nell’ambito della procedura per il rilascio della concessione di derivazione d’acqua, ai sensi della DGR n. 1628 del 19/11/2015:

  • Parere del Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 0000670, del 09/03/2017;
  • “Verbale di visita locale di istruttoria”, effettuata in data 12/10/2017, redatto dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, con in allegato:
  • Parere della Provincia di Vicenza, settore Caccia e Pesca, prot. n. 40128 del 05/06/2016;
  • Nota di Veneto Agricoltura, Prat. 1895/AG;
  • Nota del Comune di Valdagno prot. n. 0034150 del 19/10/17.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti osservazioni:

  • Nota del Comune di Valdagno, prot. n. 0023955 del 09/07/2018 ed acquisito agli atti in data 09/07/2018 con prot. n. 289722;
  • Nota del Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 0002757 del 06/08/2018 ed acquisito agli atti in data 06/08/2018 con prot. n. 328716;
  • Petizione del Comitato Tutela del torrente Agno, acquisito agli atti in data 13/08/2018 con prot. n. 337202;
  • Parere dell’associazione Bacino Agno-Chiampo, acquisito agli atti in data 16/08/2018 con prot. n. 340500;
  • Parere del Comune di Valdagno, con allegata Relazione dal Titolo: OSSERVAZIONI ALLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE ex art. 19, comma 4, D.Lgs. 152/06, acquisito agli atti in data 17/08/2018 con prot. n. 340627.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017:

  • il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica, trasmessa alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine delle valutazioni di competenza in data 09/07/2018 con nota prot. n. 290067;
  • la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 326281 del 03/08/2018, ha trasmesso la Relazione istruttoria tecnica n. 131/2018 nella quale si dichiara che per l’intervento in oggetto è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza con alcune prescrizioni.

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 17/09/2018, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale VIA, il quale, nella seduta del 03/10/2018,

“Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. 1856/2015;
  • la D.G.R. 1988/2015;
  • la D.G.R. 1628/2015;

CONSIDERATO che precedentemente all’istanza di Verifica di assoggettabilità sono stati acquisiti i contributi dei seguenti Enti, nell’ambito della procedura per il rilascio della concessione di derivazione d’acqua, ai sensi della DGR n. 1628 del 19/11/2015:

  • Parere del Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 0000670, del 09/03/2017;
  • “Verbale di visita locale di istruttoria”, effettuata in data 12/10/2017, redatto dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, con in allegato:
  • Parere della Provincia di Vicenza, settore Caccia e Pesca, prot. n. 40128 del 05/06/2016;
  • Nota di Veneto Agricoltura, Prat. 1895/AG;
  • Nota del Comune di Valdagno prot. n. 0034150 del 19/10/17.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti osservazioni:

  • Nota del Comune di Valdagno, prot. n. 0023955 del 09/07/2018 ed acquisito agli atti in data 09/07/2018 con prot. n. 289722;
  • Nota del Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 0002757 del 06/08/2018 ed acquisito agli atti in data 06/08/2018 con prot. n. 328716;
  • Petizione del Comitato Tutela del torrente Agno, acquisito agli atti in data 13/08/2018 con prot. n. 337202;
  • Parere dell’associazione Bacino Agno-Chiampo, acquisito agli atti in data 16/08/2018 con prot. n. 340500;
  • Parere del Comune di Valdagno con allegata Relazione dal Titolo: OSSERVAZIONI ALLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE ex art. 19, comma 4, D.Lgs. 152/06, acquisito agli atti in data 17/08/2018 con prot. n. 340627.

si prende atto del parere favorevole della Provincia di Vicenza - Settore Caccia e Pesca (prot. 40128 del 5/06/2016) in merito alla non necessità di realizzazione della scala di risalita dei pesci in quanto sussiste la possibilità da parte della fauna ittica di passare attraverso le spire della turbina,

considerati i vincoli a cui l’area coinvolta dall’intervento è sottoposta quali “vincolo fluviale”, oltre che classificata come “edificazione condizionata” area ricade in una zona in parte di pertinenza fluviale ed in parte soggetta a perequazione urbanistica. Si segnala inoltre la presenza nelle vicinanze dell’area in progetto di una fascia di rispetto di un elettrodotto i terreni posti a nord, tra la pista ciclabile e la strada, vengono indicati come “aree verdi da strutturare” le aree poste a sud, individuate come “urbanizzazione programmata-Residenza”; l’area ricade inoltre in zona di depositi alluvionali “materiali granulari più o meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi,

considerata la presenza di sensibili fonti di pressione nel tratto interessato dall’istanza in valutazione, dato che nello specifico parallelamente al corso d’acqua l’intervento interessa una lunghezza di 50 m (di cui circa 20 m sono artificializzati a causa dei manufatti preesistenti, costituiti dal sistema di briglia e controbriglia), quasi tutti a valle della briglia, si ritiene debba essere approfondita una valutazione sugli effetti,

considerato che l’intervento proposto prevede comunque di modificare un’opera idraulica esistente, realizzata ai fini della sicurezza del tratto interessato, ponendola in aderenza e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche a esso apportate, nonché eventuali sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere preesistenti indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione dell’opera di presa e che pare pertanto necessaria una pertinente valutazione sulle modalità esecutive di affiancamento dell’opera di presa all’attuale traversa, con le analisi delle possibili conseguenti connessioni tra la nuova opera e la futura manutenzione del tratto d’alveo interessato, soprattutto a monte, tenendo conto anche del trasporto solido,

preso atto degli argomenti ostativi alla realizzazione del progetto più volte ribaditi dal Comune di Valdagno, in data 19/10/2017 prot. n. 0034150, a seguire in data 09/07/2018 prot. n. 0023955, e in data 16/08/2018 il Comune di Valdagno, per conto del Dirigente Legale Rappresentante Dott.ssa Francesca Giro,

considerato inoltre la necessità di garantire e mantenere uno sfioro sia per motivazioni ambientali sia paesaggistiche, data la vocazione paesaggistica e ricreativa dei luoghi,

considerata la conflittualità con la pista ciclabile, in particolare per il percorso Agno-Guà nel tratto Valdagno – Novale,

considerata la necessità di approfondimenti progettuali quali per esempio gli automatismi che possano garantire il rilascio del DMV ed approfondimenti sul piano di dismissione,

considerato che riguardo al DMV nella sua concezione attuale, rappresenta la portata d'acqua minima necessaria a garantire la sopravvivenza di biocenosi nel corso d'acqua, per questo si configura come una condizione necessaria in termini ecosistemici, ma certamente non sufficiente in termini paesaggistici, laddove la riduzione dell'altezza della sezione di portata, produce degli effetti percettivi di notevole importanza,

considerato che il monitoraggio del primo triennio (2014-2016) del vigente ciclo di pianificazione (2015-2021) si è concluso con l’aggiornamento della classificazione dei corpi idrici superficiali interni con il quale si è attuata la misura generale VGEN0024 prevista nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali;

considerato che con DGRV n. 861/2018 è stato approvato l’aggiornamento intermedio del monitoraggio del primo triennio della classificazione dello stato di qualità chimico ed ecologico delle acque interne regionali, avente valore di classificazione per i corpi idrici il cui stato non era noto alla fine del precedente ciclo di pianificazione;

considerato che con DGRV n. 861/2018 il corpo idrico 166_20 afferente l’impianto in argomento è risultato in stato ecologico scarso;

considerato che, in caso di corpo idrico con stato ecologico inferiore al buono, le misure del Piano di Gestione prevedono l’ammissione di nuove derivazioni ad uso idroelettrico a condizione che il prelievo non impedisca il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale secondo le tempistiche del Piano di Gestione,

considerata la richiesta del Distretto delle Alpi Orientali, acquisita al protocollo regionale con n. 328716 del 6/08/2018, della necessità di un approfondimento in merito al piano di monitoraggio del corpo idrico.”

ha deciso all'unanimità dei presenti di assoggettare l'intervento in esame alla procedura di VIA di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., assegnando 10 giorni per l'eventuale formulazione di osservazioni, come previsto dall'art. 10-bis della L. n. 241/1990;

CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/10/2018 sono state approvate nella seduta del 31/10/2018;

CONSIDERATO che gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota del 13/11/2018 prot. n. 460814, hanno comunicato al proponente ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA, dando allo stesso il termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie osservazioni.

VISTA la richiesta del proponente di proroga di 15 giorni per la presentazione delle suddette osservazioni, acquisita al prot. regionale n. 478655 del 23/11/2018, e la nota dell’U.O. VIA prot. n. 491011 del 03/12/2019, con cui si concede la proroga;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire tramite PEC, acquisita con prot. n. 499121 del 06/12/20018, le proprie controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza comunicati con la citata nota;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale VIA, il quale, nella seduta del 18/02/2019:

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. 1856/2015;
  • la D.G.R. 1988/2015;
  • la D.G.R. 1628/2015;

“viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,

riesaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale, i pareri ed osservazioni,

esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla ditta,

considerato che nel procedimento per il rilascio della concessione di derivazione e la successiva autorizzazione unica non è prevista alcuna fase per la valutazione del progetto esecutivo, si ritiene necessaria un’analisi più approfondita delle sollecitazioni indotte dalla nuova configurazione sull’attuale sistema idraulico in rapporto alle ipotesi di intervento proposte,

considerato che le soluzioni proposte dalla Ditta relativamente al rilascio di una portata d’acqua pari a 300 l/s sulla briglia che dovrebbero mantenere l’effetto cascata, non appaiono superare completamente l’impatto paesaggistico derivante dalla costruzione dell’opera che comporterebbe effetti percettivi di notevole importanza,

considerata la conflittualità con la pista ciclabile di recente realizzazione, alla luce anche delle criticità sollevate dal Comune di Valdagno, che perderebbe la sua rilevanza dal punto di vista naturalistico a seguito della realizzazione dell’impianto,

considerato infine che le integrazioni e controdeduzioni proposte non appaiono superare tutte le osservazioni e criticità evidenziate nella relazione istruttoria del presente Comitato del 03.10.2018,”

ha deciso, all'unanimità dei presenti, di confermare l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell'intervento in oggetto per le motivazioni e considerazioni sopra elencate, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che il proposto intervento può produrre impatti ambientali significativi negativi;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/02/2019, comprensivo della relazione istruttoria relativa all'argomento trattato, è stato approvato nella seduta del 27/02/2019;

TENUTO CONTO che i motivi per i quali l'intervento in oggetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA sono puntualmente esplicitati nei verbali delle sedute del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/10/2018 e del 18/02/2019 e nelle relazioni istruttorie relative all'argomento trattato;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA assunte nella seduta del 03/10/2018, approvate nella seduta del 31/10/2018, e nella seduta del 18/02/2019, approvate nella seduta del 27/02/2019, in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per le motivazioni e considerazioni di cui alle premesse, così come esplicitate negli estratti dei verbali delle sedute del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/10/2018 e del 18/02/2019 comprensivi delle relazioni istruttorie relative all'argomento trattato;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta WKS Energia srl. (C.F e P.IVA 03373540248), con sede legale in via Prè n. 69 a Bassano del Grappa, (PEC: wks@pec.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Valdagno (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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