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Bur n. 27 del 22 marzo 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 25 del 11 marzo 2019

DOLOMITI DERIVAZIONI SRL Progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico sul Torrente Maè Comune di localizzazione: Val di Zoldo Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Torrente Maè, interessante il territorio del Comune di Val di Zoldo (BL).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

 ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera m) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Dolomiti Derivazioni Srl (C.F. e P.IVA 01111020259) con sede legale in Via Alemagna n. 9 32010 Ospitale di Cadore (BL), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con prot. n. 448488 del 27/10/2017; 

VISTO che con nota prot. n. 475646 del 14/11/2017 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 487288 del 22/11/2017;

VISTA la nota prot. n. 522528 del 14/12/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web della Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute le seguenti osservazioni:

  • Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso (prot. n. 0025795 del 06/12/2017), acquisito con prot. n. 512059 del 06/12/2017;
  • Comune di Val di Zoldo (prot. n. 745 del 26/01/2018), acquisite con prot. n. 32143 del 26/01/2018;
  • Prof. Giovanna Ceiner di Italia Nostra Sez. Belluno, acquisite con prot. n. 33293 del 29/01/2018;
  • Sig.ra Lucia Ruffato, acquisite con prot. n. 33339 del 29/01/2018;
  • Sig. Renato Panciera, acquisite con prot. n. 33322 del 29/01/2018;
  • Controdeduzioni di Dolomiti Derivazioni, acquisite con prot. n. 219323 del 11/06/2018.

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/01/2018, è avvenuta la presentazione da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende la procedura di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 543504 del 29/12/2017, ha trasmesso il proprio esito istruttorio;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 157031 del 27/04/2018 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 10/05/2018 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 19/12/2018, il quale ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs 152/2006 per le valutazioni finali di seguito riportate:

Visto il quadro normativo vigente, sia statale sia regionale, e in particolare: il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; L.R. n. 4 del 18/02/2016 in materia di VIA; la DGR 985/2013; la DGR 2299/2014; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1856 del 12/12/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015;

preso atto che entro i termini di cui al c. 4 dell'art. 19 del d.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti osservazioni:

 - Comune di Val di Zoldo, acquisite con prot. n. 32143 del 26/01/2018;

 - Prof. Giovanna Ceiner di Italia Nostra Sez. Belluno, acquisite con prot. n. 33293 del  29/01/2018;

 - Sig.ra Lucia Ruffato, acquisite con prot. n. 33339 del 29/01/2018;

 - Sig. Reneto Panciera, acquisite con prot. n. 33322 del 29/01/2018;

 - Controdeduzioni di Dolomiti Derivazioni, acquisite con prot. n. 219323 del 11/06/2018;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 333/2017 del 29/12/2017, inviata dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 02/11/2017 con prot. n. 457440, la quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni; 

preso atto del parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso prot. n. 0025795 del 06/12/2017 con il quale si ritiene che l'intervento abbia effetti tali da rendere necessario l'espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di ottenere maggiori approfondimenti progettuali in relazione alla sofferenza degli ecosistemi, conseguentemente alla rilevante diminuzione delle portate naturali presenti in alveo, oltre che all'aspetto estetico e paesaggistico per la diminuzione della quantità d'acqua fluente sul corpo idrico

 visto il parere dell'Autorità di Bacino n. 692/B.4.11/2 del 20/09/2013;

considerate le valutazioni esposte nella nota della Provincia di Belluno inoltrata in data 18.12.2018;

 considerato che l'intervento coinvolge, seppur per una piccola porzione, secondo la cartografia del PAI, aree a pericolosità geologica di classe P3 elevata e che tale aspetto pur non comportando una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere previste denota una fragilità del territorio, che deve essere tenuta in debita considerazione;

considerato che risulta necessario effettuare una verifica geotecnica per individuare le modalità di esecuzione dei lavori al fine di assicurare la sicurezza delle maestranze e la stabilità delle aree circostanti;

 considerato l'elevata valenza paesaggistica del territorio e la vocazione turistica nel quale le opere sono inserite;

considerato l’inserimento delle opere in prossimità dei centri abitati, identificabili come “Zone all'interno di coni visuali in cui l’iconografia e l’immagine storicizzata associa il luogo alla presenza del corso d’acqua e all’uso dell’acqua - Paesaggio come fattore storico-identitario” e “Zone significative per la tutela dell’indotto economico, correlato alla qualificazione paesaggistica–ambientale del corso d’acqua e delle sue adiacenze e al flusso/presenza di persone generato dalle connesse attività di tipo turistico-ricreativo e sportivo (cicloturismo, sport fluviali, pesca…) - Paesaggio come risorsa socio-economica” ai sensi dell’allegato A alla DCR n. 42 del 03 maggio 2013 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'istallazione di impianti idroelettrici”, aspetti questi rilevati anche nel parere della Soprintendenza n. 25795 del 07/12/2017;

considerato che riguardo al DMV nella sua concezione attuale, rappresenta la portata d'acqua minima necessaria a garantire la sopravvivenza di biocenosi nel corso d'acqua, per questo si configura come una condizione necessaria in termini ecosistemici, ma certamente non sufficiente in termini paesaggistici, laddove la riduzione dell'altezza della sezione di portata, produce degli effetti percettivi di notevole importanza;

considerato che risulta mancante una approfondita valutazione degli effetti sulla vegetazione ripariale e sulla fauna dovuta alla variazione della portata fluente in alveo, nel suddetto contesto avente importanza naturalistica e paesaggistica;

 considerato che oltre alla suddetta istanza sono presenti concessioni idriche regolarmente assentite ed istanze di derivazione d'acqua nonché la presenza di una fonte di pressione di tipo qualitativo, pertanto è necessario un approfondimento nella condizione di compresenza con altri impianti esistenti e/o approvati attraverso l'approfondimento dello studio degli effetti cumulativi sul corpo idrico;

 considerato il consistente trasporto solido che caratterizza il torrente Maè;

considerato che non è stata condotta una sufficiente caratterizzazione del traffico indotto dalle attività di cantiere nelle operazioni di trasporto del materiale occorrente che comporta l'opera in progetto, necessario al fine della valutazione delle interferenze con il traffico turistico nei mesi invernali ed estivi e che è assente una valutazione degli effetti indotta dal suddetto cantiere sul traffico turistico e locale; 

considerato che è prevista una riduzione di superficie boscata per un’estensione di circa 1911 mq;

considerato le alterazioni significative della morfologia e dell'assetto percettivo scenico, di intrusione e suddivisione;

considerato che il corpo idrico afferente l'impianto in argomento è in stato ecologico buono;

considerato che risulta necessario approfondire i seguenti aspetti relativamente alla sicurezza idraulica dell’intervento:

  • acquisizione delle verifiche secondo modellazione bidimensionale a moto vario e verifica dei franchi arginali che dovranno mantenere, nel corso delle piene, almeno lo stesso livello di sicurezza presente allo stato attuale;
  • verifica della compatibilità del progetto con le opere idrauliche esistenti e con quelle in corso di esecuzione o in programmazione, tenendo conto delle variazioni morfologiche e quelle indotte anche dai mutamenti temporali, considerando il trasporto solido, compreso quello vegetale e i contributi degli affluenti;
  • ulteriore livello di verifica della compatibilità idraulica sopra indicata inserendo possibili variabili peggiorative che possono verosimilmente accadere come crolli, erosioni, frane di versante ecc. secondo un principio di stress-test;
  • valutazione dell’entità del trasporto solido, in coerenza con le previsioni dei punti precedenti, e della quantità di materiale trattenuto dall’opera di presa nella fase di esercizio, con eventuale predisposizione di un piano di gestione di detto materiale;
  • valutazione sulle possibilità di cedimento della condotta forzata e dei conseguenti effetti;

 considerato:

  • che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico;
  • che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo;
  • considerato che dalla verifica delle concessioni ed istanze deriva un rapporto di sottensione che, anche se di poco, supera il 70 %;

considerata la presenza dello scarico di una imhoff nel tratto sotteso (loc. Mareson), peraltro rilevata anche nella Relazione Impatti cumulativi (elaborato V), ove non viene valutato l’effetto della sottrazione della portata, si ritiene che debba essere valutato l’effetto alla riduzione di portata dovuto al progetto in relazione alla capacità di diluizione residua del copro idrico e debba essere dimostrato il non deterioramento dello stato di qualità;

considerato che non sono stati esaminati, anche al solo fine di escluderli, i potenziali impatti determinati dalla riduzione della portata fluente, quali, ad esempio, formazione di pozze stagnanti, fermentazione e proliferazione algale;

 considerato che non è stata considerata la derivazione a scopo innevamento artificiale collocata nel tratto sotteso dalla derivazione in esame;

 considerato che la portata derivabile dall’impianto in progetto nel periodo da novembre a marzo debba essere considerata al netto dal massimo derivabile dagli impianti di innevamento artificiale;

considerato che non sono stati valutati gli effetti dell’invaso costituito dalla vasca di alimentazione dell’opera di presa;

visto che il progetto prevede il rilascio di un DMV in alveo costante per tutto l'anno, di 125 l/s, con la conseguente perdita della variabilità propria delle portate naturali, e che secondo le previsioni presentate nel progetto tale sarà la portata fluente in alveo per 262 giorni l’anno;

considerato che non sono state effettuate misure dirette per la determinazione della portata naturale del c.i., ma la valutazione della risorsa idrica è stata eseguita sfruttando i dati di portata registrati da ARPAV nel periodo 01/10/1980 – 30/09/2014 sul torrente Fiorentina presso la stazione idrometrica di Sottorovei, operando un ragguaglio delle stesse per poterle adattare al sito di presa sul T.Maé, tenendo anche conto dei contributi specifici medi annui relativi ai due torrenti (Maé e Fiorentina) riportati nel Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del fiume Piave – Norme di attuazione – Allegato B (dati di letteratura che ricalcano esattamente i valori riportati nello studio idrologico del bacino del fiume Piave condotto dell’ing. Tonini e risalente al 1967). Risulta quindi opportuno verificare la congruità di dette stime con l'effettivo andamento delle portate in alveo, anche in relazione agli aspetti di stagionalità;

considerato che i dati e le valutazioni ambientali presenti nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale non sono sufficienti e supportati dagli esiti del monitoraggio ex ante, l’effettuazione di quest’ultimo è necessaria ai fini della dimostrazione del non deterioramento del corpo idrico;

considerati i dissesti e le alterazioni dei luoghi, provocati dai recenti eventi alluvionali dello scorso autunno 2018, che inducono la necessità di una valutazione suppletiva degli impatti all’uopo generati;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 21/01/2019 è stato approvato il verbale della seduta del 19/12/2018;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 38338 del 29/01/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni, salvo eventuale richiesta di proroga, per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis non facendo pervenire nel termine indicato le proprie osservazioni;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 19/12/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Dolomiti Derivazioni Srl (C.F. e P.IVA 01111020259) con sede legale in Via Alemagna n. 9 32010 Ospitale di Cadore (BL), pec: dolomitiderivazioni@pec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Val di Zoldo;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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