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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 24 del 06 marzo 2019
AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. ACQUE BRESCIANE S.r.l. (subentrata a GARDA UNO S.p.A.) - DEPURAZIONI BENACENSI S.c.r.l. - Depuratore acque reflue urbane sito in Peschiera del Garda - Domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in canale Seriola con riavvio della linea fanghi e vasca di accumulo fanghi - Comune di localizzazione: Peschiera del Garda (VR). Procedimento di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018). Adozione del provvedimento favorevole di VIA.
Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per l'impianto di depurazione di Peschiera del Garda, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Principali riferimenti: istanza acquisita agli atti con prot. n. 299468 del 21/07/2017, successivamente perfezionata con note prot. n. 396559 del 22/09/2017, 396706 del 22/09/2017, 396558 del 22/09/2017, 397565 del 25/09/2017 e 406660 del 29/09/2017; parere Comitato Tecnico Regionale VIA n. 21 del 14/03/2018; Verbale conferenza di servizi del 19/12/2018.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di VIA avviati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale aveva provveduto a revocare la previgente DGR 940/2017 ridefinendo la disciplina attuativa della procedura per il rilascio del provvedimento regionale unico;
VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 299468 del 21/07/2017, successivamente perfezionata con note prot. n. 396559 del 22/09/2017, 396706 del 22/09/2017, 396558 del 22/09/2017, 397565 del 25/09/2017 e 406660 del 29/09/2017, con la quale le società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), via 11 Settembre, 24; C.F. 80019800236; P.IVA 01855890230), Garda Uno S.p.A. (sede legale: Padenghe s/G (BS), via Italo Barbieri, n. 20; C.F. 87007530170; P.IVA 00726790983) e Depurazioni Benacensi S.c.r.l. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), località Paradiso di sotto, n. 14; C.F. 03731280230; P.IVA 03731280230) hanno richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto;
PRESO ATTO che, in allegato all’istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:
VISTA la nota prot. n. 420409 del 09/10/2017 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all’art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 492081 del 24/11/2017 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, preso atto che:
ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell’avvio del procedimento a partire dal 17/11/2017;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 05/09/2017, presso il Comune di Peschiera del Garda;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio di cui sopra ha ritenuto opportuno organizzare in data 23/01/2018 un sopralluogo presso l’impianto, preceduto da un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 37789 del 31/01/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 20/2018 nella quale si prende atto della dichiarazione del redattore della documentazione VINCA, il quale dichiara che: “in base alle analisi e valutazioni svolte si può escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di effetti significativi sul sito della rete Natura 2000 SIC-ZPS IT3210018 “Basso Garda” e sul sito della SIC-ZPS IT 3210003 “Laghetto del Frassino”” e si propone un esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni alla valutazione di incidenza;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;
VISTA la nota prot. n. 850 del 15/01/2018 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona ha comunicato l’approvazione, per quanto di competenza, del progetto in oggetto;
VISTA la determinazione della Provincia di Verona n. 217 del 26/01/2018 di autorizzazione all’esercizio ed allo scarico dell’impianto in oggetto;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 59014 del 15/02/2018 con la quale è stata comunicata la variazione dell’assetto societario dei proponenti e sono state fornite alcune precisazioni in ordine allo studio di impatto ambientale, provvedendo inoltre all’aggiornamento della documentazione progettuale;
PRESO ATTO di quanto dichiarato che nella nota sopracitata dal proponente in merito al subentro, a partire dal 31/12/2017, da parte della società Acque Bresciane s.r.l. (con sede legale a Brescia (BS), Via Cefalonia, n. 70, C.F.03832490985, P.IVA. 03832490985) alla società Garda Uno S.p.A., a seguito di conferimento di ramo d’azienda;
ESAMINATA la documentazione agli atti;
VISTO il parere n. 21 del 14/03/2018, Allegato A al presente provvedimento, espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 14/03/2018;
CONSIDERATO che nel citato parere n. 21 del 14/03/2018, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali e raccomandazioni.
VISTO che il verbale della seduta del 14/03/2018 del Comitato Tecnico regionale VIA è stato approvato nella seduta del giorno 28/03/2018;
CONSIDERATO che con nota protocollo regionale n. 495660 del 05/12/2018 è stata convocata, ai sensi dell’art. D.G.R. n. 568/2018, in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 la Conferenza di Servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, per l’acquisizione dei titoli autorizzativi richiesti dal proponente, tra i quali il provvedimento di VIA;
CONSIDERATO la Conferenza di Servizi di cui sopra, nella seduta del 19/12/2018, si è determinata favorevolmente, all’unanimità dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale relativo all’istanza in oggetto, dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e raccomandazioni di cui al citato parere n. 21 del 14/03/2018, Allegato A al presente provvedimento;
VISTO il verbale della seduta della Conferenza di Sevizi convocata con nota n. 495660 del 05/12/2018, tenutasi in data 19/12/2018;
TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dalle società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), via 11 Settembre, 24; C.F. 80019800236; P.IVA 01855890230), Acque Bresciane s.r.l. (con sede legale a Brescia (BS), Via Cefalonia, n. 70, C.F.03832490985, P.IVA. 03832490985) – subentrata a Garda Uno S.p.A. (sede legale: Padenghe s/G (BS), via Italo Barbieri, n. 20; C.F. 87007530170; P.IVA 00726790983) - e Depurazioni Benacensi S.c.r.l. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), località Paradiso di sotto, n. 14; C.F. 03731280230; P.IVA 03731280230) per l’impianto in oggetto, ai sensi del citato art. 27-bis;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato);
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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