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Bur n. 25 del 15 marzo 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 24 del 06 marzo 2019

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. ACQUE BRESCIANE S.r.l. (subentrata a GARDA UNO S.p.A.) - DEPURAZIONI BENACENSI S.c.r.l. - Depuratore acque reflue urbane sito in Peschiera del Garda - Domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in canale Seriola con riavvio della linea fanghi e vasca di accumulo fanghi - Comune di localizzazione: Peschiera del Garda (VR). Procedimento di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018). Adozione del provvedimento favorevole di VIA.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per l'impianto di depurazione di Peschiera del Garda, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Principali riferimenti: istanza acquisita agli atti con prot. n. 299468 del 21/07/2017, successivamente perfezionata con note prot. n. 396559 del 22/09/2017, 396706 del 22/09/2017, 396558 del 22/09/2017, 397565 del 25/09/2017 e 406660 del 29/09/2017; parere Comitato Tecnico Regionale VIA n. 21 del 14/03/2018; Verbale conferenza di servizi del 19/12/2018.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di VIA avviati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale aveva provveduto a revocare la previgente DGR 940/2017 ridefinendo la disciplina attuativa della procedura per il rilascio del provvedimento regionale unico;

VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 299468 del 21/07/2017, successivamente perfezionata con note prot. n. 396559 del 22/09/2017, 396706 del 22/09/2017, 396558 del 22/09/2017, 397565 del 25/09/2017 e 406660 del 29/09/2017, con la quale le società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), via 11 Settembre, 24; C.F. 80019800236; P.IVA 01855890230), Garda Uno S.p.A. (sede legale: Padenghe s/G (BS), via Italo Barbieri, n. 20; C.F. 87007530170; P.IVA 00726790983) e Depurazioni Benacensi S.c.r.l. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), località Paradiso di sotto, n. 14; C.F. 03731280230; P.IVA 03731280230) hanno richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto;

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

  • rinnovo autorizzazione per l’esercizio e lo scarico del depuratore delle acque reflue urbane;
  • autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
  • parere / nulla osta di compatibilità idraulica;
  • emissioni in atmosfera;
  • iscrizione all’elenco provinciale per ricevimento di una quantità di rifiuti inferiore alle 10 t/g nell’ambito dell’art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
  • nullaosta in materia di impatto acustico con riferimento ai nuovi progetti;
  • permesso di costruire per i nuovi progetti;
  • prevenzione incendi con riferimento ai nuovi progetti (valutazione progetti di cui al l’art. 3 comma 1 del DPR 151/2011);
  • piani preliminari per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 24 del DPR 120/2017) con riferimento ai nuovi progetti;
  • autorizzazione idraulica Consorzio di Bonifica Veronese con riferimento ai nuovi progetti;
  • nullaosta Agenzia del Demanio con riferimento ai nuovi progetti;

VISTA la nota prot. n. 420409 del 09/10/2017 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all’art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 492081 del 24/11/2017 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, preso atto che:

  • in riscontro alla richiesta formulata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona con nota prot. n. 0015897 del 12/10/2017, il proponente ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 453543 del 31/10/2017;
  • con nota prot. n. 2017/15626 del 24/10/2017 l’Agenzia regionale del Demanio – Direzione regionale Veneto si è riservata la possibilità di esprimere il parere di competenza a seguito di verifica dell’eventuale interesse di beni appartenenti allo Stato nel procedimento in oggetto;
  • con nota prot. acquisita agli atti con prot. n. 446104 del 26/10/2017, il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, in riscontro a quanto comunicato dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po, ha fatto presente che il canale Seriola, nel tratto interessato dallo scarico, non appartiene al reticolo di competenza del Consorzio;

ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell’avvio del procedimento a partire dal 17/11/2017;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 05/09/2017, presso il Comune di Peschiera del Garda;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio di cui sopra ha ritenuto opportuno organizzare in data 23/01/2018 un sopralluogo presso l’impianto, preceduto da un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 37789 del 31/01/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 20/2018 nella quale si prende atto della dichiarazione del redattore della documentazione VINCA, il quale dichiara che: “in base alle analisi e valutazioni svolte si può escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di effetti significativi sul sito della rete Natura 2000 SIC-ZPS IT3210018 “Basso Garda” e sul sito della SIC-ZPS IT 3210003 “Laghetto del Frassino”” e si propone un esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni alla valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

VISTA la nota prot. n. 850 del 15/01/2018 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona ha comunicato l’approvazione, per quanto di competenza, del progetto in oggetto;

VISTA la determinazione della Provincia di Verona n. 217 del 26/01/2018 di autorizzazione all’esercizio ed allo scarico dell’impianto in oggetto;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 59014 del 15/02/2018 con la quale è stata comunicata la variazione dell’assetto societario dei proponenti e sono state fornite alcune precisazioni in ordine allo studio di impatto ambientale, provvedendo inoltre all’aggiornamento della documentazione progettuale;

PRESO ATTO di quanto dichiarato che nella nota sopracitata dal proponente in merito al subentro, a partire dal 31/12/2017, da parte della società Acque Bresciane s.r.l. (con sede legale a Brescia (BS), Via Cefalonia, n. 70, C.F.03832490985, P.IVA. 03832490985) alla società Garda Uno S.p.A., a seguito di conferimento di ramo d’azienda;

ESAMINATA la documentazione agli atti;

VISTO il parere n. 21 del 14/03/2018, Allegato A al presente provvedimento, espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 14/03/2018;

CONSIDERATO che nel citato parere n. 21 del 14/03/2018, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali e raccomandazioni.

VISTO che il verbale della seduta del 14/03/2018 del Comitato Tecnico regionale VIA è stato approvato nella seduta del giorno 28/03/2018;

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale n. 495660 del 05/12/2018 è stata convocata, ai sensi dell’art. D.G.R. n. 568/2018, in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 la Conferenza di Servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, per l’acquisizione dei titoli autorizzativi richiesti dal proponente, tra i quali il provvedimento di VIA;

CONSIDERATO la Conferenza di Servizi di cui sopra, nella seduta del 19/12/2018, si è determinata favorevolmente, all’unanimità dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale relativo all’istanza in oggetto, dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e raccomandazioni di cui al citato parere n. 21 del 14/03/2018, Allegato A al presente provvedimento;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza di Sevizi convocata con nota n. 495660 del 05/12/2018, tenutasi in data 19/12/2018;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dalle società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), via 11 Settembre, 24; C.F. 80019800236; P.IVA 01855890230), Acque Bresciane s.r.l. (con sede legale a Brescia (BS), Via Cefalonia, n. 70, C.F.03832490985, P.IVA. 03832490985) – subentrata a Garda Uno S.p.A. (sede legale: Padenghe s/G (BS), via Italo Barbieri, n. 20; C.F. 87007530170; P.IVA 00726790983) - e Depurazioni Benacensi S.c.r.l. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), località Paradiso di sotto, n. 14; C.F. 03731280230; P.IVA 03731280230) per l’impianto in oggetto, ai sensi del citato art. 27-bis;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato);

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA, n. 21 del 14/03/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, espresse nella seduta 19/12/2018;
  4. di adottare il provvedimento di VIA favorevole relativamente all’istanza denominata “Depuratore acque reflue urbane sito in Peschiera del Garda - Domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in canale Seriola con riavvio della linea fanghi e vasca di accumulo fanghi”, presentata dalle società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), via 11 Settembre, 24; C.F. 80019800236; P.IVA 01855890230), Acque Bresciane s.r.l. (con sede legale a Brescia (BS), Via Cefalonia, n. 70, C.F.03832490985, P.IVA. 03832490985) – subentrata a Garda Uno S.p.A. (sede legale: Padenghe s/G (BS), via Italo Barbieri, n. 20; C.F. 87007530170; P.IVA 00726790983) - e Depurazioni Benacensi S.c.r.l. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), località Paradiso di sotto, n. 14; C.F. 03731280230; P.IVA 03731280230), dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e raccomandazioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 21 del 14/03/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale che sarà adottato a conclusione del procedimento, ai sensi della DGR n. 568/2018, dal Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
  6. di dare atto che il presente provvedimento di VIA esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al punto precedente;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alle società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), via 11 Settembre, 24; C.F. 80019800236; P.IVA 01855890230), Acque Bresciane s.r.l. (con sede legale a Brescia (BS), Via Cefalonia, n. 70, C.F.03832490985, P.IVA. 03832490985) – subentrata a Garda Uno S.p.A. (sede legale: Padenghe s/G (BS), via Italo Barbieri, n. 20; C.F. 87007530170; P.IVA 00726790983) - e Depurazioni Benacensi S.c.r.l. (sede legale: Peschiera del Garda (VR), località Paradiso di sotto, n. 14; C.F. 03731280230; P.IVA 03731280230) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Peschiera del Garda (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, all’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque della Direzione regionale Difesa del Suolo, alla Direzione regionale Operativa - U.O. Genio Civile di Verona, al Consiglio di Bacino Veronese, al Consorzio di Bonifica Veronese ed all’Autorità di Bacino del Fiume Po;
  8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

24_Allegato_DDR_24_06-03-2019_389692.pdf

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