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Bur n. 25 del 15 marzo 2019


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 14 del 18 febbraio 2019

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 della ditta BERMAR 2 S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via Abetone n. 3/b Isola della Scala (VR), con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento rilasciato con D.D.R. n. 6 del 05/08/2016 all'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 della ditta BERMAR 2 S.R.L. aggiornando, inoltre, l'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Nota prot. n. 25316 del 12/02/2019 (ns. prot. n. 60229 del 12/02/2019) dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera"
- Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Distretto n. 4 Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore dell’U. O. Veterinaria e sicurezza alimentare n. 6 del 05/08/2016, con cui veniva rilasciato il riconoscimento dell’impianto della ditta BERMAR 2 S.R.L.  P. IVA 01982040238 con sede legale ed operativa site in Via Abetone n. 3/b – Isola della Scala (VR), quale impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP4329STORP2 (Sezione II);

VISTA la nota prot. n. 25316 del 12/02/2019 (ns. prot. n. 60229 del 12/02/2019), agli atti dell’U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare, con cui l’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” - Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto n. 4 – Valeggio sul Mincio (VR) ha trasmesso la comunicazione della ditta relativa alla cessazione dell’attività di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2 presso l’impianto sito in Via Abetone n. 3/b – Isola della Scala (VR);

RAVVISATA, pertanto, la necessità revocare il riconoscimento rilasciato con decreto del Direttore dell’U. O. Veterinaria e sicurezza alimentare n. 6 del 05/08/2016 e l’approval number ABP4329STORP2 (Sezione II) attribuito al succitato impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di revocare il riconoscimento dell’impianto della ditta BERMAR 2 S.R.L. P. IVA 01982040238 con sede legale ed operativa site in Via Abetone n. 3/b – Isola della Scala (VR), quale impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009 rilasciato con decreto del Direttore dell’U. O. Veterinaria e sicurezza alimentare n. 6 del 05/08/2016;
  3. di procedere, contestualmente, alla revoca del numero di riconoscimento ABP4329STORP2 (Sezione II) attribuito al succitato impianto, nell’elenco nazionale del Ministero della Salute;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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