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Bur n. 26 del 19 marzo 2019


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 443 del 28 novembre 2018

DDR nr 443 del 28/11/2018 Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS). D.G.R. n.1352 del 18.09.2018. Assegnazione alla Società Veneto Acque S.p.A. della progettazione e dell'esecuzione della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta (PD) - Brendola (VI). Approvazione schema di disciplinare concernente le modalità di rendicontazione dell'attività affidata e il relativo cronoprogramma. Impegno di spesa e liquidazione dell'importo di € 1.500.000,00 a favore di Veneto Acque S.p.A.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito delle disposizioni della D.G.R. n. 1352 del 18.09.2018, con la quale è stata assegnalo in house alla Società Veneto Acque S.p.A. l'incarico della progettazione e dell'esecuzione della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta (PD) - Brendola (VI) e del coordinamento tecnico degli ulteriori interventi, si dispongono l'impegno di spesa e la liquidazione dell’importo di € 1.500.000,00 a favore di Veneto Acque S.p.A., quale contributo per lo svolgimento delle attività di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori relativamente all'intervento in oggetto. Si approva altresì lo schema di disciplinare da sottoscrivere tra le Parti relativo alle modalità di rendicontazione dell’attività svolta e al relativo cronoprogramma.

Il Direttore

VISTA la D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mosav), di cui all’art. 14 della L.R. 27.03.1998, n. 5;

CONSIDERATO che il Mosav comprende l’analisi di fattibilità tecnica ed economica relativa allo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (Savec) il cui progetto preliminare è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 3418 del 29.11.2002;

VISTA la D.G.R. n. 2332 del 10.09.2001, con la quale la Giunta Regionale ha proseguito la concessione con la Società di proprietà regionale Delta Po S.p.A., ora Veneto Acque S.p.A., riguardante la realizzazione delle opere ricadenti nello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale;

PRESO ATTO che con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua n. 135 del 03.05.2005, con successiva D.G.R. n. 851 del 03.04.2007, ed infine con D.G.R. n. 1031 del 23.03.2010, è stata aggiornata la convenzione con la Società concessionaria Veneto Acque S.p.A., conferendo tra l’altro alla Società regionale la delega allo svolgimento delle procedure espropriative in nome e per conto della Regione Veneto e recependo nella convenzione le modalità di erogazione dei contributi di cui alla precedente D.G.R. n. 2367 del 09.08.2002;

RICHIAMATO che con comunicazioni prot n. 37689/TRI de|29.05.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e prot. n. 10774 del 10.05.2013 del Ministero della Salute, le Strutture regionali per la Tutela dell'Ambiente e per la Sanità hanno appreso della presenza anomala di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) in diversi corpi idrici superficiali ed in alcuni punti di erogazione pubblici delle acque potabili nella provincia di Vicenza e comuni limitrofi;

RICHIAMATO che con D.G.R. n. 385 del 28.03.2017 la Giunta regionale ha affidato alla Società Veneto Acque S.p.A. il coordinamento tecnico degli interventi volti alla progettazione e realizzazione delle opere di interconnessione acquedottistica necessarie per l'approvvigionamento di acqua potabile di buona qualità alle aree attualmente soggette da inquinamento da sostanze PFAS nella rete acquedottistica;

DATO ATTO che in esito agli incontri propedeutici attuati tra le Strutture regionali competenti in materia di servizio idrico integrato, i Gestori del servizio idrico interessati al fenomeno di inquinamento da PFAS e la stessa Società regionale Veneto Acque S.p.A., e alla successiva attività di coordinamento svolta dalla Società in ottemperanza alla citata D.G.R. n. 385 del 28.03.2017, è stata ritenuta fattibile e condivisa la realizzazione di condotte acquedottistiche di diametro adeguato, di valenza intercomunale o sovra ambito, in conformità alle disposizioni del MOSAV approvato con la citata D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000;

DATO ATTO che le direttrici di interconnessione individuate sono state sviluppate ipotizzandone la realizzazione per stralci, con due diversi gradi di priorità: primario (priorità 1) e secondario (priorità 2), prediligendo la scelta di interventi in linea con la programmazione del MOSAV, utili al completo ripristino e miglioramento della rete di adduzione della risorsa idropotabile in termini quantitativi e qualitativi per un importo stimate in € 208 milioni;

RICHIAMATO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018 (GU n.79 del 5-4-2018), facendo seguito alla richiesta della Regione Veneto, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova ed in tale contesto il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, con OCDPC n. 519 del 28 maggio 2018, ha inteso individuare il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi emergenziali ricompresi in quelli individuati come “priorità 1”, per un importo complessivo quantificato in € 56,8 milioni;

RICHIAMATO che l'opera di maggiore complessità tra quelle individuate in “priorità 1”, è la Condotta di adduzione primaria DN 1000 tra Piazzola sul Brenta (PD) e Madonna di Lonigo (VI), a sua volta divisa in due stralci: un primo stralcio rientrante tra le opere emergenziali, di competenza del Commissario delegato, relativo alla tratta Brendola - Madonna di Lonigo (identificata come Tratta A7-A9), ed un secondo stralcio relativo alla tratta Piazzola sul Brenta – Brendola (identificata come Tratta A1-A7), di lunghezza 32 km e di importo stimato in € 41,8 milioni;

VISTA la D.G.R. n. 1352 del 18.09.2018 con la quale sono state assegnate in house ex art. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 alla Società regionale Veneto Acque S.p.A. la progettazione e l'esecuzione della Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta - Brendola (Tratta A1-A7) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, comprese le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

RICHIAMATO che, quale contributo per lo svolgimento delle attività di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori relativamente all’intervento di cui sopra, la medesima deliberazione ha assegnato alla Società Veneto Acque S.p.A. l'importo di € 1.500.000,00, stabilendo che all’impegno di spesa si provvederà con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo disponendo la copertura a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103624 del bilancio di previsione 2018-2010 “Azioni regionali finalizzate al superamento dell'emergenza sanitaria connessa con la presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS)”;

DATO ATTO che lo stanziamento di cui sopra rappresenta la quota di cofinanziamento regionale per la realizzazione del piano degli interventi previsti come “priorità 1”, nell'ambito delle risorse complessivamente programmate dagli Enti competenti, quali Consigli di Bacino e MATTM;

DATO ATTO che relativamente alle modalità di erogazione dello stanziamento di cui sopra, la citata D.G.R. n. 1352 del 18.09.2018 stabilisce che l’importo sarà erogato in un’unica soluzione a Veneto Acque S.p.A. ed è fatto obbligo alla medesima Società di rendicontare alla Regione del Veneto, al termine delle singole fasi di progettazione e al termine dei lavori, le spese tecniche sostenute per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori della tratta di cui sopra, ivi comprese le attività realizzate con personale interno della Società;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione è stato stabilito che qualora le spese sostenute per le attività di cui sopra, computate al termine dell'intervento, risultassero inferiori alla somma erogata con il presente decreto, Veneto Acque S.p.A. provvederà alla restituzione alla Regione del Veneto della quota parte non spesa;

RICHIAMATO che, in base a quanto stabilito con la citata D.G.R. n. 1352 del 18.09.2018, Veneto Acque S.p.A. dovrà procedere alle fasi successive alla redazione della progettazione definitiva previo nulla osta da emettersi con provvedimento del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;

RITENUTO di specificare le modalità di rendicontazione e la tempistica relativa alla conduzione dell’attività di progettazione in apposito disciplinare da sottoscrivere dalle Parti, il cui schema è riportato all’Allegato A al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO che, relativamente alla rendicontazione dell’attività, Veneto Acque S.p.A. è tenuta in particolare a produrre la documentazione contabile e giustificativa attestante le spese sostenute per le attività assegnate; per detta documentazione dovranno essere forniti, con cadenza trimestrale, copia dei documenti che ne attestino la quietanza nel caso si tratti di oneri sostenuti nei confronti di terzi per effettuazioni di indagini, studi, rilievi, spese ed oneri connessi con le attività affidate, o comunque certificati dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO in ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1352 del 18.09.2018, di disporre con il presente provvedimento l'impegno di spesa e la liquidazione del contributo di € 1.500.000,00 spettante alla Società Veneto Acque S.p.A., relativo allo stanziamento disposto con il medesimo provvedimento a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103624 “Azioni regionali finalizzate al superamento dell'emergenza sanitaria connessa con la presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) (art. 39, L.R. 29/12/2017, n. 45)”, art. 010 “Trasferimenti correnti a imprese controllate” – V livello del P.d.C.: U.1.04.03.01.001 - del bilancio pluriennale 2018-2010;

CONSIDERATO che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011:

  • che l’obbligazione derivante dal presente impegno, perfezionata nel corrente esercizio, ha natura non commerciale ed è esigibile nella corrente annualità per l’importo totale di € 1.5000.000,00;
  • che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica;

VISTA la Legge Regionale 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 (Amministrazione trasparente);

VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 che approva il “Bilancio di previsione 2018-2020”;

VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del “Bilancio di previsione 2018-2020”.

decreta

  1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  2. Di disporre l’impegno di spesa e la relativa liquidazione del contributo dell’importo di € 1.500.000,00 sul capitolo n. 103624 “Azioni regionali finalizzate al superamento dell'emergenza sanitaria connessa con la presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) (art. 39, L.R. 29/12/2017, n. 45)” del bilancio pluriennale 2018-2010 a favore della Società Veneto Acque S.p.A., per l'esercizio finanziario corrente - art. 010 - V livello del P.d.C.: U.1.04.03.01.001 “Trasferimenti correnti a imprese controllate”, ai sensi della D.G.R. n. 1352 del 18.09.2018.
  3. E’ fatto obbligo alla medesima Società di rendicontare alla Regione del Veneto, al termine delle singole fasi di progettazione e al termine dei lavori, le spese tecniche sostenute per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori della tratta di cui sopra, ivi comprese le attività realizzale con personale interno della Società.
  4. Le modalità di rendicontazione degli onorari e delle spese, nonché il cronoprogramma relativo alla conduzione delle attività di progettazione, sono definite dal disciplinare da sottoscriversi tra le Parti, il cui schema è riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
  5. Di stabilire che qualora le spese sostenute per le attività di cui sopra, computate al termine dell'intervento, risultassero inferiori alla somma erogata con il presente provvedimento, Veneto Acque S.p.A. provvederà alla restituzione alla Regione del Veneto della quota parte non spesa.
  6. Di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e regole di finanza pubblica.
  7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
  8. Di dare atto che l’obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale.
  9. Di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all’impegno (co.7 art.56, D.Lgs. n. 118/2011).
  10. Di attestare che l’intervento rientra tra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il Codice “Sfere” da imputare all’obbligazione è il seguente: 09.09.01 “Messa in sicurezza fonti idropotabili contaminate da PFAS”;
  11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  12. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
  13. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per i seguiti di competenza e alla Società regionale Veneto Acque S.p.A.
  14. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Puiatti

(seguono allegati)

443_Allegato_DDR_443_28-11-2018_389459.pdf

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