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Bur n. 23 del 08 marzo 2019


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 52 del 22 febbraio 2019

Ditta FORNACE LATERIZI VARDANEGA IDISORO s.r.l. - Cava di argilla denominata "CUROGNA" e sita in Comune di Pederobba (TV). Autorizzazione con D.G.R. n.2019 del 03.08.2010 - Proroga dei termini di conclusione dei lavori di coltivazione e rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica. (L.R. 13/18).

Note per la trasparenza

Rilascio di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione nella cava “Curogna” in Comune di Pederobba (TV), e di contestuale nuova autorizzazione paesaggistica

Il Direttore

(omissis)

decreta

  1. di prorogare di anni 3 dalla data del presente provvedimento, alla ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro  s.r.l. con sede in Possagno (TV), Via Olivi n. 71, per i motivi di cui in premessa, il termine di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2019 del 03.08.2010 e riguardante la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) della cava di argilla per laterizi denominata “CUROGNA”e sita in Comune di Pederobba (TV);
  2. di precisare che, in conformità all’art 12 comma 3 della LR. 13/2018, oltre alla proroga rilasciata con il presente atto,  non è possibile concedere ulteriori proroghe al termine di ultimazione dei lavori di estrazione della cava;
  3. di autorizzare alla medesima ditta sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi di cui in premessa, la prosecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l’intervento, così come prorogato, mantiene la compatibilità con il vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;
  4. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all’art. 1 della L.R. 44/82, sebbene efficace per anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento, ha validità di anni 3, parimenti al periodo stabilito al punto 1. per la conclusione dei lavori di coltivazione; e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria rilasciata con D.G.R. n. 2019 del 03.08.2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni ambientali, ai sensi del 11° comma del citato art. 146;
  6. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
  7. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di cui sopra alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ;
  8. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di Pederobba e alla Provincia di Treviso, nonché la pubblicazione dello stesso per estratto nel B.U.R. del Veneto;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti

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