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Bur n. 24 del 12 marzo 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 21 del 25 febbraio 2019

E-EGREEN S.r.l. Progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico sul fiume Mincio - Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del "Progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico sul fiume Mincio", in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), per il quale la Società E-Egreen s.r.l ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104), riguardante la verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1628/2015 “Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali”;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 al punto n. 2 lett. m) e al punto n. 7 lett. d), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società E-Egreen s.r.l (C.F. 04362410260) con sede legale in via G. Schiratti 49, 31053 Pieve di Soligo (TV), il 09/12/2016 ed acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 481589;

VISTO che il proponente ha provveduto, ai sensi del citato ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 24/02/2017;

VISTA la nota prot. n. 93635 dell’08/03/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/03/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che il progetto riguarda i lavori di costruzione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente, classificato come “piccola derivazione”, lungo il canale diversivo del Fiume Mincio, nel territorio comunale di Valeggio sul Mincio, in Provincia di Verona, in località Borghetto.

CONSIDERATO fuori termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (ante D.Lgs. 104/2017), sono pervenute le seguenti osservazioni e pareri:

  • PEC acquisita dalla Direzioni Commissioni Valutazioni con n. 162093 del 26/04/2017 da parte del Sig. Gagliardi Fabrizio, portavoce del Gruppo Etico Territoriale “El Morar” di Valeggio;

  • Parere del Comune di Valeggio sul Mincio, acquisito dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 395972 del 22/09/2017;

CONSIDERATO che in data 05/06/2017 il gruppo istruttorio ha convocato un incontro tecnico e relativo sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento invitando alla partecipazione gli enti e le amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 2299/2014 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.” in vigore al tempo della presentazione dell’istanza;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 297401 del 20/07/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 164/2017, con la quale propone un esito favorevole (con prescrizioni e raccomandazioni) della Valutazione di Incidenza riguardante la realizzazione dell’impianto in oggetto;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 27/09/2017, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio quale incaricato della valutazione del progetto, di seguito riportate:

“Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare: il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, a D.G.R. 1628/2015,

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,

visto il parere positivo con prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, prot. n. 1562 del 17/02/2015,

visto i contenuti delle osservazioni pervenute in data 29/04/2017 prot. n. 162093,

preso atto del parere espresso dall’ Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, prot. n. 297.401 del 20/07/2017, con cui si segnala una parziale difformità nella documentazione fornita rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2.299/2014 e nei giudizi espressi sulla significatività delle incidenze,

considerato che sono state presentate tre istanze in concorrenza tra loro, quella in oggetto, ossia il prog. n. 78/2016, il prog. n. 72/2016 Impianto idroelettrico sul canale diversivo di Valeggio della Ditta Idralpina srl (ex Società Sipea s.r.l.) e il prog. n. 12/2017 Impianto idroelettrico “Valeggio” della Ditta Sunex2 s.r.l. nel comune di Valeggio sul Mincio,

considerato che secondo il P.A.T. dalla Carta delle Fragilità emerge che l’ambito ricade in Aree non idonee all'edificabilità,

considerato che il sito ricade secondo il P.A.I. in ambito di pericolosità idraulica P2,

considerato che l'area in oggetto ricade nell'ambito 25 Riviera Gardesana secondo l'atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio della Regione Veneto,

considerato che il progetto comporta una modifica morfologica e paesaggistica che merita approfondimento in virtù sia dell'innalzamento del pelo libero dell'acqua a monte dell'opera di presa sia delle notevoli dimensioni delle opere poste sotto il piano campagna e visibili fuori terra,

considerato che il progetto è localizzato in un'area a notevole valenza paesaggistica – storico – culturale - ambientale – turistica, oggetto di vincoli di diversa natura (vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua e area di notevole interesse pubblico, corridoio ecologico principale, ambito per l'istituzione di parchi – riserve naturali regionali, contesto figurativo ed iconema) che generano motivi ostativi e che il progetto non ha superato,

considerato che non è presente una stima del traffico indotto dalle attività di cantiere nelle operazioni di trasporto a discarica del materiale di risulta provenienti dai notevoli scavi che comporta l'opera in progetto e le relative interferenze legate al traffico sia ordinario che legate al turismo destagionalizzato di visitazione,

considerata la vicinanza all'opera in progetto di ricettori sensibili è opportuno che vengano eseguiti ulteriori approfondimenti del disturbo acustico generato dal funzionamento dell'impianto e dalla restituzione delle acque dopo la turbinazione,

considerato che oltre alla suddetta istanza è stata presentata l’istanza di Impianto idroelettrico Valeggio 1 – prog. n. 1/2017 della Ditta Sipower s.r.l. nel comune di Valeggio sul Mincio e che l'asta fluviale del Mincio è oggetto di altre opere idrauliche, si ritiene, pertanto, necessaria un’indagine approfondita nella condizione di compresenza con altri impianti attraverso lo studio degli effetti cumulativi sul corpo idrico.”

ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'intervento può esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/10/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 27/09/2017;

CONSIDERATO che con nota n. 442037 del 24/10/2017 la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha comunicato alla società E-Egreen quanto espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/09/2017 ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che la società E-Egreen ha inviato la risposta alle osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in data 24/11/2017, registrata al protocollo della Direzione Operativa con prot. n. 491733 con sede in Mestre;

CONSIDERATO che la predetta indebita registrazione, effettuata per mero errore materiale da una struttura regionale diversa dall’UO VIA, non ha consentito al Comitato VIA di poter apprezzare i contenuti della replica della Società E – Egreen, di talché, in assenza di formale risposta alle osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Direttore di Direzione Commissioni Valutazioni ha emanato il D.D.R. n. 49 del 27/12/2017 di assoggettamento alla procedura di VIA del progetto in oggetto;

CONSIDERATO che le suddette controdeduzioni sono state prese in carico dalla UO Valutazione d’Impatto Ambientale solo in data 23 aprile 2018;

CONSIDERATO che la società E-Egreen in data 3 marzo 2018 ha presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore Acque Pubbliche contro la Regione del Veneto avverso e per l’annullamento del D.D.R. n. 49 del 27/12/2017, assunto dalla Direzione Commissioni Valutazioni, comunicato a mezzo pec con nota prot. n. 3385 del 04/01/2018, il quale, preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/09/2017, ha ritenuto “di assoggettare alla procedura di VIA il progetto presentato dalla società E-Egreen s.r.l., che prevede la realizzazione di un impianto elettrico sul Canale Diversivo del Fiume Mincio in località Borghetto in Comune di Valeggio sul Mincio (VR)”, e di ogni altro atto conseguente, presupposto e/o comunque connesso con la procedura in esame; quanto detto attesa la carenza istruttoria, quindi in ragione della mancata valutazione, da parte del Comitato regionale VIA, delle osservazioni presentate in data 24/11/2017 dal proponente;

VISTA la DDR n. 33 del 24/04/2018 con cui il Direttore di Direzione Commissioni Valutazioni ha revocato in autotutela il Decreto Direttoriale n. 49 del 27/12/2017 di Assoggettamento alla procedura di VIA dell’intervento in oggetto, avendo riscontrato la mancata valutazione, da parte del Comitato regionale VIA, delle osservazioni presentate in data 24/11/2017 dal proponente, a causa di una indebita registrazione di protocollo, effettuata per mero errore materiale da una struttura regionale diversa dall’UO VIA;

PRESO ATTO delle controdeduzioni presentate dal proponente ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in data 24/11/2017, pervenute alla UO Valutazione d’Impatto Ambientale in data 23 aprile 2018;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 160500 del 02/05/2018 la UO Valutazione d’Impatto Ambientale ha iscritto il progetto all’Ordine del Giorno della riunione del Comitato VIA del giorno 09/05/2018, per l’esame delle osservazioni presentate dal proponente ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, ma il proponente, per tramite dell’Avv. Gaz, con nota prot. n. 165012 del 04/05/2018, ha richiesto di rinviare la trattazione della pratica, per permettere una migliore illustrazione istruttoria delle controdeduzioni presentate, richiedendo un incontro in data successiva;

PRESO ATTO che, in seguito all’incontro tecnico svolto il 15/06/2018, l’Avv. Gaz, con nota prot. n. 230444 del 18/06/2018, ha invitato la UO Valutazione d’Impatto Ambientale a richiedere direttamente un pronunciamento dell’Ufficio ministeriale competente riguardo agli aspetti paesaggistico-ambientali dell’intervento in oggetto, precisando che, nelle more della acquisizione del parere soprintendentizio, la procedura dovrà ritenersi sospesa su impulso del proponente;

PRESO ATTO della nota dell’Avvocatura Regionale del 03/12/2018 prot. n. 491744, che ha chiarito che il parere della Soprintendenza debba essere acquisito in seno alla Conferenza dei Servizi prevista dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, escludendo la possibilità di intraprendere un procedimento amministrativo parallelo;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 12/12/2018, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha condiviso le controdeduzioni e valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, di seguito riportate:

“2. CONTRODEDUZIONI SULLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L. 241/1990

Osservazione n. 1 del Proponente

considerato che secondo il PAT dalla Carta delle Fragilità emerge che l'ambito ricade in Aree non idonee all'edificabilità

All'art. 84. (Compatibilità Geologica: Aree non idonee) delle Norme Tecniche Operative del Secondo Piano degli Interventi del Comune di Valeggio sul Mincio, è precisato quanto segue:

ART. 84. COMPATIBILITA’ GEOLOGICA: AREE NON IDONEE

Sono aree non idonee quelle in cui sussistono reali condizioni di estrema penalizzazione geologico- idraulico quali: gli alvei di corsi d'acqua perenni con fascia di rispetto di 10 metri, le aree soggette ad inondazioni periodiche, gli impluvi, i bacini lacustri artificiali e le aree di discarica o ex discarica.

In tutte queste aree l'edificabilità è preclusa: non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ricostruzione ed ampliamento.

Sono ammissibili solo le opere e gli interventi finalizzati alla riparazione e al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione del dissesto nonché le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, quali le difese delle sponde, briglie, traverse, ecc.. È inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde. Eventuali ponti devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero.

Sono comunque consentite infrastrutture stradali e impianti tecnologici di interesse pubblico, non altrimenti ubicabili, previo puntuali elaborazioni geologico-tecniche, finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle opere per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti.

Sono, inoltre fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia ed attività estrattive alle quali lo strumento urbanistico si conforma.

Le istanze per l'approvazione di P. U.A., dei permessi di costruire e le D.I.A./S.C.I.A., dovranno contenere adeguata relazione geologica e geotecnica conforme alle Norme tecniche di settore emanate con il D.M. 11/3/1988 e D.M. 14/1/2008 e s.m. i., e proporzionata al grado di penalità attribuito al terreno e alle caratteristiche dell'opera in progetto.

Gli impianti idroelettrici costituiscono impianti tecnologici di interesse pubblico in quanto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 ad essi viene riconosciuta ex lege la natura giuridica di iniziative di pubblica utilità. Pertanto deve ritenersi consentita, previe puntuali elaborazioni geologico-tecniche, la loro realizzazione anche in aree definite non idonee all'edificabilità.

Controdeduzione del Comitato Tecnico Regionale

Il Proponente osserva che tale elemento, di per sé non contestato nella sua esattezza, non sarebbe assumibile come motivo di assoggettamento alla procedura di VIA, in quanto l'art. 84 delle norme del PAT, riguardante la compatibilità geologica, espressamente consentirebbe - come effettivamente consente - gli impianti tecnologici di interesse pubblico, alla cui tipologia apparterrebbe l'impianto in esame.

Tale appartenenza - secondo il Proponente - sarebbe sancita dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, che riconoscerebbe la natura giuridica di iniziativa di pubblica utilità. Il riferimento è, evidentemente, al comma 1 del succitato articolo:

  1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Occorre innanzitutto distinguere tra impianti tecnologici di interesse pubblico tout court e impianti tecnologici privati che, in forza della rinnovabilità della fonte di alimentazione, acquisiscono il carattere di pubblica utilità, oltre che indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, allorché e solo se la procedura autorizzativa (ai sensi del comma 3) si conclude positivamente (occorrendo, anche con automatica variante allo strumento urbanistico).

L'essere "impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili" è, pertanto, condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla deroga dell'art. 84 ed, ancor prima, per fruire del requisito di impianto di pubblica utilità, requisito che viene in essere solamente con la conclusione favorevole della procedura autorizzativa.

Quand'anche si volesse sostenere che il carattere pubblico dell'interesse precede la dichiarazione di pubblica utilità, essendone un presupposto logico-giuridico, alla stregua di una caratteristica intrinseca dell'iniziativa, sarebbe comunque necessario un atto dichiarativo della sua sussistenza. E solo un ente pubblico può procedere, nei termini consentiti dall'ordinamento, al riconoscimento dell'interesse pubblico di un'opera.

Peraltro, la fattispecie di esclusione della disciplina per le aree non idonee (sotto il profilo della compatibilità geologica) non può essere interpretata in senso estensivo, trattandosi di una deroga ad un articolo (l'art. 84) che detta una norma di tipo preclusivo.

Ma anche a voler superare questo limite, ammettendo la sussistenza dell'interesse pubblico nell'impianto proposto, il comma di esclusione dalla disciplina limitativa dell'art. 84 si riferisce espressamente agli impianti tecnologici di interesse pubblico non altrimenti ubicabili, il che comporta la sussistenza dell'ulteriore requisito dell'unicità della collocazione territoriale dell'opera in questione. È del tutto evidente, però, che l'impianto idroelettrico in esame potrebbe astrattamente trovare collocazione in altri luoghi e, perfino, in altri tratti del corso d'acqua.

Quest'ulteriore requisito dimostra che la ratio della norma è tesa ad escludere, in linea generale, anche la realizzazione degli impianti tecnologici di interesse pubblico, se non per quelli per i quali non siano disponibili alternative di localizzazione. Non essendo stata dimostrata la mancanza di alternative, il motivo del parere di assoggettamento (non di assoluta preclusione alla realizzazione dell'opera) è fondato.

Osservazione n. 2 del Proponente

considerato che il sito ricade secondo il PAI in ambito di pericolosità idraulica P2

Secondo l'art. 58, Parte Prima dell'Allegato n. 1 alla Deliberazione C.I. n. 5 del 7 dicembre 2016 (Variante alle norme di attuazione del PAI e del PAI Delta), per il reticolo idrografico di pianura e di fondovalle (RP) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2) le misure e le integrazioni che le Regioni possono individuare devono essere coerenti alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al Titolo Il del vigente Piano per l'assetto Idrogeologico.

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate al P.A.I. definiscono i territori di Fascia B come:

  1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
  2. Nella Fascia B sono vietati:
    1. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
    2. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
    3. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
  3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:
    1. gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
    2. gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
    3. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
    4. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
    5. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
  4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Pertanto non vengono specificate particolari prescrizioni per la realizzazione di centraline idroelettriche. Poiché l'opera può comunque essere inquadrata di pubblica utilità, come o sopra già indicato, all'art. 38 delle NTA si precisa quanto segue:

  1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad. incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.
  2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino...omissis...

Come dimostrato dalle verifiche idrauliche condotte le opere di progetto e le modalità di gestione del nuovo impianto non modificheranno i fenomeni idraulici naturali, non limiteranno il deflusso delle acque in condizione di piena, e non produrranno interferenze negative con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. Pertanto, previe adeguate verifiche idrauliche e di compatibilità ambientale delle opere, non è preclusa la possibilità di realizzare l'intervento previsto dal progetto che, anzi, potrà venire - ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241 del 1990 - adeguatamente conformato in rispondenza alle occorrenze di specie.

Controdeduzione del Comitato Tecnico Regionale

Il Proponente espone che le norme tecniche di attuazione (NTA) del PAI non riportano specifiche e particolari prescrizioni per la realizzazione di centraline idroelettriche. Anzi, espressamente nei consentirebbe la realizzazione, in forza dell'art. 38 delle NTA in quanto opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili.

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

  1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l’espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

Anche in questo caso ricorrono le considerazioni di cui al punto precedente: l'impianto in esame diventa di interesse pubblico soltanto alla conclusione dell'iter autorizzativo, e sempre che si tratti di una conclusione favorevole; o, quanto meno, allorché vi sia un atto formale di riconoscimento dell'interesse pubblico. Non è sussistente il carattere di servizio essenziale non altrimenti localizzabile, se non per la natura essenziale del servizio, quanto meno per la mancanza di alternative di localizzazione.

Osservazione n. 3 del Proponente

considerato che il progetto comporta una modifica morfologica e paesaggistica che merita approfondimento in virtù sia dell'innalzamento del pelo libero dell'acqua a monte dell'opera di presa, sia delle notevoli dimensioni delle opere poste sotto il piano campagna e visibili fuori terra

In merito agli impatti paesaggistici generati dalla realizzazione delle opere annesse all'impianto, si richiamano i contenuti dell'ELAB. H Relazione paesaggistica:

i volumi edilizi da realizzare sono interamente contenuti entroterra e pertanto non risulteranno visibili dai punti di osservazione individuati. Fuoriterra risulteranno visibili esclusivamente il tratto di valle del muro di sponda della scala di risalita dell'ittiofauna (circa 10 metri di sviluppo per un'altezza massima del triangolo fuoriterra di 1 metro), lo scudo della paratoia di guardia dell'impianto e le relative guide metalliche di alloggiamento, per un'altezza complessiva prossima al metro e ottanta (altezza d'uomo), nonché la staccionata di delimitazione dell'area di accesso all'impianto. Accesso che verrà garantito mediante vano scala interrato, collegante il piano campagna alla sala macchine. La paratoia di guardia verrà inoltre parzialmente mascherata mediante un breve tratto di cortina arbustiva perimetrale.

In merito al rialzo del pelo libero a monte della paratoia ad abbattimento, si precisa quanto segue:

il canale scolmatore esistente è stato realizzato per far defluire le portate di piena del fiume Mincio e quindi per la messa in sicurezza dell'abitato di Borghetto. Pertanto, il canale è votato al contenimento di tiranti idraulici anche consistenti. Inoltre, come riscontrato durante i sopralluoghi, lungo le sponde del canale si ritrovano dei segni cromatici sui cementi che testimoniano il passaggio di portate ordinarie di varia entità. Tali deflussi corrispondono agli eccessi di portata provenienti da monte e che non vengono fatti transitare dall'opera di regimazione presente al nodo idraulico di difesa dell'abitato di Borghetto, ma bensì fatti sfiorare all'interno del canale diversivo.

Dal punto di vista paesaggistico, i paramenti murari delle sponde inclinate e verticali in calcestruzzo armato sono certamente elementi disturbanti, non solo per la componente materica, ma anche cromatica. Si vedano a tal proposito le foto che testimoniano l'esistenza dei segni cromatici del passaggio delle portate ordinarie e lo stato dei cementi di sponda.

Come si è potuto dimostrare nelle simulazioni idrauliche (si veda a tal proposito I'ELAB.A — l'innalzamento del pelo libero determina un tirante d'acqua nel canale diversivo di quasi 2 metri, con un franco di sicurezza di almeno 3 metri sulla sommità dei muri di sponda. Il rigurgito, pertanto, rimane ampiamente contenuto all'interno delle sponde in cemento del canale e, pertanto, non si potranno avere modifiche morfologiche del paesaggio; semmai, come anticipato, un beneficio legato alla riduzione delle superfici murarie delle sponde che rimarranno ancora visibili.

L'esaurimento del rigurgito, sempre dimostrato con simulazioni idrauliche, avviene dopo poche decine di metri a monte dello sfioratore esistente al nodo idraulico, senza modificare in maniera significativa il tirante d'acqua sul fiume Mincio. Si possono quindi ritenere nulle le modifiche morfologiche e paesaggistiche delle pertinenze del fiume Mincio, sia a monte sia a valle dell'intervento proposto evidenziando oltretutto che l'aumento di livello e la costanza futura del livello idrico a impianto funzionante va a ridurre l'impatto delle strutture esistenti sul paesaggio.

Ad ogni buon conto, non deve sfuggire che in materia di valutazione dell'incidenza paesaggistica degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile la giurisprudenza amministrativa (cfr., ad esempio, Cons. Stato, ord. 7 giugno 2005, n. 2671) ha da tempo chiarito che le potenzialità esternalità negative debbono in ogni caso venire ponderate e controbilanciate dalle debite valutazioni circa le utilità che verrebbero in essere in termini di salubrità dell'ambiente e di rispetto degli impegni assunti a livello comunitario (direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001).

Controdeduzione del Comitato Tecnico Regionale

Il Proponente osserva che gli impatti paesaggistici sono stati adeguatamente trattati nella Relazione paesaggistica, sottolineando che risulteranno visibili fuori terra esclusivamente il tratto di valle del muro di sponda della scala di risalita dell'ittiofauna (circa 10 m di sviluppo per un'altezza massima del triangolo fuori terra di 1 m), lo scudo della paratoia di guardia dell'impianto e le relative guide metalliche di alloggiamento, per un'altezza complessiva prossima ad 1,80 m, nonché la staccionata di delimitazione dell'area di accesso all'impianto.

Ammette egli stesso, quindi, che l'opera non è senza ingombro e senza visibilità, così come l'effetto di rigurgito sul corso idrico, in un contesto territoriale di elevato pregio. Il che è più che sufficiente per giustificare l'esigenza di un approfondimento dell'impatto paesaggistico, non potendosi escludere, allo stato, che quello derivante dall'opera progettata sia significativo e negativo.

Per quanto concerne la modifica morfologica occorre osservare che, se da una parte non incide sull'aspetto paesaggistico, almeno in senso diretto, dall'altra parte la modifica morfologica sussiste, tant'è che il Proponente non la nega, ed è ben meritevole di approfondimento in ragione delle dimensioni dell'opera, che ne determinano una significativa invasività nel sottosuolo, per quanto sottratta alla vista (ma non per questo meno importante).

Il richiamo finale agli arresti della giurisprudenza amministrativa, tesi a sottolineare la necessità di contemperare le esigenze legate alla tutela paesaggistica con i benefici connessi all'utilizzo di fonti rinnovabili, non è in contrasto con la decisione del Comitato tecnico regionale VIA di assoggettare l'opera alla procedura di VIA.

Osservazione n. 4 del Proponente

considerato che non è presente una stima del traffico indotto dalle attività di cantiere nelle operazioni di trasporto a discarica del materiale di risulta proveniente dai notevoli scavi che comporta l'opera in progetto e le relative interferenze legate al traffico sia ordinario che legate al turismo destagionalizzato di visitazione 

Si integra il par. 5.6.1 dello Studio Preliminare Ambientale (ELAB.I) con le seguenti annotazioni:

richiamati i volumi complessivi di scavo inerti in esubero, così come dichiarati nell'ELAB. E Piano di gestione delle terre e rocce da scavo, pari a 1 1.590 ma i volumi di calcestruzzo previsti per i getti, pari a 2.203 ma e i kg di ferro d'armo pari a 203.580 kg (come da computo metrico allegato all'ELAB.A) si stimano i viaggi A/R necessari per il conferimento all'esterno del cantiere secondo il seguente conteggio:

inerti
n. veicoli = 1 1.590 mc / 15 mc = 773
calcestruzzi
n. veicoli = 2.203/8 = 275
ferri d'armo
n. veicoli = 203.580 / 6.000 = 33

richiamato il programma cronologico dei lavori del par. 15.1 dell'ELAB. A Relazione tecnica generale, e individuata una tempistica di mesi 6 di esecuzione delle opere (collaudi e allaccio impianto esclusi), si possono indicativamente determinare il numero di viaggi giorno:

inerti
n. viaggi/giorno = n.veicoli / gg trasporto terre = 773/100 = 8 viaggi/giorno (A/R)
calcestruzzi
n. viaggi/giorno = n.veicoli / gg trasporto cls = 275/30 = 10 viaggi/giorno (A/R)
ferri d'armo
n. viaggi/giorno = n.veicoli / gg trasporto ferri = 33/5 = 7 viaggi/giorno (A/R)

Si stimano quindi mediamente 8 viaggi/giorno per 135 giorni di traffico generato dal cantiere sui circa 180 giorni effettivi di lavoro. Resta inteso che in alcuni giorni si avranno maggiori passaggi, soprattutto in corrispondenza del periodo di allontanamento dei volumi di esubero degli inerti (si potrà arrivare a 15 viaggi/giorno, ovvero 2 viaggi/ora A/R).

Considerata l'interferenza prodotta dalla viabilità di accesso al cantiere nei confronti della viabilità esterna principale di collegamento alla località turistica di Borghetto (strada Viscontea), si prediligeranno i periodi autunnali e invernali (ottobre-marzo) al fine di ridurre al minimo i disagi del traffico vacanziero.

Controdeduzione del Comitato Tecnico Regionale

Il Proponente ha integrato il paragrafo 5.6.1 dello SPA con alcune considerazioni relative alla stima degli automezzi, stima che espone dei valori medi - dichiarati in 8 viaggi al giorno per 135 giorni - e dei valori massimi di 15 viaggi al giorno, senza però illustrare in quale modo interferiranno con il traffico ordinario e/o turistico.

Considerata l'alta valenza turistica dei luoghi e l'impatto che un cantiere determina in una zona turistica, l'esigenza di un approfondimento del tema appare confermata, piuttosto che superata, dalle osservazioni del Proponente.

Osservazione n. 5 del Proponente

considerata la vicinanza all'opera in progetto di ricettori sensibili è opportuno che vengano eseguiti ulteriori approfondimenti del disturbo acustico generato dal funzionamento dell'impianto ed alla restituzione delle acque dopo la turbinazione.

In merito a questo punto, si vuole precisare che la restituzione delle acque avviene al termine del canale di restituzione, il quale si innesta a monte con il diffusore della turbina Kaplan. Il processo dissipativo delle acque scaricate dalla turbina, pertanto, avviene al termine del diffusore, ovvero nel tratto iniziale di raccordo del canale di restituzione. Ciò premesso, poiché la totalità del raccordo strutturale è posto entroterra, a una profondità di oltre 6 metri dal piano campagna e il tutto è racchiuso da uno scatolare in ca, si ritiene che al termine della restituzione non si potrà percepire lo sciabordio delle acque. Si ricorda infatti che non sono previsti risalti (libero o affogato) nel profilo idraulico della corrente libera lungo il canale di restituzione e nel tratto di raccordo al canale scolmatore. Nel canale di restituzione, infatti, la corrente permane di tipo lento e non vi possono essere passaggi in corrente veloce o viceversa.

Per quanto attiene il potere emissivo del funzionamento dell'impianto si richiama quanto già espresso nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (par. 16 Valutazioni conclusive):

2. Il contributo della turbina è da ritenersi ininfluente, stante i riscontri effettuati, in ragione della sua posizione di installazione, della tecnologia (turbina sommersa) e della situazione antropica sopradescritta che farà prevalere di gran lunga il rumore attuale. Sostanzialmente nullo sarà quindi il suo contributo dal punto di vista acustico a livello emissivo, di immissione e differenziale.

Controdeduzione del Comitato Tecnico Regionale

Come è facile attendersi, le centrali idroelettriche sono previste in siti che, per loro vocazione naturale, sono caratterizzati da bassi livelli di rumorosità.

Nel sito indagato l'unica fonte di rumore di rilievo è rappresentata sostanzialmente dal salto di quota dell'acqua che genera livelli sonori compresi tra 60,0 e 70,0 dB(A), misurati in prossimità della fonte (riva del canale), presenti in modo continuativo sia di giorno sia di notte.

Per quanto riguarda il clima acustico si precisa che le rilevazioni fonometriche sono state effettuate con tempi di misura di durata limitata, compresa entro i 30 minuti, sia per il periodo diurno sia per il periodo notturno.

Non appaiono chiari ed esaustivi i passaggi analitici seguiti per la previsione dei livelli sonori nelle condizioni post-operam derivanti dal funzionamento degli impianti.

In generale, si rileva, sulla base di esperienze simili, che nelle sale macchine possono generarsi livelli di pressione sonora compresi tra 80,0 e 90,0 dB(A) generati dal funzionamento delle turbine e relativi elementi accessori.

Considerata la natura dei luoghi in cui verranno realizzate le centrali, con bassi livelli di rumore, è chiaro che la presenza di sorgenti di rumore in grado di sviluppare livelli di rumore di 80,0-90,0 dB(A), seppure confinati all'interno di una struttura in muratura, dotata di porte e finestre, possono costituire, a ragion veduta un elemento di criticità da valutare attentamente.

Inoltre non è stato preso in considerazione il problema delle emissioni sonora in bassa frequenza e delle vibrazioni che non possono essere escluse a priori. Particolare attenzione andrebbe riposta nello studio delle emissioni sonora in bassa frequenza (< a 200 Hz) che sono difficilmente intercettabili dalle strutture previste per il confinamento delle macchine.

La relazione di previsione di impatto acustico conclude con la dimostrazione di rispetto dei limiti assoluti di emissione e immissione dei limiti di immissione differenziali. In via semplificativa, la considerazione è che il rumore generato dall'attuale salto d'acqua copre e maschera il rumore generato dalle centrali idroelettriche.

Tuttavia, per i motivi sopra esposti e per una maggiore certezza circa la effettiva compatibilità acustica delle opere di progetto, con riferimento particolare ai siti con presenza di ricettori sensibili posti nelle immediate vicinanze, si ritiene necessaria una valutazione del rumore generato e promanato di maggiore dettaglio anche in termini di analisi spettrale.

Osservazione n. 6 del Proponente

considerato che oltre alla suddetta istanza è stata presentata l'istanza di impianto idroelettrico Valeggio 1 - prog. n. 1/2017 della Ditta Sipower S.r.l. nel Comune di Valeggio sul Mincio e che l'asta fluviale del Mincio è oggetto di altre opere idrauliche, si ritiene, pertanto, necessaria un'indagine approfondita nella condizione di compresenza con altri impianti attraverso lo studio degli effetti cumulativi sul corpo idrico 

L'impianto idroelettrico proposto non insiste direttamente sull'alveo naturale del fiume Mincio, bensì in un suo canale scolmatore artificiale alimentato da quelle portate transitanti nel Mincio e ritenute eccedenti rispetto al deflusso ammissibile il centro abitato della località Borghetto. Inoltre insistendo, come detto, su un canale artificiale, completamente rivestito in calcestruzzo, e trattandosi di un impianto puntuale si ritiene che non possano generarsi realmente effetti cumulativi, diretti o indiretti, sul corpo idrico Fiume Mincio.

In merito all'istanza della ditta Sipower srl (prog. n. 1/2017) lo stesso risulta protetto da password sul sito della Regione non consentendo la verifica della localizzazione. Essendo comunque presentato a seguito del nostro progetto sarà loro cura valutare gli impatti cumulativi con il presente progetto.

Infatti, si rimarca che le ponderazioni relative debbono e dovranno essere contenute con stretto riferimento agli impianti effettivamente in esercizio, escludendo improprie e generiche valutazioni complessive estese a domande pendenti ovvero ad impianti in itinere dei quali si potrebbe e si potrà tenere conto unicamente se ed in quanto -a momento debito — realmente in essere. Detto altrimenti, sarebbe palesemente contrario ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Carta Costituzionale opporre alla ditta scrivente - rispetto a situazioni prossime e/o future - determinazioni che andranno invece esclusivamente riferite alle procedure che riguardano le situazioni in parola.

Si ribadisce infine che l'intervento interessa ambiti fortemente antropizzati e non l'alveo attivo del fiume Mincio ma un canale diversivo.

Controdeduzione del Comitato Tecnico Regionale

Osserva il Proponente che le ponderazioni riguardanti gli effetti cumulativi «debbono e dovranno essere contenute con stretto riferimento agli impianti effettivamente in esercizio, escludendo improprie e generiche valutazioni complessive estese a domande pendenti ovvero ad impianti in itinere dei quali si potrebbe e si potrà tenere conto unicamente se ed in quanto -a momento debito- realmente in essere».

Tale prospettazione non tiene conto, però, che il D.M. 30/03/2015 espressamente riferisce l'obbligo di valutare gli impatti cumulativi in relazione a progetti, vale a dire ad opere non ancora giunte a realizzazione, ma il cui iter autorizzativo sia già in essere. Così, infatti, è riportato al punto 4.1. del D.M.:

4.1. Cumulo con altri progetti

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Il criterio del "cumulo con altri progetti" deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale.

L'ambito territoriale è definito dalle Autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le Autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da:

una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);

una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

Le Autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo le modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle Amministrazioni interessate.

La legislazione, quindi, non solo consente alle autorità procedenti, ma anzi impone di considerare gli effetti cumulativi con altri progetti, stabilendo l'estensione dell'ambito territoriale in modo che dovrà e potrà essere più opportunamente definito a seconda delle caratteristiche del contesto. E nel caso di specie nessun elemento induce a ridurre la soglia di attenzione.

Qualora qualche impedimento tecnico (probabilmente temporaneo) non consenta di accedere al progetto da considerare tramite il sito regionale, l'interessato ha la facoltà di chiedere all'autorità procedente di mettere a disposizione gli elaborati in questione.

3. VALUTAZIONI FINALI

visti il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

esaminate le controdeduzioni proposte dalla Ditta in data 24/11/2017, registrate al protocollo della Direzione Operativa con prot. n. 491733 con sede a Mestre e prese in carico dalla UO Valutazione d'Impatto Ambientale in data 23/04/2018;

oltre a ribadire quanto già espresso nella seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/09/2017”

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12/12/2008, ritenendo che non siano state risolte e superate le criticità individuate nella seduta del 27/09/2017, ha deciso, all'unanimità dei presenti, di confermare l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell'intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che il proposto intervento può produrre impatti ambientali significativi negativi;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/12/2018, comprensivo della relazione istruttoria relativa all'argomento trattato, è stato approvato nella seduta del 21/01/2019;

TENUTO CONTO che i motivi per i quali l'intervento in oggetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA sono puntualmente esplicitati nei verbali delle sedute del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/09/2017 e del 12/12/2018 e nelle relazioni istruttorie relative all'argomento trattato;

CONSIDERATO che la DGR 1628/2015 stabilisce che, qualora a seguito della verifica di assoggettabilità, un progetto relativo alla concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico, sia assoggettato a procedura di VIA, i proponenti provvedono entro 90 giorni a attivare la stessa procedura, pena l’archiviazione dell’istanza;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA assunte nella seduta del 27/09/2017 e nella seduta del 12/12/2018 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e tenuto conto di tutta la documentazione acquisita nel corso del procedimento, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni e considerazioni di cui alle premesse, così come esplicitate negli estratti dei verbali delle sedute del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/09/2017 e del 12/12/2018, comprensivi delle relazioni istruttorie relative all'argomento trattato, oggetto di approvazione rispettivamente nella seduta del 11/10/2017 e del 21/01/2019.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di dare atto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1628/2015, secondo la quale il proponente dovrà provvedere entro 90 giorni ad attivare la procedura di VIA, pena l’archiviazione dell’istanza.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società E-Egreen s.r.l (C.F. 04362410260) con sede legale in via G. Schiratti 49, 31053 Pieve di Soligo (TV), PEC: eegreen@legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa e all’U.O. Genio Civile di Verona, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, all’Agenzia Interregionale del fiume Po e all’Avvocatura regionale.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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