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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 13 del 04 febbraio 2019
La Calcestruzzi Mantovana S.r.l. (con sede legale in Via Luigi Benati, 89/2 46048 Roverbella (MN) C.F. e P.IVA 00469630206), Borgo S.r.l. (con sede legale in Via C. Battisti, 9 46100 Mantova (MN) P.IVA 01619010208), S.E.T.I.M. S.r.l. (con sede legale in Via S. Giovanni, 1/3 460 42 Castelgoffredo (MN) C.F. e P.IVA 01629700202). Progetto di ampliamento e coltivazione cava di ghiaia denominata "Sei Vie". Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del «Progetto di ampliamento e coltivazione cava di ghiaia denominata "Sei Vie"», presentato dalle Ditte La Calcestruzzi Mantovana S.r.l., Borgo S.r.l. e S.E.T.I.M. S.r.l.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Eco Corse S.r.l., acquisita agli atti con protocollo regionale 433428 in data 17/10/2017; con nota in data 09/05/2018 - protocollo 170589, gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo, di fornire precise indicazioni per portare "() a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...)." l'istanza in questione e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività della medesima istanza rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore; la Direzione Difesa del Suolo, con nota protocollo 214072 in data 06/06/2018, ha rilevato che la domanda in oggetto è da considerarsi procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. n. 15/2018; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 54) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 12/12/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/12/2018, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 21/01/2019.
Il Direttore
PREMESSO che:
in data 17/10/2017 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, da La Calcestruzzi Mantovana S.r.l. (con sede legale in Via Luigi Benati, 89/2 – 46048 Roverbella (MN) C.F. e P.IVA 00469630206), Borgo S.r.l. (con sede legale in Via C. Battisti, 9 – 46100 Mantova (MN) P.IVA 01619010208), S.E.T.I.M. S.r.l. (con sede legale in Via S. Giovanni, 1/3 – 46042 Castelgoffredo (MN) C.F. e P.IVA 01629700202), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. (ora ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018), acquisita al protocollo regionale 433428.
L’istanza di ampliamento è stata presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95 della Legge n. 30 del 30/12/2016.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale.
Verificato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 24/11/2017 – protocollo 491982, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 62/2017) e la richiesta di verifica documentale.
L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 541977, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 02/01/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 328/2017 del 28/12/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 62/2017).
In data 25/10/2017, presso gli uffici della Ditta La Calcestruzzi Mantovana S.r.l. a Valeggio sul Mincio (VR), i proponenti hanno inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento; come da dichiarazione della Società acquisita in data 05/12/2017 al protocollo regionale 50925.
Con nota in data 24/11/2017 – protocollo 491982, gli Uffici dell’U.O. V.I.A. hanno richiesto la verifica formale alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, relativamente anche alla conformità dell’intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982 e con l’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.
L’Unità Organizzativa Geologia, per poter fornire la stima della superficie residua del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha richiesto alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica (con nota in data 07/12/2017 – protocollo 514676) di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dalla strumento urbanistico generale approvato del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) (sollecitata con successiva nota in data 31/01/2018 – protocollo 38936).
Gli Uffici dell’U.O. V.I.A., non avendo avuto riscontro a quanto richiesto in merito alla stima della superficie residua del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, hanno provveduto a sollecitare gli uffici competenti con nota in data 23/03/2018 – protocollo 113082
Conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota 540732 in data 28/12/2017 ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Durante l’iter istruttorio non sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Con nota in data 29/03/2018 - protocollo 120213 è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.
Con la medesima nota veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento del suddetto parere della C.T.P.A.C., ovvero trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento avrebbe ripreso il proprio corso, prescindendo dall’eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato (art. 43 della L.R. n. 44/1982).
Essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso.
Con riferimento:
gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota on data 09/05/2018 - protocollo 170589, hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo di fornire precise indicazioni per portare “(…) a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...).” le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia richiamate in oggetto e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività delle medesime istanze rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore.
Per quanto attiene la normativa in materia di attività estrattive, alla quale soggiace la domanda in argomento, va considerato quanto precisato dalla competente Direzione Difesa del Suolo con nota protocollo 214072 in data 06/06/2018, nella quale viene evidenziato quanto segue:
«La domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell’art. 95 della L.R. 30/2016.
Per ottenere l’autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni requisiti, in particolare quelli di cui ai commi 4 e 5, che successivamente sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21/02/2018.
Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell’art. 95, ormai decaduto, è stata quindi introdotta la norma di cui all’art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:
Conseguentemente la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni di Legge n. 13/2018 e P.R.A.C. vigenti, fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare “autorizzabile” a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.
Il P.R.A.C. stabilisce per le cave di sabbia e ghiaia che:
L’art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume autorizzabile rispetto a quanto previsto nel P.R.A.C. approvato, ferma restando l’applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.
Dall’esame della documentazione allegata alla domanda in argomento e per le considerazioni di cui sopra, si ritiene che la domanda in oggetto sia procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla Legge Regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art. 34 della L.R. 15/2018.
Ciò posto, dall’esame della documentazione allegata alla domanda in oggetto, emerge che:
Per le considerazioni di cui sopra, la domanda in oggetto è stata considerata procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art. 34 della L.R. n. 15/2018.»
L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/07/2018. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.
Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 19/09/2018, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.
In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 62/2017), acquisita dagli Uffici regionali:
Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.
VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
VISTA la L.R. n. 30/2016;
VISTA la L.R. n. 13/2018;
VISTA la L.R. n. 15/2018;
VISTO il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
VISTA la D.G.R. n. 761/2010;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;
VISTO il parere n. 54, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 12/12/2018, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del:
PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI:
PRESCRIZIONI MINERARIE
CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 496732 del 05/12/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 54 del 12/12/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 12/09/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/12/2018;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 21/01/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 12/12/2018;
VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato da La Calcestruzzi Mantovana S.r.l. (con sede legale in Via Luigi Benati, 89/2 – 46048 Roverbella (MN) C.F. e P.IVA 00469630206), Borgo S.r.l. (con sede legale in Via C. Battisti, 9 – 46100 Mantova (MN) P.IVA 01619010208), S.E.T.I.M. S.r.l. (con sede legale in Via S. Giovanni, 1/3 – 46042 Castelgoffredo (MN) C.F. e P.IVA 01629700202), con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;
VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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