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Bur n. 18 del 19 febbraio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 11 del 31 gennaio 2019

Nekta Ambiente S.r.l. (con sede legale in Via Calnova, 252 30027 San Donà di Piave (VE) C.F. e P.IVA 04161220274). Impianto per lo smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in Via Maiorana in Comune di Noventa di Piave (VE). Comune di localizzazione: Noventa di Piave (VE). Istanza di procedura di verifica di assoggettabilità (ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 8 della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Società Nekta Ambiente S.r.l. che prevede alcune modifiche all'impianto per lo smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via Maiorana in Comune di Noventa di Piave (VE).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza presentata da Nekta Ambiente S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale 65926 in data 20/02/2018; parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 01/08/2018, di assoggettamento del progetto dalla procedura di V.I.A.; comunicazione, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., (con nota in data 22/08/2018 protocollo regionale 344237) al proponente e alle Amministrazioni e Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, delle motivazioni per le quali il Comitato Tecnico regionale V.I.A. ha espresso il proprio parere di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'intervento in questione; formale documentazione da parte di Nekta Ambiente S.r.l. (acquisita al protocollo 417861 in data 15/10/2018), in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 12/12/2018, di conferma all'assoggettamento del progetto dalla procedura di V.I.A.; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/12/2018, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 21/01/2019.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.IA., abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

CONSIDERATO che detta installazione non è stata mai assoggettata a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che il contesto urbanistico, in cui è insediata l’installazione, è profondamente mutato rispetto all’epoca in cui è stata rilasciata l’autorizzazione al progetto con DGR n. 1020 del 10.05.1995;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Nekta Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Calnova, 252 – 30027 San Donà di Piave (VE), C.F. e P.IVA 04161220274, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 65926 in data 20/02/2018;

VISTA la nota protocollo 114741 in data 26/03/2018, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.IA. del 19/04/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 11/2018): 

Mittente

Data acquisizione al
protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

Veritas S.p.A.

26/04/2018

154604

Comune di Noventa di Piave (VE)

02/05/2018

160681

Veritas S.p.A.

25/06/2018

241175

Comune di Noventa di Piave (VE)

18/07/2018

302710

Comune di Noventa di Piave (VE)

31/07/2018

318402

Comune di San Donà di Piave (VE)

02/08/2018

323586

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con nota in data 27/03/2018 – protocollo 116519, gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017, al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 159056, acquista dagli Uffici dell’U.O. V.I.A in data 02/05/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 83/2018 in data 26/04/2018, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 11/2018);

CONSIDERATO che Veritas S.p.A. – Direzione fognatura e depurazione – Autorizzazioni allo scarico, ha espresso (con propria nota in data 25/06/2018 – prot. n. 45863, acquista al protocollo regionale 241175 in data 25/06/2018), parere favorevole al progetto in questione, con la seguente prescrizione (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 11/2018):

  • ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (D.G.R. n. 842/2012 e ss.mm.ii.) l’allontanamento delle acque di prima pioggia ovvero lo svuotamento dei serbatoi destinati all’accumulo dei primi 5’ di dilavamento della zona di deposito a maggior rischio di contaminazione, dovrà essere garantito nell’ambito delle 48 ore successive all’ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore;

TENUTO CONTO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 17/07/2018, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

CONSIDERATO l’insediamento è ubicato in Via Majorana, 5 (Zona Industriale Est), nel Comune di Noventa di Piave, Provincia di Venezia, in area industriale, caratterizzata dalla presenza di altri insediamenti produttivi e l’accesso allo stabilimento avviene dall’autostrada A4, uscita Noventa di Piave – S. Donà di Piave.

PRESO ATTO del seguente stato di fatto dell’impianto e delle attività e quantità autorizzate:

l’insediamento è composto da due capannoni, rispettivamente di 2.400 m2 e 2.250 m2, suddivisi a loro volta ciascuno in due settori principali (A-B e C-D); i settori A-C sono collegati da una tettoia.

Le parti anteriori dei due capannoni sono costituite da palazzine (rispettivamente 600 e 400 m2 circa, su due piani) che ospitano gli uffici, un’officina, locali di servizio per il personale e un laboratorio d’analisi.

Sono presenti:

  • un edificio dedicato allo stoccaggio e travaso dei rifiuti liquidi infiammabili, dimensione in pianta di circa 80 m2;
  • un magazzino / officina di manutenzione;
  • una pesa per i rifiuti in ingresso e una pesa per i rifiuti in uscita;
  • due cisterne per lo stoccaggio delle acque di prima pioggia dilavanti le aree a maggior rischio di contaminazione;
  • un impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;
  • una stazione di rifornimento carburante con serbatoio del 2005 a doppia parete;
  • un deposito bombole gas di laboratorio e SME.

Le aree scoperte, ad eccezione di due piccole aree verdi a nord e a sud, sono pavimentate in cls e comprendono:

  • un piazzale pavimentato (zona nord) sul quale possono essere presenti fino a 35 container per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, non pericolosi e, nelle postazioni da 22 a 35, anche rifiuti “terre di bonifica” CER 17 05 03*, 17 05 04, 19 13 01*, 19 13 02;
  • un piazzale (zona nord-est) sul quale possono essere presenti fino a 18 container per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi;
  • aree di transito, parcheggio e viabilità interna.

Mantenendo la numerazione dei paragrafi dell’AIA, le attività autorizzate sono le seguenti:

  • 5.1. attività di stoccaggio (D15, R13) ed eventuale accorpamento di carichi con il medesimo codice CER senza sconfezionamento per reindirizzarli a successivi impianti di, rispettivamente, smaltimento o recupero o ad una delle operazioni descritte ai successivi punti 5.3, 5.4 e 5.5;
  • 5.2 deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) dei rifiuti prodotti dalla ditta;
  • 5.3.1 sconfezionamento e riconfezionamento con contestuale selezione e cernita (R12, D13) di materiali eventualmente recuperabili (es. bancali, materiali plastici non contaminati, cartoni, ecc.), con possibilità di riutilizzo bancali, fusti e cisternette, cedibili a terzi, escludendoli dal regime dei rifiuti, a determinate condizioni;
  • 5.3.2 accorpamento/miscelazione di rifiuti (R12, D13), anche derivanti dalle operazioni di cui al precedente punto 5.3.1 e dai successivi punti 5.4 e 5.5, da destinare a impianti successivi di trattamento ai fini del, rispettivamente, recupero o smaltimento;
  • 5.3.3 operazioni di accorpamento (D14, R12), triturazione e/o pressatura (D13, R12) al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente e/o omogeneizzare partite di rifiuti;
  • 5.3.4 operazioni di decantazione (R12, D13) per separazione corpi di fondo o fasi per semplice azione della gravità naturale
  • 5.4 operazioni di selezione e cernita di rifiuti (D13, R12), finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero nonché ad eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;
  • 5.5.1 recupero di rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica (R4) conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO;
  • 5.5.2 recupero di rifiuti di cartone (o carta) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643:2002 mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati e compattamento (R3).

Quantità autorizzate: capacità di stoccaggio (R13, D15):

  • quantità massima di rifiuti, anche tutti pericolosi, stoccabili nell’installazione di cui alle operazioni D15 e R13:

Rifiuti

Tonnellate

Liquidi non infiammabili

351

Liquidi infiammabili

19

Solidi

1.221

Capacità complessiva di stoccaggio

1.400

 

  • stoccaggio, con precise prescrizioni, in cassoni coperti, di ulteriori 900 tonnellate di rifiuti, limitatamente a terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui ai CER 17 05 03* e 17 05 04, per un periodo non superiore a 15 giorni.

Quantità autorizzate: potenzialità di trattamento nelle altre operazioni (R3, R4, R12, D13, D14)

  • potenzialità massima di rifiuti gestibili dall'installazione di cui alle operazioni di smaltimento D14 e D13 e di recupero R3, R4 e R12: 800 Mg/g (potenzialità così stabilita in fase di riavvio dell’installazione con il Decreto n. 28 del 28.10.2016).

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi le seguenti modifiche all’impianto autorizzato, finalizzate al suo aggiornamento tecnologico:

  1. installare sonde mobili per il riscaldamento dei rifiuti liquidi non infiammabili nelle cisterne 3, 4, 7, 10, 5, 8, (Settore A, n.3) per facilitare e velocizzare le operazioni di decantazione già autorizzate (R12, D13), sui rifiuti già autorizzati che presentino separazione di fase;
  2. posizionare un trituratore mobile dei rifiuti non infiammabili già autorizzati; l’operazione di triturazione (R12, D13) è già autorizzata; il nuovo impianto mobile sarà in esercizio nel settore D;
  3. posizionare un vaglio mobile dei rifiuti non infiammabili già autorizzati; il nuovo impianto mobile sarà in esercizio nel settore D;
  4. posizionare una pressa per la riduzione volumetrica dei rifiuti di imballaggio non pericolosi selezionati; l’operazione di pressatura (R12, D13) è già autorizzata; il nuovo impianto sarà in esercizio nel settore D;
  5. razionalizzare la gestione delle acque meteoriche riorganizzare lo stoccaggio dei rifiuti liquidi infiammabili mediante installazione di idonee scaffalature;
  6. svolgere operazioni di selezione e cernita (R12, operazione già autorizzata) di rifiuti già autorizzati anche nel settore D;
  7. produrre legno End Of Waste; tale attività rientra nell’ambito dell’operazione R3.
  8. svolgere l’attività di disassemblaggio degli estintori a polvere di cui al CER 16 05 05, mediante operazioni R12 e D13. Nel dettaglio sarà estratta la polvere degli estintori e sarà conferita in idoneo impianto di smaltimento con il CER 16 05 09, i serbatoi in metallo saranno inviati a impianti idoneo di recupero con il CER 19 12 02, mentre le altre parti (pescante, valvola, ecc.) a smaltimento con il codice CER 19 12 12. L’attività potrà essere svolta nei settori B, C e D, dotati di aspirazione e filtraggio delle eventuali polveri derivanti dall’attività di estrazione.
  9. ritirare anche il codice 18 01 03*. La richiesta è motivata dalla presenza di potenziali clienti.

PRESO ATTO che per la razionalizzazione della gestione delle acque meteoriche si intende provvedere:

  • a convogliare alla fognatura bianca le acque ricadenti sulle coperture dei settori A e B e della tettoia di collegamento, che attualmente vengono convogliate in fognatura nera;
  • alla realizzare un sistema di laminazione idraulica delle portate mediante la collocazione di una vasca di contenimento componibile in calcestruzzo, al di sotto dell’area verde.

CONSIDERATO quanto emerso in sede di discussione durante la seduta della Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 01/08/2018, con nota in data 22/08/2018 – protocollo regionale 344237, in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.. (il quale prevede che, nel caso dei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data la comunicazione all’istante circa i motivi che ostano all’accoglimento della domanda), sono state comunicate al proponente e alle Amministrazioni e Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento, le motivazioni per le quali il Comitato Tecnico regionale V.I.A. ha espresso il proprio parere di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l’intervento in questione:

MOTIVAZIONI:

  • in relazione alla richiesta di autorizzare il codice CER 18 01 03* “Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, si evidenzia che nella documentazione inviata non risulta chiaro quali operazioni la ditta intende fare su tale rifiuto e non sono evidenti valutazioni degli impatti legate al trattamento del nuovo codice CER pericoloso.

 Alla luce di quanto sopra, si ritiene che tale modifica comporti potenziali impatti negativi sull’ambiente, con particolare riferimento almeno alle componenti “atmosfera”, “produzione rifiuti”, “viabilità” e “salute”;

  • si ritiene che siano da assumere come fattori critici anche l’istallazione del trituratore mobile e del vaglio mobile, in quanto gli stessi introducono elementi di novità e potenzialmente negativi circa le conseguenze di impatto sulla matrice aria e rumore.

 Al riguardo, nella documentazione fornita, non risultano adeguatamente sviluppati l’analisi di tali impatti e l’individuazione di eventuali mitigazioni;

  • la richiesta di aumento della capacità di trattamento, rientra nella fattispecie del punto ag dell’allegato III al titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (modifica superiore alla soglia di 200 Mg/giorno prevista dal punto o, nel nostro caso sono 1500 Mg/giorno).

 Si ritiene che l’aumento della capacità di trattamento comporti potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente, con particolare riferimento almeno alle componenti “atmosfera” (lavorazioni, carico/scarico), “viabilità” e “salute” (rischi incidenti);

PRESO ATTO che Nekta Ambiente S.r.l., con nota acquisita al protocollo regionale 316335 in data 30/07/2018, ha chiesto una proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi (protocollo 344237 in data 22/08/2018);

CONSIDERATO che il proponete ha provveduto a trasmettere a mezzo PEC, formale documentazione in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. (acquisita al protocollo 417861 in data 15/10/2018);

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti e a quanto depositato il proponente in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

TENUTO CONTO che, il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., al fine dell’espletamento della procedura valutativa, ha svolto un incontro tecnico, in data 04/12/2018, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 12/12/2018, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Valutazioni sulle osservazioni presentate da Nekta Ambiente S.r.l. in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi (protocollo 344237 in data 22/08/2018):

a)  Codice CER 18 01 03* “Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”

In relazione alla richiesta di autorizzare il codice CER 18 01 03* “Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, la ditta precisa che i rifiuti, correttamente confezionati e imballati, saranno esclusivamente stoccati in area dedicata, denominata 8A, e separati da altre tipologie di rifiuti. Lo stoccaggio massimo istantaneo previsto è di circa 25 t. La ditta inoltre individua le procedure per la gestione di questo rifiuto, anche in ottemperanza al D.P.R. n. 254/2003.

La ditta, però, non presenta alcuna valutazione degli impatti legati al trattamento del nuovo codice CER pericoloso “con particolare riferimento almeno alle componenti atmosfera, produzione rifiuti, viabilità e salute”; si ritiene, pertanto, che la ditta non dia atto in modo completo ed esaustivo a quanto richiesto nella comunicazione dei motivi ostativi del 22.08.2018 in quanto non risulta escluso dal proponente che vi possano essere potenziali impatti negativi sull’ambiente derivanti dallo stoccaggio del suddetto CER 18 01 03*.

b)  Installazione del trituratore mobile e del vaglio mobile

Questa Amministrazione aveva evidenziato nella nota in data 22/08/2018 protocollo 344237 che fossero da assumere come fattori critici l’istallazione del trituratore mobile e del vaglio mobile, in quanto gli stessi introducono elementi di novità e potenzialmente negativi circa le conseguenze di impatto sulla matrice aria e rumore.

Relativamente alla componente “rumore”, la ditta, mediante una valutazione previsionale dell’impatto acustico, ha evidenziato che risultano rispettati i valori limite di emissione e di immissione presso i ricettori per il periodo diurno.

Relativamente alla componente “aria”, la ditta ha evidenziato che:

  • il motore, alimentato a gasolio, del trituratore e del vaglio sono quelli meno inquinanti tra gli impianti industriali di questa tipologia;
  • l’area è dotata di un sistema di aspirazione per le polveri del locale che convoglia le emissioni al camino identificato come C5, previo abbattimento mediante filtro a maniche.

In relazione alla componente “aria”, si evidenzia che la ditta non ha fornito:

  • elementi aggiuntivi di valutazione e di quantificazione delle emissioni diffuse e convogliate prodotte del trituratore mobile e del vaglio mobile (emissioni prodotte dal motore e dall’attività di triturazione e vagliatura);
  • elementi aggiuntivi per la quantificazione delle prestazioni delle misure di mitigazione già implementate (sistema di aspirazione del locale e depolverazione dell’aria ambiente mediante filtro meccanico);
  • motivazioni per cui ha deciso che il trituratore e il vaglio saranno attivi nell’area D al fine di ridurre le emissioni in atmosfera; tale area è sottoposta ad aspirazione del locale come le aree B e C precedentemente individuate e l’aria aspirata viene depolverata mediante filtro meccanico prima dell’emissione in atmosfera;
  • ulteriori proposte di misure di mitigazione/prevenzione del potenziale impatto negativo sulla componete “aria”.

Per quanto sopra, non si sono acquisiti sufficienti elementi atti a determinare che la modifica in parola non possa comportare potenziali impatti negativi sull’ambiente, con particolare riferimento alla componente “atmosfera”.

c)  Potenzialità di trattamento

In riferimento alla potenzialità giornaliera di trattamento, la ditta non richiede alcuna variazione e pertanto è definitivamente chiarito che la stessa rimane fissata a 800 Mg/giorno.

La ditta nella nota in data 22/08/2018 protocollo 344237 richiede, invece, una rimodulazione della capacità di stoccaggio, tale richiesta non è presente nella documentazione presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto non può essere valutata nel procedimento in corso.

Visto, considerato, rilevato e tenuto conto, inoltre:

  • delle caratteristiche del progetto e valutati gli impatti potenziali, in seguito al potenziamento dell’impianto, sulle componenti: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, produzione di rifiuti, impatto acustico, impatto viabilistico, vegetazione, flora e fauna, paesaggio;
  • dei presupposti per la effettiva non necessità della valutazione di incidenza come indicato nella relazione istruttoria tecnica n. 83/2018 della U.O. commissioni Vas Vinca Nuvv inviata con nota in data 30/04/2018 protocollo 159056;
  • che l’installazione in oggetto ricade in area produttiva/industriale, fortemente antropizzata;
  • che l’attuale contesto urbanistico in cui è ubicata l’installazione, è profondamente mutato rispetto all’epoca in cui è stata rilasciata l’autorizzazione al progetto con D.G.R. n. 1020 del 10/05/1995, essendovi presenti numerose attività produttive oltre che nelle vicinanze di centri commerciali di rilievo;
  • la richiesta del proponente di produrre legno End Of Waste, che tuttavia non è circostanziata e approfondita;
  • che detta installazione non è stata mai assoggettata a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
  • che ad oggi non sono stati emanati indirizzi normativi da parte dello Stato in grado di superare le criticità sollevate dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28.02.2018 e quindi che le Regioni e gli Enti da queste delegati non sono legittimate ad autorizzare criteri di cessazione della qualifica di rifiuto non contemplate dalla normativa comunitaria o statale;
  • che per tale richiesta dovrà essere approfondita la coerenza con la normativa di settore in sede di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;
  • dei pareri e delle osservazioni pervenute;
  • degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
  • degli approfondimenti/precisazioni non esaustive contenute nella documentazione depositata dal proponente in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A. che, nella seduta del 12/12/2018, presenti tutti i suoi componenti, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato ha espresso, ad unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA dell’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla documentazione inviata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ha evidenziato che permangono delle carenze di valutazione ed approfondimento dei potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente per i due seguenti punti già evidenziati nella seduta del 01/08/2018:

MOTIVAZIONI

  • in relazione alla richiesta di autorizzare il codice CER 18 01 03* “Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, si evidenzia che nella documentazione inviata non risulta chiaro quali operazioni la ditta intende fare su tale rifiuto e non sono evidenziate valutazioni degli impatti legate al trattamento del nuovo codice CER pericoloso.

 Alla luce di quanto sopra, si ritiene che tale modifica comporti potenziali impatti negativi sull’ambiente, con particolare riferimento almeno alle componenti “atmosfera”, “produzione rifiuti”, “viabilità” e “salute”;

  • si ritiene che siano da assumere come fattori critici anche l’istallazione del trituratore mobile e del vaglio mobile, in quanto gli stessi introducono elementi di novità e potenzialmente negativi circa le conseguenze di impatto sulla matrice aria e rumore.

 Al riguardo, nella documentazione fornita, non risultano adeguatamente sviluppati l’analisi di tali impatti e l’individuazione di eventuali mitigazioni.

In relazione alla richiesta di autorizzare il codice CER 18 01 03* “Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, si ritiene che la ditta non abbia risposto in modo completo ed esaustivo a quanto richiesto nella comunicazione dei motivi ostativi del 22.08.2018 in quanto non ha fornito nessuna valutazione degli impatti legati al trattamento del nuovo codice CER pericoloso “con particolare riferimento almeno alle componenti atmosfera, produzione rifiuti, viabilità e salute”.

In relazione all’“Installazione del trituratore mobile e del vaglio mobile” e alla valutazione delle conseguenze di impatto sulla matrice “aria”, si evidenzia che la ditta non ha fornito:

  • elementi aggiuntivi di valutazione e di quantificazione delle emissioni diffuse e convogliate prodotte del trituratore mobile e del vaglio mobile (emissioni prodotte dal motore e dall’attività di triturazione e vagliatura);
  • elementi aggiuntivi per la quantificazione delle prestazioni delle misure di mitigazione già implementate (sistema di aspirazione del locale e depolverazione dell’aria ambiente mediante filtro meccanico);
  • motivazioni per cui ha deciso che il trituratore e il vaglio saranno attivi nell’area D al fine di ridurre le emissioni in atmosfera; tale area è sottoposta ad aspirazione del locale come le aree B e C precedentemente individuate e l’aria aspirata viene depolverata mediante filtro meccanico prima dell’emissione in atmosfera;
  • ulteriori proposte di misure di mitigazione/prevenzione del potenziale impatto negativo sulla componete “aria”.

Nella documentazione fornita, pertanto, non risultano adeguatamente sviluppati l’analisi degli impatti e l’individuazione di eventuali mitigazioni derivanti dall’istallazione di un nuovo trituratore mobile e un vaglio mobile, i quali introducono elementi di novità e impatti potenzialmente negativi sulla matrice aria.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 21/01/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 12/12/2018;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 12/12/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Nekta Ambiente S.r.l. (con sede legale in Via Calnova, 252 – 30027 San Donà di Piave (VE) C.F. e P.IVA 04161220274 – PEC: info.nekta-ambiente@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Noventa di Piave (VE), alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, al Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia, a Veritas S.p.A.;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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