Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 15 del 12 febbraio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 9 del 28 gennaio 2019

Brunelli Placido Franco S.r.l. (con sede legale in Via Mire, 2 37028 Roverè Veronese (VR), C.F. e P.IVA 03185410234). Variante al piano di ricomposizione ambientale della cava di marmo denominata "Sartori", autorizzata con D.G.R. n. 2194 del 17/06/1997. Comune di localizzazione: Roverè Veronese (VR). Istanza di procedura di verifica di assoggettabilità (ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 8 della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

il presente provvedimento dispone esclude dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Società Brunelli Placido Franco S.r.l. che una variante al piano di ricomposizione ambientale della cava di marmo denominata "Sartori", autorizzata con D.G.R. n. 2194 del 17/06/1997, sita in Comune di Roverè Veronese (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Brunelli Placido Franco S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale 136277 in data 11/04/2018; parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 19/12/2018, di esclude del progetto dalla procedura di V.I.A.; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 19/12/2018, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 21/01/2019.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.IA., abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Brunelli Placido Franco S.r.l., con sede legale in Via Mire, 2 – 37028 Roverè Veronese (VR), C.F. e P.IVA 03185410234, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 136277 in data 11/04/2018;

CONSIDERATO che, con nota in data 26/04/2018 – protocollo 154960, gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno comunicato alla Società proponente l’incompletezza della documentazione presentata ai fini della procedibilità dell’istanza;

CONSIDERATO che, la Brunelli Placido Franco S.r.l. ha provveduto a depositare quanto richiesto in data 22/05/2018 al protocollo regionale 186812;

VISTA la nota protocollo 201740 in data 30/05/2018, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;

PRESO ATTO durante l’iter istruttorio non sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con nota in data 30/05/2018 – protocollo 200714, gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017, al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 216348, acquista dagli Uffici dell’U.O. V.I.A in data 08/06/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 107/2018 in data 06/06/2018, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 24/2018).

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 06/06/2018, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato:

la cava Sartori è ubicata all’interno del polo estrattivo di Sbai, nel Comune di Roverè Veronese; tutta la zona è interessata da cave in attività.

La cava in oggetto è stata parzialmente coltivata, in quanto i materiali scavati hanno presentato scarsa qualità commerciale della bancata; la ditta proprietaria ha quindi atteso parecchi anni auspicando una ripresa del mercato che garantisse, comunque, un’economicità di risorse, nonostante la qualità modesta del materiale.

La lenta ripresa del settore ha portato la ditta a rinunciare completamente all’estrazione e a procedere con i lavori di ricomposizione.

Rimangono da scavare ancora 2.275 mq di area boscata tuttora intatta, mentre su gran parte della restante superficie gli scavi si sono fermati dopo pochi metri di profondità.

Il proponente sostiene che per garantire la sistemazione prevista in progetto si renderebbe necessario deturpare anche l’area boscata e la parte di cava rimasta intatta; propone, pertanto, una variante al piano di ricomposizione con una soluzione che non copre completamente i fronti di scavo, ma mantiene, per la maggior parte dell’area di cava, una quota superiore a quanto autorizzato ed evita la deturpazione di ulteriore territorio incontaminato. Afferma, peraltro, che i fronti rocciosi sono una peculiarità del territorio circostante la cava, quindi la variante risulterebbe compatibile con l’ambiente circostante.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 19/12/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

  • il progetto descrive la variante al Piano di Ricomposizione Ambientale della cava denominata “Sartori”, autorizzata con la D.G.R. n. 2194 del 17/06/1997, sui lotti di cui al Catasto Terreni del Comune di Roverè Veronese (VR), foglio 14, mappali n. 121, 125;
  • la ditta Proponente ha rinunciato completamente alla coltivazione della cava, a causa della scarsa qualità commerciale del materiale estratto, e che intende procedere alla ricomposizione dei luoghi;
  • il sito interessato è soggetto a vincolo paesaggistico, di cui all’art. 142, lettera G, del D.Lgs. n. 42/2004, nonché è sottoposto a vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del R.D. 3267/1923 ed è censito tra le zone boscate, di cui all’art. 15 della L.R. 13/09/1978, n. 52;
  • il P.T.R.C. include l’area tra gli “Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale” (tav. 2 del P.T.R.C. vigente) e tra le zone a foresta ad alto valore naturalistico (tav. 1b del P.T.R.C. adottato);
  • il P.A.T.I. dei Comuni di Roverè Veronese, San Mauro di Saline e Velo Veronese, alla tavola 1 “Carta dei Vincoli”, individua l’area in esame come sedime di cave autorizzate;
  • la Variante in oggetto eviterebbe l’apporto di un’importante quota di materiale di riempimento, altrimenti richiesta dalle operazioni di ricomposizione e che sarebbe evitata, altresì, la rimozione di ulteriore materiale litoide;
  • la Variante eviterebbe ulteriori impatti sul paesaggio, sul suolo e sulla vegetazione, altrimenti richiesti dall’attuazione del vigente piano di ricomposizione;
  • la completa attuazione del Piano di ricomposizione originario comporterebbe, in ragione dei movimenti e del carico, scarico e trasporto di terra e rocce, anche impatti aggiuntivi sulla viabilità locale, poco idonea al passaggio di automezzi e mezzi d’opera;
  • l’attuazione della variante comporterebbe limitate operazioni di cantiere, tipiche dell’attività di ripristino forestale/rimboschimento, quali la preparazione del terreno e il trasporto in loco degli esemplari arbustivi ed arborei da mettere a dimora, con impatti sull’ambiente non significativi;
  • il ripristino con i fronti di scavo, parzialmente emergenti dalla superficie di ricomposizione, può essere compatibile con il contesto paesaggistico circostante, all’interno del quale si ritrovano affioramenti di pareti rocciose, con altezze paragonabili a quelle dei fronti di scavo relitti;
  • sito presenta già allo stato attuale poca visibilità dalle vie di transito e che la variante proposta comporterebbe una riduzione dei tempi di ritorno alla naturalità dei luoghi;
  • le specie arboree e arbustive proposte per il rimboschimento sono generalmente compatibili con l’alleanza vegetale dell’Aremonio-Fagion, ovvero del Mosaico prealpino orientale delle faggete basifile submontane-altimontane, al quale possono essere ascritte le formazioni boscate del luogo;
  • il quadro riassuntivo degli impatti evidenzia la prevalenza degli effetti migliorativi conseguenti all’attuazione dell’iniziativa, rispetto a quelli negativi, che sono di entità non significativa se non trascurabile;
  • la Variante in oggetto non comporta effetti negativi nel sito più vicino della Rete Natura 2000 (IT 3210040 “Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti Vicentine”) e negli ambiti più vicini compresi nel Parco Regionale della Lessinia, per ragioni di distanza geografica e di limitata estensione degli effetti;

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI

1) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2) Al fine di ridurre le emissioni di polveri, gas di scarico e rumori in fase di cantiere dovranno adottarsi le seguenti precauzioni:

2.1) ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso alla cava;

2.2) ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di dimensioni adeguate alla viabilità del luogo;

2.3) utilizzare automezzi e mezzi d’opera con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB.

3) Siano rispettate le seguenti prescrizioni, di cui alla nota della Direzione Commissioni Valutazioni – Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUVV del 7/06/2018 prot. n. 216348/7900020100:

3.1) ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.P.R. 357/97 e ss. mm. ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

3.2) sia mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate, ovvero garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Cypripedium calceolus, Primula spectabilis, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Bombina variegata, Rana dalmatina, Podarcis muralis, Bonasia bonasia, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Bubo bubo, Dryocopus martius, Lullula arborea, Anthus campestris, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata, Canis lupus;

3.3) orientare preferibilmente l'impianto arboreo-arbustivo alla ricostituzione di un soprassuolo secondo la serie vegetazionale del "Mosaico prealpino orientale delle faggete basifile submontane-altimontane (Aremonio-Fagion)";

3.4) verificare e documentare il rispetto delle suddette prescrizioni e darne adeguata informazione all'Autorità Regionale per la Valutazione di Incidenza.

4) venga garantita la sostituzione di eventuali fallanze vegetali utilizzate per il rimboschimento dell’area interessata dall’intervento proposto.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 21/01/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 19/12/2018;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 19/12/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni ambientali/prescrizioni di cui in premessa;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Brunelli Placido Franco S.r.l. (con sede legale in Via Mire, 2 – 37028 Roverè Veronese (VR), C.F. e P.IVA 03185410234 – PEC: pec@pec.ibpf.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Comune di Roverè Veronese (VR), alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, alla Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona,
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro