Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 8 del 25 gennaio 2019
Dal Zilio Inerti S.r.l., con sede legale in Via San Cassiano, 50 - 31055 Quinto di Treviso (TV) (C.F. e P.IVA 00874150261). Discarica per rifiuti non pericolosi. Progetto in ottemperanza alla decisone del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 2169/12 di esecuzione della decisione n. 1986/10. Comune di localizzazione: Paese (TV). Comune interessato: Treviso (TV). Domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto, rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 (D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018). Archiviazione della domanda di V.I.A., con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006; L.R. n. 4/2016), presentata dalla Società Dal Zilio Inerti s.r.l.
Il Direttore
Note per la trasparenza:
Si tratta di dar corso all’archiviazione dell’istanza in oggetto in ragione del venir meno della sua istruibilità attesa la confermata legittimazione delle Norme del Piano regionale gestione rifiuti urbani e speciali conseguente alle numerose pronunce del Consiglio di Stato, succedutesi in relazione ad una serie di ricorsi giurisdizionali che ne avevano preteso l’annullamento. Trattasi del progetto relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi (progetto in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 2169/12 di esecuzione della decisione n. 1986/2010), sito nel Comune di Paese (TV), presentato dalla Società Dal Zilio Inerti S.r.l., con sede legale in Via San Cassiano, 50 - 31055 Quinto di Treviso (TV) (C.F. e P.IVA 00874150261). Sintesi dei punti salienti dell’istruttoria: - la Ditta Dal Zilio Inerti S.r.l., ha presentato il giorno 20/05/1999, presso la Direzione regionale Ambiente, una richiesta con allegato un progetto di apertura di una discarica per rifiuti speciali in Comune di Paese, in prossimità del sito in oggetto; - la Regione del Veneto ha rigettato l’istanza; - il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1986/2010 ha invece disatteso il giudizio della Regione del Veneto e con successiva Sentenza n. 2169/12 del 16/04/2012, ha richiamato la Regione Veneto all’obbligo di dare esecuzione al precedente giudizio - istanza presentata in data 09/08/2013, con protocollo n. 340387, da Dal Zilio Inerti S.r.l., relativamente al progetto rivisto alla stregua della nuova normativa sopravvenuta dall’epoca della prima presentazione (1999), e collocato, sempre nello stesso contesto territoriale, ma in un sito alternativo; - approvazione (con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015) del “Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali”; - parere espresso dall'Avvocatura regionale in data 09/09/2015 (protocollo 359634); - discussione dell’argomento nelle sedute della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico reginale V.I.A.) del giorno 18/08/2016 e, a fronte della proposta di parere non favorevole alla compatibilità ambientale del relatore per supposta improcedibilità dell’istanza, a seguito della sopravvenuta approvazione del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali, sospensione della chiusura formale del procedimento con incarico agli Uffici regionale di formulare, al riguardo, domanda all’Avvocatura regionale di un parere legale, come peraltro richiesto dal medesimo proponente (in data 11/08/2016); - parere espresso dall'Avvocatura regionale in data 18/10/2017 (protocollo 435689) a fronte della richiesta di parere degli Uffici regionali del 6/10/2016; con detto parere legale vengono richiamate le numerose pronunce del Consiglio di Stato, adito in grado d’appello dalla Amministrazione regionale, che hanno affermato la validità dell’approvazione del Piano regionale gestione dei rifiuti; - con lo stesso parere viene confermata la circostanza della validità dell’articolato iter del procedimento instaurato dalla Ditta Dal Zilio Inerti S.r.l. pertanto la legittimità del preteso rispetto della pianificazione regionale di settore anche nel caso di specie, a prescindere quindi dalla particolari circostanze che hanno caratterizzato la domanda del proponente, cioè a dire dal contezioso sviluppatosi fino alla presentazione della domanda nel 2013.
PREMESSO che:
La sentenza ha così ulteriormente argomentato: “Ne discende che il diniego di accoglimento dell’istanza non avrebbe potuto essere motivato con il richiamo sic et simpliciter del divieto rinveniente dal citato art.16, non essendo tale divieto operante nella specie”.
Il Consiglio di Stato, in conclusione con la Sentenza n. 1986/2010, ha accolto il ricorso della Ditta ed imposto “il dovere dell’Amministrazione di riesaminare l’originaria istanza intesa alla realizzazione della discarica e rideterminarsi su di essa.”
Il progetto, secondo il proponente, è da intendersi come soluzione alternativa al progetto presentato nel 1999, non autorizzato dalla Regione Veneto con motivazioni che sono state rigettate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1986/2010 del 07/04/2010.
In data 24/09/2013, ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, ha espresso il proprio parere negativo alla realizzazione dell’intervento (n. 0099759), acquisito dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 30/09/2013, con protocollo 412738.
Successivamente, con nota del 07/10/2013, protocollo 424635, è stata richiesta la determinazione del Consiglio provinciale di Treviso, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, comunicando inoltre alla Ditta proponente che i termini di chiusura del procedimento, di cui agli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, restavano sospesi fino all’acquisizione della deliberazione da parte del Consiglio provinciale di Treviso, in conformità a quanto stabilito dalle citate L.R. n. 11/2010, art. 16 e D.G.R. n. 1210/2010.
La Delibera del Consiglio provinciale di Treviso n. 44/126631/2016 del 04/12/2013 (acquisita in data 29/02/2012 - protocollo 96467), esprimeva parer non favorevole alla realizzazione della discarica in questione.
Con nota in data 17/01/2014 – protocollo 22194, gli Uffici del Dipartimento Ambiente comunicavano alla Dal Zilio Inerti S.r.l. il riavvio dei termini di chiusura della procedura di V.I.A.
oppure come:
In buona sostanza veniva richiesto se, tenuto conto che l’istanza deve essere considerata come presentata nel 1999, debba essere mantenuta ferma comunque la localizzazione originariamente prospettata all’epoca per conservare la priorità cronologica oppure, la diversa localizzazione dell’impianto presentata, di per sé faccia venir meno la priorità da parte dell’istanza.
L’esatto inquadramento dell’istanza avanzata dalla Dal Zilio Inerti S.r.l. in data 09/08/2013, era fondamentale per dirimere la questione in merito l’ordine cronologico delle due domande di Valutazione di Impatto Ambientale.
Di fatto, la circostanza della presentazione di più istanze di Valutazione di Impatto Ambientale, per la realizzazione di nuove discariche per rifiuti speciali non pericolosi, nel medesimo territorio comunale di Paese (TV), non escluderebbe, di per sé, la possibilità di procedere con l’istruttoria amministrativa da parte degli Uffici regionale e con la valutazione tecnica da parte della Commissione regionale V.I.A.
Invece, il loro ordine cronologico di presentazione è elemento essenziale e discriminate per poter definire quale delle due domande sia meritevole di autorizzazione finale (fatte salve eventuali valutazioni negative dal parte della Commissione regionale V.I.A. di tipo ambientale/progettuale, ecc.), rendendo quindi improcedibile l’altra istanza, in quanto in contrasto con l’art. 32, comma 3, della L.R. n. 3/2000, e ss.mm.ii. (che, si ricorda, non prevede l’approvazione di progetti di nuove discariche per rifiuti speciali, nel territorio dei comuni in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani, salvo espresso parere favorevole del comune).
È stato posto all’attenzione dell’ Avvocatura anche l’eventualità che la domanda avanzata dalla Ditta Dal Zilio S.r.l., in considerazione del fatto di essere stata riammessa a pieno titolo dal Consiglio di Stato, ora per allora, in quanto illegittimamente estromessa (nel 1999) da ogni possibile valutazione istruttoria da parte della Regione in epoca antecedente all’entrata in vigore della L.R. n. 3/2000, possa ritenersi affrancata dall’obbligo dell’osservanza dell’art. 32 (complessivamente inteso) della L.R. n. 3/2000.
Se così fosse, non si porrebbe dubbio alcuno neppure sulla procedibilità dell’istanza avanzata dalla Società T.E.R.R.A. S.r.l.; entrambe le domande, infatti, a prescindere da ogni e qualunque esito istruttorio, sarebbero procedibili non avendo pertanto pregio alcuno l’aspetto cronologico della presentazione delle rispettive istanze.
"(…) l'obbligo per l'amministrazione regionale di riesaminare l'istanza presentata. E tale esame dovrà essere effettuato applicando la normativa esistente al momento del riesame, cosi come affermato dalla richiamata giurisprudenza (…) ".
Il parere dell'Avvocatura riferiva ancora:
"(…) Ciò che preme evidenziare è che, comunque, con l'attività di riesame l’Amministrazione è tenuta a soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e non può frustrarne le legittime aspettative con comportamenti elusivi (cfr. Cons. St., sez. Ill, 21.07.2014, n. 3884).
Ergo. correttamente la Dal Zilio Inerti s.r.l. ha presentato domanda di esame del progetto originario, adeguato e rivisto alla luce della nuova normativa regionale, sopravvenuta rispetto all'epoca della prima presentazione della stessa avvenuta nel 1999: in caso contrario, il progetto non adeguato non supererebbe l'esame da parte della Commissione regionale V.I.A. sotto questo profilo. (…)”.
“(…) Per quanto riguarda la 'naturà dell'ulteriore istanza presentata dalla Dal Zilio Inerti s.r.l., la scrivente non può stabilire se la domanda presentata nel maggio 2013 costituisca un'integrazione di quella presentata nel lontano 1999 oppure se debba essere considerata come una nuova istanza. Infatti, una simile risposta involgendo valutazioni di carattere tecnico, competerà a codesta Sezione che dovrà stabilire se una diversa ubicazione territoriale della discarica - sia pur nell'ambito della medesima area - possa costituire un mero adeguamento o modifica del progetto originario oppure se debba essere considerato quale intervento significativamente diverso, variando quantitativamente o qualitativamente l'impatto ambientale (cfr. Tar Genova, sez. I, 23.05.2012, n. 723) (...)".
La Commissione si esprimeva come seguente:
“(…) l’istanza presentata dalla Ditta Dal Zilio Inerti S.r.l., datata 09/08/2013 - prot. n. 340387, sia da considerarsi, ai fini dell’istruttoria, finalizzata alla realizzazione una nuova discarica, pur dando conto delle motivazioni addotte dal proponente a sostegno della presentazione di un progetto alternativo rispetto all’originario, e sarà esaminata dal gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A. per effetto e nel puntuale rispetto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1986/2010 del 07/04/2010 di annullamento della sentenza n. 6187/02 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto e del parere espresso dall'Avvocatura Regionale in data 08/09/2015 (acquisito dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 09/09/2015 al prot. n. 359634).”.
Nella sostanza, il progetto alternativo in esame deve considerarsi come nuovo a tutti gli effetti, con l'obbligo di riesame dello stesso applicando ad esso la normativa esistente al momento attuale.
avrebbe dovuto trasmettere la documentazione progettuale al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e alla Soprintendenza Archeologia del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Le prescrizioni sono risultate essere le seguenti:
"1- Le opere di ripristino ambientale devono essere realizzate contestualmente all'avanzamento delle attività estrattive da attuarsi attraverso stralci esecutivi. Pertanto, la riduzione dell'area boscata disposta lungo la scarpata perimetrale della depressione non deve avvenire in unica soluzione, poiché tale opzione, oltre a far venire meno le ragioni stesse della tutela, rimuoverebbe un indispensabile elemento dì schermatura e mitigazione della cava attualmente in fase di coltivazione posta sul versante est, elemento detrattore del paesaggio il cui impatto viene attualmente reso compatibile dalla presenza della fascia boscata in questione. Al fine di programmare la rimozione dell'area boscata con una successione conseguente alla realizzazione dei quattro lotti previsti, si dovrà provvedere con apposito elaborato grafico ad una ridefinizione delle aree di deposito che permetta di considerare l'attivazione dei lotti successivi a ricomposizione ambientale avvenuta del precedente, prevedendo per quanto possibile di rimuovere la fascia boscata del lotto successivo contestualmente alla piantumazione degli alberi e degli arbusti in corrispondenza del lotto precedente; si dovrà prediligere un sesto d'impianto casuale e la ricomposizione della fascia attualmente esistente, garantendo comunque le citate funzioni di schermatura verde continua. In tal senso tutte le tavole di progetto, con particolare riferimento alla TAV. B04 bis e alla TAV. BlO, dovranno essere adeguate, estendendo lungo tutto il perimetro nord-ovest e sud-ovest gli alberi ed arbusti di progetto, per una fascia larga almeno ml. 20, 00. Un cronoprogramma impegnativo delle suddette attività deve far parte della documentazione del progetto da autorizzarsi con successivo atto o in sede di C.d.S. Al fine di garantire l'effettiva applicazione del cronoprogramma, il competente Settore Forestale di TV e VE-Sezione Idrografica Piave Livenza -Sezione di TV del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del Veneto stabilirà le modalità con cui debba essere avviata garanzia fideussoria, a integrazione di quanto già previsto con proprio parere di competenza prot. n. 511753 del 16/12/2015 trasmesso con nota pro f. n. 1070491 del 17/03/2016 e facente parte della documentazione trasmessa dalla ditta interessata.
2- Allo scopo di evitare il permanere di depressioni innaturali a seguito del completamento dell'attività di discarica, il limite del bacino di discarica deve essere esteso lungo l'intero versante nord-ovest fino al limite dell'impianto di discarica e, possibilmente, fino al limite della depressione determinata dalla cava, provvedendo in tal senso a ridefinire la disposizione del volume complessivo di discarica con un conseguente restringimento della sezione trasversale. Tutte le tavole di progetto dovranno essere adeguate.".
Sono stati sviluppati i quadri di riferimento ambientale, programmatico e progettuale.
Per quanto attiene al quadro progettuale si rileva quanto segue. Il sistema disperdente perimetrale alla base della discarica presenta notevoli problemi di controllo della qualità delle acque disperse.
Inoltre il sistema di captazione del biogas è presentato in modo approssimativo e insufficiente a consentire una valutazione dell'efficienza della captazione stessa.
Per quanto attiene agli aspetti programmatico e ambientale il gruppo istruttore ritiene opportuno puntualizzare quanto segue:
a. la sentenza del Consiglio di Stato n. 1986 del 07/04/2010 sancisce “(...) il dovere dell’Amministrazione di riesaminare l 'originaria istanza intesa alla realizzazione della discarica e rideterminarsi su di essa. ''
La Dal Zilio Inerti s.r.l. agiva, poi, per l'ottemperanza della citata sentenza n. 1986/2010 sempre avanti al Consiglio di Stato che, con decisione n. 2169 del 16/04/2012, accoglieva il ricorso ribadendo, tra l'altro, che "(...) gli obblighi incombenti sull'Amministrazione in virtù del pregresso giudicato non comportano affatto il necessario rilascio dell'autorizzazione richiesta, ma soltanto il dovere di riesaminare la relativa istanza e di rideterminarsi su di essa. "
b. il richiesto parere dell'Avvocatura regionale (protocollo 359634 del 08/09/2015) ribadisce che: “(…) per effetto delle richiamate sentenze del Consiglio di Stato n.1986/2010 e n. 2169/2012, non v'è stato un accertamento pieno del rapporto e, come nelle stesse affermato, non è stato riconosciuto alcun diritto della Dal Zilio Inerti s.r.l. ad ottenere il provvedimento di autorizzazione all'impianto de quo ma solo l'obbligo per l'Amministrazione regionale di riesaminare l'istanza presentata. E tale esame dovrà essere effettuato applicando la normativa esistente al momento del riesame, cosi come affermato dalla richiamata giurisprudenza (…)".
Si rileva:
b1. dal punto di vista delle vulnerabilità, il Comune di Paese rientra nelle fasce ad alta vulnerabilità della falda acquifera, come rilevato dal Piano regionale di Tutela delle Acque.
Come riportato anche dallo Studio in esame "(…) l’area interessata dal progetto si colloca nell’alta pianura trevigiana caratterizzata da un substrato, su cui poggia l’orizzonte umifero, prevalentemente ghiaioso sabbioso. L’utilizzo agricolo intensivo ha causato l’impoverimento dei terreni e ridotto la loro qualità a causa delle immissioni connesse alle varie pratiche. Lo strato pedologico, tuttavia, permette buone produzioni di raccolti.
Il sottosuolo è costituito esclusivamente da ghiaie con matrice sabbiosa grossolana. Le dimensioni medie delle ghiaie permettono di classificarle come ghiaie grossolane con ciottoli. A profondità maggiori aumenta la presenza di sabbia e la dimensione media della ghiaia tende a scendere.".
La cosiddetta “fascia delle risorgive” si trova a pochi chilometri a sud dell’area in esame". Come noto questa situazione è caratteristica della una presenza di falda indifferenziata, senza alcuno strato impermeabile di protezione e dunque facilmente vulnerabile. Peraltro lo stato di assoluta vulnerabilità della falda e della sua variazione nel tempo in funzione anche delle differenti situazioni climatologiche è documentato dallo stesso progetto in esame, il quale ha dovuto essere rivisto sulla base delle risultanze di una ultima valutazione della quota di massima escursione della falda, accresciuta di circa un metro nell’anno 2014 per effetto di abbondanti precipitazioni.
In proposito il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 30 del 29/04/2015, prevede all’art. 15 delle Norme di Piano il divieto di realizzazione di discariche nelle zone di ricarica degli acquiferi. Detto Piano risulta confermato nella sua validità anche con le recenti Sentenze del Consiglio di Stato n. 03918/2016 e 03919/2016 con le quali "sospende l'esecutività della sentenza impugnata" (Sentenze TAR Veneto - sede di Venezia - sezione III n. 0271/2016 e n. 00272/2016);
b2. il progetto "alternativo" presenta tutte le caratteristiche per essere considerato un progetto "nuovo" rispetto all’originario del 1999. Infatti, pur proponendo superficie, quantità e qualità di rifiuti da smaltire sostanzialmente identici:
Si richiama in proposito il parere espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 21 ottobre 2015.
b3. È presente una superficie boscata che interessa:
b4. si prende atto che la competente Sovrintendenza ai beni architettonici e paesaggistici con note protocollo 207197 del 26/05/2016 ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto nel rispetto di prescrizioni "(…) finalizzate alla mitigazione degli impatti e ad un miglior e inserimento nel contesto paesaggistico (…)".
Le prescrizioni sono le seguenti:
"1- Le opere di ripristino ambientale devono essere realizzate contestualmente all'avanzamento delle attività estrattive da attuarsi attraverso stralci esecutivi. Pertanto, la riduzione dell'area boscata disposta lungo la scarpata perimetrale della depressione non deve avvenire in unica soluzione, poiché tale opzione, oltre a far venire meno le ragioni stesse della tutela, rimuoverebbe un indispensabile elemento dì schermatura e mitigazione delle cava attualmente in fase di coltivazione posta sul versante est, elemento detrattore del paesaggio il cui impatto viene attualmente reso compatibile dalla presenza della fascia boscata in questione. Al fine di programmare la rimozione dell'area boscata con una successione conseguente alla realizzazione dei quattro lotti previsti, si dovrà provvedere con apposito elaborato grafico ad una ridefinizione delle aree di deposito che permetta di considerare l'attivazione dei lotti successivi a ricomposizione ambientale avvenuta del precedente, prevedendo per quanto possibile di rimuovere la fascia boscata del lotto successivo contestualmente alla piantumazione degli alberi e degli arbusti in corrispondenza del lotto precedente; si dovrà prediligere un sesto d'impianto casuale e la ricomposizione della fascia attualmente esistente, garantendo comunque le citate funzioni di schermatura verde continua. In tal senso tutte le tavole di progetto, con particolare riferimento alla TAV. B04 bis e alla TAV. B10 dovranno essere adeguate, estendendo lungo tutto il perimetro nord-ovest e sud-ovest gli alberi ed arbusti di progetto, per una fascia larga almeno ml. 20, 00. Un cronoprogramma impegnativo delle suddette attività deve far parte della documentazione del progetto da autorizzarsi con successivo atto o in sede di C.d.S. Al fine di garantire l'effettiva applicazione del cronoprogramma, il competente Settore Forestale di TV e VE-Sezione Idrografica Piave Livenza -Sezione di TV del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del Veneto stabilirà le modalità con cui debba essere avviata garanzia fideussoria, a integrazione di quanto già previsto con proprio parere di competenza prot. n. 511753 del 16/12/2015 trasmesso con nota pro f. n. 1070491 del 17/03/2016 e facente parte della documentazione trasmessa dalla ditta interessata.
2- Allo scopo di evitare il permanere di depressioni innaturali a seguito del completamento dell'attività di discarica, il limite del bacino di discarica deve essere esteso lungo l'intero versante nord-ovest fino al limite dell'impianto di discarica e, possibilmente, fino al limite della depressione determinata dalla cava, provvedendo in tal senso a ridefinire la disposizione del volume complessivo di discarica con un conseguente restringimento della sezione trasversale. Tutte le tavole di progetto dovranno essere adeguate."
Il gruppo istruttorio ritiene che dette prescrizioni, in particolare la n. 2) comportino la necessità di una riprogettazione dell'impianto di discarica, nel momento in cui si chiede una diversa disposizione del volume complessivo e conseguente restringimento della sezione trasversale. In buona sostanza si chiede una diversa sagomatura della discarica, con le inevitabili conseguenze sul piano economico.
b5. il parere di ARPAV sezione di Treviso, acquisito con nota protocollo 412738 del 30/09/2013, così conclude:
"In conclusione, con riferimento al biennio esaminato e ribadendo che i dati di produzione e di esportazione relativi al capitolo CER 17 non sono da considerarsi pienamente rappresentativi per le motivazioni summenzionate, si osserva che la produzione di rifiuti di cui ai codici CER richiesti (al netto dei CER 17) presenta una sostanziale stabilità (-0,3%). La quantità di rifiuti gestiti (al netto degli stoccaggi) registra complessivamente una diminuzione pari al -3% circa, che risulta più marcata per le attività di recupero (-4%) rispetto a quelle di smaltimento (-1%). Per quanta riguarda invece i flussi entro/fuori regione (CER 17 esclusi), si constata il passaggio da un'importazione netta nell'anno 2010 a una esportazione netta nell'anno 2011.
Si rileva che il progetto non risulta positivamente collocato ai sensi della gerarchia dei rifiuti di cui alla DIR 2008/98/CE, trattandosi di un impianto di smaltimento: la discarica come è noto, e da considerarsi un'operazione residuale, cui i rifiuti sono destinati solo dopo averne valutato l'impossibilità del recupero o dell'incenerimento, cosi come ribadito da questa Struttura con nota prot. 103113 del 24/08/2010, successivamente recepita, d'intesa con la Regione Veneta, dall'Unione Regionale delle Province del Veneta (U.R.P.V.) con nota n.55751 del 10/05/2011.
A tal proposito si evidenzia che i rifiuti con potere calorifico inferiore maggiore di 13.000 kJ/kg non potranno dal 31 dicembre 2013 essere conferiti in discarica, fatte salve ulteriori proroghe del termine.
Nel territorio regionale, nel corso dell'anno 2011, sono risultate attive 26 discariche (escluso l'impianto di Pescantina VR) per rifiuti non pericolosi. Tali discariche presentavano nel medesimo anno volumi disponibili per oltre 7 milioni di m3.
Si fa presente, inoltre, che il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali adottato con DGRV 264 del 5/03/2013, sottolinea che "dai risultati emerge che nell’arco temporale di valutazione del Piano (2010-2020) la volumetria attualmente autorizzata e disponibile risulta sufficiente a garantire lo smaltimento dei RS previsti dallo scenario 1 [scenario di Piano, ndr] e che dal 2020 sono necessari quasi 1.000.000 m3 ogni 4 anni.(…)”.
Il parere espresso dall'Avvocatura regionale solo in data 18/10/2017 (protocollo 435689), a fronte della richiesta di parere degli Uffici regionali del 06/10/2016, ha, tra l’altro, richiamato le numerose pronunce del Consiglio di Stato, adito in grado d’appello dalla Amministrazione regionale, che hanno affermato la validità dell’approvazione del Piano regionale gestione dei rifiuti.
Va detto infatti che le varie pronunce emesse dal Consiglio di Stato (n. 2276/2017, 2298/2017, 2304/2017, 2305/2017, 4535/2017 di riforma di sentenze del TAR del Veneto) sono tutte concordi nell’affermare la legittimità del provvedimento contestato, come votato dal Consiglio regionale il 29/04/2015 e quindi nel considerare a tutti gli effetti valido il Piano regionale di gestione dei rifiuti.
Con lo stesso richiamato parere dell’Avvocatura regionale viene confermata, tra l’altro, la circostanza della validità dell’articolato iter del procedimento instaurato dalla Ditta Dal Zilio Inerti S.r.l. e pertanto la legittimità del preteso rispetto della pianificazione regionale di settore anche nel caso di specie, a prescindere quindi dalla particolari circostanze che hanno caratterizzato la domanda del proponente, cioè a dire dal contezioso sviluppatosi fino alla presentazione della domanda nel 2013.
La confermata legittimità della Pianificazione regionale di settore sancita dal Consiglio di Stato, comporta inevitabilmente l’impossibilità di portare a conclusione l’iter relativo alla domanda di approvazione del progetto presentata dal proponente, in ragione di quanto disposto dall’art. 15 delle Norme di Piano (“..non è consentita l’approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti.”, almeno fino al 31/12/2020.
Ciò anche in considerazione del fatto che l’istanza presentata dalla Ditta Dal Zilio inerti non risulta comunque rientrare tra le ipotesi di deroga al suddetto divieto stabilita al comma 2 del suddetto art. 15 delle Norme di Piano.
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999”.
VISTA la D.G.R. n. 1596/2016.
VISTA la D.G.R. n. 568/2018.
VISTA la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato “Piano regionale di gestione rifiuti urbani e speciali”, ed in particolare l’art. 15 delle Norme di Piano..
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016.
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi.
VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”.
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
decreta
Luigi Masia
Torna indietro