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Bur n. 7 del 22 gennaio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 3 del 08 gennaio 2019

UNIONE MONTANA BELLUNESE BELLUNO PONTE NELLE ALPI Progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto idroelettrico sulla derivazione a scopi idropotabili della sorgente "Val Clusa" I° stralcio. Comune di localizzazione: Sedico (BL). Procedura di Verifica di assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sulla derivazione a scopi idropotabili della sorgente "Val Clusa" I° stralcio, sito nel Comune di Sedico (BL), presentato dall'Unione Montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, 2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prima della modifica apportata dal D.Lgs. 104/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 (che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera m) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’ex art. 20 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dall’Unione Montana Bellunese Belluno – Ponte nelle Alpi (C.F. 93012050250 P.IVA: 00867080251), con sede legale in via Psaro n. 21 a Belluno (BL), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 287743 del 26/7/2016;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 323488 del 26/8/2016, la Direzione Commissioni Valutazioni, rilevata l’incompletezza della documentazione amministrativa presentata, ha richiesto il perfezionamento della documentazione e che l’Unione Montana Bellunese Belluno – Ponte nelle Alpi ha trasmesso la documentazione richiesta con nota del 2/9/2016 (acquisita agli atti con prot. n. 343609 del 13/9/2016);

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 29/9/2016;

VISTA la nota prot. n. 378164 del 5/10/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 29/9/2016;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/2/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 3 dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 364531 del 30/8/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 210/2017 nella quale, tra l’altro:

  • si dichiara che per la realizzazione dell’impianto idroelettrico sulla derivazione a scopi idropotabili della sorgente “Val Clusa” – I° stralcio, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

VISTO la documentazione integrativa acquisita al prot. regionale n. 89732 del 8/3/2018 trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di chiarimenti e di integrazioni formulata dalla Direzione Commissioni Valutazioni con nota prot. n. 429064 del 13/10/2017 (per la presentazione delle quali il proponente ha richiesto, in data 20/11/2017, una proroga di 90 giorni concessi con nota del 26/2/2018, prot. n. 74435);

PRESO ATTO che in data 7/9/2018 risulta pervenuto il contributo istruttorio formulato dalla Provincia di Belluno (ricevuto con prot. n. 364956);

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 12/9/2018, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Premesso quanto sopra,

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO he in data 14 febbraio 2013, con provvedimento n. 10/2013, il Direttore dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha disposto il rilascio del Nulla Osta per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

per i MOTIVI di seguito elencati:

ESAMINATA la documentazione di progetto e le integrazioni datate marzo 2018;

PRESO ATTO che l’istanza prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico inserito sulla condotta di derivazione dell’acquedotto di “Val Clusa” di proprietà dell’Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi;

PRESO ATTO che i lavori riguarderanno strutture esistenti e che non sono previste attività di cantiere quali scavi, sbancamenti, taglio vegetazione, ecc.;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un dispositivo di rilascio DMV presso il serbatoio di carico dell’opera di presa, attualmente non esistente;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto per l’energia idroelettrica nell’attuale locale di filtraggio, con la collocazione di un dispositivo a turbina tipo Francis ad asse orizzontale e generatore asincrono trifase;

PRESO ATTO che sono stati presentati 3 scenari futuri per un possibile potenziamento dell’impianto idroelettrico;

CONSIDERATO che si prevede la rimozione di un diaframma attualmente installato nella condotta principale, al fine di eliminare le perdite di portata che essa comporta, potenziando così il quantitativo di energia producibile;

CONSIDERATO che per garantire il funzionamento dell’impianto nel caso in cui per necessità di manutenzione si renda necessario ripristinare l’originale percorso dell’acqua verso il torrino oggi in disuso, verranno installati nella relativa camera di manovra dei dispositivi quali idrovalvola e apparecchiature per la regolazione della portata;

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto sarà necessario sospendere il servizio idrico per due specifici interventi, uno presso la camera di manovra del torrino e l’altro per la sostituzione di una flangia posta lungo la condotta, i quali richiedono la sospensione del servizio idrico per 2-3 ore ciascuno, e che in accordo con l’Ente Gestore essi saranno eseguiti in periodo notturno al fine di ridurre il disagio all’utenza;

CONSIDERATO che il progetto pur rientrando in zona SIC/ZPS non comporterà impatti negativi;

CONSIDERATO che il progetto non risulta avere alcuna particolare interferenza con il Piano del Parco delle Dolomiti Bellunesi;

CONSIDERATE le caratteristiche del progetto e valutati gli impatti potenziali sulle componenti:

  • Ambiente fisico
    • Acque superficiali e Acque sotterranee
    • Aria
    • Suolo
  • Biologico
    • Flora e vegetazione
    • Fauna
  • Ambiente umano e paesaggio
    • Uso del suolo
    • Comparto socio-economico
    • Paesaggio
  • Rifiuti

CONSIDERATO che il progetto contribuirà alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, limitando così l’inquinamento legato alla produzione da fonti tradizionali;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 364531 del 30/8/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 210/2017 nella quale, tra l’altro:

  • si dichiara che per la realizzazione dell’impianto idroelettrico sulla derivazione a scopi idropotabili della sorgente “Val Clusa” – I° stralcio, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

VISTO la documentazione integrativa acquisita al prot. regionale n. 89732 del 8/3/2018 trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dalla Direzione Commissioni Valutazioni con nota prot. n. 429064 del 13/10/2017;

VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che ad oggi, nonostante il termine per il completamento sia scaduto il 9.3.2018 come determinato dal Decreto del direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno n.30 del 10.3.2016, l’Unione Montana bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi non ha provveduto all’esecuzione dei lavori per l’adeguamento delle opere al rilascio del DMV;

CONSIDERATATO che, in data 28/08/2018, il Genio Civile di Belluno ha provveduto a chiedere alla suddetta Unione Montana delucidazioni in merito all’esecuzione dei lavori per l’adeguamento delle opere al rilascio del DMV;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio.

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che il progetto non debba essere assoggettato a VIA, in quanto l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente, con l’adeguamento del progetto, per il proseguo dell’iter istruttorio, alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

  1. l’eventuale successiva autorizzazione alla costruzione ed esercizio ai sensi del D.Lgs. 387/2003 non potrà prescindere dall’adeguamento delle opere al rilascio del DMV;
  2. durante la fase di esecuzione dei lavori, le inevitabili interruzioni del funzionamento dell’acquedotto dovranno essere il più possibile limitate nel tempo;
  3. durante la fase di esecuzione dei lavori di istallazione della turbina e durante la fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le misure di salvaguardia del servizio potabile indicate nello Studio Preliminare Ambientale;
  4. dovrà essere installato un misuratore di portata allo scopo di verificare il corretto rilascio del DMV, con invio dei dati all'ARPAV e al Genio Civile di Belluno. Le modalità operative e la frequenza di invio dei dati dovranno essere preventivamente concordate con la medesima Agenzia. L'installazione dovrà garantire la non alterabilità dei dati. Il misuratore di portata dovrà inoltre essere affiancato da un'asta idrometrica, installata in sezione stabile, che segnali il livello corrispondente al DMV;
  5. in caso di richiesta di aumento della portata di concessione, dovrà essere valutata l’eventuale applicabilità della “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” adottata, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, dalla la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali con deliberazione n. 2 del 14/12/2017;
  6. dovrà essere aggiornato il “Quadro economico” considerato il tempo trascorso dalla sua stesura (data: Febbraio 2012);
  7. in riferimento alle prescrizioni/raccomandazioni riportate nella relazione istruttoria tecnica n. 210/2017 trasmessa dalla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 364531 del 30/8/2017, in sintesi:
    • l’attuazione degli interventi in parola non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle D.G.R. n. 786/2016;
    • ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
    • di fornire, ai fini del perfezionamento dell’atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all’allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, ha ritenuto all’unanimità dei presenti, che il progetto non debba essere assoggettato a VIA, in quanto l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente, con l’adeguamento del progetto, per il proseguo dell’iter istruttorio, alle prescrizioni/raccomandazioni sopra menzionate;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/9/2018 è stato approvato nella seduta del 3/10/2018;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 12/9/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento all’Unione Montana Bellunese Belluno – Ponte nelle Alpi (C.F. 93012050250 P.IVA: 00867080251), con sede legale in via Psaro n. 21 a Belluno (BL) (pec: cmbellunese.bl@cert.ip-veneto.net) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione ADG Fears, Parchi e Foreste, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno, all’U.O. Forestale Est ed al Comune di Sedico (BL);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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