Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 3 del 08 gennaio 2019


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 521 del 27 dicembre 2018

R.D. 523/1904 Concessione demaniale di sommità arginale del Canale di Loreo (Via Padova) dall'incrocio con via Sant'Antonino fino all'innesto con ponte Oselin per complessivi m 1765,00, comprensiva di n. 29 accessi per uso civile ed agricolo e n. 4 accessi solo pedonali e pubblica illuminazione in Comune di Loreo (RO). Pratica CL_SA00005 Concessionario: COMUNE DI LOREO (RO) Rinnovo

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci al Comune di Loreo della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 27.02.2018 Prot. n. 75787; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 21.06.2017 e 29.10.2018; Disciplinare n. 4878 del 13.12.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.02.2018 con la quale il COMUNE DI LOREO (C.F. 00092880293) con sede in Piazza Municipio, 4 – Loreo (RO) ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale di sommità arginale del Canale di Loreo (Via Padova) dall'incrocio con via Sant'Antonino fino all'innesto con ponte Oselin per complessivi

m 1765,00, comprensiva di n. 29 accessi per uso civile ed agricolo e n. 4 accessi solo pedonali e pubblica illuminazione in Comune di Loreo (RO);

VISTA la scheda tecnica dell’Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 21.06.2017 e 29.10.2018;

CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 55 nell’adunanza del 21.04.2006;

CONSIDERATO che il COMUNE DI LOREO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 13.12.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo – L.R. 54/2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al COMUNE DI LOREO (C.F. 00092880293) con sede a LOREO (RO) in Piazza Municipio, 4, il rinnovo della concessione demaniale di sommità arginale del Canale di Loreo (Via Padova) dall'incrocio con via Sant'Antonino fino all'innesto con ponte Oselin per complessivi m 1765,00, comprensiva di n. 29 accessi per uso civile ed agricolo e n. 4 accessi solo pedonali e pubblica illuminazione in Comune di Loreo (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 13.12.2018 iscritto al n. 4878 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
  3. La concessione ha la durata di anni dieci con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
  4. Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 164,23 (centosessantaquattro/23) come previsto all'art. 5 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
  5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
  6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

Torna indietro