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Bur n. 1 del 02 gennaio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 122 del 20 dicembre 2018

SORDATO S.R.L. Nuovo impianto idroelettrico denominato "Campodalbero" sul torrente Chiampo - Comune di localizzazione: Crespadoro (VI) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013). Rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Ditta Sordato Srl denominato "Nuovo impianto idroelettrico denominato "Campodalbero" sul torrente Chiampo" localizzato nel comune di Crespadoro (VI). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla ditta Sordato S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 143922 del 13/04/2016; parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 19) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 20/12/2017; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/12/2017; Comunicazione alla ditta proponente, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avvenuta con nota prot. n. 49969 del 08/02/2018. osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente in data 09/03/2018 (PEC acquisita al prot. n. 91501 del 09/03/2018); conferma del parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 25) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 09/05/2018.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • La società “Sordato S.r.l.”, con sede legale in Via XX Settembre n. 33 CAP 37032 Monteforte d’Alpone (VR) – (C.F. omissis, P.IVA 03220940237) ha presentato domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. e della DGR n. 575/2013, acquisita con prot. n. 143922 del 13/04/2016.
  • Contestualmente all’istanza è stato depositato, presso il Settore V.I.A. (oggi U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.
  • Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 13/04/2016 sul quotidiano “Corriere del Veneto”, l’annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Crespadoro (VI) e le Soprintendenze competenti.
  • Lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA in data 26/04/2016 presso la Sala Teatro Inferiore a Crespadoro.
  • Successivamente gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative (oggi Direzione Commissioni Valutazioni), con nota prot. n. 154796 del 20/04/2016, hanno richiesto il perfezionamento della domanda di VIA con interruzione dei termini istruttori, a seguito del quale il proponente ha provveduto ad nuova pubblicazione in data 28/04/2016 sul quotidiano “Corriere del Veneto” ed al deposito di integrazioni, acquisite con prot. n. 173773 del 03/05/2016.
  • In esito alla verifica di completezza documentale, gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività, con nota prot. n. 188405 del 13/05/2016, hanno comunicato al proponente l’avvio del procedimento.
  • Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 19/05/2016 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.
  • In data 23/06/2016 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l’esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo presso l’area d’intervento con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate.
  • Entro il termine di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni, tuttavia sono stati acquisiti i pareri formulati dai soggetti elencati in premessa al parere n. 19 del 20/12/2017, Allegato A del presente provvedimento;
  • Successivamente alle suddette fasi istruttorie, il proponente ha depositato documentazione integrativa volontaria, acquisita con prot. n. 289182 del 27/07/2016; lo stesso inoltre ha richiesto, con nota acquisita con prot. n. 289187 del 27/07/2016 una sospensione dell’istruttoria per l’elaborazione di nuova documentazione finalizzata al superamento del parere contrario della Soprintendenza, a seguito della quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni, sentita la Commissione Regionale VIA nella seduta del 27/07/2016, hanno disposto la sospensione di 60 giorni dell’istruttoria.
  • Il proponente, con nota in data 23/09/2016, acquisita con prot. n. 363758, ha depositato nuova documentazione integrativa volontaria.
  • Facendo seguito all’avvenuto deposito di documentazione integrativa, gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno chiesto alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza di fornire un aggiornamento circa l’eventuale revisione o conferma delle valutazioni di competenza precedentemente rese.
  • La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota in data 08/11/2016, acquisita con prot. n. 436624 del 09/11/2016, ha confermato il parere negativo precedentemente espresso in data 29/06/2016.
  • Il proponente, con nota in data 07/04/2017, acquisita con prot. n. 143055 del 10/04/2017, ha chiesto una nuova sospensione dell’istruttoria “in attesa della decisione del Giudice amministrativo” in merito al ricorso avverso il parere negativo della Soprintendenza.
  • La suddetta richiesta è stata esaminata da parte del Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 03/05/2017, che ha assentito una sospensione di 60 giorni dell’istruttoria, a decorrere dal 10/04/2017. La determina del Comitato è stata comunicata con nota della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. del 19/05/2017, prot. n. 197704.
  • Il proponente con PEC del 12/06/2017, acquisita al protocollo regionale n. 230990 del 13/06/2017, ha depositato nuova documentazione integrativa volontaria.

CONSIDERATO che:

  • In data 22/09/2016, la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 357601, ha comunicato quanto segue:
    • premesso che in data 20/08/2016 risultano decorsi i termini del periodo transitorio disciplinato dall’art. 22 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la precedente L.R. 10/1999, e che pertanto, a partire dal 21/08/2016, trova integrale applicazione quanto previsto dalla nuova normativa regionale;
    • considerato quanto stabilito dall’art. 7 della L.R. n. 4/2016 che prevede che “nei procedimenti di VIA le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti”;
    • considerato che la Commissione regionale VIA, organo tecnico istruttorio e di valutazione istituito ai sensi della L.R. 10/1999 risulta pertanto decaduta per effetto dell’entrata in vigore della L.R. 4/2016 e che, a tutt’oggi, il Comitato tecnico VIA non risulta ancora istituito da parte della Giunta regionale;
    • si comunica che le istruttorie in itinere sono sospese e potranno proseguire una volta istituito il nuovo Comitato tecnico VIA.
  • In data 13/12/2016 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016 (BUR n. 125 del 27/12/2016) è avvenuta l’istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016;
  • Nella seduta di Comitato VIA del 15/02/2017 è stato nominato il nuovo gruppo istruttorio incaricato dell’esame del progetto;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 che ha abrogato la D.G.R. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTA la D.G.R. n. 1628/2015;

VISTO il parere n. 19 del 20/12/2017, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso all’unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/01/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 20/12/2017;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 49969 del 08/02/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che la medesima società ha inviato le proprie osservazioni in merito con nota del 09/03/2018 con PEC acquisita al prot. regionale n. 91501;

VISTO il parere n. 25 del 09/05/2018, Allegato B al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, all’unanimità dei presenti, ha confermato il parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/05/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 09/05/2018;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, facendoli propri, dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA, n. 19 del 20/12/2017 e n. 25 del 09/05/2018, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto denominato “Nuovo impianto idroelettrico denominato “Campodalbero” sul torrente Chiampo” in Comune di Crespadoro (VI), proposto dalla società Sordato S.r.l.;
  3. di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto denominato “Nuovo impianto idroelettrico denominato “Campodalbero” sul torrente Chiampo” in Comune di Crespadoro (VI), proposto dalla società Sordato S.r.l. con sede legale in Via XX Settembre n. 33 CAP 37032 Monteforte d’Alpone (VR) – (C.F. omissis, P.IVA 03220940237), per le motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nei pareri n. 19 del 20/12/2017 e n. 25 del 09/05/2018, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Sordato S.r.l. con sede legale in Via XX Settembre n. 33 CAP 37032 Monteforte d’Alpone (VR) – (P.IVA 03220940237 - PEC: sordato@pec.sordato.it) nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Crespadoro (VI), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Comunità Montana della Lessinia – Parco Naturale Regionale della Lessinia; alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Supporto di Direzione, alla Direzione Pianificazione Territoriale, Alla U.O. Parchi e Foreste, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

122_Allegato_A_DDR_122_20-12-2018_384896.pdf
122_Allegato_B_DDR_122_20-12-2018_384896.pdf

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