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Bur n. 132 del 28 dicembre 2018


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA n. 44 del 20 dicembre 2018

Autorizzazione all'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - risorse decentrate anno 2018. (DGR n. 2097 del 19/12/2017).

Note per la trasparenza

Con il provvedimento l’ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona è autorizzato a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - risorse decentrate anno 2018.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Venetò. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario, nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

1)         modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2)         assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3)         individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4)         assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTE le DDGR n. 769 del 02/05/2012, n. 2563 dell’11/12/2012, n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015, n. 1862 del 23/12/2015, n. 1944 del 06/12/2016 e n. 2097 del 19/12/2017 che hanno confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 1841/2011 fino al 31/12/2018;

VISTA la nota dell’ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (in breve ESU) di Verona prot. n. 4141 del 19/10/2018 con la quale l’Ente ha formulato la richiesta di autorizzazione per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - risorse decentrate anno 2018, per un importo complessivo massimo annuo pari a € 104.690,83 così articolato:

                Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
risorse decentrate anno 2018

Descrizione

Importo

Risorse aventi carattere di stabilità

€ 74.289,65

Risorse aventi carattere di variabilità

€ 0,00

Risorse destinate a lavoro straordinario

€ 1.592,84

Risorse destinate alle Posizioni Organizzative a carico del Bilancio (art. 67 c. 1 e art. 15 c. 5 CCNL 2016-2018

€ 28.808,34

Totale Fondo

€ 104.690,83

 

RILEVATO che l’ESU ha dichiarato che: “Il fondo risorse decentrate anno 2018 è stato costituito nel rispetto dei vincoli normativi e, in particolare:

  • dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 30/07/2010, n. 122 e s.m.i. (decurtazione di un importo pari alle riduzioni operate per effetto delle disposizioni vigenti nel periodo 01/01/2011 – 31/12/2014. A decorrere dal 1 gennaio 2015 vengono ripetuti e consolidati i tagli operati sul fondo del 2014);
  • dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 che così dispone”…a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208, è abrogato…”;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 17/10/2018 con il quale l’ESU di Verona dispone: “di determinare il Fondo risorse decentrate anno 2018 quantificando le risorse come di seguito indicato:

  • come previsto dall’art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018, costituire un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relative all’anno 2017, al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come certificate dal Collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del 22/01/2004. Nell’importo consolidato confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cu all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari allo o,20% del monte salari DELL’ANNO 2001…L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
  • in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 67 del CCNL del 21/05/2018, in particolare i commi 1, 2 e 3, dividere le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità dalle risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;
  • alimentare le risorse variabili ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL del 21/05/2018 con i risparmi dell’anno precedente accertati a consuntivo, per l’importo di € 1.592,84, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL del 01/04/1999;
  • riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010 e s.m.i…;
  • riconduzione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (€ 104.690,83), ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, a decorrere dal 01/01/2017”;

RILEVATO che la richiesta dell’ESU di autorizzazione alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - risorse decentrate anno 2018 prevede un importo complessivo massimo annuo pari a € 104.690,83 il cui ammontare non supera il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;

PRESO ATTO che l’ESU ha dichiarato, inoltre, di rispettare: “le norme vigenti in materia di spesa per il personale ed in particolare i vincoli previsti dai commi 557 e 557-quater dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i….”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione Organizzazione e Personale con la nota prot. n. 0434148 del 25/10/2018;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Verona l’autorizzazione richiesta;

RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’ESU di Verona rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2097 del 19/12/2017;

VISTO l’art. 1, commi 557 e 557 quater, della L. 27/12/2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;

VISTO l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30/07/2010, n. 122;

VISTO l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli Enti”, così come modificata dalla L.R. 14/11/2018, n. 42;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario”;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i. “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17/04/2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

VISTO l’art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018 del 21/05/2018;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862 del 23/12/2015, n. 1944 del 06/12/2016 e n. 2097 del 19/12/2017;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario dell’ESU di Verona n. 2 del 30/01/2018 “Approvazione del Piano della Performance 2018 – 2020”;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario dell’ESU di Verona n. 14 del 17/10/2018 “Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 ed indirizzi per la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa”;

VISTA la nota dell’ESU di Verona prot. n. 4141 del 19/10/2018;

VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 0434148 del 25/10/2018;

VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione del 19/12/2018, prot. n. 517195 di trasmissione della proposta del presente decreto;

decreta

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di autorizzare l’ESU di Verona a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - risorse decentrate anno 2018, per un costo complessivo massimo annuo di
  3. € 104.690,83;
  4. di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l’ESU di Verona rispetti quanto disposto dalla DGR n. 2097 del 19/12/2017 ;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  7. di incaricare l’ESU di Verona di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di autorizzazione una volta adottato;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
  9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

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