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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 113 del 04 dicembre 2018
LA SERIKA S.R.L. Progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica sul fiume Piave in località Cunettone Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società La Serika S.r.l. che prevede l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica sul fiume Piave nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).
Il Direttore
VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società La Serika S.r.l. con sede legale in Revine Lago (TV) Via Fornaci n. 59 CAP 310120 (C.F. 04021380268), acquisita agli atti dagli Uffici della U.O. V.I.A. in data 12/08/2016 e con protocollo n. 314679 del 17/08/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;
VISTO che con nota prot. n. 323556 del 26/08/2016 e nota prot. n. 356966 del 22/09/2016 gli uffici della U.O. VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 335977 del 07/09/2016 e con nota prot. n. 365402 del 28/09/2016;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 10/10/2016;
VISTA la nota prot. n. 393266 del 13/10/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che in data 22/11/2016 la società Cadis S.r.l. ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 455903 del 22/11/2016;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che in data 05/04/2017 il Vice Sindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 138975 del 06/04/2017;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 186168 del 12/05/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 25/05/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
Le portate massime e minime dell’impianto sono state determinate in modo da assicurare la produzione dell’energia elettrica in modo ininterrotto durante l’anno, derivando la maggiore portata possibile, ma consentendo lo sfioro continuo di parte della portata di DMV dalla sommità della diga mobile, al fine di mantenere l’effetto di “cascata”, come accade attualmente e senza alterarne la valenza paesaggistica.
VALUTAZIONI FINALI
Alla luce di quanto sopra illustrato,
visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta LA SERIKA S.r.l., con nota acquisita con prot. n. 314679 del 17/08/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
viste le osservazioni pervenute dall’amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore in data 6/04/2017, acquisite con prot. n. 138975 e le osservazioni formulate dallo studio legale CPL_LEX, in nome e per conto della ditta proponente, acquisite con prot. n. 241891 in data 20/06/2017;
considerato che non sono rappresentati in modo completo i provvedimenti per lo smaltimento o il recupero parziale del materiale di risulta proveniente dagli scavi, in funzione del volume che non potrebbe essere impiegato in loco (2.400 mc);
considerato che non sono stati approfonditi gli impatti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;
considerato che non è chiaramente descritta la modalità di abbassamento della diga gonfiabile in caso di piena e in mancanza di alimentazione elettrica e che non sono fornite indicazioni sull’alimentazione in emergenza dei sensori a presidio del livello di monte e del numero di giri della coclea;
considerato che non sono stati valutati gli effetti (di tipo erosivo) dello sfioro delle acque dalla sommità della diga mobile verso il collegamento tra la sua platea e il corpo della briglia;
considerato che non è stata condotta una previsione sulla risposta delle opere di progetto nei confronti dell’evento di piena centenario, da ritenersi necessaria poiché la diga mobile comporterebbe, in condizioni normali, un innalzamento massimo del livello per almeno 142 cm, con ripercussioni per almeno 230 m verso monte e l’alterazione della morfologia fluviale;
considerato che risulta incompleta la valutazione degli effetti nella fase di cantiere, relativamente all’accessibilità da parte dei mezzi d’opera, al conseguente passaggio per gli abitati di Mas e Cunettone, al traffico indotto con speciale riferimento all’allontanamento del materiale di risulta, agli effetti sulle abitazioni (ricettori sensibili) che si trovano nelle vicinanze;
considerato che l’impianto interferirebbe con il trasporto solido naturale, in quanto i detriti di maggiore pezzatura, con l’andare del tempo, si depositerebbero a tergo della diga mobile;
considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell’opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;
considerato che la variabilità del regime idraulico dell’asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;
valutato che non è stato caratterizzato in modo completo l’impatto acustico nelle fasi di cantiere e di esercizio;
considerato che l’insieme complessivo delle opere presenterebbe notevole estensione in larghezza (30 m per la diga mobile) e in lunghezza (44 m per il canale), comportando un impatto visivo e paesaggistico (specialmente sulla sponda destra) e che l’intervento si mostrerebbe invasivo nei confronti della briglia e della sponda esistenti;
considerato che l’intervento proposto prevede di modificare pesantemente un’opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);
considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;
valutato che la portata di deflusso minimo vitale (DMV), pari a 750 l/s, risulta conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave, con una quota di 200 l/s costanti destinati alla scala dell’ittiofauna;
valutato che un breve tratto d’alveo parallelo alla scala per l’ittiofauna (lunghezza di 4 m) è interessato da una portata di sfioro inferiore al DMV di normativa per il periodo A e che, invece, il medesimo è disponibile completamente alla base della suddetta scala, 9 m circa a valle della briglia;
valutato che la derivazione è puntuale e prevedrebbe la restituzione delle acque prelevate poco a valle della briglia, senza alterare il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino e che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (coclea) intercetterebbe un’importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e senza essere soggetto ad arresto per portata insufficiente;
valutato che la diga mobile consente lo sfioro continuo sulla gaveta (per 56 giorni all’anno sarebbe assicurato lo sfioro di una portata superiore alla somma della portata massima derivata e della portata di DMV), mantenendo così l’effetto di “cascata” avente un’evidente importanza paesaggistica;
considerato che nei periodi di magra la maggior parte della portata sarebbe derivata ad uso idroelettrico, mentre quella destinata al DMV interesserebbe la diga mobile e la scala per l’ittiofauna in destra idrografica, ma che in ogni caso la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale;
tutto ciò premesso,
il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.
CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 sono state approvate seduta stante;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 343721 del 09/08/2017, ha trasmesso al proponente, per mero errore materiale, un’errata comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. relativa all’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente ha trasmesso agli uffici della U.O. VIA una nota, acquisita con prot. n. 415361 del 05/10/2017, con la quale evidenziava che la nota di cui sopra era errata;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 69377 del 22/02/2018, la società La Serika S.r.l. ha inviato una nota per avere chiarimenti in merito al non avvenuto riscontro di quanto comunicato con la nota di cui sopra (prot. n. 415361 del 05/10/2017);
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato regionale VIA del 09/05/2018 è stata approvata la correzione dell’estratto del verbale del 26/07/2017 relativo al progetto in questione nonché della nota di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 200499 del 30/05/2018, ha trasmesso al proponente, la nota di rettifica di comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. relativa all’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 253234 del 02/07/2018;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 03/10/2018, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
“Si riscontrano le osservazioni che il Proponente ha formulato riguardo alle conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Regionale VIA del 26/07/2017.
A) La prima osservazione (punto 1) verte sul rilievo della mancanza della Relazione paesaggistica, della Valutazione di incidenza ambientale e della Valutazione di impatto acustico, documenti tutti citati nello studio preliminare ambientale.
Secondo il Proponente l’Unità Organizzativa Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Veneto avrebbe dovuto procurarsi autonomamente i documenti presenti presso altre amministrazioni, in particolare presso la Provincia di Belluno.
L’osservazione non tiene conto del fatto che il Comitato tecnico regionale deve esprimere il proprio parere sulla documentazione pubblicata nell’apposito sito, trattandosi di un procedimento partecipato, la cui disciplina è dettata in termini precisi dal D.Lgs. n. 152/2006. Anche a prescindere da ciò, non è presumibile che la documentazione richiamata, ma non allegata, sia stata effettivamente prodotta presso altri uffici, nell’assunto che questo procedimento non si connota per collocarsi su un livello secondario rispetto ad altri. Del resto, se la DGRV 1628/2015 prevede che “tutta la documentazione pervenuta deve essere trasmessa dalla Sezione Bacino idrografico competente per territorio/Sportello Unico Demanio Idrico alla struttura regionale competente per la procedura di verifica di assoggettamento a VIA”, come citato dal Proponente, non è alla struttura regionale che possono rivolgersi le doglianze conseguenti all’omessa trasmissione.
Va altresì precisato che nessuno dei documenti in parola è richiesto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione all’epoca vigente, per cui la relativa mancanza non costituisce motivo di incompletezza formale. Infatti, la redazione della Relazione paesaggistica consegue alla presenza del vincolo paesaggistico, così come la Valutazione di incidenza ambientale è correlata al rapporto con i siti di Rete Natura 2000; il che dipende, appunto, dalla specifica collocazione dell’opera in verifica.
Ciò non toglie che i profili legati all’impatto paesaggistico possano essere descritti nello studio preliminare ambientale, o che possano essere adeguatamente colti sulla base degli approfondimenti compiuti direttamente dal Comitato, anche tramite il sopralluogo effettuato.
B) Il Proponente (al punto 2) ha ammesso la mancanza di definizione riguardo alla destinazione del materiale di risulta degli scavi (2.400 m³), lasciato in una situazione di incertezza tra il riutilizzo e lo smaltimento.
Tale stato di incertezza permane, anche dopo le osservazioni, posto che il Proponente si è limitato a rilevare che si tratta di una modesta quantità di materiale in esubero.
Nel prendere atto del rinvio della questione ad una fase successiva, secondo il nuovo DPR 120 del 13/06/2017, si fa presente che il tema attiene ad una materia tipicamente oggetto di una valutazione ambientale e, pertanto, dovrà essere opportunamente trattato nella procedura di valutazione di impatto ambientale.
C) In merito al rilievo (punto 3) “non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche della turbina a funzionamento oleodinamico, in caso si verificassero accidentalmente perdite di olio in pressione, con conseguente rischio di rilascio diretto delle acque a funzionamento oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio delle acque” il proponente ha indicato l’utilizzo di un olio biologico.
Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo di olio utilizzato. È, comunque, necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersioni.
D) Quanto al rilievo (punto 4) sull'interessamento di un sito con un grado di pericolosità idraulica di tipo P2 e P3, il Proponente ha osservato che il carattere puntuale dell'opera in progetto la renderebbe ininfluente sul grado di pericolosità idraulica dei luoghi e, a sua volta, insuscettibile di esserne influenzata. A conferma di ciò è citato il parere espresso dall'Autorità di Bacino.
Il grado di pericolosità idraulica della zona costituisce un elemento che alza il livello di approfondimento, non essendo di per sé motivo di inammissibilità o di irrealizzabilità dell'impianto, quanto invece un motivo per assoggettarlo agli approfondimenti correlati ad una procedura di valutazione di impatto ambientale.
E) Quanto al rilievo (punto 5) “La documentazione non descrive con sufficiente chiarezza la modalità con cui sarebbe effettuato l’abbassamento della diga mobile, in caso di un evento di piena, qualora mancasse l’alimentazione elettrica impiegata normalmente dal compressore per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio della suddetta diga”, il proponente ha prodotto una relazione asseverata del produttore ed ha fatto presente la disponibilità dello stesso ad un incontro al fine di illustrare i vantaggi delle dighe mobili.
Aggiunge (con riferimento al punto 6 del parere) che il quadro elettrico che alimenta i sensori è dotato di batterie tampone che intervengono nel caso di mancanza di corrente.
Si prende atto che la suddetta relazione asseverata illustra come il tempo di sgonfiaggio possa essere programmato e, comunque, modulato.
F) In ordine alla rilievo di cui al punto 7, in cui è stato rilevato che “non è stato valutato l’effetto dello sfioro delle acque dalla sommità della diga mobile verso la gaveta della briglia, con speciale riferimento all’effetto di erosione che si verificherebbe nella zona di contatto tra la platea di appoggio della diga mobile e il corpo della briglia”, il Proponente ha rimandato alla progettazione esecutiva l’approfondimento di tale aspetto, condividendone l’importanza, e ipotizzando, fra le varie soluzioni, l’inserimento di un tappeto in gomma smorzante sotto alla diga e tra le due strutture.
Nel procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d’acqua e la successiva autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto non è prevista alcuna fase per la valutazione del progetto esecutivo pertanto l’effetto dell’erosione dovrà essere valutata in fase di progettazione definitiva.
G) Al punto 8 del parere del Comitato è rilevato che la simulazione dell’effetto della portata di piena centenaria tiene conto dello stato di fatto, ma non dello stato di progetto; quindi, senza considerare il rigurgito di 142 cm, propagato per 230 m a monte della diga. Non sono altresì valutati gli effetti che ne conseguono sugli scarichi fluviali e sui collettori fognari eventualmente presenti nel tratto fluviale interessato dal rigurgito.
Il Proponente ha replicato che in condizioni di piena la diga mobile verrà completamente abbattuta, eliminando ogni effetto della stessa sul regime del Piave.
L’affermazione può trovare motivo di condivisione solo nel presupposto che la gestione della diga sia perfettamente correlata all’andamento della piena. In altri termini ciò significa che lo sgonfiaggio deve avvenire tempestivamente rispetto all’ondata di piena, ma nello stesso tempo gradualmente, in modo da evitare la formazione di un’onda pericolosa a valle della briglia. È un presupposto che non può essere dato per scontato, in quanto richiede il perfetto funzionamento sia del sistema di segnalazione, sia del sistema di manovra.
Per la valutazione degli effetti dell’innalzamento del livello sugli scarichi civili il Proponente ha fatto un rinvio al paragrafo 3.5 dell’elaborato C “Relazione Idraulica”, che si riporta qui integralmente:
Il tratto di fiume Piave interessato dalle opere di progetto non presenta derivazioni attive che possano essere interessate in condizioni di funzionamento ordinario della coclea idraulica. La quota del pelo libero a monte della traversa … risulta inferiore alla quota di scorrimento degli scarichi civili esistenti in sinistra idrografica non inficiandone, pertanto, il corretto funzionamento.
L’affermazione, che effettivamente parrebbe rispondere alla questione posta, non è supportata da un rilievo degli scarichi richiamati, confrontato con il profilo idraulico, benché la stessa affermazione presupponga la precisa conoscenza delle quote degli scarichi e la correlazione delle stesse al profilo rigurgitato.
H) Riguardo al punto 9, sulla mancanza di considerazioni sull’accessibilità delle aree di cantiere ai mezzi d’opera ed al conseguente passaggio per gli abitati di Mas e Cunettone, e sull’entità del traffico in cantiere, sulla mancata individuazione dei recettori sensibili, il Proponente, oltre a precisare che “non saranno necessarie nuove piste di servizio per l’accesso”, ha riportato una stima del traffico di cantiere, ed ha indicato le misure che intende attuare per il controllo delle polveri:
Si tratta di misure astrattamente idonee a mitigare gli impatti, ma che non garantiscono un'adeguata tutela ai ricettori più esposti.
I) A fronte del rilievo, contenuto nel Parere al punto 10, che “l’impianto consentirebbe l’allontanamento dei sedimenti trasportati dalla corrente per sfioro e di quelli che si depositerebbero prima della coclea attraverso un’apposita paratia sghiaiatrice, ma la diga mobile comporterebbe un’interferenza con quelli di maggiore pezzatura, che si accumulerebbero a tergo”, il Proponente ha assicurato che «La diga mobile non comporterà interferenza con materiali di maggiore pezzatura in quanto, come noto, questi vengono movimentati solo durante le piene e comunque in condizioni idrometriche elevate. In tali occasioni la diga mobile risulterà sempre abbattuta ripristinando le attuali condizioni di deflusso».
La risposta non è soddisfacente, in quanto il fenomeno del trasporto solido è più complesso di quanto il Proponente lascia intendere. La diga mobile costituisce pur sempre un elemento che incide sul moto dei sedimenti, oltre che un effettivo ostacolo quando essa è attiva, in quanto la sua presenza modifica la velocità del flusso nel tratto a monte, così modificando l’idrodinamica fluviale.
L) Il punto 11 del parere del Comitato aveva segnalato l'assenza di una relazione di impatto acustico e l'insufficienza del riassunto dei contenuti dello stesso, riportato nello studio preliminare ambientale, nonché l'assenza di informazioni sulla fase di cantiere e sul criterio differenziale. Inoltre, era stata segnalata la necessità di approfondire l'impatto acustico dovuto ad altre sorgenti tecnologiche (cabina elettrica) e la quantificazione dell'attenuazione derivante dal rivestimento con un tavolato del canale della coclea.
Lo studio prodotto, all'epoca consegnato in Provincia di Belluno, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'ammissibilità dello stesso nella fase delle osservazioni di cui all'articolo 10 bis della L. 241/1990, non supera in modo completo i rilievi del Comitato, in quanto - tra l'altro - non è stata tenuta in considerazione la cabina elettrica e (seppur motivandolo come elemento in favore della sicurezza) nemmeno il rivestimento del canale della coclea.
È opportuno, inoltre, segnalare che è stato considerato solo un ricettore (R1 - edificio residenziale), il quale è effettivamente il più vicino, ma non l'unico, e riportare le principali conclusioni dello studio:
Si osserva che, nella documentazione previsionale di impatto, la rumorosità dovuta al solo nuovo impianto non viene confrontata in modo completo con i limiti di emissione presso l’unico ricettore individuato sul lato opposto della strada SR 355. Il livello di rumore calcolato senza tenere conto dell’attenuazione della copertura di tavolato in legno risulterebbe superiore al limite di emissione notturno presso questo ricettore (Classe II limite di emissione di 40 dbA nel periodo di riferimento notturno).
Benché il modello non abbia tenuto conto che l'emissione acustica della coclea idraulica sarà attenuata dalla copertura con tavolato in legno, si ritiene che tutta la questione debba essere oggetto di approfondimento nella procedura di valutazione di impatto ambientale.
M) Al punto 12, in cui è stato rilevato l’impatto visivo e paesaggistico, principalmente in senso longitudinale, e la delicatezza dell’operazione di demolizione parziale dell’ala sinistra della briglia, della sponda in calcestruzzo, nonché la costruzione del basamento della diga mobile alla sommità della briglia, il Proponente oppone il motivo della forte antropizzazione del corso d’acqua, soprattutto per la presenza dei rivestimenti in calcestruzzo delle sponde, presenza che verrebbe perfino attenuata dall’innalzamento del livello a monte.
Aggiunge che «la diga mobile sarà completamente sott’acqua e l’effetto cascata appositamente studiato e previsto nel progetto ne oscura completamente la vista».
Per quanto il rivestimento in calcestruzzo delle sponde (parzialmente) costituisca un effettivo elemento detrattore del paesaggio, il pregio dei luoghi, sia sotto il profilo della naturalità, sia sotto il profilo estetico e - più in generale - paesaggistico, impone un maggiore approfondimento della questione, posto che la centralina nel suo insieme costituisce un intervento artificiale di alterazione dello stato dei luoghi.
N) Il punto 13 del parere segnala una limitata sottensione nel tratto d’alveo (4 m) parallelo alla scala per l’ittiofauna. Su detto punto il Proponente ha articolato un’osservazione che sostanzialmente esprime un’asserita ineluttabilità della sottensione in conseguenza delle caratteristiche geometriche della scala di risalita dei pesci.
In realtà, il fatto di ripartire la portata di deflusso minimo vitale (DMV), destinandone una quota alla scala di rimonta, lasciando quindi che sull’alveo del corso d’acqua, nel tratto appena successivo alla briglia, defluisca una portata inferiore al DMV, è una scelta progettuale effettivamente non priva di precedenti. Anzi, ve ne sono con l’intera portata di DMV destinata alla scala di rimonta, e tuttavia ciò non significa che - dal punto di vista strettamente ambientale - non possano derivare conseguenze negative al corpo idrico, seppur per il tratto molto limitato parallelo all’opera in favore dell’ittiofauna.
Nessuna normativa, peraltro, obbliga ad alimentare la scala di risalita con una portata sottratta al DMV, posto che è certamente preferibile, sempre dal punto di vista ambientale, che ogni sezione del corso d’acqua veda scorrere una portata non inferiore a quella quantificata come deflusso minimo vitale.
Precisato che né il punto 4, né il punto 14, costituiscono argomenti spesi a rilevare aspetti negativi del progetto, e che la proposta del Gruppo Istruttorio è stata approvata all’unanimità dal Comitato regionale V.I.A., si conclude ribadendo la decisione di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, soprattutto per i motivi di cui ai punti F- G-L-M del presente documento.”
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 07/11/2018 è stato approvato il verbale della seduta del 03/10/2018;
decreta
Luigi Masia
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