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Bur n. 126 del 18 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 112 del 04 dicembre 2018

LA SERIKA S.R.L. Progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica in destra idrografica del fiume Piave a Santo Stefano di Cadore Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società La Serika S.r.l. che prevede l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica in destra idrografica del fiume Piave nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società La Serika S.r.l. con sede legale in Revine Lago (TV) Via Fornaci n. 59 CAP 310120 (C.F. 04021380268), acquisita agli atti dagli Uffici della U.O. V.I.A. in data 12/08/2016 e con protocollo n. 314672 del 17/08/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 323410 del 26/08/2016 e nota prot. n. 356917 del 22/09/2016 gli uffici della U.O. VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 335960 del 07/09/2016 e con nota prot. n. 365420 del 28/09/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 10/10/2016;

VISTA la nota prot. n. 393304 del 13/10/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che la società La Serika S.r.l. ha presentato documentazione integrativa spontanea, acquisita dagli uffici della U.O. V.I.A con nota prot. n. 435967 del 09/11/2016;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in data 05/04/2017 il Vice Sindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 138930 del 06/04/2017;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 186168 del 12/05/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 25/05/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

  1. Negli elaborati depositati mancano la Relazione paesaggistica, la Valutazione di incidenza ambientale, la Valutazione di impatto acustico, il Certificato di Destinazione Urbanistica, sebbene citati nello Studio Preliminare Ambientale; non è completa anche la serie degli elaborati grafici del Progetto Definitivo, ma quelli presenti sono sufficienti a caratterizzarlo.
  2. Nella fase di cantiere manca una esaustiva caratterizzazione delle aree destinate al deposito temporaneo delle terre da scavo e dei materiali di cantiere, nonché alla sosta dei mezzi; dal confronto delle planimetrie contenute negli elaborati A ed F si evince che sarebbe necessaria l’occupazione temporanea di altri mappali (283, 656, 658) oltre a quelli elencati nella relazione catastale.
  3. Nello studio preliminare ambientale e nelle relazioni tecniche non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche della turbina a funzionamento oleodimamico, in caso si verificassero accidentalmente perdite di olio in pressione, con conseguente rischio di rilascio diretto nelle acque.
  4. Sebbene il quadro programmatico non lo illustri con chiarezza, il sito si trova al confine tra due zone a pericolosità idraulica P2 e P3, in sponda destra del Piave e in sponda sinistra del torrente Padola, che confluisce poco più a valle.
  5. Dalla briglia sfiora una quota del DMV pari a 0,554 mc/s, che è maggiore del valore minimo del DMV per il periodo B (0,538 mc/s), quindi l’alveo sotteso, per la lunghezza della scala di risalita dei pesci (19 m), è interessato da un DMV conforme al limite normativo del periodo B; nel periodo A, invece, non vi è tale conformità per il fatto che il DMV richiesto, pari a 0,754 l/s, si ha soltanto a valle della scala di risalita, sempre interessata da una quota del DMV pari a 0,2 mc/s.
  6. La portata media naturale stimata è pari a 5,305 mc/s e risulta inferiore a quella calcolata con la portata specifica del fiume Piave secondo il “Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche” (34 l/(s*kmq)), moltiplicata per la superficie del bacino sotteso (197,7 kmq), che sarebbe pari a 6,722 mc/s.
  7. Nella relazione idraulica è stato simulato l’effetto della portata di piena centenaria considerando il tratto di interesse del fiume Piave soltanto nello stato di fatto, mentre non è stata condotta una simulazione dello stato di progetto, al fine di valutare gli effetti delle opere previste; va tenuto presente che già in condizioni normali la costruzione dell’opera di presa in alveo induce un innalzamento del livello di monte pari a 23 cm;
  8. Si afferma che il livello di monte non sarà alterato dalle opere di progetto, ma gli elaborati progettuali ben evidenziano l’innalzamento di 23 cm comportato dall’opera di presa; considerando una pendenza dell’alveo dello 0,38% come presentato nello Studio a pagina 7, conseguirebbe un innalzamento del livello fino a 60,5 m verso monte. Non sono altresì valutati gli effetti di tale innalzamento del livello sugli scarichi fluviali e sui collettori fognari eventualmente presenti nel tratto fluviale interessato a monte dell’opera.
  9. Nella valutazione degli impatti dovuti alle emissioni delle polveri in fase di cantiere non sono illustrati opportuni presidi a tutela del recettore residenziale più vicino, che si trova a circa 45 m dall’opera, ovvero entro il raggio di 50 m attribuito a questo genere di impatto.
  10. Manca una stima del traffico indotto dalle attività di cantiere, in termini di veicoli all'ora o al giorno, con speciale riferimento alla fase di trasporto del materiale di risulta, avente un volume di 2.650 mc, del quale, inoltre, non sono approfondite le modalità di smaltimento.
  11. Sebbene la relazione forestale tratti la sottrazione di una porzione in sponda sinistra, si nota che l’intervento comporta l’interferenza anche con la vegetazione ripariale in sponda destra e per una superficie apparentemente maggiore.
  12. Nonostante l’impianto consenta il superamento da parte dei sedimenti più grossolani e molto fini e sia dotato di un sistema di allontanamento di quelli deposti prima della coclea, si afferma che sono comunque necessarie operazioni di pulizia dopo eventi di morbida e piena, al fine di mantenere l’efficienza dell’opera di presa e degli imbocchi per il DMV e la scala di risalita.
  13. Nella documentazione allegata non è presente la relazione di impatto acustico e anche il riassunto contenuto nello studio preliminare non è sufficiente a caratterizzare tanto lo stato di fatto, quanto quello di progetto. Non è possibile stabilire, inoltre, a quali normative la suddetta relazione abbia fatto riferimento (oltre alla L. 447/1995), quali modelli previsionali sono stati applicati, con quale strumentazione sono state condotte le misure sul posto. Manca, inoltre, un riassunto inerente la valutazione del criterio differenziale. Deve essere approfondito anche l’impatto acustico dovuto ad altre sorgenti tecnologiche (cabina elettrica) e non è stata quantificata l’attenuazione che deriverebbe dal rivestimento con pannelli fonoassorbenti della coclea. Una certa importanza, infine, ha pure l’impatto acustico in fase di cantiere, al quale è stato attribuito un raggio di influenza pari a 300 m e pertanto includente anche il recettore più vicino posto a 45 m, oltre ad altri siti residenziali.
  14. Si afferma che l’impatto visivo e paesaggistico dell’opera è contenuto; ciò può essere condiviso in relazione alla sezione trasversale, dato che l’opera prevista ha un ingombro poco superiore al profilo della sponda attuale (come illustrato nel fotoinseriento); in senso longitudinale, invece, l’impatto è maggiore, in virtù della lunghezza del manufatto pari a 51 m circa, nonché per la geometria della scala di risalita dei pesci, che sarebbe una “rampa triangolare” completamente staccata dal manufatto contenente il canale della coclea e per di più posta nell’alveo. Si giudica invasivo, inoltre, l’impatto sull’alveo comportato dalla realizzazione dell’opera di presa, dato che si tratta di uno scatolare in c.a. con larghezza di 3,8 m, altezza di 3,22 m e lunghezza di 59 m, da realizzare dietro la briglia esistente della quale, peraltro, è ignota la profondità della fondazione. Un simile manufatto assai probabilmente influirebbe sulla stabilità della briglia.
  15. Dall’analisi delle curve di durata (per la portata naturale e per quella derivata dall’impianto) e degli altri grafici e tabelle descriventi la produttività dell’impianto è possibile trarre le seguenti informazioni:
  • la portata derivata media annua è pari al 84,45% della portata media annua naturale;
  • non vi sono giorni di improduttività dell’impianto;
  • il numero di giorni in cui la portata di sfioro risulta maggiore della somma della portata massima derivata e della portata di DMV è pari a 32.

L’opera di presa a trappola, inoltre, è configurata per garantire lo sfioro sulla gaveta della briglia per tutto il periodo dell’anno, come accade attualmente. Le portate massime e minime dell’impianto sono state determinate in modo da assicurare la produzione dell’energia elettrica in modo ininterrotto durante l’anno, derivando la maggiore portata possibile.

VALUTAZIONI FINALI

Alla luce di quanto sopra illustrato,

visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale     ;

vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta LA SERIKA S.r.l., con nota acquisita con prot. n. 314672 del 17/08/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;

viste le osservazioni pervenute dall’amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore in data 6/04/2017, acquisite con prot. n. 138930 e le osservazioni formulate dallo studio legale CPL_LEX, in nome e per conto della ditta proponente, acquisite con prot. n. 241891 in data 20/06/2017;

considerato che risulta incompleta la valutazione degli impatti nella fase di cantiere, relativamente all’occupazione temporanea dei terreni per il deposito temporaneo dei materiali e la sosta dei mezzi, all’emissione di polveri e di rumori, al traffico indotto sulla viabilità locale e principale e allo smaltimento dei materiali di risulta;

considerato che non sono stati approfonditi gli impatti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;

valutato che l’opera si trova in corrispondenza di due zone a pericolosità idraulica P2 e P3, dovute al fatto che il sito è nei pressi della confluenza nel Piave del torrente Padola;

considerato che il tratto d’alveo sotteso dalla scala per l’ittiofauna (con lunghezza di 19 m) per il periodo B è interessato da una portata sfiorata dalla briglia inferiore al DMV di normativa, che invece è disponibile soltanto alla base della suddetta scala, pertanto il rilascio del DMV, per l’alveo, non è conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave;

considerato che tra la scala di risalita e il manufatto di centrale in sponda destra sarebbe compreso un tratto di alveo fluviale non interessato da acque rilasciate in ingresso, che sarebbe progressivamente soggetto ad interramento e/o a ristagno di acque ferme;

considerato che non è stata condotta una previsione sulla risposta delle opere di progetto nei confronti dell’evento di piena centenario, che si ritiene necessaria poiché la costruzione dell’opera di presa comporterebbe un innalzamento del livello per almeno 23 cm, con ripercussioni per almeno 60 m verso monte;

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell’opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico dell’asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;

valutato che non è stata integralmente caratterizzata la sottrazione di superficie boscata, di tipo ripariale;

valutato che non è stato caratterizzato in modo completo l’impatto acustico nelle fasi di cantiere e di esercizio tenendo presente che la sorgente principale (coclea con generatore), come descritta, comporta il superamento del limite di immissione notturno di zona e necessiti di un rivestimento con pannelli fonoassorbenti;

valutato che la derivazione è puntuale e prevede l’integrale restituzione delle acque prelevate, senza alterare il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino e che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (coclea) intercetterebbe un’importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e senza essere soggetto ad arresto per portata insufficiente;

valutato che l’opera di presa a trappola consente lo sfioro continuo sulla gaveta della briglia, che soltanto per 32 giorni all’anno sarebbe assicurato lo sfioro di una portata superiore alla competente quota del DMV e che la portata derivabile media rappresenta un’importante quota della portata naturale media;

considerato che la realizzazione dell’opera di presa in alveo, per le sue dimensioni, è un intervento invasivo e potenzialmente interferente con la stabilità della briglia esistente e che l’insieme complessivo delle opere presenterebbe notevole estensione in larghezza (70 m compresa l’opera di presa) e in lunghezza (54 m), comportando un impatto significativo morfologico e paesaggistico, dovuto anche alla forma della rampa di risalita, completamente separata dal resto dei manufatti in sponda destra;

considerato che l’intervento proposto prevede di modificare un’opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;

tutto ciò premesso,

il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.

CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 sono state approvate seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 344023 del 09/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 415326 del 05/10/2017;

PRESO ATTO che la società La Serika S.r.l. ha inviato una nota (prot. n. 69371 del 22/02/2018) per avere chiarimenti in merito all’esame delle osservazioni di cui alla succitata nota;

CONSIDERATO    che la ditta proponente ha espressamente richiesto, con nota prot. n. 186656 del 21/05/2018, che il progetto in esame venisse trattato congiuntamente nella stessa seduta del Comitato regionale VIA ad altri progetti (n. 53/16 e n. 55/16) della stessa ditta;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 03/10/2018, ha trattato il progetto in esame congiuntamente ai progetti n. 53/16 e 55/16 ed atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

“Le osservazioni del Proponente non contengono elementi idonei a modificare le conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Regionale VIA del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, seguendo l’ordine di esposizione tenuto dal Proponente.

A) La prima osservazione (punto 1) verte sul rilievo della mancanza della Relazione paesaggistica, della Valutazione di incidenza ambientale e della Valutazione di impatto acustico, documenti tutti citati nello studio preliminare ambientale.

Secondo il Proponente l’Unità Organizzativa Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Veneto avrebbe dovuto procurarsi autonomamente i documenti presenti presso altre amministrazioni, in particolare presso la Provincia di Belluno.

L’osservazione non tiene conto del fatto che il Comitato tecnico regionale deve esprimere il proprio parere sulla documentazione pubblicata nell’apposito sito, trattandosi di un procedimento partecipato, la cui disciplina è dettata in termini precisi dal D.Lgs. n. 152/2006. Anche a prescindere da ciò, non è presumibile che la documentazione richiamata, ma non allegata, sia stata effettivamente prodotta presso altri uffici, nell’assunto che questo procedimento non si connota per collocarsi su un livello secondario rispetto ad altri. Del resto, se la DGRV 1628/2015 prevede che “tutta la documentazione pervenuta deve essere trasmessa dalla Sezione Bacino idrografico competente per territorio/Sportello Unico Demanio Idrico alla struttura regionale competente per la procedura di verifica di assoggettamento a VIA”, come citato dal Proponente, non è alla struttura regionale che possono rivolgersi le doglianze conseguenti all’omessa trasmissione.

Va altresì precisato che nessuno dei documenti in parola è richiesto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione all’epoca vigente, per cui la relativa mancanza non costituisce motivo di incompletezza formale. Infatti, la redazione della Relazione paesaggistica consegue alla presenza del vincolo paesaggistico, così come la Valutazione di incidenza ambientale è correlata al rapporto con i siti di Rete Natura 2000; il che dipende, appunto, dalla specifica collocazione dell’opera in verifica.

Ciò non toglie che i profili legati all’impatto paesaggistico possano essere descritti nello studio preliminare ambientale, o che possano essere adeguatamente colti sulla base degli approfondimenti compiuti direttamente dal Comitato, anche tramite il sopralluogo effettuato.

B) A fronte del rilievo (punto 2) del Comitato sulla mancanza di un'esaustiva descrizione delle aree destinate al deposito intermedio delle terre da scavo, secondo quanto disposto dall’art. 5 del DPR 120/2017 e dei materiali di cantiere, nonché alla sosta dei mezzi, e del coinvolgimento di particelle catastali non presenti nell'elenco contenuto nell'apposita relazione, il Proponente si è limitato a richiamare l'istanza di dichiarazione della pubblica utilità dei lavori. Ciò anche per quanto riguarda quelle particelle per le quali il Comitato aveva correttamente evidenziato l'interessamento, per quanto temporaneo e limitato alla fase di cantiere.

L'osservazione non offre, quindi, elementi utili a soddisfare l'esigenza che è alla base del rilievo del Comitato: identificare in modo completo l'ambito interessato dai lavori, al fine di comprendere gli effetti che ne conseguono.

C) In merito al rilievo (punto 3) “non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche della turbina a funzionamento oleodinamico, in caso si verificassero accidentalmente perdite di olio in pressione, con conseguente rischio di rilascio diretto delle acque a funzionamento oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio delle acque” il proponente ha indicato l’utilizzo di un olio biologico.

Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo di olio utilizzato. È, comunque, necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersioni.

D) Quanto al rilievo (punto 4) “Sebbene il quadro programmatico non illustri con chiarezza, il sito si trova al confine tra due zone a pericolosità idraulica P2 e P3, in sponda destra del Piave e in sponda sinistra del torrente Padola... ", il Proponente ha osservato che il carattere puntuale dell'opera in progetto la renderebbe ininfluente sul grado di pericolosità idraulica dei luoghi e, a sua volta, insuscettibile di esserne influenzata. A conferma di ciò è citato il parere espresso dall'Autorità di Bacino.

Il grado di pericolosità idraulica della zona costituisce un elemento che alza il livello di approfondimento, non essendo di per sé motivo di inammissibilità o di irrealizzabilità dell'impianto, quanto invece un motivo per assoggettarlo agli approfondimenti correlati ad una procedura di valutazione di impatto ambientale.

E) Riguardo al punto 5 del parere, in cui si era rilevato che la presenza della scala di rimonta determina un tratto in cui il corso d'acqua si troverebbe una portata rilasciata inferiore al DMV, il Proponente ha osservato che non vi sarebbe un obbligo normativo di assicurare la portata del DMV in ciascuna sezione del corpo idrico, potendo far conto della portata rilasciata sulla scala di rimonta.

In realtà, il fatto di ripartire la portata di deflusso minimo vitale (DMV), destinandone una quota alla scala di rimonta, lasciando quindi che sull’alveo del corso d’acqua, nel tratto appena successivo alla briglia, defluisca una portata inferiore al DMV, è una scelta progettuale effettivamente non priva di precedenti. Anzi, ve ne sono con l’intera portata di DMV destinata alla scala di rimonta, e tuttavia ciò non significa che - dal punto di vista strettamente ambientale - non possano derivare conseguenze negative al corpo idrico, seppur per il tratto limitato parallelo all’opera, in favore dell’ittiofauna.

Nessuna normativa, peraltro, obbliga ad alimentare la scala di risalita con una portata sottratta al DMV, posto che è certamente preferibile, sempre dal punto di vista ambientale, che ogni sezione del corso d’acqua veda scorrere una portata non inferiore a quella quantificata come deflusso minimo vitale.

F) Per quanto concerne il punto 6 del parere del Comitato, consistente in una considerazione sulla stima della portata media naturale in 5,305 m³ al secondo, inferiore a quella (pari a 6,722 m³ al secondo) calcolata con la portata specifica del fiume Piave secondo il "Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche", il Proponente ha svolto alcune argomentazioni, anche richiamando un orientamento dell'ARPAV. Si tratta, per l'appunto, di una mera considerazione che non è dirimente rispetto alla decisione di assoggettamento.

G) Si esaminano congiuntamente le osservazioni ai punti 7 e 8 del parere del Comitato.

Riguardo al punto 7, si rileva che effettivamente il paragrafo 4 della Relazione Idraulica riporta la simulazione della piena centenaria nella condizione dello stato di progetto, ancorché in modo non chiarissimo, e questo motivo per cui nel parere se n'era lamentata la mancanza.

Al punto 8 del parere era stata evidenziata una contraddizione tra l'affermazione secondo cui il livello di monte non sarebbe stato alterato dalle opere di progetto e gli elaborati progettuali che evidenziavano un innalzamento di 23 cm conseguente alla realizzazione dell'opera di presa, condizione astrattamente destinata ad incidere sugli scarichi e sui collettori fognari presenti nel tratto interessato a monte dell'opera.

Il Proponente ha osservato che il valore di innalzamento di 23 cm non sarebbe corretto, esponendo che, con altre ipotesi di calcolo, l'innalzamento sarebbe pari a 21 cm oppure, con altre ipotesi ancora, a 11 cm, e - conseguentemente - sarebbero diverse anche le lunghezze di influenza.

Afferma, poi, che gli effetti dell'innalzamento del livello sugli scarichi civili esistenti nel tratto fluviale a monte dell'opera di presa sarebbero stati valutati e descritti al paragrafo 3.5 della Relazione Idraulica.

La questione, in realtà, è liquidata in due righe, nella Relazione citata, nei seguenti termini: «La quota del pelo libero a monte della traversa di captazione risulta inferiore alla quota di scorrimento degli scarichi civili esistenti in destra idrografica non inficiandone, pertanto, il corretto funzionamento».

Si tratta di un'espressione piuttosto generica, non supportata da un elaborato in cui siano rappresentati il profilo di rigurgito e la quota di scorrimento degli scarichi citati, e pertanto il rilievo del Comitato non può ritenersi superato.

H) Il rilievo (punto 9) sulla mancanza di misure protettive nei confronti del recettore residenziale più vicino (a 45 m circa dall'opera), è stato affrontato dal Proponente richiamando quanto già riportato nello Studio Preliminare Ambientale:

  • la bagnatura periodica delle superfici di cantiere,
  • l'applicazione di rete antipolvere in prossimità delle aree di cantiere,
  • la bagnatura dei carichi pulverulenti in uscita dal cantiere,
  • la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto dei materiali,
  • il mantenimento di velocità ridotte lungo la viabilità di servizio,
  • il lavaggio periodico degli pneumatici.

Si tratta di misure astrattamente idonee a mitigare gli impatti, ma che non garantiscono un'adeguata tutela al ricettore più esposto.

I) Riguardo al punto 10, sulla mancanza di una stima sull’entità del traffico in cantiere, il Proponente ha riportato una stima del traffico di cantiere, mentre, relativamente alle modalità di smaltimento del materiale di risulta, ha richiamato l'elaborato "Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo" depositato in Provincia di Belluno, ma non prodotto al Comitato. Si tratta di un volume di traffico non elevatissimo, ipotizzato nei termini di 14 viaggi al giorno per 4-5 settimane, ma non sono stati offerti elementi per valutarne l'effettivo impatto sulla viabilità e gli insediamenti più prossimi.

L) Il punto 11 del parere del Comitato rilevava la mancanza di considerazioni circa la sottrazione o, comunque, l'interferenza con la vegetazione ripariale in sponda destra, di estensione non definita.

Con l'osservazione il Proponente ha specificato l'estensione, che è inferiore al minimo stabilito per la classificazione come area boscata secondo il Decreto Legislativo n. 227/2001 .

M) Il punto 12 del parere rilevava l'esigenza, ammessa dal Proponente, di operazioni di pulizia dopo eventi di morbida e piena, confermati dal Proponente stesso anche nell'osservazione.

Va specificato che da ciò non consegue un motivo ostativo alla realizzazione del progetto, quanto invece l'esigenza di un approfondimento, al fine di avere fin da subito un quadro preciso degli oneri manutentivi e garantire, quindi, la sostenibilità economica dell'impianto.

N) Con il punto 13 il Comitato aveva rilevato l'assenza di una relazione di impatto acustico e a fronte di ciò il Proponente ha prodotto la relazione previsionale di impatto acustico già depositata nella Provincia di Belluno.

A prescindere da ogni considerazione circa l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti progettuali nella fase, quella delle osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, lo studio in questione ha rilevato la mancanza di rispetto dei limiti di legge e la necessità di sostituire i pannelli in legno di copertura della coclea con pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti.

Inoltre, non sono stati valutati l'impatto della fase di cantiere e l'impatto della cabina elettrica.

Ciò dimostra che il Comitato aveva correttamente evidenziato la questione e la relativa problematica, che non è insuperabile, ma che al momento non ha una soluzione chiara e certa.

O) Gli argomenti dell'osservazione relativi ai punti 14 e 15 meritano di essere commentati congiuntamente, in quanto riguardano aspetti che sono correlati ed attengono all'impatto paesaggistico.

Infatti, la sottrazione di portata determina, seppur in termini parziali, una mutazione del paesaggio, così come le opere dell'impianto, le cui dimensioni sono significative, e ciò non può essere trascurato in un ambiente che ha nel turismo un elemento essenziale sotto il profilo sociale ed economico.

Precisato che:

  • le controdeduzioni inviate fanno riferimento in più punti alla presenza di una diga mobile non prevista nel progetto in questione (cfr. punti 14, 15),
  • che il parere rilasciato dall’Autorità di Bacino in data 30.7.2015 per l’impianto in questione, pur essendo favorevole, nelle premesse rileva che “... il corpo idrico in argomento è classificato nello stato ecologico sufficiente”,
  • che la proposta del Gruppo Istruttorio è stata approvata all’unanimità dal Comitato regionale V.I.A.,

si conclude ribadendo la decisione di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, soprattutto per i motivi di cui ai punti D-G-M-O del presente documento.”

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 07/11/2018 è stato approvato il verbale della seduta del 03/10/2018;

decreta

1.  le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.  di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 03/10/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;

3.  avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;

4.  di trasmettere il presente provvedimento alla società La Serika S.r.l.con sede legale in Revine Lago (TV) Via Fornaci n. 59 CAP 310120 (C.F. 04021380268) pec: laserikasrl@lamiapec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore (BL);

5.  di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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