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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 106 del 29 novembre 2018
ETRA SPA - Polo multifunzionale di trattamento dei rifiuti in Quartiere Prè, Bassano del Grappa. Nuovo assetto - Comune di localizzazione: Bassano del Grappa (VI). - Comune interessato: Rosà (VI). D.G.R. 1007/2010 e D.G.R. 345/2011 D.D.R. n. 102 del 27/11/2014. Proroga dei termini di validità del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA di cui al D.D.R. n. 102 del 27/11/2014.
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga della validità del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA rilasciato con DDR n. 102 del 27/11/2014 per il progetto presentato dal Etra spa relativo al "Polo multifunzionale di trattamento dei rifiuti in Quartiere Prè, Bassano del Grappa Nuovo assetto" sito nel comune di Bassano.
Il Direttore
PREMESSO CHE
TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata” e che la disposizione sopra richiamata trovava applicazione per i procedimenti di VIA avviati successivamente al 13/02/2008 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4), e, conseguentemente, per quanto concerne la validità del provvedimento di VIA, non risulta riferibile alle D.G.R. 1007/2010 e D.G.R. 345/2011;
VISTA la Sentenza del TAR Puglia n. 2833 del 20/11/ 2014 in materia di tutela dell’ambiente e ripartizione delle competenze Stato-Regioni che applica il termine di validità di 5 anni delle autorizzazioni ambientali anche alle esclusioni dalle procedure di VIA, derivanti dalle verifiche di assoggettabilità;
CONSIDERATO che, il termine di validità di 5 anni, in considerazione della sentenza sopra richiamata, deve essere considerato applicabile rispetto al Decreto n. 102/2014 con il quale sono stati esclusi dalla procedura di V.I.A. gli interventi di modifica non sostanziale riportati nel progetto “Adeguamento normativo e funzionale del polo rifiuti di Bassano del Grappa (P592)”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 26/10/2018 agli atti della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni, le quali hanno tenuto conto:
decreta
Luigi Masia
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