Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 122 del 11 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 106 del 29 novembre 2018

ETRA SPA - Polo multifunzionale di trattamento dei rifiuti in Quartiere Prè, Bassano del Grappa. Nuovo assetto - Comune di localizzazione: Bassano del Grappa (VI). - Comune interessato: Rosà (VI). D.G.R. 1007/2010 e D.G.R. 345/2011 D.D.R. n. 102 del 27/11/2014. Proroga dei termini di validità del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA di cui al D.D.R. n. 102 del 27/11/2014.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga della validità del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA rilasciato con DDR n. 102 del 27/11/2014 per il progetto presentato dal Etra spa relativo al "Polo multifunzionale di trattamento dei rifiuti in Quartiere Prè, Bassano del Grappa Nuovo assetto" sito nel comune di Bassano.

Il Direttore

PREMESSO CHE

  • in data 26/04/2007 con nota acquisita al prot. n. 235427/45.07 ETRA S.p.A. ha presentato, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 10/99 (ad oggi abrogata e sostituita dalla L.R. n. 4/2016), domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto in oggetto;
  • con la D.G.R. n. 1007/2010 e la D.G.R. n. 345/2011, di successiva rettifica, la Regione ha approvato ed autorizzato l’impianto, attestando nel contempo la compatibilità ambientale dell’opera;
  • in data 22/03/2011 la ditta Etra S.p.a. ha comunicato, con nota prot. n.14146, l’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 3/2000;
  • successivamente la ditta Etra S.p.a. ha deciso di modificare alcune delle scelte progettuali presentate nella fase di VIA e la stessa ha avviato una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., acquisita con prot. n. 327502 del 31/07/2014 dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative (oggi Direzione Commissioni Valutazioni) e conclusasi con il Decreto n. 102/2014 di esclusione dalla procedura di V.I.A.;
  • con nota prot. n. 141750 del 02/04/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative ha comunicato gli esiti delle determinazioni della Commissione regionale VIA, la quale, in riscontro alla richiesta di proroga di validità del provvedimento di VIA formulata della società ETRA S.p.A. acquisita agli atti con prot. n. 51491 del 06/02/2015, aveva ritenuto congruo fissare in 3 anni, a decorrere dal 27/11/2014, data di emissione del decreto n. 102/2014, il termine per l’ultimazione dei lavori;
  • con nota prot. n. 463189 del 07/11/2017, successivamente integrata con nota del 15/11/2018 prot. n. 465470, ETRA S.p.A. ha richiesto di prorogare il termine di validità del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA fino al 31/12/2020 ai sensi della DGR n. 94/2017, nel frattempo emanata dalla Giunta Regionale per disciplinare la proroga di validità dei provvedimenti di VIA, allegando l’apposita documentazione di cui alla citata delibera;

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata” e che la disposizione sopra richiamata trovava applicazione per i procedimenti di VIA avviati successivamente al 13/02/2008 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4), e, conseguentemente, per quanto concerne la validità del provvedimento di VIA, non risulta riferibile alle D.G.R. 1007/2010 e D.G.R. 345/2011;

VISTA la Sentenza del TAR Puglia n. 2833 del 20/11/ 2014 in materia di tutela dell’ambiente e ripartizione delle competenze Stato-Regioni che applica il termine di validità di 5 anni delle autorizzazioni ambientali anche alle esclusioni dalle procedure di VIA, derivanti dalle verifiche di assoggettabilità;

CONSIDERATO         che, il termine di validità di 5 anni, in considerazione della sentenza sopra richiamata, deve essere considerato applicabile rispetto al Decreto n. 102/2014 con il quale sono stati esclusi dalla procedura di V.I.A. gli interventi di modifica non sostanziale riportati nel progetto “Adeguamento normativo e funzionale del polo rifiuti di Bassano del Grappa (P592)”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 26/10/2018 agli atti della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni, le quali hanno tenuto conto:

  • delle motivazioni delle richiesta proroga di validità del provvedimento di compatibilità ambientale, ed in particolare della necessità, evidenziata della medesima società di concludere preventivamente la procedura di variante al P.I. del Comune di Bassano del Grappa, resasi necessaria in relazione allo spostamento del gasometro, prevista nell’ambito del progetto di adeguamento dell’impianto, già valutato dal punto di vista ambientale nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con DDR n. 102 del 27/11/2014;
  • della relazione sullo stato di attuazione del progetto di adeguamento oggetto di verifica di assoggettabilità originario denominato “Progetto per il nuovo assetto del polo multifunzionale di trattamento dei rifiuti in quartiere Prè in Comune di Bassano del Grappa (P592)”;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia variazioni rispetto agli impatti già oggetto di valutazione nell’ambito dei procedimenti già espletati;

 

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di dare atto che la validità del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, di cui al D.D.R. n. 102 del 27/11/2014, relativo all’intervento “Polo multifunzionale di trattamento dei rifiuti in Quartiere Prè, Bassano del Grappa – Nuovo assetto” sito nel comune di Bassano (VI) è prorogata fino al 31/12/2020 per la conclusione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni di cui alla D.G.R. 1007/2010, come modificata dalla D.G.R. 345/2011 e dal D.D.R. 102/2014.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento a ETRA SPA e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Venezia, al Comune di Bassano del Grappa, al Comune di Rosà, alla Direzione Generale ARPAV.
  5. Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente, per il seguito di competenza, eventuali ulteriori determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

Luigi Masia

Torna indietro