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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 104 del 29 novembre 2018
MARCON S.R.L. Sviluppo e razionalizzazione impianto trattamento rifiuti - Comune di localizzazione: Maser (TV). - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Marcon s.r.l. che prevede lo sviluppo e la razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti in Comune di Maser (TV)
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;
VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 (che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTO la DGR n. 2372 del 16/12/2013,con la quale è stato autorizzato l’impianto in oggetto;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera z.a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società Marcon s.r.l. con sede legale a Maser (TV) in via Dei Rizzi 4 (C.F. e P. IVA 01949890261), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 244692 del 22/6/2017;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 19/7/2017;
VISTA la nota prot. n. 296903 del 19/7/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 19/7/2017;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/7/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
CONSIDERATO che l’istanza in argomento consiste nel riassetto funzionale e di aggiornamento delle metodiche lavorative presso l’esistente impianto di trattamento rifiuti (corrispondenti alla variante n. 5/2017), mediante:
PRESO ATTO che oltre i termini di cui al comma 3 dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni formulate dal Comune di Maser, ricevute con prot. n. 420390 del 9/10/2017;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 28/9/2017 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
PRESO ATTO che il proponente, con nota del 25/10/2017 acquisita al prot. regionale n. 445464 del 25/10/2017 ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 03/07/2018 (protocollo n. 242089 del 26/06/2018), con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 67676 del 21/2/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 40/2018 nella quale, tra l’altro:
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta dell’11/7/2018, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
per i MOTIVI di seguito elencati:
Le modifiche di cui ai succitati punti A, B e C richieste dal proponente evidenziano pertanto potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente, con particolare riferimento alle componenti “atmosfera” e “salute pubblica e valutazione del rischio” tali da rendere necessario l’assoggettamento alla procedura di VIA.
In particolare si ritiene che, in sede di VIA, dovranno essere approfonditi almeno i seguenti aspetti:
- Aspetti comuni ai punti A, B e C
- Solo punto A
- Solo punti B e C:
VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;
TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
tutto ciò premesso, il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, non consente di escludere che il progetto possa generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.lgs. 152/2006.
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell’intervento per le motivazioni sopra esposte;
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA dell’11/7/2018 è stato approvato nella seduta del 1/8/2018;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 338649 del 14/8/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis non presentando le proprie osservazioni;
decreta
Luigi Masia
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