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Bur n. 122 del 11 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 104 del 29 novembre 2018

MARCON S.R.L. Sviluppo e razionalizzazione impianto trattamento rifiuti - Comune di localizzazione: Maser (TV). - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Marcon s.r.l. che prevede lo sviluppo e la razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti in Comune di Maser (TV)

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 (che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTO la DGR n. 2372 del 16/12/2013,con la quale è stato autorizzato l’impianto in oggetto;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera z.a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA             l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società Marcon s.r.l. con sede legale a Maser (TV) in via Dei Rizzi 4 (C.F. e P. IVA 01949890261), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 244692 del 22/6/2017;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 19/7/2017;

VISTA la nota prot. n. 296903 del 19/7/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 19/7/2017;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/7/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che l’istanza in argomento consiste nel riassetto funzionale e di aggiornamento delle metodiche lavorative presso l’esistente impianto di trattamento rifiuti (corrispondenti alla variante n. 5/2017), mediante:

  • eliminazione di alcuni limiti per i rifiuti in entrata;
  • adeguamento degli spazi per lo stoccaggio provvisorio necessario alle fasi di controllo del trattamento di inertizzazione;
  • potenziamento dell’attività di stoccaggio provvisorio finalizzato all’aumentata attività di recupero dei rifiuti riciclabili;
  • individuazione del box 57/A dedicato anche al pretrattamento funzionale all’inertizzazione;
  • creazione di una linea standardizzata funzionale al processo di inertizzazione;
  • inserimento di alcuni codici CER per i rifiuti compatibili con il trattamento dell’impianto esistente;
  • integrazione delle funzioni per i box n. 28, n. 57/B, n. 52/P1 e n. 52/P2;
  • miscelazione di rifiuti liquidi viscosi con rifiuti solidi.

PRESO ATTO che oltre i termini di cui al comma 3 dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni formulate dal Comune di Maser, ricevute con prot. n. 420390 del 9/10/2017;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 28/9/2017 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che il proponente, con nota del 25/10/2017 acquisita al prot. regionale n. 445464 del 25/10/2017 ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 03/07/2018 (protocollo n. 242089 del 26/06/2018), con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 67676 del 21/2/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 40/2018 nella quale, tra l’altro:

  • si dichiara che per lo sviluppo e razionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti (variante n. 5/2017), in comune di Maser (TV), è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta dell’11/7/2018, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

per i MOTIVI di seguito elencati:

  • nel Progetto di Variante si intente modificare il volume di rifiuti stoccati all'interno dello stabilimento anche se non si modifica la quantità annua in entrata;
  • il Progetto di Variante non prevede alcuna nuova opera edilizia e non modifica la potenzialità massima di 220.000 t/anno per il quale l’impianto è stato dimensionato ed approvato;
  • in relazione al punto A delle modifiche richieste (Eliminazione di alcuni limiti per i rifiuti in entrata), si evidenzia che nella documentazione presentata si forniscono a supporto della richiesta alcune considerazioni di tipo meramente divulgativo per solo parte dei contaminanti (COD, metalli quali il rame, solidi sospesi) di cui si richiede l’eliminazione dei limiti di accettabilità. Nella documentazione (tabella B della “Relazione tecnica – progetto preliminare”) vengono inoltre indicati gli incrementi del consumo e dello stoccaggio dei reagenti, definendo la variazione degli stessi nell’impianto chimico-fisico “poco significativa”. Ciò detto è indubbio che la richiesta della Ditta porta da un lato ad un incremento quantitativo, anche se modesto, dei rifiuti liquidi in ingresso destinati al pre-trattamento chimico fisico (0,9% rispetto alla potenzialità di trattamento annua), dall’altro ad un aumento potenzialmente considerevole del contenuto inquinante degli stessi con conseguente incremento delle emissioni in atmosfera e del contenuto inquinante dei rifiuti in uscita dal processo (in particolare dei fanghi);
  • in relazione al punto B delle modifiche richieste si sottolinea che tale modifica in progetto si configura come modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l-bis in quanto vi è un incremento (800 Mg) della capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi superiore alla soglia (50 Mg) prevista per l’attività 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del D.Lsg. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale fattispecie prevede l’applicazione di quanto previsto all’art. 29-nonies comma 2. L’aumento dello stoccaggio di rifiuti del 69,23% (rispettivamente pari al 52,66% per i rifiuti non pericolosi e 114,12% per i rifiuti pericolosi) rispetto a quanto valutato nella Delibera di Giunta Regionale del Veneto del 16 dicembre 2013, n. 2372 comporta inoltre un incremento delle emissioni in atmosfera (sia convogliate che diffuse) che deve essere opportunamente valutato sia in ordine all’effettiva quantificazione del carico di inquinanti immesso in ambiente sia in ordine alla qualità dell’ambiente di lavoro. L’aumento dei quantitativi stoccati porta altresì ad un incremento del rischio incendi;
  • in relazione al punto C delle modifiche richieste si evidenzia, in analogia a quanto osservato per il punto B, che la modifica proposta comporta un incremento delle emissioni in atmosfera (soprattutto polveri) legato all’aumento dello stoccaggio di rifiuti non pericolosi (+ 200 Mg) rispetto a quanto valutato nella Delibera di Giunta Regionale del Veneto del 16 dicembre 2013, n. 2372. L’aumento dei quantitativi stoccati porta inoltre ad un incremento del rischio incendi.

Le modifiche di cui ai succitati punti A, B e C richieste dal proponente evidenziano pertanto potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente, con particolare riferimento alle componenti “atmosfera” e “salute pubblica e valutazione del rischio” tali da rendere necessario l’assoggettamento alla procedura di VIA.

In particolare si ritiene che, in sede di VIA, dovranno essere approfonditi almeno i seguenti aspetti:

- Aspetti comuni ai punti A, B e C

  • valutazione dell’incremento delle emissioni attese ai camini e del conseguente incremento della velocità di saturazione dei carboni attivi (ove presenti) tenuto conto che la prescrizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale prevede una sostituzione degli stessi almeno ogni 6 mesi;
  • valutazione dell’incremento delle emissioni diffuse potenzialmente immesse in ambiente attraverso le finestre presenti nel Blocco 2 al confine con il Blocco 3 e, comunque, presenti all’interno del capannone nei periodi in cui l’impianto di aspirazione non è in funzione;
  • valutazione dell’incremento delle emissioni diffuse non intercettate dagli impianti di aspirazione ed immesse in ambiente nelle fasi di apertura dei portoni per l’ingresso/uscita dei mezzi (emissioni fuggitive);
  • verifica, con particolare riferimento alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, della congruità dell’attuale prescrizione dell’autorizzazione che prevede di accendere l’aspirazione mezz’ora prima dell’inizio dell’attività.

- Solo punto A

  • determinazione dei range di concentrazione per tutti i contaminanti di cui si chiede l’eliminazione dei limiti di accettabilità, delle rese attese nei processi chimici e/o fisici attuati per il loro abbattimento tenuto conto dei quantitativi di reagenti già ipotizzati e degli obiettivi del processo;
  • individuazione delle procedure di accettazione dei rifiuti che, in accordo con le BAT (BAT n. 2 e n. 52 del Final Draft) e in conseguenza a quanto sopra, dovranno essere basate sulle “proprietà pericolose del rifiuto, i rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto ambientale, nonché le informazioni fornite dai precedenti detentori di rifiuti”;
  • valutazione dell’incremento del contenuto inquinante dei rifiuti in uscita dal processo (in particolare dei fanghi).

- Solo punti B e C:

  • verifica del corretto dimensionamento dei presidi di protezione antincendio, nonché della congruità delle modalità gestionali con i requisiti previsti dalla recente Circolare ministeriale del 15.03.2018 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
  • relativamente ai punti D delle modifiche richieste (individuazione del box 57/A da dedicare anche al pre-trattamento funzionale all’inertizzazione), E (creazione di una linea standardizzata funzionale al processo di inertizzazione), G (integrazione delle funzioni per i box 28, 57/B, 52/P1 e 52/P2) ed H (miscelazione di rifiuti liquidi viscosi con rifiuti solidi) afferiscono a modifiche gestionali ed operative di cui dovrà essere approfondita la coerenza con la normativa di settore in sede di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale. Con riferimento all’attività di miscelazione si fa presente che, a seguito dell’emanazione della DGR del 07 febbraio 2018, n. 119, pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, è stato avviato uno specifico procedimento di riesame dell’AIA ai sensi dell’Art. 29-octies comma 3 lett. a.;
  • per quanto riguarda il punto F (inserimento di alcuni codici CER per il trattamento diversificato) si ritiene che non vangano modificati gli impatti sull’ambiente già valutati nel procedimento conclusosi con D.G.R.V. n. 2372/2013 in quanto le tipologie di rifiuti richieste sono analoghe a quelle già autorizzate per le operazioni di gestione rifiuti interessate.

VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

tutto ciò premesso, il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, non consente di escludere che il progetto possa generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell’intervento per le motivazioni sopra esposte;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA dell’11/7/2018 è stato approvato nella seduta del 1/8/2018;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 338649 del 14/8/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis non presentando le proprie osservazioni;

 

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 11/7/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Marcon s.r.l. (C.F. e P. IVA 01949890261), con sede legale a Maser (TV) in via Dei Rizzi 4 (pec: ecomarcon@ticertifica.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Ambiente, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla Provincia di Treviso ed al Comune di Maser (TV);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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