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Bur n. 122 del 11 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 90 del 13 novembre 2018

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. Adeguamento delle operazioni di miscelazione di rifiuti agli indirizzi tecnici di cui alla DGRV n. 119/2018. Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR). Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Sona (VR) e gestito dalla Ditta EURO VENETA S.r.l., a seguito dell’emanazione, con DGRV n. 119/2018, degli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 – Verona, sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).

CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l’AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della “presa in affitto” – da parte della medesima società – del ramo d’azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.

RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’autorizzazione dell’intervento, nonché l’AIA relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.

PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l., C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 – Sona (VR), l’AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO il DDR n. 93 del 23.10.2017 con il quale si è preso atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta EURO Veneta S.r.l. con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. n. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni, modificando ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come specificato nel medesimo DDR.

VISTA la nota datata 04.10.2017, acquisita al prot. reg. n. 419261 del 09.10.2017, con la quale la Ditta ha, tra l’altro, richiesto di poter aggiornare, per alcuni CER, le operazioni di gestione rifiuti autorizzate.

VISTE le successive note datate 20.10.2017 (prot. reg. n. 439363), 13.11.2017 (prot. reg. n. 484689 del 20.11.2017) e 19.02.2018 (prot. reg. n. 70071 del 22.02.2018), con le quali la Ditta ha trasmesso ai competenti Uffici regionali alcune informazioni/chiarimenti, come richiesto dai medesimi Uffici nell’ambito dell’iter istruttorio attivato, aggiornando ed integrando, contestualmente, le modifiche richieste.

CONSIDERATO che alcune delle modifiche proposte dalla Ditta riguardano le operazioni di miscelazione rifiuti effettuate in impianto.

VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.

CONSIDERATO che il punto 3 della DGRV n. 119/2018 stabilisce che la notifica dell’atto ai soggetti direttamente interessati “costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. 152/2006, finalizzato all’adeguamento delle prescrizioni impartite sulle modalità gestionali delle operazioni di miscelazione nei singoli provvedimenti autorizzativi con quanto previsto all’Allegato A al presente provvedimento”.

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 29.03.2018 – convocata al fine di procedere, congiuntamente agli Enti interessati, ad un esame puntuale delle modifiche proposte dalla Ditta con nota del 04.10.2017 e successive note integrative – come riportati nel relativo verbale trasmesso con nota regionale n. 140506 del 13.04.2018.

CONSIDERATO in particolare che, come espresso in sede di Conferenza, in vista della trasmissione da parte dei competenti Uffici regionali della comunicazione di avvio del procedimento di riesame per l’adeguamento dell’AIA agli indirizzi tecnici di cui alla DGRV n. 119/2018, sono state stralciate le modifiche proposte dalla Ditta relative alle operazioni di miscelazione rifiuti effettuate in impianto, in quanto sarebbero state assorbite nel procedimento di riesame sopra richiamato.

VISTA la nota regionale n. 136125 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l’avvenuta pubblicazione della DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l’avvio del procedimento di riesame per la modifica dell’AIA, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all’Allegato A alla citata delibera regionale, nonché alla nota circolare n. 518498 del 27.12.2016, e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990.

CONSIDERATO che la succitata circolare regionale n. 518498 del 27.12.2016 evidenzia che le operazioni di miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento, sulla base delle norme di riferimento vigente, “andranno congruamente ricondotte al punto D13, non risultando appropriato classificarle al punto D9, dato che le operazioni di trattamento chimico-fisico dei rifiuti, così come descritte al medesimo punto D9, presentano finalità diverse da quella della mera miscelazione la quale, viceversa, svolge una funzione propedeutica alle operazioni da D1 a D12, laddove queste, come accade nella pratica, vengano effettuate in siti diversi da quelli in cui avviene la miscelazione dei rifiuti”.

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato art. 14-bis, tutte le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte, entro il termine indicato nell’indizione della Conferenza di Servizi di cui alla nota n. 136125 del 11.04.2018, sono di assenso, e che in particolare:

  1. l’ARPAV, con nota n. 38819 del 18.04.2018 (prot. reg. n. 147140 del 19.04.2018), ha precisato: “premesso che ARPAV, nel corso dell’iter per la stesura delle Linee Guida di cui alla DGRV 119 del 07 febbraio 2018 ha già fornito le proprie osservazioni al documento, si comunica che la scrivente Agenzia resta in attesa delle eventuali revisioni dei PMC in relazione alle eventuali nuove o diverse prescrizioni che l’Autorità competente vorrà eventualmente introdurre, per l’espressione del parere di competenza”;
  2. la Provincia di Verona si è avvalsa del silenzio-assenso, senza condizioni;
  3. il Comune di Sona si è avvalso del silenzio-assenso, senza condizioni.

VISTA la nota regionale n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il riesame l’art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018.

VISTA la nota regionale n. 164798 del 04.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno fornito a tutte le installazioni interessate dal procedimento di riesame dell’AIA, precisazioni riguardo l’iter procedimentale, che prevede, in particolare, quanto segue:

… il mero recepimento delle prescrizioni autorizzative contenute nella DGRV n. 119/2018 avverrà mediante adozione di un decreto di modifica dell’AIA attualmente in essere; tale decreto di modifica, immediatamente esecutivo, conterrà, tra l’altro, la formulazione della richiesta (ad ogni singolo gestore) di informazioni specifiche riguardanti le operazioni di miscelazione da condurre nell’installazione, al fine di adeguare, con una valutazione caso per caso, il provvedimento di AIA agli Indirizzi Tecnici nel loro complesso.

In riscontro a tale richiesta ciascuna Ditta sarà tenuta alla trasmissione di tutte le informazioni e alla presentazione di eventuali osservazioni e documenti ritenuti utili, entro i termini previsti per la chiusura del procedimento fissati in 150 giorni, come indicato al comma 10 dell’art. 29-quater.

A conclusione di detta ultima fase, tenuto conto delle risultanze istruttorie conseguenti alle valutazioni effettuate dagli Uffici regionali, sarà possibile dar corso alla definitiva adozione del provvedimento di AIA di adeguamento alla più volte richiamata DGRV n. 119/2018.

RICHIAMATO il DDR n. 36 del 22.05.2018 con il quale, su istanza di parte, è stata modificata, ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., autorizzando l’inserimento di un nuovo CER di rifiuto non pericoloso, nonché alcune modifiche alle operazioni di gestione dei rifiuti effettuate (escludendo le operazioni di miscelazione, per le motivazioni sopra riportate), ed aggiornando, contestualmente, le prescrizioni relative allo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento a seguito del conseguimento dell’autorizzazione definitiva da parte del competente Ente gestore.

RITENUTO per le motivazioni sopra riportate, di modificare l’AIA di cui alla DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., di titolarità della Ditta Euro Veneta S.r.l., al fine di adeguare le prescrizioni concernenti le attività di miscelazione agli Indirizzi tecnici emanati con DGRV n. 119/2018, con particolare riferimento alle modalità operative e gestionali individuate al paragrafo 4.3 “Modalità gestionali” ed ai contenuti della circolare regionale n. 518498 del 27.12.2016.

RITENUTO pertanto, di modificare l’AIA vigente di cui alla DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., riportando quale corretta codifica dell’operazione di miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento la codifica D13 dell’Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

RITENUTO di chiedere alla Ditta di trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4.2 “Contenuti delle istanze” della DGRV n. 119/2018, relative alle operazioni di miscelazione effettuate nell’impianto di cui trattasi, le quali potranno utilmente ricomprendere le modifiche proposte nell’ambito dell’iter attivato con nota del Gestore del 04.10.2017 e sospese a seguito dell’emanazione della DGRV n. 119/2018.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR n. 30/2015 e la circolare regionale n. 518498 del 27.12.2016.

VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018.

decreta

1.  di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

2.  di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii., di titolarità della Ditta Euro Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 – Sona (VR), relativamente all’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR), come di seguito precisato:

2.1 le prescrizioni riportate al punto 45 del paragrafo “Miscelazione rifiuti (prescrizioni generali)” – Allegato B, dalla lettera a. alla lettera h. e alle lettere j. e k., sono sostituite dalle seguenti:

a.  la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

b.  la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

c.  la miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità”, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. È necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;

d.  la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai princìpi generali riportati nella premessa dell’Allegato A alla DGRV n. 119/2018;

e.  l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

f.  non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti a e b, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

g.  non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

h.  non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

h-1. ai sensi dell’art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

h-2. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

h-3. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come “produttore dei rifiuti” e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

h-4. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati; sono fatte salve, fino a naturale scadenza, eventuali deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione;

h-5 alla luce di quanto previsto dall’art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006, le prescrizioni di cui alle lettere c, f ed h-3 non si applicano alla miscelazione dei rifiuti costituiti da oli e dei rifiuti di cui al comma 8 dell’art. 216-bis.

2.2 le prescrizioni riportate ai punti 46 e 47 del paragrafo “Miscelazione rifiuti (prescrizioni integrative miscelazioni in deroga all’art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)” – Allegato B, sono eliminate.

3.  di concedere un periodo di adeguamento alle prescrizioni di cui al punto precedente stabilito in un massimo di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

4.  di codificare l’operazione di miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento con la causale D13 dell’Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, sostituendo conseguentemente il testo della prescrizione n. 11 lett. h) del succitato Allegato B alla DGRV n. 476/2016 come segue:

h.  operazioni di miscelazione di rifiuti in deroga a quanto stabilito dall’art. 187, del D. Lgs. n.152/2006 (D13 – R12), anche di rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento interne (rifiuti pericolosi con CER differenti o uguali con diverse caratteristiche di pericolosità);

5.  di prescrivere alla Ditta Euro Veneta S.r.l. la trasmissione ai competenti Uffici regionali (U.O. Ciclo dei Rifiuti), ed a tutti gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, di un aggiornamento delle informazioni relative alle operazioni di miscelazione effettuate nell’impianto in parola in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.2 “Contenuti delle istanze” della DGRV n. 119/2018, e relativo aggiornamento/ integrazione del PMC, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

6.  di stabilire che le eventuali notifiche transfrontaliere autorizzate alla data del presente provvedimento mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di autorizzazione delle notifiche in essere, in deroga a quanto previsto al punto 2.1 del presente provvedimento.

7.  di confermare tutte le prescrizioni contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata dai successivi decreti n. 21 del 27.09.2016, n. 61 del 26.06.2017, n. 93 del 23.10.2017 e n. 36 del 22.05.2018, ove non in contrasto con il presente provvedimento.

8.  di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Euro Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di Verona, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.

9.  di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

10.  di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Nicola Dell'Acqua

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