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Bur n. 119 del 04 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 101 del 20 novembre 2018

HYDROALPI S.R.L. Progetto per la derivazione d'acqua dal torrente Missiaga in comune di La Valle Agordina ad uso idroelettrico Comune di localizzazione: La Valle Agordina (BL) Procedura di Verifica di assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società HYDROALPI S.R.L. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Missiaga nel Comune di La Valle Agordina (BL).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 (che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Hydroalpi s.r.l. (P.IVA./C.F 01098330259), con sede legale a Santa Giustina (BL) in via Cal de Formiga 12/B, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 66847 del 17/02/2017;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 6/3/2017;

VISTA la nota prot. n. 105977 del 15/03/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 6/3/2017;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/05/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni entro i termini di cui all’ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 28/9/2017 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che in data 24/10/217, con nota prot. n. 46384, la Provincia di Belluno ha trasmesso il proprio contributo istruttorio (ricevuto con prot. n. 443586);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 459543 del 3/11/2017 ha trasmesso la nota di richiesta integrazioni;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 8/11/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Dal quadro programmatico non emergono elementi ostativi in senso assoluto, anche avendo a mente i contenuti della DGRV 1988/2015.

L’istanza di derivazione relativa a questo progetto è stata presentata il 24/06/2013, assunta al protocollo della Provincia di Belluno il 27/06/2013 con prot. 31946 (in quel periodo era attivo lo Sportello Unico Regione-Provincia di Belluno). L’istanza è, quindi, precedente all’entrata in vigore della DGRV 1988/2015 e non rientra, pertanto, nel campo di applicazione formale della stessa.

Volendo soffermarsi su un esame non formale, ma sostanziale, si evidenzia - sotto il profilo strettamente tecnico - quanto segue.

La suddetta deliberazione stabilisce (a) il limite massimo del 70% del rapporto tra la lunghezza complessiva di sottensione idroelettrica e la lunghezza del corpo idrico e (b) l’estensione minima, pari a 10 km², del bacino idrografico del corso d’acqua interessato dall’opera di captazione per uso idroelettrico.

Quanto al primo aspetto, occorre segnalare che la DGRV 1988 del 2015, nel definire la soglia di sottensione, non fa riferimento all’intero corso d’acqua, ma al solo corpo idrico. In tal caso, il rapporto di sottensione sarebbe pari a 0,682 (quindi molto prossimo la soglia), invece che a 0,617 come indicato nella “Relazione sugli effetti cumulativi”.

Il limite di cui alla lettera b) è derogabile, con apposita pronuncia della Giunta regionale, nel caso di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, nonché, previa verifica della compatibilità con le esigenze di tutela dell’ambiente nel caso l’impianto sia asservito all’approvvigionamento idroelettrico di rifugi o malghe, ovvero l’allacciamento alla rete elettrica pubblica non sia ragionevolmente possibile dal punto di vista tecnico o economico, nel caso di rinnovo di impianti esistenti, o di accorpamento di due o più derivazioni già in essere.

Il progetto in esame, pur non ricadendo - come già detto - nell’ambito di applicazione della delibera in quanto l’istanza è stata presentata il 27/06/2013, rispetta il limite massimo del 70% del rapporto di sottensione, pur avvicinandolo, ma non la dimensione minima del bacino imbrifero (8,57 contro 10 km²) e la fattispecie astrattamente invocabile per concedere una deroga sarebbe solo quella della “compatibilità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate”.

Della fase istruttoria non sono emersi elementi che pongano l’opera in contrasto con i suddetti obiettivi, né ne sono stati fatti rilevare dal Comune interessato, e tuttavia la limitata estensione del bacino, al di sotto del limite che la Regione Veneto ha fissato, determina un innalzamento del livello di attenzione verso l’iniziativa in esame. E ciò benché il sito interessato non ricada fra quelli che la D.C.R. n. 42 del 3 maggio 2013 classifica non idonei all’installazione di impianti idroelettrici ai sensi del paragrafo 17.3 delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il Decreto Ministeriale del 10/09/2010, e la distanza dai siti di Rete Natura 2000 sia tale da far escludere qualsiasi effetto negativo.

In senso contrario, invece, milita la classificazione dei luoghi in termini di pericolosità (P3) idraulica e geologica, indicativa di una fragilità del territorio interessato.

Se, pur non trattandosi di un impianto puntuale (con la previsione della realizzazione di una briglia e di una condotta forzata avente un’estensione di quasi 2 km), le dimensioni complessive dell’impianto e della derivazione non prefigurerebbero - di per sé - effetti rilevanti, va altresì osservato che il corso d’acqua non risulta essere classificato per lo stato ecologico, né lo stato qualitativo del corso d’acqua è stato direttamente analizzato dal Proponente.

Ciò preclude la possibilità di stimare adeguatamente gli effetti dell’opera sullo stato di qualità del corpo idrico e, conseguentemente, vengono a mancare elementi decisivi per poter escludere il verificarsi di situazioni di degrado ambientale e di impatti rilevanti e negativi sull’ambiente.

Anche le condizioni economiche di fattibilità appaiono meritevoli di un approfondimento, poiché il rapporto costi-benefici, per quanto indichi una redditività piuttosto buona, pari all’11%, è risalente al 2013 ed il tempo di ammortamento (20 anni) è piuttosto lungo rispetto a quello considerato per le iniziative analoghe.

Alla luce di quanto sopra illustrato,

visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1856 del 12/12/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013; D.D. del Ministero dell’ambiente n. 29 del 13/02/2017, D.D. n. 30 del 13/02/2017);

visto l'Allegato 2 alla Deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di bacino del fiume Adige, integrati con le regioni ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali, "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico";

vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla società Hidroalpi s.r.l., con nota acquisita il 17/02/2017, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;

visto il Piano di monitoraggio di cui all’Allegato Q al progetto presentato;

visto che non sono pervenute osservazioni;

considerato che le opere previste in progetto attraversano zone classificate a pericolosità elevata (P3) idraulica e geologica;

considerato che il corpo idrico interessato non è stato classificato per lo stato ecologico, mentre sono definiti per raggruppamento i seguenti elementi di qualità: stato chimico “Buono” e LIMeco “Elevato”;

valutato che, pur risultando la quantificazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave, in quanto superiore ai minimi derivanti dalle suddette disposizioni, l’estensione del bacino imbrifero è molto ridotta (inferiore a 10 kmq in proiezione) e costituisce intrinseco elemento di fragilità per il corpo idrico;

considerato che la mancanza di classificazione per lo stato ecologico e di un adeguato quadro conoscitivo delle caratteristiche del corpo idrico non consentono di stimare adeguatamente gli effetti dell’opera sullo stato di qualità del corpo idrico e di poter escludere il verificarsi di impatti rilevanti negativi sull’ambiente, alla luce del principio di precauzione definito dalla normativa vigente;

considerato che il progetto appare bisognevole di approfondimenti sia sotto l’aspetto dell’analisi idrologica, sia sotto quello della sostenibilità economica dell’iniziativa, condizione intimamente connessa con l’esigenza di rendere l’iniziativa compatibile sotto il profilo della protezione dell’ambiente;

considerato che è necessario il proponente attui un approfondimento sull’impatto ambientale dell’opera in progetto sullo stato qualitativo, idrologico e idromorfologico del corso d’acqua anche con misure dirette e secondo lo schema individuato nel Piano di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato Q al progetto presentato;

tutto ciò premesso, il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, non consente di escludere che il progetto possa generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell’intervento per le motivazioni sopra esposte;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 8/11/2017 è stato approvato nella seduta del 22/11/2017;

PRESO ATTO che oltre i termini di cui al comma 3 dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni formulate da WWF Terre del Piave Belluno e Treviso, ricevute in data 1/3/2018 con prot. n. 79691;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 149023 del 20/4/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis non presentando le proprie osservazioni;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 8/11/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Hydroalpi s.r.l. (P.IVA./C.F 01098330259), con sede legale a Santa Giustina (BL) in via Cal de Formiga 12/B (pec: hydroalpi@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno, all’U.O. Forestale Est ed al Comune di La Valle Agordina (BL);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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