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Bur n. 119 del 04 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 99 del 20 novembre 2018

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. "Interventi di disinquinamento nella laguna di Venezia. DGR n. 3324 del 29/07/1996 e DGR n. 6400 del 12/12/1995. Lotto n. 1. Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchesa e Tarù". Comuni di localizzazione: Venezia, Scorzè (VE), Mogliano Veneto (TV). Determinazione della Commissione Regionale V.I.A. n. 1 del 08/09/2010. Proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. fatto proprio dalla D.G.R. n. 2222 del 06/11/2012.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2222 del 06/11/2012 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relativo a "Interventi di disinquinamento nella laguna di Venezia. DGR n. 3324 del 29/07/1996 e DGR n. 6400 del 12/12/1995. Lotto n. 1. Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchesa e Tarù" sito nei comuni di Venezia, Scorzè (VE), Mogliano Veneto (TV), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Interventi di disinquinamento nella laguna di Venezia. DGR n. 3324 del 29/07/1996 e DGR n. 6400 del 12/12/1995. Lotto n. 1. Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchesa e Tarù” sito nei Comuni di Venezia, Scorzè (VE), Mogliano Veneto (TV), presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Consorzio di Bonifica “Sinistra Medio Brenta” e “Dese Sile”) è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/99 conclusa con DGR n. 1550 del 14/06/2002 che ha fatto proprio il parere n. 24 del 11/03/2002 della Commissione Regionale VIA;

PREMESSO che il suddetto progetto è stato successivamente oggetto di procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 19-bis della L.R. 10/99, la quale si è conclusa con DGR n. 2222 del 06/11/2012 pubblicata nel BUR n. 95 del 20/11/2012, che ha fatto propria la determinazione della Commissione Regionale VIA n. 1 del 08/09/2010 (Allegato A alla citata DGR n. 2222);

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2222 del 06/11/2012, formulata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 441984 del 24/10/2017;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento, con particolare riferimento alla nota acquisita con prot. n. 295267 del 12/07/2018 inerente l’esperimento della gara d’appalto;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie sopra riportate svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 14/11//2018 agli atti della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni, le quali hanno tenuto conto:

  • delle motivazioni delle richiesta proroga, finalizzata a consentire al proponente di completare i lavori, collaudare e rendicontare le opere;
  • dell’avvio della procedura di Gara d’Appalto ad evidenza pubblica (il Bando di gara di procedura aperta è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 127 del 03/11/2017);
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità del progetto già valutato e conferma la validità delle conclusioni del SIA recepite dalla Commissione Regionale VIA nel parere n. 1 del 08/09/2010, con prescrizioni;
  • dell’opportunità di aggiornare ed integrare le prescrizioni di cui al parere n. 1 del 08/09/2010 della Commissione regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse e dello stato di avanzamento dei lavori;

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 2222 del 06/11/2012 pubblicata nel BUR n. 95 del 20/11/2012, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 1 del 08/09/2010 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate:

PRESCRIZIONI

  1. Nella fase di cantiere in alveo dovranno esser adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell’acqua e i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l’immediato recupero degli ambienti interessati;
  2. sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili inquinamenti nelle aree circostanti;
  3. dovrà esser eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
  4. dovranno esse utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative, per quanto attiene alle emissioni di rumore e gas di scarico;
  5. prevedere il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità con la vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n°2424 del 08.08.2008, del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii.;
  6. prima dell’inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
  7. durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte degli olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
  8. nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;
  9. siano predisposte, per ciascuno dei singoli interventi, una serie di fotografie (non meno di n° 2-3 fotografie con indicati i coni ottici in planimetria/ortofoto) a colori e di dimensioni adeguate, che rappresentino sia lo stato attuale dei luoghi, sia la situazione che verrà a crearsi a lavori ultimati, tramite la produzione di foto inserimenti e/o rendering a colori;
  10. le operazioni di cantierizzazione dell’area vengano panificate valutando, con riguardo all’individuazione dei siti ove allestire il/i cantiere/i, gli effetti e le ricadute sul paesaggio durante tale fase realizzativa, privilegiando nel progetto, aree già compromesse e comunque prevedendo il ripristino dei luoghi;
  11. per tutte le operazioni nelle quali sia previsto l’impianto di nuova vegetazione (alberature, arbusti, canna palustre) venga data priorità all’utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati dalla Regione conformemente ai disposti di cui alla D.G.R.V. n. 3263 del 15/10/2004;
  12. tutti i manufatti, quali scatolari, elementi in cemento armato, ecc., che a lavori ultimati emergeranno dalla quota campagna, vengano dipinti con tonalità ocra tenue;
  13. le vasche di laminazione e/o tipo wetland, ove tecnicamente possibile, vengano realizzate con pendenza pari a 1/5;

Per i singoli interventi si rileva quanto segue:

VASCA DI LAMINAZIONE /WETLAND N°1:

  1. la fascia alberata venga integrata da un’ulteriore fascia di arbusti di varia altezza.

VASCA DI LAMINAZIONE N°2:

  1. si prescrive di aumentare la superficie prevista a bosco planiziale umido, (prevedendo indicativamente un raddoppio della superficie ora prevista).

VASCA DI LAMINAZIONE /WETLAND N°4:

  1. realizzare nella zona a sud, prospiciente il fiume Dese (a ridosso della fascia alberata), un’adeguata superficie a bosco planiziale.

RICALIBRATURA PESEGGIANA:

  1. la costruzione della palizzata venga realizzata utilizzando pali di legno appartenenti alle essenze dure/forti;
  2. lungo il lato strada, compatibilmente con le distanze da osservare per le operazioni di manutenzione delle scarpate, venga realizzato un filare alberato.

NUONA INALVEAZIONE:

  1. il fabbricato adibito quale alloggiamento della centralina, venga realizzato interamente in legno.
  2. le prescrizioni saranno esecutive compatibilmente con il rispetto del quadro economico attuale.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento “Interventi di disinquinamento nella laguna di Venezia. DGR n. 3324 del 29/07/1996 e DGR n. 6400 del 12/12/1995. Lotto n. 1. Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchesa e Tarù” sito nei comuni di Venezia, Scorzè (VE) e Mogliano Veneto (TV), rilasciato con DGR n. 2222 del 06/11/2012 pubblicata nel BUR n. 95 del 20/11/2012 è prorogata di cinque anni a partire dal 20/11/2017, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 1 del 08/09/2010 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, tenuto conto della relazione istruttoria del 14/11/2018, agli atti della U.O. VIA, a firma della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni e della Direzione Ambiente.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, alla Provincia di Treviso, al Comune di Venezia, al Comune di Scorzè, al Comune di Mogliano Veneto, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno Padova e Treviso, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area per il comune di Venezia e laguna.
  5. Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione, per il seguito di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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