Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 117 del 27 novembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 78 del 12 novembre 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 2.5 b), 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e attività connesse. Ditta ECO GREEN S.r.l. Installazione di gestione rifiuti con annesso impianto di fusione di alluminio secondario e sue leghe, con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR) ed ubicazione installazione in via Fontana S.n.c., Nogara (VR). Rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 e conclusione del procedimento avviato con nota prot. reg. n 331551 del 08.08.2018 relativo alla gestione di rifiuti costituiti da schiumature di alluminio.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale conseguente alla realizzazione delle opere previste dalla DGR n. 1345/2014, con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione dell’installazione a seguito di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale, e si chiude il procedimento per la definizione delle procedure di gestione di rifiuti costituiti da schiumature di alluminio.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 513 del 16 aprile 2013 con cui si esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, si approva il progetto e si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l. con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR), CF 02433800238, l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di recupero rottami metallici con annesso impianto di fusione, localizzato in via Fontana S.n.c., Nogara (VR), ai sensi del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la DGR n. 1345 del 28 luglio 2014 che sostituisce il parere di cui alla DGR n. 513/2013 introducendo modifiche alle prescrizioni VIA ed AIA, confermando l’autorizzazione al progetto;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 140582 del 11.04.2016, con la quale la Ditta trasmette le procedure operative delle attività di recupero di rifiuti (R4) di cui al punto 3.4 delle prescrizioni AIA di cui alla DGR n. 1345/2014;

VISTA l’istanza della Ditta di verifica ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, acquisita al prot. reg. n. 159112 del 22.04.2016, per la realizzazione di un’area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi d’opera e il relativo studio preliminare ambientale acquisito al prot. reg. n. 159127 del 22.04.2016;

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 06.07.2016, predisposto dalla Ditta, acquisito al prot. reg. n. 267280 del 11.07.2016;

VISTO il parere ARPAV n. 68413 del 12.07.2016, acquisito al prot. reg. n. 269954 del 12.07.2016, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo e Aggiornamento al Piano della Gestione Operativa, nonché alle procedure operative delle attività di recupero di rifiuti (R4);

VISTO il decreto n. 3 del 09.08.2016 del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, che esclude, con prescrizioni, dalla procedura di VIA il progetto per la realizzazione dell’area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi d’opera;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 391190 del 12.10.2016, con cui la Ditta comunica la data prevista del 26.10.2016 per la messa in esercizio provvisorio dell’installazione, allegando il collaudo statico delle opere;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 409824 del 21.10.2016, con cui la Ditta trasmette la polizza fideiussoria a favore della Provincia di Verona;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 448184 del 17.11.2016, con cui la Ditta, su richiesta della Provincia di Verona (prot. reg. n. 444749 del 15.11.2016), chiarisce il calcolo delle garanzie finanziarie;

VISTA la comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 68826 del 20.02.2017, relativa alla ottimizzazione degli stoccaggi, al rinvio della realizzazione della linea di affinamento e alla riorganizzazione della gestione delle scorie saline e contestuale richiesta di proroga dei termini per il collaudo;

VISTA la nota prot. reg. n. 124768 del 28.03.2017, con cui si consentono le modifiche di cui alla sopra indicata comunicazione di modifiche non sostanziali, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni impartite nel parere ARPAV n. 28057 del 22.03.2017 ( prot. reg. n. 116510 del 22.03.2017);

VISTO il decreto n. 35 del 21.04.2017, con cui si concede una proroga di giorni 180 alla presentazione del certificato di collaudo funzionale dell’installazione;

VISTA la Procedura di controllo radiometrico Rev.01 del 10.01.2017 presentata dalla Ditta e acquisita al prot. reg. n. 172691 del 04.05.2017;

VISTO il parere ARPAV n. 64119 del 03.07.2017 (prot. reg. n. 266736 del 05.07.2017) nel merito della suddetta procedura;

VISTO l’aggiornamento della Procedura di controllo radiometrico Rev. 2 del 12/07/2017, acquisita al prot. reg. n. 322664 del 01/08/2017;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 110510 del 17.03.2017 e integrata con note acquisite al prot. reg. n. 179596 del 09.05.2017 e prot. reg. n. 213235 del 31.05.2017, relativa all’inserimento del codice CER 191005* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose;

VISTA la nota prot. reg. n. 410036 del 02.10.2017, con cui si consente le modifica di cui al punto precedente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni impartite nel parere ARPAV acquisito con nota prot. reg. n. 286688 del 12.07.2017;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 404008 del 28.09.2017, volta all’inserimento di due impianti di trattamento chimico-fisico per le acque meteoriche dilavanti i piazzali, ad integrazione dei trattamenti di disoleatura e dissabbiatura già presenti;

VISTA la nota prot. reg. n. 437026 del 19.10.2017, con cui si consente le modifica di cui al punto precedente, ferma restando la necessità di integrare il PMC, esplicitando il tipo e frequenza dei controlli sull’impianto specifico;

VISTA la richiesta della Ditta acquisita al prot. reg. n. 415566 del 05.10.2017 di ulteriore proroga del termine fissato per la trasmissione del certificato del collaudo funzionale dell’installazione al fine di poter a acquisire, nell’ambito del medesimo collaudo finale, anche le verifiche analitiche al camino E1;

VISTA la nota prot. reg. n. 436923 del 19.10.2017, con la quale si assente alla ulteriore richiesta di proroga, in ragione della necessità di trasmettere un collaudo funzionale complessivo e integrato di tutta la documentazione, e si fissa il nuovo termine al 21.11.2017;

VISTA la documentazione di collaudo funzionale della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 487434 del 22.11.2017;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta, acquisita con nota prot. reg. n. 487480 del 22.11.2017, comprendente una nuova versione delle procedure operative delle attività di recupero di rifiuti (R4) di cui al punto 3.4 delle prescrizioni AIA di cui alla DGR n. 1345/2014, la valutazione di impatto acustico, il PMC Rev. 20.11.2017;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 10.04.2018, convocata con nota prot. reg. n. 109193 del 21.03.2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 149158 del 20.04.2018;

VISTO il decreto n. 47 del 29.06.2018 di proroga della scadenza per il completamento dei lavori autorizzati con DGR n. 1345/2014 fino al 19 agosto 2019, rilasciato a seguito di istanza della Ditta acquisita al prot. reg. n. 215595 del 07.06.2018;

VISTE l’istanza della Ditta acquisita al prot. reg. n. 311790 del 25.07.2018 per la modifica dell’AIA ai fini dell’adeguamento della gestione dei rifiuti costituiti da schiumature di alluminio, e la successiva comunicazione di avvio del procedimento prot. reg. n. 331551 del 08.08.2018;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta, in risposta alle richieste della Conferenza di Servizi del 10.04.2018, comprensiva di planimetrie, acquisita al prot. reg. n. 345310 del 23.08.2018 e prot. reg. n. 345317 del 23.08.2018;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/1032 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e di contestuale attivazione della procedura di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del medesimo decreto legislativo, acquisita al prot. reg. n. 347320 del 24.08.2018, per la realizzazione di una variante al progetto approvato con DGR n. 1345/2014, consistente nella modifica di alcune caratteristiche tecniche e conseguente rimodulazione delle potenzialità produttive di forno rotativo e forno di attesa in un sistema integrato di fusione, a parità di capacità produttiva complessiva, portata di effluenti in atmosfera e tipologia di inquinanti;

CONSIDERATO che la variante di cui sopra è stata confermata come non sostanziale dall’autorità compente ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 ed è stata esclusa dallo screening di VIA ai sensi della valutazione preliminare di cui all’art. 6 comma 9 del d.lgs. n. 152/2006, come comunicato con nota prot. reg. n. 409018 del 09.10.2018;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 24.10.2018, convocata con nota prot. reg. n. 400714 del 03.10.2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 448419 del 05.11.2018;

CONSIDERATO che l’attività di fusione di alluminio da rottami metallici (alluminio secondario) è più propriamente ricompresa al punto 2.5 b) dell’Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 “fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi[..]”, anziché nel punto 2.5 a) “produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici” del medesimo Allegato, e che, inoltre, ai sensi delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 46/2014, le attività di gestione rifiuti realizzate in installazione interessano i punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII;

CONSIDERATO che, con riferimento alle procedure operative delle attività di recupero di rifiuti (R4) di cui al punto 3.4 delle prescrizioni AIA di cui alla DGR n. 1345/2014, il citato parere ARPAV n. 68413 del 12.07.2016, ha ritenuto che la documentazione della Ditta acquisita al prot. reg. n. 140582 del 11.04.2016 risponda in linea generale alle richieste di cui alla DGR n. 1345/2014, ferma restando la necessità di dettagliare al termine del collaudo “le procedure operative di verifica dei rifiuti in ingresso e di successiva gestione, in funzione delle diverse tipologie di MPS che si intendono ottenere, esplicitando, ad esempio, le eventuali specifiche operazioni di pretrattamento (tipo selezione o riduzione volumetrica) che si intendono eseguire sulle singole tipologie di rifiuti, le caratteristiche chimico fisiche e i tenori di metallo minimi o inquinanti e/o impurezze massimi previsti (così come indicato nelle specifiche e relative norme UNI)”;

CONSIDERATO che i rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio destinati a rifusione cessano la qualifica di rifiuto esclusivamente ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011, anche in regime di procedura semplificata, in conformità a quanto prescritto al comma 8-sexies dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che i rottami di rame e delle leghe del rame destinati a rifusione cessano la qualifica di rifiuto esclusivamente ai sensi del regolamento (UE) n. 715/2013, anche in regime di procedura semplificata, in conformità a quanto prescritto al comma 8-sexies dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che le scaglie di laminazione sono considerate materiali estranei ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011 per la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami di ferro e acciaio destinati a rifusione; che i residui di fusione sono considerati materiali estranei ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011 per la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami di ferro e acciaio e dei rottami di alluminio destinati a rifusione, nonché ai sensi del regolamento (UE) n. 715/2013 per la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami di rame destinati a rifusione;

VISTE le circolari ministeriali n. 10045 del 01.07.2016 e n. 11415 del 28.07.2016, le quali specificano che, nelle more dell’emanazione della pertinente disciplina comunitaria e nazionale, per la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 05.02.1998 e al DM n. 161/2002, nonché la definizione caso per caso di criteri EoW in sede di autorizzazione;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 228/2018, la quale invece dichiara l’esclusiva competenza statale per la definizione di criteri di cessazione di qualifica di rifiuto, in assenza di corrispondenti criteri stabiliti a livello comunitario;

CONSIDERATO che la DGR n. 1345/2014 rilascia alla Ditta l’autorizzazione ad effettuare cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, non solo in conformità ai regolamenti comunitari e decreti ministeriali, ma anche “caso per caso” sulla base di specifica documentazione tecnica attestante le procedure operative di recupero;

VALUTATO di attenersi, nell’attuale stato di incertezza interpretativa della norma, all’approccio di cui alla DGR n. 1345/2014, non ravvisandosi elementi certi per un riesame dell’autorizzazione;

CONSIDERATO che la versione delle procedure operative delle attività di recupero di rifiuti (R4) di cui al punto 3.4 delle prescrizioni AIA di cui alla DGR n. 1345/2014, trasmessa dalla Ditta contestualmente al collaudo, con la citata nota acquisita al prot. reg. n. 487480 del 22.11.2017, non definisce le caratteristiche chimico fisiche e i tenori di metallo minimi o inquinanti e/o impurezze massimi previsti per i casi non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria o nazionale (cfr. parere ARPAV n. 68413 del 12.07.2016 acquisito al prot.reg. n. 269954 del 12.07.2016);

CONSIDERATO che la documentazione integrativa acquisita al prot. reg. n. 345310 del 23.08.2018, la quale identifica le cessazioni di qualifica caso per caso per i rottami precisando le caratteristiche tecniche dei rifiuti in ingresso e le caratteristiche tecniche degli EoW, è stata oggetto di approfondimento in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 24.10.2018, con particolare riferimento ai requisiti ambientali, e che nel corso della Conferenza di Servizi gli Enti hanno peraltro ribadito l’impossibilità di procedere alla autorizzazione di cessazione di qualifica di rifiuto per i rottami di alluminio e relative leghe e rottami di rame e relative leghe al di fuori di quanto stabilito dai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;

RITENUTO pertanto, di confermare l’autorizzazione “caso per caso” per le tipologie di EoW proposte dalla Ditta per i rottami metallici, con l’esclusione delle cessazioni caso per caso proposte per l’alluminio e le sue leghe e il rame e le sue leghe, i quali cessano solo ai sensi dei pertinenti regolamenti comunitari;

CONSIDERATO che per la cessazione di qualifica di rifiuto inerente la fusione di rottami metallici la Ditta in sede di Conferenza di Servizi decisoria ha illustrato una proposta alternativa rispetto a quanto definito dall’autorità competente nella bozza portata in discussione in Conferenza di Servizi istruttoria del 10.04.2018, e che tale proposta è stata positivamente valutata dagli Enti;

CONSIDERATO che, in conformità ai più recenti orientamenti regionali, i rifiuti prodotti presso l’installazione, derivanti da attività di gestione rifiuti (selezione e cernita, recupero come materiale EoW, fusione diretta, trattamento fumi), vanno autorizzati allo stoccaggio (D15/R13) e, pertanto, contribuiscono al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l’installazione;

CONSIDERATO pertanto che è necessario adeguare i quantitativi autorizzati allo stoccaggio D15/R13 senza che ciò si configuri come incremento della capacità dell’installazione, in quanto effetto direttamente conseguente alla gestione in stoccaggio D15/R13 di rifiuti prima gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che la Ditta a tal proposito ha precisato, con la sopracitata nota prot. reg. n. 345317 del 23.08.2018, che i rifiuti da gestirsi in stoccaggio in conformità ai nuovi orientamenti regionali ammontano a 1.000 Mg (comprensivi anche dei rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi), in aggiunta ai quantitativi già autorizzati allo stoccaggio ai sensi della DGR n. 1345 del 28 luglio 2014; 

CONSIDERATO che la DGR n. 1345 del 28 luglio 2014 vieta espressamente l’operazione di miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, specificando che “la preparazione della carica per la sola attività di fusione non è da considerare un’operazione di miscelazione”;

CONSIDERATO altresì che, analogamente a quanto chiarito per la preparazione della carica del forno di fusione, non si configura come miscelazione la lavorazione congiunta di più partite di rifiuti, anche aventi CER diverso e/o HP diverse, finalizzata ad ottenere la cessazione di qualifica di rifiuto di rottami metallici ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 per la produzione di materiali per l’industria metallurgica;

CONSIDERATO inoltre che l’allegato A1 alla DGR n. 1345 del 28 luglio 2014 autorizza la miscelazione non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 per alcuni CER sottoposti presso l’installazione a lavorazioni in filiera di recupero, in seguito alle quali è mantenuta la qualifica di rifiuto;

RITENUTO pertanto di confermare l’autorizzazione alla miscelazione non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 per alcuni CER sottoposti a lavorazioni in filiera di recupero;

CONSIDERATI gli indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione di cui alla DGR n. 119 del 07.02.2018, che prevedono, ai fini dell’autorizzazione, l’individuazione dei gruppi di miscelazione con identificazione della tipologia del successivo impianto di destino e dello specifico trattamento, delle tipologie di rifiuti oggetto di miscelazione e relativi codici CER, della potenzialità espressa in Mg/giorno e in Mg/anno, delle attrezzature, aree e modalità operative, delle modalità di caratterizzazione delle miscele;

RITENUTO pertanto che la Ditta debba trasmettere idonea documentazione inerente le informazioni sulla miscelazione, di cui alla DGR n. 119/2018;

RITENUTO di distinguere le operazioni di selezione e cernita svolte presso l’installazione in: operazioni di eliminazione delle frazioni estranee ed operazioni di selezione e cernita di rifiuti misti;

CONSIDERATO che le prescrizioni di cui al sopracitato decreto n. 3/2016 di esclusione dalla procedura di VIA del progetto per la realizzazione di un’area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi d’opera prevedono che: le acque piovane di pioggia ricadenti nell’area adibita a rifornimento debbano essere raccolte, trattate in disoleatore-dissabbiatore dedicati e convogliate all’impianto di trattamento già autorizzato; le acque dell’area lavaggio debbano essere gestite per quanto possibile in ciclo chiuso, le acque di supero vadano gestite come rifiuti e le acque di prima pioggia debbano essere convogliate all’impianto di trattamento già autorizzato; siano realizzati sistemi di separazione delle aree che impediscano la commistione delle acque provenienti dalle aree adibite a lavaggio e al rifornimento con le acque meteoriche provenienti da altre aree;

CONSIDERATO che nel citato parere acquisito al prot. reg. n. 116510 del 22.03.2017ARPAV ha ritenuto che la realizzazione dell’area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi d’opera potesse essere considerata modifica non sostanziale; che tale valutazione è stata confermata dalla Regione del Veneto nella propria nota prot. n. 124768 del 28.03.2017; che in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 24.10.2018 gli Enti, sulla base della documentazione tecnica di progetto, hanno condiviso l’interpretazione secondo cui la prescrizione del decreto n. 3/2016 relativa all’invio a trattamento in impianto chimico-fisico delle acque piovane di pioggia ricadenti nell'area adibita a rifornimento, debba essere intesa come riferita esclusivamente alle acque di prima pioggia;

CONSIDERATO che il PMC Rev. 06.07.2016, acquisito al prot. reg. n. 267280 del 11.07.2016, è stato positivamente valutato da ARPAV con il citato parere n. 68413 del 12.07.2016 (prot. reg. n. 269954 del 12.07.2016);

CONSIDERATO che la Procedura di controllo radiometrico Rev.02 del 12/07/2017 (acquisita al prot. reg. n. 322664 del 01.08.2017), e la valutazione di impatto acustico acquisita con nota prot. reg. n. 487480 del 22.11.2017 sono state ritenute idonee da ARPAV in sede di Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che con le sopra citate note prot. reg. n. 410036 del 02.10.2017 e prot. reg. n. 437026 del 19.10.2017 si è preso atto del fatto che “il PMC Rev. 06.07.2016, integrato dalla Procedura di controllo radiometrico Rev.01 del 10.01.2017, così come integrata ai sensi della nota ARPAV prot. 64119 del 03.07.2017, costituisce lo strumento di controllo attualmente applicato”, richiedendo in ogni caso l’integrazione del PMC con il tipo e la frequenza dei controlli sugli impianti di trattamento chimico-fisico delle acque meteoriche di prima pioggia e che tali aspetti sono stati esplicitati nella Revisione del PMC del 20.11.2017 acquisita al prot. reg. n. 487480 del 22.11.2017;

RITENUTO pertanto di approvare la Procedura di controllo radiometrico Rev.02 del 12/07/2017 e di applicare il PMC Rev. 20/11/2017 per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, prevedendone il successivo adeguamento;

RITENUTO in base agli esiti della Conferenza di Servizi decisoria, di non applicare alle zone di stoccaggio del materiale pronto-forno l’obbligo di indicare in cartellonistica i CER e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti eventualmente presenti, in quanto trattasi di rifiuti in attesa di fusione indicati in operazione di recupero definitivo R4 nelle registrazioni obbligatorie;

RITENUTO di confermare per la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami di magnesio il riferimento alla norma UNI 7160, ritirata ma non sostituta, in quanto la stessa continua ad essere utilizzata in ambito commerciale;

CONSIDERATO che la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 11452 del 20.11.2017 ha annullato il DM n. 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1) lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che la Ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 20763 del 18.01.2017, la certificazione ISO 14001 per il sito oggetto della presente autorizzazione;

CONSIDERATO che, con riferimento alla modifica non sostanziale relativa alla rimodulazione delle potenzialità produttive di forno rotativo e forno di attesa in un sistema integrato di fusione, è necessario che la Ditta produca, a seguito di realizzazione della modifica, apposito collaudo funzionale, che verifichi il rispetto dei limiti di emissione nelle condizioni di esercizio più gravose;

CONSIDERATO che i risultati del procedimento relativo alla passivazione delle schiumature di alluminio (100315*/100316) concluso per l’installazione di titolarità di ECO GREEN S.r.l. sita a Villafranca di Verona, stabiliti nel decreto n. 61 del 25.09.2018, hanno consentito di definire specifiche modalità gestionali, replicabili anche per l’installazione in oggetto;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta ECO GREEN S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, includendo anche l’autorizzazione alla procedura di passivazione per attesa delle schiumature di alluminio;

decreta

1.  di rilasciare alla Ditta ECO GREEN S.r.l., con sede legale in via Spagna 25 – Villafranca di Verona (VR), C.F. 02433800238, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione di gestione rifiuti con annesso impianto di fusione di alluminio secondario e sue leghe, ubicata in via Fontana S.n.c. – Nogara (VR), catastalmente censita al foglio n. 12; Particelle: 388-394-397-400-403, per le attività individuate ai punti 2.5 b), 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

2.  di prevedere il successivo riesame dell’AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;

3.  di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

3.1 autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

3.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

3.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

4.  di autorizzare presso l’installazione:

4.1 la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

4.2 l’esercizio dell’impianto di fusione dell’alluminio secondario e sue leghe, integrato e funzionale all’attività di recupero rifiuti, individuato nella planimetria (layout impiantistico) di cui all’Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante; l’impianto di fusione è autorizzato a fondere materie prime, sottoprodotti, EoW e rifiuti nel rispetto delle successive prescrizioni;

5.  di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all’Allegato B al presente provvedimento:

5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell’installazione;

5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta nelle operazioni di gestione rifiuti;

5.4 accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.5 riduzione volumetrica [R12, D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo mediante benna/cesoia/trituratore; le frazioni esitanti, comunque codificate, non possono essere commiste tra loro se derivanti da rifiuti originariamente codificati con CER diverso e/o diverse caratteristiche di pericolo, vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

5.6 miscelazione di rifiuti metallici [R12], non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale; le miscele di rifiuti ottenute vanno destinate a successivi impianti di trattamento;

5.7 selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:

5.7.1 eliminazione di frazioni estranee [R12], effettuata manualmente con l’eventuale ausilio di polipo meccanico e deferrizzatore; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

5.7.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con l’eventuale ausilio di polipo meccanico e deferrizzatore, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.8 recupero di rifiuti metallici [R4], pericolosi e non pericolosi, per la produzione di rottami per l’industria metallurgica che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento; l’operazione è distinta in:

5.8.1 recupero di rottami di ferro e acciaio ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;

5.8.2 recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;

5.8.3 recupero di rottami di rame e leghe di rame ai sensi del regolamento (UE) n. 715/2013;

5.8.4 recupero di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (eccetto rottami di alluminio e relative leghe e rottami di rame e relative leghe), ai sensi della lettera c) del punto 3.2 del SubAll 1 del DM 05.02.98 nel rispetto integrale delle voci Tipologia, Provenienza, Caratteristiche del rifiuto, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

5.8.5 recupero di rottami di zinco e relative leghe non ricadenti nel campo di applicazione del punto 3.2 del SubAll 1 del DM 05.02.98;

5.8.6 recupero di rottami di stagno e relative leghe non ricadenti nel campo di applicazione del punto 3.2 del SubAll 1 del DM 05.02.98;

5.8.7 recupero di rottami costituiti da pallini di piombo non ricadenti nel campo di applicazione del punto 3.2 del SubAll 1 del DM 05.02.98;

5.8.8 recupero di rottami di magnesio e relative leghe non ricadenti nel campo di applicazione del punto 3.2 del SubAll 1 del DM 05.02.98;

5.9 recupero di rifiuti metallici [R4], pericolosi e non pericolosi, mediante l’operazione di cessazione della qualifica di rifiuto consistente nella fusione, con eventuali operazioni preliminari di selezione, cernita e riduzione volumetrica finalizzate alla preparazione della carica del forno, per la produzione di alluminio secondario e sue leghe in forma solida o allo stato liquido;

5.10 passivazione [R12] per attesa di schiumature di alluminio di cui al codice CER 100315* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose, al fine di garantire la perdita delle caratteristiche di idroreattività e infiammabilità;

6.  di autorizzare, presso l’installazione, le seguenti quantità di rifiuti, rottami, prodotti della fusione, capacità di trattamento e capacità di fusione:

6.1 capacità massima autorizzata allo stoccaggio di rifiuti [R13, D15]: 10.300 Mg, di cui massimo 3.700 Mg di rifiuti pericolosi, come da tabella seguente:

Tabella a)

Tipologia rifiuto

Quantità max (Mg)

1-Rifiuti metallici

7.800 (di cui max 2.000 Mg pericolosi)

2-Scorie saline da terzi

300 - pericolosi

3-Scorie saline prodotte in installazione

1.200 - pericolosi

4- Altri rifiuti prodotti dall’attività

1.000 (di cui max 200 Mg pericolosi)

 

6.2 quantità massima di rottami metallici che non hanno qualifica di rifiuto e quantità massima di alluminio di seconda fusione e sue leghe, presenti istantaneamente in installazione:

Tabella b)

Tipologia

Quantità max (Mg)

1-Rottami per l’industria metallurgica

7.800

2-Alluminio di seconda fusione e sue leghe

20.000

 

6.3 i quantitativi stabiliti al punto 1 della tabella b) sono alternativi e non cumulativi ai quantitativi autorizzati allo stoccaggio dei rifiuti metallici di cui al punt

6.4 capacità massima giornaliera di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R4, R12, D13, D14]:

6.4.1 500 Mg/giorno di rifiuti metallici [R12, R4];

6.4.2 36 Mg/giorno di rifiuti pericolosi costituiti da scorie saline [D13, D14, R12];

6.5 capacità massima annua di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R4, R12, D13, D14]:

6.5.1 110.000 Mg/anno di rifiuti metallici [R12/R4]; il quantitativo massimo di 110.000 Mg/anno va gestito tenuto conto dei seguenti limiti parziali: massimo 77.000 Mg/anno destinati all’attività di fusione e massimo 75.000 Mg/anno destinati alle altre operazioni di recupero;

6.5.2 8.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi costituiti da scorie saline introitate da terzi [D13, D14, R12];

6.6 capacità dell’impianto di fusione: 233 Mg/giorno, pari a 77.000 Mg/anno; i quantitativi di rottami con qualifica di rifiuto sottoposti a fusione contribuiscono ad esaurire i quantitativi massimi di cui al punto 6.4.1 e 6.5.1 del presente provvedimento;

6.7 quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi (comprensiva di rifiuti in ingresso, rifiuti in lavorazione, rifiuti prodotti dalle lavorazioni, compresi i rifiuti prodotti dal trattamento fumi) presente istantaneamente in installazione: 10.300 Mg, di cui massimo 3.700 Mg di rifiuti pericolosi;

7.  di stabilire le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:

7.1 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione;

Conferimento di rifiuti

8.  di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

8.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

8.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

8.3 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l’accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC di cui al punto 21;

8.4 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene dei carichi contenenti rottami metallici o rifiuti metallici secondo le modalità indicate nel PMC; in particolare devono essere verificati i carichi contenenti rifiuti metallici in ingresso, i materiali EoW prodotti dalla Ditta e le polveri ottenute dal trattamento fumi; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene deve essere attuata la Procedura di controllo radiometrico Rev. 2 del 12/07/2017, acquisita al prot. reg. n. 322664 del 01.08.2017;

8.5 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);

8.6 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

Prescrizioni generali

9.  di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

9.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130), prevedendo l’adeguamento entro il 17.08.2022 alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147;

9.2 la gestione dell’impianto di fusione connesso deve avvenire in conformità, per quanto di pertinenza, a quanto previsto nelle linee guida approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio 31 gennaio 2005, prevedendo l’adeguamento entro il 30.06.2020 alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/1032;

9.3 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B al presente decreto e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell’Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

9.4 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

9.5 tutte le aree, compresi i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre munite di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; l’indicazione dei CER e delle caratteristiche di pericolo non si applica alle zone di stoccaggio del pronto-forno, le quali devono in ogni caso essere chiaramente individuate tramite cartellonistica;

9.6 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l’installazione a seguito delle operazioni di recupero; i rifiuti non pericolosi devono inoltre essere stoccati in aree distinte dai rifiuti pericolosi; va evitato il contatto tra rifiuti incompatibili;

9.7 in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l’identificazione del materiale stoccato e la sua tracciabilità;

9.8 qualora le aree identificate in planimetria in Allegato B al presente provvedimento come box 30/b e box 3 siano utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti presso l’installazione, è necessario provvedere ad adeguate operazioni di pulizia delle medesime aree prima del loro riutilizzo per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso o per il deposito di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;

9.9 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata;

9.10 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);

9.11 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto;

9.12 non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti/caratteristiche che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

9.13 nei piazzali scoperti non possono essere depositati rifiuti; è consentito il deposito di contenitori vuoti privi di residui con modalità tali da non comportare pericoli di alcun tipo ed ostacoli alla circolazione;

9.14 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;

9.15 i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;

9.16 i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;

9.17 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all’articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;

9.18 lo stoccaggio di rifiuti (D15/R13) non può superare il limite temporale di 1 anno, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

9.19 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

9.20 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

9.21 ogni settore dell’installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

9.22 l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

9.23 nel caso le operazioni di selezione cernita ed adeguamento volumetrico avvengano lungo le vie di transito delle parti di capannone A e B di cui all’Allegato B al presente provvedimento, dotati di caditoie per eventuale raccolta di spanti, il transito di mezzi nella parte interessata all’operazione di selezione e cernita o adeguamento volumetrico dovrà essere interdetto e sarà reso transitabile unicamente a seguito di adeguata pulizia delle superfici interessate;

Operazioni di miscelazione

10.  di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali, in conformità alla DGR n. 119/2018:

10.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

10.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

10.3 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;

10.4 l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

10.5 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute dai rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 10.1 e 10.2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

10.6 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

10.7 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

10.8 ai sensi dell’art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

10.9 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

10.10 la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, da individuare e dimensionare nel PMC/PGO di cui al punto 21; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come “produttore dei rifiuti” e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

10.11 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

10.12 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto e ad ARPAV, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, i gruppi di miscelazione dei rifiuti, individuando le finalità dell’attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche;

Produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW)

11.  di stabilire le seguenti prescrizioni generali per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006:

11.1 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono essere condotti in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili e devono garantire l’ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologicamente conformi alle norme tecniche di riferimento e, in ogni caso, nelle forme usualmente commercializzate, rispettando tutte le prescrizioni previste dalla normativa per la loro immissione in commercio; copia della relativa normativa deve essere conservata presso l’impianto e deve essere esibita a richiesta degli interessati;

11.2 qualora le caratteristiche qualitative stabilite per gli EoW non siano conseguibili mediante i trattamenti previsti nell’installazione, le medesime caratteristiche devono essere possedute dai rifiuti al momento del loro ingresso in installazione;

11.3 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sui materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel PMC di cui al punto 21 del presente provvedimento;

11.4 restano sottoposti al regime dei rifiuti le frazioni esitanti dalle attività di recupero che non rispettino le caratteristiche qualitative stabilite per le singole cessazioni di qualifica di rifiuto o, in ogni caso, che non vengano destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

12.  di stabilire che recupero di rifiuti metallici [R4], per la produzione di materiale per l’industria metallurgica che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

12.1 per i rifiuti di cui ai punti 5.8.1. e 5.8.2 del presente provvedimento, il recupero deve essere effettuato nel rispetto integrale delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 333/2011;

12.2 per i rifiuti di cui al punto 5.8.3 del presente provvedimento, il recupero deve essere effettuato nel rispetto integrale delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n.715/2013;

12.3 per i rifiuti di cui ai punti 5.8.4 del presente provvedimento, il recupero avviene nel rispetto integrale delle prescrizioni tecniche (tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti) impartite nei pertinenti punti dell’All.1 Suball. 1 del DM 05.02.1998;

12.4 per i rifiuti di cui ai punti da 5.8.5 a 5.8.8 del presente provvedimento, il recupero avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

12.4.1.  il rifiuto in ingresso deve essere costituito prevalentemente dal metallo oggetto di recupero, con una percentuale di materiali estranei non superiore al 49% e non deve superare i valori di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004; la verifica di tali caratteristiche è effettuata tramite un controllo visivo di ogni partita da parte di personale qualificato; se dal controllo visivo sorge il dubbio di un eventuale superamento di tali limiti, occorre adottare ulteriori misure, da definirsi nel PMC di cui al punto 21 del presente provvedimento, in analogia a quanto previsto in allegato al regolamento (UE) n. 333/2011 (punto 1.6);

12.4.2.  la lavorazione deve garantire:

a) l’effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti per i rifiuti pericolosi ammessi a lavorazione o, in ogni caso, la rimozione delle caratteristiche di pericolo, da attestarsi in base alla prescrizione 9.12 del presente provvedimento;

b) l’assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti o di altri materiali infiammabili e/o esplosivi che possano causare esplosione in una fornace metallurgica;

c) il conseguimento delle seguenti caratteristiche tecniche per il materiale che cessa la qualifica di rifiuto:

c.1 - per lo zinco le caratteristiche tecniche di cui alla norma UNI EN 14290 Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie;

c.2 - per lo stagno le caratteristiche tecniche di cui alla norma UNI EN 10432 Rottami di stagno - Tipi, caratteristiche e composizione chimica - Parte 1: Stagno non in lega oppure Parte 5: Leghe miste di stagno;

c.3 - per i pallini in piombo: contenuto di oli e grassi inferiore al 2% in peso; contenuto di solventi organici inferiore allo 0,1% in peso; materiali estranei inferiori al 5% in peso; polveri con granulometria < a 10 micron, non superiori al 10%; il materiale deve essere rispondente alla norma tecnica UNI EN 14057;

c.4 - per il magnesio le caratteristiche tecniche di cui alla norma UNI EN 7160;

12.4.3.  i requisiti di cui alla prescrizione precedente non possono essere conseguiti per diluizione tra diverse partite di rifiuti ma devono essere conseguiti mediante trattamento efficace in relazione in particolare alla rimozione di materiali estranei e contaminanti;

12.4.4. la Ditta è tenuta a comunicare con le modalità dell’art. 29-nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Verona l’eventuale aggiornamento delle pertinenti norme UNI di riferimento, evidenziando i parametri e requisiti variati;

13.  di stabilire che il recupero di rifiuti metallici [R4] mediante l’operazione di cessazione della qualifica di rifiuto consistente nella fusione ai fini della produzione di alluminio secondario e sue leghe di cui al punto 5.9, deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

13.1 il rifiuto in ingresso al forno deve essere costituito prevalentemente da materiali in alluminio e leghe con resa minima di alluminio pari al 15% e contenuto organico massimo pari al 35%; rifiuti costituiti prevalentemente da altri metalli sono ammessi esclusivamente ai fini della produzione di specifiche leghe o come correttivo;

13.2 l’uso di rifiuti come correttivi o come componenti nella produzione di specifiche leghe, deve essere giustificato da documentazione tecnica che specifichi la funzione del rifiuto, con modalità da dettagliare nel PMC;

13.3 il prodotto dell’operazione di fusione deve risultare conforme alle norme tecniche vigenti nel paese di origine o destinazione al momento della vendita, in rispondenza agli accordi commerciali con gli acquirenti;

Passivazione per attesa di schiumature di alluminio

14.  di stabilire che l’operazione di passivazione per attese di schiumature di alluminio [R12] deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

14.1 l’HP3 deve essere l’unica caratteristica di pericolo attribuita al rifiuto sottoposto a passivazione;

14.2 il rifiuto deve essere depositato al coperto in zona pavimentata presso l’installazione per un periodo di attesa minimo di 10 giorni; a tal fine l’operazione deve essere effettuata per lotti realizzati in installazione, alla chiusura dei quali inizia a decorrere il tempo minimo di attesa;

14.3 l’operazione deve essere condotta nel rispetto integrale delle modalità operative definite al punto 22 del presente provvedimento;

14.4 al termine del periodo di attesa, è ammessa la perdita dell’HP3 e la conseguente ricodifica del rifiuto con CER non pericoloso 100316;

14.5 nel caso in cui le prove effettuate secondo quanto previsto al punto 22 del presente provvedimento accertino il permanere, al termine del periodo di passivazione, di caratteristiche di infiammabilità o idroreattività tali da comportare l’attribuzione dell’HP3 al rifiuto, è vietato procedere alla declassificazione e ricodifica dello stesso e deve esserne data immediata comunicazione a Regione del Veneto, Provincia, ARPAV;

Emissioni in atmosfera

15.   di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per il punto di emissione indicato con la sigla E1 nella planimetria (emissioni in atmosfera) di cui all’Allegato B al presente provvedimento, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

15.1 il sistema di abbattimento è costituito da ciclone di prefiltrazione, carboni attivi, filtro a maniche;

15.2 deve essere garantito il monitoraggio in continuo e la registrazione della concentrazione delle polveri emesse;

15.3 i limiti di emissione orari degli inquinanti (rif. Gas secco, %O2 tal quale), con obbligo di verifica semestrale, sono indicati nella seguente tabella:

Portata (Nm3/h)

Parametri

Concentrazione

50.000

Polveri totali

5 mg/Nm3 (limite giornaliero) cfr. nota 2

Al-As-Cr-Fe-Hg-Ni-Pb-Cu-Zn

0,5 mg/Nm3

NO2

200 mg/Nm3

HCl

20 mg/Nm3
Limite da adeguarsi a 10 mg/Nm3 entro il 30.06.2020

HF

2 mg/Nm3
Limite da adeguarsi a 1 mg/Nm3 entro il 30.06.2020

CO

100 mg/Nm3

COT

20 mg/Nm3

PCDD/PCDF

0,1 ng I-TEQ/Nm3 (limite riferito ad un periodo di campionamento di 8 ore)

IPA

0,1 mg/Nm3

PCB

0,5 mg/Nm3

 

Nota 1: i valori limite si applicano al di sopra di valori di soglia di massa oraria di inquinanti, precisati dal d.lgs. n. 152/2006, calcolati a monte di eventuali sistemi di abbattimento.

Nota 2: per la verifica del limite giornaliero ci si basa sulla media giornaliera (per giorno si intende l’intervallo compreso tra le ore 00:00:01 e le ore 24:00:00) calcolata come media ponderata dei valori medi orari validi ed associati allo stato di normale funzionamento nelle 24 ore. In conformità a quanto previsto dall’allegato VI alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 in caso di misure in continuo, le emissioni sono conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

15.4 i controlli semestrali sono effettuati previa comunicazione anticipata di 15 giorni al Comune di Nogara, provincia di Verona e Arpav DAP Verona, ed i risultati trasmessi ai medesimi enti;

15.5 i risultati delle analisi dei controlli delle emissioni devono essere registrati e conservati per 5 anni;

15.6 i dosaggi minimi orari di reagenti per la depurazione fumi devono essere idonei a garantire il rispetto dei limiti di emissione;

15.7 qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;

15.8 la riparazione di eventuali guasti e/o anomalie di funzionamento, che possano aumentare la quantità di sostanze nell'atmosfera oltre i parametri di legge, deve avvenire entro 24 h e, comunque, in presenza di emissioni anomale registrate dalla Ditta, l’impianto deve essere immediatamente fermato fino al ripristino del normale funzionamento;

15.9 qualsiasi interruzione non programmata nell’esercizio degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Provincia di Verona, ARPAV-DAP Verona, Comune di Nogara, indicando le cause, le modalità di ripristino, i tempi, le eventuali azioni preventive per la risoluzione dell’anomalia rilevata;

15.10 il sistema di monitoraggio in continuo delle polveri deve essere gestito in conformità a quanto previsto dall’allegato VI alla parte V del d.lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento ai punti 2.4 e 2.5; in particolare il sistema di misura in continuo deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie non inferiore all’80%; in caso le misure in continuo non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori alle 48 ore continuative, la Ditta è tenuta a informare tempestivamente ARPAV; in ogni caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare misure in continuo, la Ditta è tenuta ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni, da concordare con ARPAV, basate su misure discontinue, correlazione con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche della materie prime utilizzate;

15.11 deve essere garantito il rispetto delle norme relative all’accesso in sicurezza per i campionamenti a camino, dei requisiti minimi relativi alla piattaforma di lavoro (Appendice A UNI EN 13284-1) e delle condizioni riportate nelle norme tecniche UNI EN 13284-1 e UNI 10169, con particolare riferimento tra l’altro a numero minimo e posizione dei punti di campionamento, condizioni nella sezione di campionamento;

15.12 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati, i criteri per la valutazione delle non conformità, le modalità di effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria, sono da indicare nel PMC di cui al punto 21 del presente provvedimento;

16.  di autorizzare le emissioni per i punti di emissione indicati con la sigla E2 ed E3 nella planimetria (emissioni in atmosfera) di cui all’Allegato B al presente provvedimento, corrispondenti rispettivamente allo sfiato del silos delle polveri di calce e allo sfiato del silos delle polveri di abbattimento del filtro a maniche, a condizione che i silos siano presidiati da sistemi di filtrazione a secco delle polveri, del tipo previsto dal costruttore, mantenuti in condizioni di efficienza secondo le indicazioni del costruttore e comunque con manutenzioni almeno semestrali annotate in apposito registro;

Gestione delle acque

17.  di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, previo accumulo in vasca di laminazione, in fossa Turella, al punto di scarico SF2 individuato nella planimetria (scarichi idrici) di cui all’Allegato B al presente provvedimento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

17.1 le acque di prima pioggia devono essere trattate negli impianti di dissabbiatura/disoleazione e impianti chimico-fisici individuati nella planimetria (scarichi idrici) di cui all’Allegato B al presente provvedimento;

17.2 il sistema di trattamento deve assicurare la depurazione delle acque di prima pioggia dei piazzali esterni nella loro finale configurazione con piogge con Tr 50 anni; ai sensi dell’art. 39 del PTA il sistema deve garantire l’ingresso all’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del bacino elementare più lontano prima dell’attivazione del by-pass di seconda pioggia;

17.3 le acque meteoriche di dilavamento ricadenti nell’area adibita a rifornimento carburante devono essere raccolte e trattate in continuo in disoleatore/dissabbiatore dedicato, prima del loro invio all’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia individuato nella planimetria (scarichi idrici) di cui all’Allegato B al presente provvedimento, dotato di by-pass di seconda pioggia;

17.4 deve essere prevista la possibilità di campionare separatamente le acque di prima pioggia trattate, prima del loro ingresso in vasca di laminazione; il pozzetto di campionamento deve avere le caratteristiche definite da quanto previsto nel manuale UNICHIM 92/75;

17.5 le caratteristiche qualitative degli scarichi devono rispettare i limiti di accettabilità previsti nella Tab. 3 (scarico in acque superficiali) dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006; le acque meteoriche di prima pioggia trattate devono rispettare detti limiti prima del loro ingresso in vasca di laminazione;

17.6 tutti i manufatti impiegati per il trattamento e convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, stabilendo che i punti per il campionamento sono i pozzetti MN1 e MN2 posto subito a valle delle vasche di prima pioggia di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento;

17.7 deve essere riportata su apposito registro, la manutenzione/sostituzione dei filtri a coalescenza;

17.8 l'acceso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le vigenti norme;

17.9 le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto della loro progettazione;

17.10 qualunque interruzione nell’esercizio dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali necessaria per la manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la raccolta ed il trattamento come rifiuti delle eventuali acque meteoriche di dilavamento;

17.11 deve essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di depurazione;

17.12 deve essere comunicata tempestivamente agli Enti competenti ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, della portata denunciata), nonché ogni evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate;

17.13 qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento o interruzione del funzionamento dell'impianto di depurazione, la Ditta dovrà provvedere ad interrompere immediatamente lo scarico;

17.14 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 21 del presente provvedimento;

17.15 devono essere rispettate tutte le condizioni di cui alla concessione idraulica rilascia dal Consorzio di Bonifica con prot. n. 305 del 08.01.2015;

18.  di prescrivere che le acque di lavaggio dei mezzi d'opera dedicati alle movimentazioni e lavorazioni interne, di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento, siano gestite in ciclo chiuso e, per quanto possibile, riciclate nello stesso processo, previo trattamento dedicato; le acque di supero devono essere gestite come rifiuti, analogamente ai fanghi e altri rifiuti derivanti dalle operazioni di lavaggio/trattamento;

19.  di prescrivere che gli eventuali spanti provenienti dall’area di rifornimento carburante, di cui alla planimetria in Allegato B al presente provvedimento, siano raccolti e gestiti come rifiuti;

20.  di prendere atto della autorizzazione rilasciata da Acque Veronesi S.p.A. per lo scarico in pubblica fognatura delle acque nere provenienti dai servizi igienici, al punto di scarico SF1 individuato nella planimetria (scarichi idrici) di cui all’Allegato B al presente provvedimento;

PMC/PGO

21.  di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO):

21.1 entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV e Provincia; nelle more dell’approvazione del PMC aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC Rev. 20/11/2017, acquisito al prot. reg. n. 487480 del 22.11.2017, integrato con le prescrizioni di cui al punto 22 del presente provvedimento;

21.2 è approvata la Procedura di controllo radiometrico Rev. 02 del 12/07/2017;

21.3 ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è soggetta all’approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Provincia;

21.4 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Nogara, secondo le tempistiche definite nel PMC medesimo;

22.  di stabilire che nell’ambito del PMC/PGO la procedura relativa alla passivazione per attesa deve essere definita come segue:

“1. Il trasportatore, una volta sottoposto a controlli formali di accettazione indicati precedentemente, viene invitato a raggiungere le aree centrali delle campate del capannone dedicate allo stoccaggio dei materiali, dove si provvederà allo svuotamento del cassone/vasca per gravità e/o con l’ausilio di una pala meccanica. Tale operazione viene svolta esponendo all’aria anche la parte di rifiuto precedentemente non esposto, eseguendo un rivoltamento del materiale sulla pavimentazione dell’impianto.

2. Il carico viene quindi controllato e nel caso di presenza di materiali estranei viene sottoposto ad operazioni R12 di eliminazione delle frazioni estranee; nel caso di riscontro di materiali estranei, gli stessi vengono asportati e stoccati negli appositi contenitori/aree dedicate; le quantità di rifiuti provenienti dalla operazione R12 di eliminazione delle frazioni estranee vengono trasmesse al servizio gestione rifiuti che provvede alla registrazione sui registri di carico/scarico.

3. Il rifiuto, tramite pala meccanica, viene posto in stoccaggio nelle aree dedicate dell’impianto: al coperto e su pavimentazione impermeabile nei box di stoccaggio contrassegnati con il codice 1100 nella planimetria agli atti. Al fine di garantire ulteriormente la segregazione di tali materiali e la loro tracciabilità, attraverso new jersey o altri separatori mobili, verranno creati dei sotto-box. Ad esempio, all’interno del box 28, si potranno creare i box 28a, 28b, 28c,…Durante il posizionamento del rifiuto nel box/sotto-box di deposito, viene eseguito un nuovo rivoltamento del materiale attraverso pala meccanica. Il responsabile tecnico, attraverso l’ufficio rifiuti, indicherà il box/sotto-box in cui il rifiuto dovrà essere depositato. I box/sotto-box dovranno essere dotati di apposita cartellonistica mobile che indichi il CER in lavorazione e il numero del lotto.

4 Al momento della presa in carico del rifiuto nel box/sotto-box di stoccaggio, il direttore tecnico provvede all’apertura di un lotto di produzione e potrà eventualmente permettere, nello stesso box/sotto-box, lo stoccaggio di altri rifiuti con stesso codice CER e stessa caratteristica di pericolo HP3, ma provenienti da altri produttori. Le informazioni relative ai carichi, ai box/sotto-box di stoccaggio, all’identificazione del lotto, alla data di apertura e di chiusura del lotto e al tempo di stoccaggio che deve essere al minimo di 10 giorni a partire dalla data di chiusura del lotto, saranno annotate su uno specifico registro elettronico/cartaceo ad uso interno.

5. Il direttore tecnico potrà procedere con la chiusura del lotto includendo un solo carico o più carichi provenienti anche da produttori diversi e depositati nello stesso box/sotto-box. L’operazione di chiusura del lotto verrà segnalata sul registro interno.

6. Il Servizio di gestione rifiuti, passati 10 giorni dalla chiusura del lotto, comunicherà al responsabile tecnico ed al personale del magazzino, la possibilità di spostare il materiale nelle aree dedicate ai rifiuti non pericolosi. Il Servizio di gestione rifiuti provvederà quindi allo scarico dal registro rifiuti come rifiuto pericoloso e, attraverso l’operazione R12 di passivazione per attesa, verrà caricato (al netto delle frazioni separate di cui al punto 2) come rifiuto non pericoloso sul registro di carico/scarico con CER 100316, in attesa del ritiro per la consegna ad impianti specifici per il recupero. Nel caso in cui nel materiale in ingresso, dopo il controllo, non si riscontrassero impurità/frazioni estranee, il peso scaricato con il CER pericoloso e il peso ricaricato con CER non pericoloso, sarà il medesimo.

7. Il Servizio di gestione rifiuti, semestralmente, provvederà a far analizzare il rifiuto in ingresso per ogni produttore per verificare l’infiammabilità a contatto con acqua, secondo la metodica di cui al regolamento CE n. 440/2008 punto A.13.

8. Per un periodo sperimentale di tre mesi dal momento dell’attivazione della presente procedura (fatta salva l’eventualità dell’estensione di tale periodo in base agli esiti della sperimentazione stessa), la ditta eseguirà un monitoraggio della infiammabilità, della temperatura e dell’umidità dei lotti realizzati in installazione. In particolare, per un lotto al mese, si eseguirà una verifica dell’infiammabilità a contatto con acqua al termine dei 10 giorni dalla chiusura del lotto; qualora la verifica evidenziasse il permanere della caratteristica di pericolo HP3 si provvederà a darne immediata comunicazione a Regione del Veneto, Provincia, ARPAV. Sempre per un lotto al mese si eseguiranno tre misurazioni della temperatura e tre misurazioni dell’umidità tramite strumenti portatili e/o campionamento e analisi in laboratorio, con la seguente cadenza: al momento della chiusura del lotto, dopo 5 giorni e dopo 10 giorni. I campionamenti di cui al presente punto verranno effettuati in modo tale da essere rappresentativi anche degli strati più interni dei cumuli.

9. In relazione alle temperature/umidità registrate nel corso del periodo sperimentale di tre mesi, la ditta provvederà eventualmente ad azioni di rivoltamento dei cumuli dei lotti in passivazione, per garantire l’esposizione all’aria del rifiuto.

10. Il responsabile tecnico dell’impianto provvederà a disporre che il ritiro di questi materiali avvenga tramite carico su mezzo all’interno del capannone, al riparo da agenti atmosferici.”

23.  di stabilire che i risultati delle prove previste dalla procedura di passivazione delle schiumature di alluminio per attesa approvata al punto precedente, devono essere trasmesse ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto, anche al fine della valutazione di eventuali adeguamenti della medesima procedura, in particolare al termine del periodo sperimentale di tre mesi ivi previsto;

Ulteriori prescrizioni

24.  di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

24.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;

24.2 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

24.3 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;

24.4 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Nogara, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

24.5 si prende atto della valutazione di impatto acustico acquisita al prot. reg. n. 487480 del 22.11.2017 positivamente valutata da ARPAV in sede di Conferenza di Servizi; i valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Nogara (DPCM 14 novembre 1997); devono essere effettuate con frequenza triennale e con le metodiche indicate nel PMC le misure dei livelli di emissione ed immissione; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissione sonora, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione;

24.6 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000;

24.7 la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi, deve attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L.R. n. 3/2000;

24.8 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014; l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie alla Provincia di Verona;

24.9 ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

24.10 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;

24.11 in caso di chiusura dell’installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

25.  di stabilire che la Ditta presenti, a seguito di realizzazione della modifica non sostanziale di cui alla comunicazione acquisita al prot. reg. n. 347320 del 24.08.2018 relativa alla rimodulazione delle potenzialità di forno rotativo e forno di attesa in un sistema integrato di fusione, apposito collaudo funzionale, che verifichi il rispetto dei limiti di emissione nelle condizioni di esercizio più gravose;

26.  di stabilire che a partire dalla data di conclusione della modifica non sostanziale, la planimetria che individua il layout impiantistico in Allegato B al presente provvedimento si intende sostituita dalla planimetria di cui all’Allegato C al presente provvedimento;

27.  di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;

Allegato B: Planimetrie acquisite al prot. reg. n. 345317 del 23.08.2018;

Allegato C: Layout impiantistico a seguito della realizzazione della modifica non sostanziale di cui alla comunicazione acquisita al prot. reg. n. 347320 del 24.08.2018;

28.  di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 331551 del 08.08.2018;

29.  di comunicare il presente provvedimento alla ECO GREEN S.p.A., al Comune di Nogara, alla Provincia di Verona e ad ARPAV Direzione Generale;

30.  di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

31.  di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto;

32.  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

33.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

78_Allegato_A_382256.pdf
78_Allegato_B_382256.pdf
78_Allegato_C_382256.pdf

Torna indietro