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Bur n. 117 del 27 novembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 77 del 12 novembre 2018

LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; DGR n. 994 del 21/04/09 e DDR n. 146 del 16/11/2016. Modifica temporanea dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si procede alla modifica del provvedimento di AIA, consentendo limitatamente all’anno 2018 il conferimento al Sistema Integrato complessivamente di 132.000 tonnellate di rifiuti.

Il Direttore

PREMESSO che con delibera di Giunta regionale n. 994 del 21.04.2009 e l’allegato parere della commissione regionale V.I.A. n. 227 del 11/03/2009, è stato:

  • espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale,
  • approvato il progetto di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio,
  • concessa un’Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima l’avvio dei lavori nell’ambito del Sistema integrato di Legnago, loc. Torretta, conformemente agli elaborati progettuali presentati e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso.

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 146 del 16.11.2016 che prende atto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approva alcune modifiche all’AIA di cui alla DGR n. 994/2009 e rilascia l’autorizzazione integrata ambientale al Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);

RILEVATO che il Consiglio di Bacino Verona Nord, con note prot n. 137 e 139 del 10.09.2018, ha manifestato la necessità e l’urgenza di trovare una destinazione ai rifiuti urbani ingombranti prodotti dal proprio territorio, che non trovano più una collocazione nell’impiantistica provinciale;

RILEVATO altresì che, come al punto precedente, anche il Consiglio di Bacino Verona Città, con nota prot. n. 334777 del 19.10.2018, ha manifestato la medesima esigenza di smaltimento dei rifiuti ingombranti, oltre che dei rifiuti prodotti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano residuo nell’impianto AMIA Verona Spa, in località Cà del Bue a Verona;

PRESO ATTO che la società Legnago Servizi Spa, con nota prot. n. AM-CON/071-18/mm del 10.10.2018 ha comunicato l’impossibilità per il Sistema Integrato a ricevere i rifiuti ingombranti prodotti dai Comuni non aderenti al Consiglio di Bacino Verona Sud a partire dal 1 novembre 2018, al fine di rispettare la capacità massima annuale autorizzata di 119.350 tonnellate;

VISTA la deliberazione del Comitato dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Sud n. 10/2018, che sulla base delle succitate comunicazioni del gestore della discarica di Legnago e al fine di salvaguardarne le volumetrie residue, ha precluso il conferimento dei rifiuti ingombranti provenienti dai Comuni non appartenenti al Bacino Verona Sud a partire dal 1 novembre 2018;

PRESO ATTO degli esiti delle riunioni istruttorie del 21.09.2018, del 25.10.2018 e del 30.10.2018 convocate da questa Amministrazione, i cui verbali sono stati trasmessi agli Enti con note prot. n. 420213 del 16.10.2018, n. 455005 del 08.11.2018 e n. 455064 del 08.11.2018;

VISTA la nota prot. n. IC-SIN/558-18 del 29.10.2017, con cui la Società ha chiesto di modificare il punto 18 dell’autorizzazione integrata ambientale (Allegato A del DDDA n. 146/2016), riguardante il quantitativo massimo di rifiuti conferibile complessivamente al Sistema Integrato, pari a 119.350 tonnellate annue;

CONSIDERATO che con la succitata comunicazione la Legnago Servizi Spa, per assolvere alle esigenze di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dalla Provincia di Verona, chiede, limitatamente all’anno 2018, l’aumento della capacità annua di conferimento sino a 132.000 tonnellate;

VISTA la deliberazione del Comitato dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Sud n. 12 del 05.11.2018, che ha modificato la precedente decisione n. 10/2018, stabilendo di far cessare il conferimento dei rifiuti ingombranti (CER 200307) provenienti dai Comuni non appartenenti al Bacino Verona Sud a partire dal 1 gennaio 2019;

DATO ATTO che il gestore dichiara che l’aumento dei conferimenti per l’anno 2018, costituiti da rifiuti ingombranti della Provincia di Verona e scarti e sovvalli prodotti del trattamento preliminare di rifiuti urbani nell’impianto di Ca’ del Bue - Verona, non possa produrre effetti negati e significativi sull’ambiente, in quanto non implica:

  • una modifica delle dimensioni della discarica e del volume autorizzato (quote, estensione planimetrica e sagoma);
  • l’aumento di produzione del percolato, che dipende prevalentemente dalla superficie in coltivazione esposta alle acque meteoriche;
  • un aumento della produzione di biogas, stante la natura dei rifiuti conferiti caratterizzati da scarsa o nulla presenza di frazione organica biodegradabile;

CONSIDERATO che il gestore dichiara che il maggiore conferimento annuo preventivato è ampliamente gestibile con la dotazione di mezzi e personale complessivamente operanti all’interno del Sistema Integrato, non comportando, pertanto, una variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell’installazione;

RILEVATO che l’unico potenziale impatto ambientale riguarderebbe l’aumento del numero di mezzi di trasporto rifiuti in ingresso all’installazione;

CONSIDERATO che l’aumento dei viaggi effettivi per il trasporto di rifiuti nei mesi di novembre e dicembre 2018 ammonterebbe a complessivi 811 viaggi, pari ad un incremento di 179 viaggi al mese;

CONSTATATO che il giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione regionale VIA con il parere n. 570 del 21.12.2015, considera un potenziale afflusso di mezzi al Sistema Integrato comprendenti sia il trasporto di rifiuti che quello dei materiali necessari per la messa in sicurezza del primo tratto in alveo e per l’approntamento delle nuove vasche;

CONSIDERATO pertanto che nei mesi di novembre e dicembre 2018 non è previsto l’apporto di materiali per l’approntamento di nuove vasche, oltre ai limiti quantitativi già valutati dal competente Comitato regionale VIA;

RITENUTO che la modifica gestionale richiesta non sia in grado di produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente diversi da quelli già valutati nell’ambito delle procedure all’epoca esperite di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, che la modifica in progetto non rientri nella fattispecie prevista all’art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ossia non possa considerarsi sostanziale;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 36/2003;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 30 del 29.04.2015;

VISTO il Piano regionale di tutela e risanamento dell’Atmosfera, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 90 del 19.04.2016;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 146 del 16.11.2016;

decreta

  1. di modificare il punto 18 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale allegata al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 146 del 16.11.2016, come di seguito specificato:

“18. Il quantitativo di rifiuti complessivamente conferibili al Sistema Integrato è pari a 119.350 tonnellate annue. Per sopperire alla situazione di emergenza venutasi a creare in provincia di Verona, limitatamente all’anno 2018, è consentito il conferimento di un quantitativo massimo di rifiuti pari a 132.000 tonnellate annue.”

  1. di stabilire che il numero di mezzi di trasporto in ingresso all’installazione per il trasporto di rifiuti o di materiali per l’attività di messa in sicurezza e per l’approntamento della discarica non deve superare il numero di 1.200 viaggi al mese;
  2. di stabilire che il conferimento dei rifiuti urbani provenienti dal Consiglio di Bacino Verona Città e dal Consiglio di Bacino Verona Nord al Sistema Integrato debba essere effettuato con veicoli di categoria ambientale Euro 6;
  3. di fare salve tutte le altre prescrizioni non espressamente citate e modificate nel presente atto;
  4. di stabilire che il presente provvedimento ha validità a tutto l’anno 2018, a far data dal giorno di adozione del presente atto;
  5. di comunicare il presente provvedimento alla società Legnago Servizi S.p.a., al Comune di Legnago, alla Provincia di Verona, ai Consigli di Bacino rifiuti della Provincia di Verona, ad ARPAV - Dipartimento di Verona, all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  7. di dare atto che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

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