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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI n. 66 del 30 ottobre 2018
Pubblicazione zona/e carente/i ordinaria/e relativa/e al 2° semestre 2018 e zona/e carente/i straordinaria/e. ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con Intesa Stato-Regioni in data 15/12/2005, come integrato dagli AACCNN del 29/07/2009 e del 8/07/2010, art. 33, ACN del 21/06/2018 Norma transitoria n. 2 e Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7/08/2006.
Con il presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di n. 1 (una) zona carente ordinarie, dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e alla pubblicazione di n. 4 (quattro) zone carenti straordinarie, di cui n. 1 (una) dell’Azienda UULSS n. 2 Marca Trevigiana, n. 2 (due) dell’Azienda ULSS 6 n. Euganea e n. 1 (una) dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera di pediatria convenzionata per l’assistenza primaria, individuate con rispettive formali determinazioni aziendali, sulla base dei criteri dell’art. 32 dell’ACN PLS 2005, come integrato dagli AACCNN del 29/07/2009 e del 8/07/2010, (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018), come integrato dall’Accordo regionale 2006.
Il Direttore
VISTO l’articolo 33, comma 1 dell’ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005, come integrato dagli AACCNN del 29/07/2009 e del 8/07/2010, (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) in base al quale ciascuna Regione, nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno o diversamente secondo quanto previsto da specifici accordi regionali, pubblica nel Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati per l’assistenza primaria individuati dalle singole Aziende UU.LL.SS.SS. sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 32.
VISTA la Norma transitoria n. 2 dell’ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data 21/06/2018, che stabilisce che “Fino all’entrata in vigore dell’art. 4 del citato Accordo, alle procedure per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti è consentita la partecipazione anche ai pediatri che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale. Tali pediatri concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai pediatri inclusi nella graduatoria regionale in corso di validità e sono graduati nell'ordine della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e minore età, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente, nell’Azienda e successivamente nella Regione e fuori Regione. Il possesso del diploma di cui sopra deve essere autocertificato nella domanda di partecipazione all’assegnazione degli ambiti carenti”.
VISTA la circolare n. 1/2018 (prot. n. 706 del 10/01/2018) con cui SISAC fornisce un’interpretazione in merito alle modalità applicative delle Norme transitorie n.1 e n. 2 dell’ACN 21/06/2018 in particolare, in riferimento alla Norma transitoria n. 2 chiarisce che tale clausola contrattuale consente la partecipazione, per inserimento, alle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti di pediatria di libera scelta ai pediatri che non hanno potuto presentare domanda di inserimento nella graduatori 2018 in quanto non hanno conseguito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. in tempo utile per cause a loro non imputabili. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della suddetta Norma transitoria n. 2 i pediatri che al 31 gennaio 2017 stavano frequentando l’ultimo anno del corso di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.
VISTA la nota SISAC Prot. n. 739/2018, esperite tutte le procedure dell'ACN, incluse quelle riferibili alla Norma transitoria n. 2 e rimanendo comunque vacanti incarichi necessari a garantire l'assistenza, questi ultimi possono essere conferiti, in subordine, a coloro che possono autocertificare il possesso del titolo nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi.
VISTO l'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7/08/2006, che prevede la possibilità da parte delle Aziende ULSS di richiedere la pubblicazione di zone carenti straordinarie anche in deroga alle scadenze previste dal richiamato articolo 33 ACN 15/12/2005 come integrato dagli AACCNN del 29/07/2009 e del 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018).
VISTA la richiesta di pubblicazione di n. 1 (una) zona carente ordinaria relative al 2° semestre 2018 dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e comunicata con nota prot. n. 403105 del 4/10/2018, agli atti della struttura competente.
PRESO ATTO che le rimanenti Aziende ULSS non hanno individuato alcuna zona carente ordinaria come da comunicazioni agli atti della struttura competente.
VISTE le richieste di pubblicazione di n. 4 (quattro) zone carenti straordinarie, di cui n. 1 (una) dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, n. 2 (due) dell’Azienda ULSS 6 Euganea e n. 1 (una) dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera d'intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale comunicate con note prott. nn. 58389 del 04/10/2018, 168086l del 11/10/18 e 164457/18 del 04/10/2018, agli atti della struttura competente.
RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dall’ACN 15/12/2005, come integrato dagli AACCNN del 29/07/2009 e del 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018), in particolare dell’art. 15 comma 11, i pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all’ACN non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 33, comma 13 dei citati Accordi, i medici aspiranti al trasferimento, quelli iscritti nella graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell’incarico nonché i medici in possesso dei requisiti di cui alla Norma transitoria n. 2 dell’ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data 21/06/2018, dovranno presentare alla/e Azienda/e UU.LL.SS.SS. interessata/e, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui all’Allegato A) del presente decreto, secondo le “Avvertenze Generali” ivi indicate.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 – individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative ‘Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali” e , “Assistenza specialistica, liste d’attesa, termale”, afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria – LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016”, con il quale è stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
decreta
Maria Cristina Ghiotto
(seguono allegati)
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