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Bur n. 111 del 06 novembre 2018


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 98 del 17 ottobre 2018

Fondo di rotazione di cui all'art. 8 L.R. n. 7/2011- Società Cooperativa Sociale Urbana - Vicenza Acquisto e ristrutturazione di un immobile e realizzazione di un'attività commerciale di ristorazione e mobilità sostenibile "Pianoterra" con un costo complessivo dell'intervento stimato pari ad € 2.450.000,00 per il quale è stato assegnato un finanziamento di € 1.766.300,00. Revoca.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone la revoca del finanziamento assegnato con DDR n. 239 del 30/12/2014.

Il Direttore

VISTO l'art. 8 della LR n. 7/2011 (Finanziaria 2011) rubricato in "Fondo regionale di rotazione per la costruzione e

ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari" per uno stanziamento per l'esercizio 2011 pari a € 50.000.000,00;

VISTA la DGR n. 1509 del 20 settembre 2011 la quale fissava i criteri e le modalità per l'accesso al predetto fondo;

VISTA la DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011 la Giunta regionale ha approvato:

  • le graduatorie delle domande presentate dai richiedenti risultanti ammessi e finanziabili, ammessi e finanziabili parzialmente e ammessi per gli interventi di cui alla lettera A) (interventi di acquisto, costruzione, ristrutturazione, arredi, manutenzione, adeguamento alle norme sulla sicurezza [D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81] e adempimento alle prescrizioni rilasciate in sede di autorizzazione [L.R. 16 agosto 2002, n. 22] e per gli interventi di cui alla lettera B) (interventi di acquisto, costruzione, ristrutturazione, arredi e manutenzione con gestione innovativa);
  • il modello di convenzione in esecuzione all'articolo di legge sopramenzionato;

PRESO ATTO che, nell’ambito della graduatoria delle domande relative agli interventi di cui alla lett. B) suddetta, risulta ammessa ma non finanziata la domanda della Società cooperativa sociale Urbana di Vicenza;

VISTA la DGR n. 1301 del 3 luglio 2012 con la quale si è prorogata la durata della graduatoria succitata per tre anni dalla data di approvazione del medesimo provvedimento;

VISTO l’art. 29 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria 2014) che dispone che le risorse del Fondo suddetto siano destinate agli interventi con gestione innovativa, secondo la lettera B) della DGR n. 1509 citata;

VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12 (Bilancio di previsione 2014) con la quale viene rifinanziato il Fondo in questione per € 12.000.000,00;

VISTO il DDR n. 221 del 10 luglio 2014, con il quale tali risorse, con lo scorrimento della graduatoria, sono state assegnate a: Società Cooperativa Sociale Onlus I Tigli 2, Officina dell’AIAS, Cooperativa Sociale il Focolare, Cooperativa Sociale Monscleda, Alternativa Ambiente e Humanitas Società Cooperativa Sociale;

VISTO il DDR 239 del 30 dicembre 2014, con il quale, a seguito della rinuncia della Cooperativa Sociale il Focolare, scorrendo la graduatoria si è assegnato, tra gli altri, alla Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza (C.F. 03403360245 – anagrafica 00142196), il finanziamento di € 1.766.300,00 per “l’acquisto e ristrutturazione di un immobile e realizzazione di un’attività commerciale di ristorazione e mobilità sostenibile “Pianoterra” con un costo complessivo dell’intervento stimato pari ad € 2.450.000,00”.

DATO ATTO:

  • che in data 30 giugno 2016 veniva stipulata, tra la Regione del Veneto e Urbana Società Cooperativa Sociale, la convenzione volta a disciplinare le modalità di realizzazione dell’intervento. In particolare, la predetta convenzione, all’art. 3, prevede tra gli obblighi del beneficiario, la presentazione del progetto definitivo dell’intervento alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, entro sei mesi dalla sottoscrizione della medesima convenzione;
  • che Urbana Società Cooperativa Sociale in data 29 dicembre 2016 provvedeva ad inviare gli elaborati tecnici relativi all’intervento i quali venivano trasmessi dalla Direzione Servizi Sociali, con nota Prot. n. 5286 del 29 dicembre 2016 alla Struttura di progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura” (denominazione assunta all’epoca dei fatti dalla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive), per il prescritto parere di competenza;
  • che, con nota Prot. n. 14396/72.00.13/17 del 13 gennaio 2017, la Struttura di progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura”, rilevando che la Società prospettava l’acquisto di un terreno di proprietà del proprio legale Rappresentante, chiedeva alla Direzione Servizi Sociali di verificare la legittimità e la conformità dell’operazione alle finalità del Fondo di rotazione di cui alla DGR n. 2517 del 2011, sospendendo la verifica, nel merito, delle opere edilizie da realizzarsi;
  • che, con nota Prot. n. 40680 del 1 febbraio 2017 la Direzione Servizi Sociali provvedeva ad inviare alla Società Cooperativa Sociale Urbana una richiesta di chiarimenti in ordine al prospettato acquisto di un’immobile della ditta Quaresimin, circostanza non nota e pertanto non vagliata dalla Commissione di valutazione dei progetti ai fini dell’ammissibilità del loro inserimento in graduatoria. Nella richiesta di chiarimenti veniva specificato che, il fatto che l’immobile di cui si proponeva l’acquisto fosse di proprietà comune di almeno due dei soci della cooperativa Urbana, presentava il rischio di un conflitto di interessi nell’operazione. Veniva pertanto richiesta un’adeguata relazione sulla circostanza, comprensiva di copia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvano l’acquisto, oltre alla produzione delle visure catastali storiche del bene. La nota regionale infine, chiariva come l’adozione di adeguate misure atte a neutralizzare la possibilità di conflitto di interessi, avrebbe permesso di superare eventuali dubbi sulla legittimità dell’operazione;
  • la Società Cooperativa Sociale Urbana con nota Prot. 105614 del 15 marzo 2017, omettendo di trasmettere tutta la documentazione richiesta, replicava alle richieste dichiarandosi disponibile ad un incontro per chiarire la situazione;
  • all’incontro tenutosi presso la Direzione Servizi Sociali il 12 aprile 2017, Urbana Società Cooperativa Sociale comunicava l’intenzione di procedere all’acquisto di un diverso immobile di proprietà di terzi. Tale possibilità veniva confermata dalla successiva nota del 26 aprile 2017, acquisita al protocollo regionale con il numero 162547 con la quale la Società, pur genericamente respingendo la possibilità di un conflitto di interessi nell’operazione così come inizialmente prospettata, confermava l’intenzione di procedere all’acquisto di un diverso bene immobile;
  • con nota Prot. n. 237059 del 16 giugno 2017 la Direzione Servizi Sociali comunicava la possibilità di accogliere la soluzione proposta da Urbana Società Cooperativa Sociale a condizione che venissero rispettate le prescrizioni ivi elencate:

“a) che le modifiche si riferiscano ad elementi attinenti una modalità meramente esecutiva dell’intervento finanziato per nulla interferendo, quindi, con “criteri di selezione e ordine delle priorità delle domande”, come individuati espressamente dalla DGR 1509 del 20 settembre 2011 e a quanto dichiarato da codesta cooperativa nella domanda di ammissione al finanziamento, oggetto di valutazione da parte della Commissione;

a) che non venga mutata la finalità sociale dell’intervento così come dichiarata nella domanda di ammissione al finanziamento;

b) che vengano mantenuti fermi gli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione del 30 giugno 2016;

c) che vengano effettivamente superate le problematiche concernenti potenziali conflitti d’interesse nell’operazione;

d) che il progetto edilizio ottenga o abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli organi competenti in materia e che il progetto definitivo dell’intervento, così come modificato, venga presentato alla Direzione Edilizia a Finalità Collettive entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente per l’acquisizione del parere tecnico di competenza;

e) che venga rispettata la previsione generale di cui alla DGR 1509 del 20 settembre 2011 secondo cui “Non saranno finanziati i progetti i cui lavori sono stati conclusi precedentemente alla presentazione della domanda”;”

  • con comunicazione inviata via PEC in data 30 giugno 2017, la Società Cooperativa Sociale Urbana chiedeva una verifica preventiva circa la possibilità di considerare “quale acquisto rendicontabile ai sensi del fondo in oggetto, l'acquisizione dei terreni di cui all'atto di compravendita che alleghiamo, che si riferisce ad aree destinate alla viabilità dell'edificio oggetto dell'iniziativa in progetto”, dove i terreni oggetto di compravendita risultavano essere sempre di proprietà di soci della Cooperativa Urbana;
  • alla nota di Urbana, la Direzione Servizi Sociali replicava con nota Prot. n. 2999637 del 21 luglio 2017 ribadendo quanto già espresso con propria comunicazione Prot. n. 237059 del 16 giugno 2017 e rilevando come fosse, tra l’altro, impossibile esprimere un parere sulla base della semplice copia dell’atto di acquisto inviato che nulla chiarisce rispetto alle modifiche progettuali complessive che la Società intendeva attuare. Confermando quindi l’imprescindibilità delle condizioni già illustrate nella nota del 16 giugno 2018, veniva espressamente sottolineata la perentorietà del termine ivi indicata;
  • con nota del 7 agosto 2017 la Società Cooperativa Sociale Urbana provvedeva quindi all’invio della nuova documentazione progettuale, trasmessa dalla Direzione Servizi Sociali alla Struttura di progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura” con nota Prot. n. 358629 del 24 agosto 2017 per il rilascio del parere di competenza;
  • con nota Prot. n. 379079 dell’11 settembre 2017 la Struttura di progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura” comunicava alla Società Cooperativa Sociale Urbana che “per consentire l’istruttoria tecnica del progetto da parte della medesima Struttura, la pratica dovrà essere integrata con:

-  relazione tecnico descrittiva delle modifiche introdotte nel nuovo progetto rispetto a quello trasmesso con nota del 29 dicembre 2016;
-  relazione del RUP redatta su fac-simile da richiedere via mail alla Struttura di progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura”;
-  computo metrico estimativo;
-  provvedimento dell’organo statutario di approvazione dell’intervento che dovrà contenere l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;”

  • che non essendo ancora pervenuta la documentazione richiesta, in data 2 marzo 2018, con nota Prot. n. 8133 la Direzione Servizi Sociali sollecitava la Società Urbana all’adempimento della prescrizione, convocandola, nel contempo, ad un incontro presso la Direzione Servizi Sociali per il giorno 7 marzo 2018;
  • che con mail del 5 marzo 2018, la Società Cooperativa Urbana comunicava che l’iter di approvazione del progetto da parte del Comune di Vicenza non era ancora concluso e che avrebbe potuto essere oggetto di ulteriori modifiche per rispondere alle condizioni poste dalla stessa Amministrazione comunale e della Provincia di Vicenza, coinvolta, quest’ultima, per le opere di ampliamento della nuova sede universitaria, in corso di realizzazione in area confinante con il fabbricato di Urbana. Per tale ragione non erano state ancora prodotte le integrazioni chieste con nota Prot. n. 379079 dell’11 settembre 2017;
  • che il 7 marzo 2018 il Vice Presidente della Società Cooperativa Urbana presenziava all’incontro presso la Direzione Servizi Sociali con i rappresentanti della Cooperativa RIESCO e della Cooperativa Cucina e Sapori. In tale occasione, la Società Cooperativa Sociale Urbana prospettava la possibilità di modificare nuovamente il progetto già presentato e di addivenire all’acquisto del Centro Cottura di Saccolongo (PD).

La Direzione Servizi Sociali esprimeva le proprie perplessità sul nuovo cambio enunciato, anche in ragione dell’indeterminatezza emergente circa le intenzioni della Società che sembravano mutare con eccessiva frequenza;

  • in data 17 maggio 2018 si teneva presso la Direzione Servizi Sociali un ulteriore incontro con la Società Cooperativa Urbana al quale partecipavano il Presidente ed il Vice Presidente unitamente al proprio progettista. Nel corso dell’incontro la società confermava il progetto come descritto nella documentazione inviata con nota del 7 agosto 2017, ribadendo che l’iter di approvazione del medesimo da parte del Comune di Vicenza non era ancora concluso e che pertanto la Società non era in grado di produrre le integrazioni richieste così come non era in grado di stimare i tempi necessari per la definizione del progetto;
  • in data 13 giugno 2018 con nota Prot. n. 224807 la Direzione Servizi Sociali inviava alla Società Cooperativa Sociale Urbana comunicazione di avvio del procedimento di revoca con invito espresso a formulare osservazioni e a produrre la documentazione ritenuta più utile in ordine alle circostanze esplicitate nella citata nota che qui si intendono integralmente richiamate;
  • con nota acquisita al Protocollo regionale n. 239684 del 25 giugno 2018 la Società Cooperativa Sociale Urbana replicava alla nota di avvio del procedimento di revoca rilevando quanto segue:

a)   che non era stata comunicata nessuna scadenza per il deposito della documentazione integrativa;

b)   che, come già comunicato, il mancato inoltro della documentazione progettuale completa era dovuto al fatto che l’iter procedimentale del Comune di Vicenza per l’approvazione del medesimo non si era ancora concluso;

c)   che la Società aveva sollecitato più volte il Comune di Vicenza;

d)   che, in alternativa all’ottenimento del Permesso di Costruire, condizionato all’iter per le opere di urbanizzazione di cui sopra, la Società aveva ottenuto in data 16 gennaio 2018 l’autorizzazione ai lavori di ristrutturazione del fabbricato di cui ai progetti già inviati alla Direzione e che, dopo aver predisposto i necessari documenti tecnici, Urbana aveva dato inizio alle opere in data 22 giugno 2018, a ulteriore conferma della determinazione a procedere all’iniziativa di cui al progetto finanziato;

e)   che successivamente alla data di richiesta del finanziamento Urbana aveva sostenuto ingenti oneri per la necessità di provvedere, senza, ritardo al consolidamento di una parte della copertura del fabbricato nonché della demolizione di altra parte che risultava pericolante, specificando che la demolizione era avvenuta anche al fine di agevolare l’accesso dei mezzi al cantiere per l’ampliamento dell’Università. Per le opere già realizzate sono già stati sostenuti costi per una somma complessiva di Euro 150.000,00;

f)   che, per quanto sopra, non sussistevano i presupposti per l’eventuale revoca del finanziamento;

La medesima nota conteneva, altresì, in allegato:

  • relazione tecnico descrittiva delle modifiche introdotte con il progetto consegnato in data 7 agosto 2017 con riferimento a quello trasmesso il 29 dicembre 2016;
  • relazione del soggetto attuatore e del progettista;
  • computo metrico estimativo della parte di opere di ristrutturazione denominata “Stralcio1”;
  • piano economico della parte di opere di ristrutturazione denominata “Stralcio 1”;
  • computo metrico estimativo della parte di opere di ristrutturazione denominata “Stralcio 2”;
  • piano economico della parte di opere di ristrutturazione denominata “Stralcio 2”;
  • planimetria raffigurante le porzioni di fabbricato denominate “Stralcio 1” e “Stralcio 2”;
  • copia della delibera contenente l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
  • copia della documentazione di avvio lavori del 22 giugno 2018;

CONSIDERATO:

  • che relativamente alle osservazioni contenute nella nota del 25 giugno 2018, Prot. Reg. n. 224807 della Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza e alla documentazione agli atti si rappresentano i seguenti elementi:

1.    con la sottoscrizione della Convenzione in data 30 giugno 2016 la Società Cooperativa Sociale Urbana si è impegnata a trasmettere alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, entro 6 mesi dalla stipula della medesima Convenzione, a pena di decadenza dal finanziamento, il progetto definitivo ovvero gli elaborati necessari per l’acquisizione del permesso a costruire, con possibilità di un’unica proroga motivata di due mesi (articolo 3 della Convenzione sottoscritta in data 30 giugno 2016);

2.    con nota Prot. n. 237059 del 16 giugno 2017 la Direzione Servizi Sociali, acconsentendo alla proroga dei termini definiti dall’art. 3 della Convenzione, ha assegnato il termine perentorio di 60 giorni per fornire la documentazione dell’intervento, completa delle necessarie autorizzazioni dagli organi competenti in materia. Ciò è stato reso evidente alla Società Urbana nel corso degli incontri intervenuti e ribadito nella nota Prot. n. 2999637 del 21 luglio 2017 trasmessa alla Società Urbana;

3.    in data 7 agosto 2017, Urbana ha trasmesso una serie di elaborati, non sottoscritti dal legale rappresentante della società, definendoli “progetto edilizio in corso di approvazione da parte del Comune di Vicenza” che presentavano manifeste carenze documentali come evidenziato nella nota Prot. n. 379079 dell’11 settembre 2017 della Struttura di progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura”;

4.    a seguito della richiesta di integrazioni formulata con nota Prot. n. 379079 dell’11 settembre 2017 da parte della Struttura di progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura”, la Società Cooperativa Sociale Urbana non ha provveduto a trasmettere alcuna tempestiva integrazione;

5.    solo a seguito dell’avvio del procedimento di revoca del finanziamento del 13 giugno 2018 con nota Prot. 224807 la società Urbana, in data 25 giugno 2018, ha trasmesso una serie di documenti da cui si evidenzia l’indeterminatezza dell’intervento oggetto di finanziamento in quanto:

•   gli elaborati grafici di progetto non sono sottoscritti dal titolare/legale rappresentante e dal progettista e non vi è modo di comprendere se gli stessi siano conformi a quanto depositato in Comune per l’ottenimento del permesso a costruire;

•    l’intervento è relativo alla ristrutturazione di fabbricati ad uso produttivo e non appare adeguato rispetto ad un intervento di interesse pubblico né risulta redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (nota dell’Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, denominazione attuale della Struttura di progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura”, già Sezione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive);

•   nei documenti progettuali Urbana dichiara che l’intervento verrà eseguito su area di proprietà della medesima società “in virtù dell’atto di compravendita del 27 dicembre 2007, atto avanti al notaio Enrico Mele, Rep. 81.661, racc. 14.248”, censita catastalmente al Foglio 8, mappali 360 sub. 14, 2009, 2420, 2421, 2427, 2428, 2429. A tal proposito, si rileva come i mappali del Foglio 8 n. 2420, 2421, 2427 non risultino di proprietà della Società dal 2007, bensì siano proprio l’oggetto dell’atto di compravendita inviato con PEC del 30 giugno 2017, compravendita conclusa da Urbana il 26 marzo 2015 acquistando terreni di proprietà di alcuni soci della stessa (atto avanti il notaio Giovanni Rizzi, Rep. n. 116.120, racc. n. 22.683), acquisto rispetto a cui Urbana non ha mai dato prova del fatto che soddisfi tutte le condizioni poste dalla Direzione Servizi Sociali con nota del 16 giugno 2017.
Inoltre, rilevando l’inesattezza delle dichiarazioni progettuali (almeno parte dell’area su cui dovrebbe essere realizzato l’intervento non sembrerebbe quindi in proprietà di Urbana dal 2007 ma risulterebbe acquistata nel 2015), si evidenzia come rimanga ancora indefinita la questione relativa all’acquisto dell’immobile, non essendo stato chiarito quale sia e se vi sia acquisto di terreno in funzione della realizzazione progettuale;

•   gli elaborati trasmessi non si limitano ad integrare il progetto presentato entro i termini perentori assegnati con nota Prot. n. 237059 del 16 giugno 2017, ma rappresentano una variante significativa dell’intervento che conferma l’assoluta incompletezza di quanto presentato il 7 agosto 2017. L’intervento, diversamente da quanto trasmesso nel 2017, è suddiviso in 2 stralci realizzativi, di cui il secondo, come indicato nella nota pervenuta al Protocollo regionale n. 239684 del 25 giugno 2018 a firma del legale rappresentante della società Urbana, “è da ritenersi soggetto ad ulteriori variazioni in funzione dell’esito del permesso di Costruire”, evidenziando altresì la mancanza del titolo abilitativo edilizio. Inoltre, dagli elaborati grafici, ancorché incompleti, si evince che:

-   nel primo stralcio sono previste opere non oggetto di finanziamento regionale (area direzionale e formativa);
-   nel secondo stralcio è prevista la realizzazione dell’area dei laboratori di trasformazione cibi che è oggetto di finanziamento regionale, come altresì confermato dallo stesso legale rappresentante della società Urbana nella relazione allegata alla nota del 7 agosto 2017, che “è da ritenersi soggetto ad ulteriori variazioni in funzione dell’esito del permesso di Costruire”;

•    che l’indeterminatezza, ancora caratterizzante molti aspetti del progetto, rende probabile che l’intervento edilizio incontri ostacoli di ordine normativo e/o economico e/o temporale tali da precluderne la realizzazione, con pregiudizio per le finanze regionali e con mancato realizzo della finalità socio sanitaria, scopo precipuo del fondo di rotazione di cui all’art. 8 della legge regionale n. 7 del 2011;

•    che il fondo di rotazione di cui all’art. 8 della legge regionale n. 7 del 2011 è stato creato per la “costruzione e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari”. È chiaro quindi che la destinazione a finalità socio sanitarie degli immobili oggetto di intervento è condizione essenziale per il finanziamento;

RILEVATO:

  • che ad oggi la Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza non ha presentato alcun progetto compatibile con le finalità del fondo di rotazione di cui all’art. 8 della legge regionale n. 7 del 2011, nel rispetto dei criteri della DGR n. 1509 del 20 settembre 2011;
  • che gli impegni temporali stabiliti nella Convenzione sottoscritta in data 30 giugno 2016, a voler considerare anche la successiva proroga concessa con nota Prot. n. 237059 del 16 giugno 2017, risultano abbondantemente scaduti;

RITENUTO che non sia ulteriormente giustificabile l’immobilizzazione di risorse regionali;

VISTO l’art. 8 comma 5 della legge regionale n. 7 del 2011 il quale dispone che “In caso di violazione della convenzione, fatto salvo specifico nulla osta della Giunta regionale, nel caso permanga l’interesse socio-economico dell’operazione in essere, si fa valere la garanzia, con eventuale revoca dell’intervento e restituzione della somma già erogata”;

RILEVATO che non risulta liquidata alcuna somma alla Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza in relazione al finanziamento concesso con DDR n. 239 del 30/12/2014;

RITENUTO per le motivazioni indicate ai punti precedenti di dover provvedere alla revoca del finanziamento di € 1.766.300,00 concesso con DDR n. 239 del 30/12/2014 all’istituto suddetto;

RITENUTO di provvedere con successivo provvedimento alla ricognizione dei residui passivi ed attivi, una volta scaduti i termini per eventuali impugnative;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs 118/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

VISTO la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018-2020”;

VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020”;

VISTA la Legge regionale n. 28 del 7 agosto 2018 “Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020”;

decreta

  1. di provvedere nei confronti della Società Cooperativa Sociale Urbana con sede in Strada Cà Balbi 375 a Vicenza (VI), per quanto in parte narrativa espresso, alla revoca del finanziamento di € 1.766.300,00 concesso con DDR n. 239 del 30/12/2014;
  2. di dare atto che, una volta scaduti i termini per eventuali impugnative, si provvederà con apposito provvedimento alla ricognizione della presenza dei residui passivi ed attivi;
  3. di dare atto che il presente Decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  4. di rammentare, avverso il presente procedimento di revoca e contro gli atti che saranno adottati dalla Regione in conseguenza della stessa è riconosciuta facoltà alla Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza di richiedere tutela nelle competenti sedi giurisdizionali;
  5. di notificare copia del presente atto alla Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza, con sede in Strada Cà Balbi 375 a Vicenza (VI);
  6. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Fabrizio Garbin

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