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Bur n. 108 del 30 ottobre 2018


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 85 del 16 ottobre 2018

LUMIEI IMPIANTI SRL Richiesta di concessione per la produzione di energia con prelievo di acque pubbliche dal Rio Rin per uso idroelettrico-Rio Rin Comune di localizzazione: Lozzo di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Lumiei Impianti S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Rio Rin, interessante il territorio del Comune di Lozzo di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Lumiei Impianti S.r.l. (P.IVA. 02308011306) con sede legale in Sauris (UD) Via Sauris di Sopra n. 51/B C.A.P. 33020, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 12/05/2017 con prot. n. 187055 del 12/05/2017;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 226663 del 09/06/2017 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con nota prot. n. 229827 del 12/06/2017 e nota prot. n. 255822 del 29/06/2017;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 06/07/2017;

VISTA la nota prot. n. 277854 del 07/07/2017 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO  che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che non risultano pervenute osservazioni in merito all’istanza in oggetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 13/06/2018 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO      che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 459513 del 03/11/2017, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 11/07/2018, il quale ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs 152/2006 per le valutazioni finali di seguito riportate:

VALUTAZIONI FINALI
visto
il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale     ;

vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta LUMIEI IMPIANTI s.r.l., con nota acquisita con prot. n. 187055 del 12/05/2017, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativi documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;

considerato che riguardo ai luoghi interessati dal progetto, pur non essendo segnalata una pericolosità geologica secondo la cartografia del PAI, si sono registrati recentemente, in corrispondenza dell’opera di presa, episodi di dissesto a seguito delle precipitazioni intense del 04/09/2016, che hanno pesantemente modificato l’alveo del Rio Rin;

considerato che la cartografia del PAI identifica delle zone a pericolosità da valanga media ed elevata (P2 e P3) nei pressi dell’opera di presa, sul versante destro, non rilevate dallo studio preliminare ambientale;

considerato che il bacino sotteso dall’opera di presa ha una superficie di circa 5,2 kmq, inferiore al limite minimo di 10 kmq cui fa riferimento la DGR 1988/2015 per le nuove istanze di derivazione idroelettrica e che il suddetto bacino, interessante un comprensorio montano comprendente ambienti rocciosi in quota delle Marmarole, versanti detritici, zone boscate su pendii e in fondovalle con radure prative, presenta le caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli torrenti montani;

considerato che il Rio Rin non è stato interessato dalla valutazione dello stato ecologico ante operam e che presenta caratteristiche di naturalità tali da far presupporre almeno un giudizio non negativo circa lo stato chimico;

considerato che l’ancoraggio della condotta agli impalcati dei ponti implica un’esaustiva verifica dei medesimi, anche in ragione dell’invasività degli ancoraggi sulle strutture esistenti, comprendendo situazioni critiche come gli eventi di piena del torrente e le azioni sismiche;

considerato che l’intervento proposto prevede comunque di modificare un’opera idraulica esistente, realizzata ai fini della sicurezza idraulica in un tratto del Rio Rin caratterizzato da episodi di dissesto idrogeologico e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione dell’opera di presa;

considerato che l’innalzamento dell’opera di presa, per circa 30 cm, comporterebbe, in caso di piena centenaria, un livello idrico prossimo alla sommità delle ali della doppia briglia, nonché un rigurgito verso monte di circa 9 m, per i quali non sono state approfondite le conseguenze sulla sponda fluviale sinistra, soggetta ai citati fenomeni di dissesto idrogeologico;

considerato che non sono stati approfonditi gli impatti sulla viabilità durante la fase di cantiere, in relazione al passaggio degli automezzi attraverso l’abitato di Lozzo di Cadore e all’interferenza con il traffico veicolare turistico verso la località Pian de Buoi;

considerato che la portata di deflusso minimo vitale (DMV), pari a 20,8 l/s, pur conforme alle prescrizioni del P.T.A. (comma 4 dell’art. 42 delle NTA), è minore al minimo deflusso di rispetto (MDR), pari a 27,17 l/s, che il Piano Stralcio per la Gestione delle risorse idriche del fiume Piave assegna al Rio Rin (tratta omogenea n. 19 nella corrispondente cartografia), nei periodi 1° marzo - 31 maggio e 1° settembre - 30 novembre;

considerato che in relazione al rilascio della portata di DMV, così come quantificata dal progetto, non possono essere escluse alterazioni del bilancio idrico e idrogeologico nel tratto sotteso, nonostante l’apporto degli altri affluenti, a causa della natura disperdente dell’alveo e dell’attraversamento di substrati detritici;

considerato che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (turbina Pelton) intercetterebbe un’importante quota della portata naturale e che teoricamente non presenta, su base mensile, periodi di inattività dovuti alla portata naturale insufficiente (ma non si esclude, nel periodo invernale, il fermo dell’impianto per portata naturale insufficiente);

considerato che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale e che secondo la curva di durata della portata derivata soltanto per periodi limitati, corrispondenti agli episodi di piena e/o morbida del torrente, sarebbe assicurato lo sfioro delle acque per l’intera larghezza della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del Rio Rin, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle modifiche indotte dalla centralina sul letto del Rio Rin, nel tratto appena a monte dell’opera di presa, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico del Rio Rin, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono stati approfonditi;

considerato che solo a seguito della conclusione del monitoraggio ex-ante saranno possibili gli approfondimenti della analisi ambientale necessari a valutare l'entità degli impatti, sia con riferimento alla quantificazione delle portate naturali e delle dispersioni in alveo, sia con riferimento agli effetti sulle componenti biotiche

PRESO ATTO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è stato approvato nella seduta del 01/08/2018;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 339743 del 16/08/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 30 giorni per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis non facendo pervenire nel termine indicato le proprie osservazioni;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/07/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Lumiei Impianti S.r.l. (P.IVA. 02308011306) con sede legale in Sauris (UD) Via Sauris di Sopra n. 51/B C.A.P. 33020, pec: lumieimpianti@pec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Lozzo di Cadore;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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