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Bur n. 106 del 23 ottobre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 13 del 19 marzo 2018

BIOGARDA S.R.L. Impianto di compostaggio in loc. Bivio Rosalba - Valeggio sul Mincio (VR). Riduzione degli impatti odorigeni del compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano. Procedura di V.I.A., approvazione del progetto e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Il provvedimento prende atto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approva il progetto e rilascia l’autorizzazione integrata ambientale per l’installazione in loc. Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con nota prot. n. 181905 del 30.04.2015, la società BIOGARDA S.r.l. con sede legale a Valeggio sul Mincio (VR) in località Bivio Rosalba (C.F. e P.IVA 03153850239), ha presentato istanza di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014;
  • contestualmente alla domanda di cui al precedente punto, è stata depositata presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA;
  • il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 01.05.2015 sul quotidiano “Corriere del Veneto” l’annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto e la Regione Lombardia, la Provincia di Verona e la Provincia di Mantova, i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta Mantovana (MN);
  • il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 12.05.2015 presso la Casa di Riposo Gaetano Toffoli a Valeggio sul Mincio (VR);
  • verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 222256 del 27.05.2015 la Regione del Veneto ha comunicato l’avvio del procedimento;
  • il proponente, nella seduta del 03.06.2015, ha presentato il progetto alla Commissione Regionale V.I.A.;
  • in data 16.07.2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l’esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’impianto.

VISTI i pareri e le osservazioni, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., formulati da:

  • Comune di Marmirolo (ricevuta con prot. n. 261048 del 24/6/2015);
  • Parco del Mincio (ricevuta con prot. n. 270487 del 1/7/2015);
  • Comune di Valeggio sul Mincio (ricevuta con prot. n. 269577 del 1/7/2015);
  • Provincia di Mantova (ricevuta con prot. n. 271288 del 1/7/2015);
  • Sig.i Foglia, Remelli e Cordioli (ricevuta con prot. n. 278022 del 6/7/2015);
  • Sig.i Morandini e Gardoni (ricevuta con prot. n. 278424 del 7/7/2015);
  • ARPAV – Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche (ricevuta con prot. n. 302679 del 22/7/2015);
  • Provincia di Verona (ricevuta con prot. n. 31672 del 27/1/2016).

DATO ATTO che la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 29.07.2015, avendo riscontrato carenze progettuali e conoscitive, ha deliberato una richiesta di chiarimenti e integrazioni, notificata al proponente da parte del Settore V.I.A. con nota prot. n. 377942 del 22.09.2015.

CONSIDERATO che con nota del 27.10.2015, acquisita agli atti con prot. n. 434896 del 28.10.2015, il proponente ha richiesto una proroga per la consegna delle suddette integrazioni, concessa dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 04.11.2015 e comunicata con nota prot. n. 455711 del 10/11/2015.

VISTA la documentazione integrativa, trasmessa dalla Società con nota del 20.11.2015, acquisita con prot. n. 474501 del 20.11.2015, successivamente integrata con l’aggiornamento relativo della documentazione AIA del 04.02.2016, ricevuta dal Settore V.I.A. con prot. n. 43486 del 04.02.2016.

CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa e dell’approfondimento della documentazione integrativa presentata, si è svolto presso gli uffici regionali in data 04.02.2016, un incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali e il proponente.

PRESO ATTO della nota della Società proponente, ricevuta con prot. n. 51297 del 10.02.2016, con la quale chiede la sospensione dei termini di Giudizio della Commissione V.I.A. al fine di produrre nel più breve tempo possibile la documentazione progettuale relativa alle criticità emerse nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il 04.02.2016.

VISTA la nota prot. n. 109256 del 18.03.2016 con cui si comunica che la Commissione V.I.A., nel corso della seduta del 17.02.2016, ha accolto la richiesta di sospensione del 10.02.2016 per un periodo massimo di 45 giorni.

VISTA la “Documentazione integrativa in seguito alla riunione istruttoria avvenuta in data 4/2/2016”, trasmessa in data 18.03.2016 dalla società BIOGARDA S.r.l., ricevuta al prot. reg. n. 110369 del 21.03.2016.

CONSIDERATO che il proponente ha presentato in data 02.05.2016 (prot. reg. n. 170980 del 02.05.2016) “Integrazioni volontarie in seguito alla riunione istruttoria avvenuta in data 20/4/2016”, a seguito di quanto emerso ed evidenziato dall’autorità competente nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il 20.04.2016.

VISTO il parere favorevole espresso dalla Provincia di Verona a seguito delle succitate integrazioni volontarie, trasmesso in data 22.06.2016 (acquisito con prot. n. 243731 del 22.06.2016) che rettifica il precedente parere contrario.

DATO ATTO che, con nota prot. n. 357601 del 22.09.2016, è stato comunicato al proponente la sospensione dell’istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.

CONSIDERATO che il nuovo gruppo istruttorio ha incontrato in data 05.04.2017, presso gli uffici della Regione del Veneto, il proponente, gli enti locali e gli uffici regionali competenti, al fine di conoscere le caratteristiche dell’intervento proposto e lo stato dell’istruttoria.

DATO ATTO che, in data 07.07.2017 (ricevuta con protocollo n. 281408 del 10/7/2017), la società BIOGARDA S.r.l. ha presentato “Integrazioni volontarie” inerenti la linea di produzione di gesso da defecazione da fanghi, sulla quale nel frattempo sono intervenuti aggiornamenti normativi.

VISTE le osservazioni presentate dal Comune di Marmirolo in data 21.07.2017 (ricevute con prot. n. 299874 del 21.07.2017) sulle integrazioni presentate dalla ditta.

DATO ATTO che in data 25.08.2017 i competenti Uffici regionali per la V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 36037, copia della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

VISTA la nota n. 368191 del 01.09.2017 con cui la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso la relazione istruttoria n. 226/2017 del 31.08.2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla DGR n. 3173/2006.

DATO ATTO che a seguito della conclusione dell'istruttoria tecnica, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 06/12/2017, ha espresso, all’unanimità dei presenti, il parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame n. 17, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, posto nell’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi, convocata il 14.12.2017, ai sensi dagli artt. 29-quater e 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale reso (Allegato A), facendo salva l’eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso, altresì, a maggioranza dei presenti parere favorevole all’autorizzazione del progetto e al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere della medesima Conferenza di Servizi, che è posto nell’Allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 1229 del 28.02.2018, ha chiarito una aspetto sollevato da questa stessa Regione del Veneto, circa le competenze regionali nell’adozione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

PRESO ATTO che la succitata sentenza spiega in maniera inequivocabile che: La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro. […] D’altra parte, la previsione della competenza statale in materia di declassificazione “caso per caso” del rifiuto appare del tutto coerente, oltre che con la citata Direttiva UE, anche con l’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione che, come è noto, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva (e, dunque, anche alla potestà regolamentare statale), la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

RILEVATO che, il chiarimento di fonte giurisprudenziale solleva non pochi dubbi di legittimità dei procedimenti in itinere e della possibilità di poter avviare nuove iniziative da parte delle Regioni per il rilascio di provvedimenti di cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter del TUA, secondo gli indirizzi già forniti dal Ministero dell’Ambiente, con circolare del 1 luglio 2016.

RITENUTO quindi, di sospendere, in via del tutto cautelativa, nelle more di un intervento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare volto a chiarire il ruolo delle autorizzazioni regionali, il rilascio di autorizzazioni alla cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter del TUA, segnatamente alla operazione di recupero della sostanza organica per la produzione di “gessi di defecazione da fanghi” (operazione R3), nella nuova linea P2 dell’installazione.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 104/2010;

VISTO l’art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il D. Lgs. n. 159/2011;

VISTA la Legge n. 190/2012;

VISTA la L. R. n. 3/2000 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 3173/2006 e la DGR 2299/2014;

VISTA la DGR n. 575/2013;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26.03.1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 21/2018;

CONSIDERATO che la ditta risulta essere regolarmente certificata UNI EN ISO 14001:2004;

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta al progetto in questione, a favore della società BIOGARDA Srl (C.F. 03153850239), con sede legale in loc. Bivio Rosalba, a Valeggio sul Mincio (VR), è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che la società BIOGARDA Srl risulta aver presentato in data 28.09.2017 l’istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list") di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Verona, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti di domanda di compatibilità ambientale, di approvazione del progetto e di Autorizzazione Integrata Ambientale, non sono emersi elementi ostativi al rilascio del provvedimento a favore della società Biogarda S.r.l. che legittimi il proseguimento dell’attività attualmente svolta in impianto e la realizzazione degli interventi progettati.

decreta

  1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di concludere il procedimento avviato in data 27.05.2015, prendendo atto e facendo proprio il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., contenuto nel parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 17 del 06.12.2017, posto nell’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
  3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 17 del 06.12.2017, Allegato A al presente provvedimento;
  4. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto comunicato dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) con la nota prot. n. 368191 del 01.09.2017, con cui ha trasmesso la relazione istruttoria n. 226/2017 del 31.08.2017;
  5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
  6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  7. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'intervento in oggetto, fatta salva l’eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, considerato il parere positivo della Conferenza di Servizi del 14.12.2017 all’approvazione del progetto e al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo parere, posto nell’Allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
  8. che alla ditta BIOGARDA srl (C.F. 03153850239), con sede legale in loc. Bivio Rosalba, a Valeggio sul Mincio (VR), è rilasciata una Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione per il recupero dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno, sita in loc. Bivio Rosalba, a Valeggio sul Mincio (VR), catastalmente censita al Foglio 65, mappali nn. 311, 312, 314, 294 e 297 del medesimo Comune, per l’attività individuata al Punto 5.3 b) dell’Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152/06 s.m.i. Il presente titolo autorizzativo legittima:
  1. la prosecuzione dell’attività di produzione del Compost effettuata nella linea P1;
  2. la realizzazione degli interventi nelle sezioni impiantistiche di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani, di trattamento e condizionamento fanghi, linee P2 e P3;
  3. la realizzazione degli interventi migliorativi nella linea di compostaggio in conformità agli elaborati progettuali presentati;
  1. che l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi decreti legislativi n. 128/2010 e n. 46/2014. In ogni caso, il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004.
  • In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, i termini di presentazione per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire della data di rilascio del presente provvedimento.
  • Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia ed all’ARPAV competenti per territorio, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
  • Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo;
  1. che ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  • autorizzazione alla realizzazione degli interventi descritti in premessa;
  • all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  • autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  1. di sospendere, in via del tutto cautelativa, il rilascio dell’autorizzazioni alla cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’operazione di recupero della sostanza organica per la produzione di “gessi di defecazione da fanghi” (operazione R3), nella linea P2 dell’installazione;
  2. che, ai sensi dell’art. 24, comma 4, lettera b), della L. R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto devono iniziare entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento di approvazione e la messa in esercizio provvisorio dell’installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori. Trascorsi inutilmente detti termini, il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente;
  3. di stabilire che, per quanto attiene alle modalità realizzative e di gestione provvisoria dell’installazione, la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto valutato positivamente dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nonché alle prescrizioni contenute nel relativo parere;
  4. di prendere atto che, per la messa in esercizio provvisorio della nuova installazione, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall’art. 25, comma 3, della L. R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e all’ARPAV la seguente documentazione:
  1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
  2. certificato di collaudo funzionale;
  3. documentazione prodotta a seguito dell’attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D. Lgs. n. 156/2006 e s.m.i. e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell’installazione;
  4. documentazione attestante l’adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Verona, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  5. il nominativo del Tecnico Responsabile dell’installazione;
  1. di stabilire che, contestualmente al certificato di collaudo funzionale, la Ditta dovrà presentare la versione aggiornata del PMC, redatto secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, che consideri le fasi di gestione operativa dell’installazione nella configurazione di esercizio, al fine di ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva;
  2. che, il rilascio di un’AIA definitiva, nella nuova configurazione impiantistica, è demandata ad un successivo provvedimento subordinatamente alla presentazione del certificato di collaudo funzionale ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 della L. R. n. 3/2000;
  3. di stabilire che, per la prosecuzione dell’attività della linea di produzione del compost (P1) si applicano le disposizioni contenute nel provvedimento della Provincia di Verona, determinazione n. 2440 del 02 luglio 2015 e s.m.i, fino al rilascio dell’AIA nella configurazione di esercizio ordinario della nuova installazione;
  4. di prendere atto che la società BIOGARDA srl (C.F. 03153850239), con sede legale in loc. Bivio Rosalba, a Valeggio sul Mincio (VR), risulta aver presentato in data 28.09.2017 l’istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list") di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Verona, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;
  5. di stabilire che, ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all’emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l’avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;
  6. di incaricare la Direzione Ambiente dell’esecuzione del presente Atto;
  7. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
  8. il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  9. il presente provvedimento è comunicato alla ditta BIOGARDA Srl con sede legale e ubicazione dell’installazione in loc. Bivio Rosalba, 37067 - Valeggio sul Mincio (VR), al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla Provincia di Verona, al ARPAV Dipartimento di Verona e Osservatorio Regionale Rifiuti, e al B.U.R.V.;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(seguono allegati)

AllegatoA_379438.pdf
AllegatoB_379438.pdf

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