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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 13 del 19 marzo 2018
BIOGARDA S.R.L. Impianto di compostaggio in loc. Bivio Rosalba - Valeggio sul Mincio (VR). Riduzione degli impatti odorigeni del compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano. Procedura di V.I.A., approvazione del progetto e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Il provvedimento prende atto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approva il progetto e rilascia l’autorizzazione integrata ambientale per l’installazione in loc. Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTI i pareri e le osservazioni, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., formulati da:
DATO ATTO che la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 29.07.2015, avendo riscontrato carenze progettuali e conoscitive, ha deliberato una richiesta di chiarimenti e integrazioni, notificata al proponente da parte del Settore V.I.A. con nota prot. n. 377942 del 22.09.2015.
CONSIDERATO che con nota del 27.10.2015, acquisita agli atti con prot. n. 434896 del 28.10.2015, il proponente ha richiesto una proroga per la consegna delle suddette integrazioni, concessa dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 04.11.2015 e comunicata con nota prot. n. 455711 del 10/11/2015.
VISTA la documentazione integrativa, trasmessa dalla Società con nota del 20.11.2015, acquisita con prot. n. 474501 del 20.11.2015, successivamente integrata con l’aggiornamento relativo della documentazione AIA del 04.02.2016, ricevuta dal Settore V.I.A. con prot. n. 43486 del 04.02.2016.
CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa e dell’approfondimento della documentazione integrativa presentata, si è svolto presso gli uffici regionali in data 04.02.2016, un incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali e il proponente.
PRESO ATTO della nota della Società proponente, ricevuta con prot. n. 51297 del 10.02.2016, con la quale chiede la sospensione dei termini di Giudizio della Commissione V.I.A. al fine di produrre nel più breve tempo possibile la documentazione progettuale relativa alle criticità emerse nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il 04.02.2016.
VISTA la nota prot. n. 109256 del 18.03.2016 con cui si comunica che la Commissione V.I.A., nel corso della seduta del 17.02.2016, ha accolto la richiesta di sospensione del 10.02.2016 per un periodo massimo di 45 giorni.
VISTA la “Documentazione integrativa in seguito alla riunione istruttoria avvenuta in data 4/2/2016”, trasmessa in data 18.03.2016 dalla società BIOGARDA S.r.l., ricevuta al prot. reg. n. 110369 del 21.03.2016.
CONSIDERATO che il proponente ha presentato in data 02.05.2016 (prot. reg. n. 170980 del 02.05.2016) “Integrazioni volontarie in seguito alla riunione istruttoria avvenuta in data 20/4/2016”, a seguito di quanto emerso ed evidenziato dall’autorità competente nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il 20.04.2016.
VISTO il parere favorevole espresso dalla Provincia di Verona a seguito delle succitate integrazioni volontarie, trasmesso in data 22.06.2016 (acquisito con prot. n. 243731 del 22.06.2016) che rettifica il precedente parere contrario.
DATO ATTO che, con nota prot. n. 357601 del 22.09.2016, è stato comunicato al proponente la sospensione dell’istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.
CONSIDERATO che il nuovo gruppo istruttorio ha incontrato in data 05.04.2017, presso gli uffici della Regione del Veneto, il proponente, gli enti locali e gli uffici regionali competenti, al fine di conoscere le caratteristiche dell’intervento proposto e lo stato dell’istruttoria.
DATO ATTO che, in data 07.07.2017 (ricevuta con protocollo n. 281408 del 10/7/2017), la società BIOGARDA S.r.l. ha presentato “Integrazioni volontarie” inerenti la linea di produzione di gesso da defecazione da fanghi, sulla quale nel frattempo sono intervenuti aggiornamenti normativi.
VISTE le osservazioni presentate dal Comune di Marmirolo in data 21.07.2017 (ricevute con prot. n. 299874 del 21.07.2017) sulle integrazioni presentate dalla ditta.
DATO ATTO che in data 25.08.2017 i competenti Uffici regionali per la V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 36037, copia della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.
VISTA la nota n. 368191 del 01.09.2017 con cui la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso la relazione istruttoria n. 226/2017 del 31.08.2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla DGR n. 3173/2006.
DATO ATTO che a seguito della conclusione dell'istruttoria tecnica, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 06/12/2017, ha espresso, all’unanimità dei presenti, il parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame n. 17, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, posto nell’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi, convocata il 14.12.2017, ai sensi dagli artt. 29-quater e 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale reso (Allegato A), facendo salva l’eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso, altresì, a maggioranza dei presenti parere favorevole all’autorizzazione del progetto e al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere della medesima Conferenza di Servizi, che è posto nell’Allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 1229 del 28.02.2018, ha chiarito una aspetto sollevato da questa stessa Regione del Veneto, circa le competenze regionali nell’adozione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
PRESO ATTO che la succitata sentenza spiega in maniera inequivocabile che: La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro. […] D’altra parte, la previsione della competenza statale in materia di declassificazione “caso per caso” del rifiuto appare del tutto coerente, oltre che con la citata Direttiva UE, anche con l’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione che, come è noto, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva (e, dunque, anche alla potestà regolamentare statale), la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
RILEVATO che, il chiarimento di fonte giurisprudenziale solleva non pochi dubbi di legittimità dei procedimenti in itinere e della possibilità di poter avviare nuove iniziative da parte delle Regioni per il rilascio di provvedimenti di cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter del TUA, secondo gli indirizzi già forniti dal Ministero dell’Ambiente, con circolare del 1 luglio 2016.
RITENUTO quindi, di sospendere, in via del tutto cautelativa, nelle more di un intervento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare volto a chiarire il ruolo delle autorizzazioni regionali, il rilascio di autorizzazioni alla cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter del TUA, segnatamente alla operazione di recupero della sostanza organica per la produzione di “gessi di defecazione da fanghi” (operazione R3), nella nuova linea P2 dell’installazione.
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 104/2010;
VISTO l’art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;
VISTO il D. Lgs. n. 159/2011;
VISTA la Legge n. 190/2012;
VISTA la L. R. n. 3/2000 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 3173/2006 e la DGR 2299/2014;
VISTA la DGR n. 575/2013;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26.03.1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 21/2018;
CONSIDERATO che la ditta risulta essere regolarmente certificata UNI EN ISO 14001:2004;
CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta al progetto in questione, a favore della società BIOGARDA Srl (C.F. 03153850239), con sede legale in loc. Bivio Rosalba, a Valeggio sul Mincio (VR), è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;
PRESO ATTO che la società BIOGARDA Srl risulta aver presentato in data 28.09.2017 l’istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list") di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Verona, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;
RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti di domanda di compatibilità ambientale, di approvazione del progetto e di Autorizzazione Integrata Ambientale, non sono emersi elementi ostativi al rilascio del provvedimento a favore della società Biogarda S.r.l. che legittimi il proseguimento dell’attività attualmente svolta in impianto e la realizzazione degli interventi progettati.
decreta
Alessandro Benassi
(seguono allegati)
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