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Bur n. 101 del 09 ottobre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 82 del 25 settembre 2018

REGGELBERGBAU S.R.L. Impianto idroelettrico Santa Caterina Comune di localizzazione: Ponte nelle Alpi (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Reggelbergbau S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Piave in Comune di Ponte nelle Alpi (BL) poco a valle del Ponte di Santa Caterina.

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Reggelbergbau S.r.l. (P.IVA./C.F 01235280219) con sede legale in Nova Ponente (BZ) Via Rio Nero n. 4 CAP 39050, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 24/04/2017 con prot. n. 163850 del 27/04/2017 e successivamente corretta con nota prot. n.198887 del 22/05/2017;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 188752 del 15/05/2017 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con nota prot. n. 197125 del 19/05/2017 e nota prot. n. 198887 del 22/05/2017;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 01/06/2017;

VISTA la nota prot. n. 224731 del 08/06/2017 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/06/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini sono pervenute le osservazioni formulate dal Comune di Ponte nelle Alpi, acquisite con prot. n. 287735 del 13/07/2017;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 10/05/2018 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 457440 del 02/11/2017 ha trasmesso il proprio esito istruttorio;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 01/08/2018, il quale ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs 152/2006 per le valutazioni finali di seguito riportate:

VALUTAZIONI FINALI

Premesso quanto sopra valutato lo studio preliminare ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti, per le valutazioni e considerazioni di seguito riportate:

-  VISTO il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1856 del 12/12/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013; D.D. del Ministero dell’ambiente n. 29 del 13/02/2017, D.D. n. 30 del 13/02/2017);

-  VISTA E ANALIZZATA l’istanza di procedura di verifica di assoggettabilità presentata dalla società Reggelbergbau S.r.l., con nota acquisita il 24/04/2017 con prot. n. 163850 del 27/04/2017 e successivamente corretta con nota prot. n.198887 del 22/05/2017;

-  PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica n. 269/2017 del 26/10/2017, inviata dalla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. in data 02/11/2017 con prot. n. 457440, la quale ha verificato l'effettiva non necessità della valutazione d'incidenza con prescrizioni e raccomandazioni;

-  VISTE le osservazioni espresse dal Comune di Ponte nelle Alpi;

-  VISTO il parere dell'Autorità di Bacino del 28/07/2015;

-  CONSIDERATO il contributo istruttorio della Provincia di Belluno del 30/07/2018 prot. n. 31336 che invita il proponente a uno specifico approfondimento nel SIA a seguito della conclusione del monitoraggio ex-ante finalizzato alla dimostrazione del non deterioramento del corpo idrico che valuti gli effetti prodotti dalla derivazione in cumulo con quelli introdotti dalle altre derivazioni presenti e da eventuali altre istanze sugli elementi di qualità biologica, chimico-fisica e idromorfologica del corpo idrico;

-  CONSIDERATO che gli interventi si collocano all'interno della forra del fiume Piave di particolare pregio naturalistico e nei pressi dell'ottocentesco ponte di Santa Caterina, manufatto tutelato;

-  PRESO ATTO che lo sbarramento è costituito da un basamento fisso in cemento dell'altezza di circa 2,30 m rispetto all'attuale quota del letto del fiume esteso per l'intera sezione dell'alveo, circa 42 m, e che l'opera andrà a modificare il deflusso delle portate e non solamente quelle di piena;

-  CONSTATATO che non sono note le modalità e tempistiche di abbattimento della paratia mobile, al fine di comprendere il comportamento del corso d'acqua in regime di piena e gli standard di sicurezza da garantire a valle dell'opera;

-  CONSIDERATO che dovrà essere valutato l'effetto causato dall'abbassamento repentino della paratoia mobile in occasione delle criticità idrauliche del corso d'acqua;

-  CONSIDERATO che l'innalzamento del livello del corso d'acqua a monte dello sbarramento andrà ad eliminare le visuali sulle parti rocciose affioranti in alveo e le caratteristiche di “forra”, la quale verrà intaccata anche con le opere di disgaggio, di ammorsamento sulle pareti delle opere murarie e attraverso la posa di un rinforzo corticale costituito da funi metalliche e reti a doppia torsione;

-  CONSIDERATO che le pareti rocciose sono praticamente verticali con vistose erosioni selettive degli strati più marnosi e che le stesse sono attraversate da linee di fatturazione non recenti;

-  VALUTATO che l'importante aumento del livello idrometrico, di oltre 5 m a monte dello sbarramento, comporta la creazione di un invaso esteso a circa 1,7 km a monte dell'opera di presa, il quale determinerà la riduzione della vegetazione ripariale sia nella zona a valle dell'impianto ma anche a monte nella porzione d'invaso e che tale situazione che si viene a creare merita approfondimento in ragione dell'importante funzione ecologica per l'ecosistema fluviale e per il Corridoio Ecologica regionale;

-  VALUTATO che è necessario un approfondimento sulla dinamica del trasporto solido e sulla quantità di materiale trattenuto dall’opera durante la fase di esercizio e la predisposizione di un piano di gestione di detto materiale, al fine di evitarne il deposito in cumuli sulle sponde del corso d’acqua;

-  CONSIDERATO che è necessario valutare e garantire la funzionalità della scala di rimonta pesci in ogni condizione di esercizio del bacino;

-  CONSIDERATO che l'invaso che si verrà a creare avrà carattere permanente e che modifica la morfologia e le caratteristiche del corso idrico con riguardo anche alla stagionalità delle sue portate;

-  CONSIDERATO che il progetto prevede attività di scavo del suolo e sottosuolo per l'esecuzione delle opere in progetto senza definire una stima di quantità di materiale da scavo derivante dalla realizzazione delle opere in ordine anche alla dimostrazione dell'integrale possibile riutilizzo in sito del materiale proveniente dagli scavi stessi;

-  CONSIDERATO che, in sede di presentazione dell’istanza di VIA, la documentazione relativa alle terre e rocce da scavo deve essere conforme al vigente DPR 120/2017;

-  CONSIDERATO che è prevista una riduzione di superficie boscata di tipo ripariale in corrispondenza dell'area di cantiere per un estensione di circa 1150 mq;

-  CONSIDERATO che non è stimata l'interferenza dei mezzi di cantiere con l'area ludico/ricreativa recentemente recuperata;

-  CONSIDERATO che il piano di dismissione dell'opera prevede la rinaturalizzazione del sito dopo 5 anni dalla dismissione dell'impianto;

-  PRESO ATTO che poco a monte dell'opera in progetto si è verificato un dissesto franoso attivo in località Santa Caterina che merita approfondimenti, tenuto conto anche delle gravose condizioni di “svaso rapido” che possono venirsi a creare a seguito dell’abbattimento della rubber dam;

-  CONSIDERATO che non appare sufficiente la mera elencazione degli scarichi che potenzialmente interessano l’invaso, è necessaria la localizzazione dei punti di scarico con un approfondimento del loro impatto nel tratto di alveo interessato ovvero nel bacino artificiale in progetto;

-  VALUTATA la non idoneità per fragilità geologica del sito oggetto d'intervento;

-  CONSIDERATO che non sono state elaborate nello Studio Preliminare considerazioni sulle possibili alternative progettuali;

-  CONSIDERATO le alterazioni significative della morfologia e dell'assetto percettivo scenico, intrusione e suddivisione;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/08/2018, si intendono approvate seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 346846 del 24/08/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni, salvo eventuale richiesta di proroga, per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis non facendo pervenire nel termine indicato le proprie osservazioni;

decreta

1.  le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.  di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 01/08/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;

3.  avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.

4.  di trasmettere il presente provvedimento alla società Reggelbergbau S.r.l. (P.IVA./C.F 01235280219) con sede legale in Nova Ponente (BZ) Via Rio Nero n. 4 CAP 39050 pec: reggelbergbau@secure-pec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Ponte nelle Alpi;

5.  di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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