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Bur n. 101 del 09 ottobre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 81 del 25 settembre 2018

IDROZETA S.R.L. Richiesta di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Fiorentina in territorio del Comune di Selva di Cadore (BL) Comune di localizzazione: Selva di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Idrozeta S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Torrente Fiorentina, interessante il territorio del Comune di Selva di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera m) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Idrozeta Srl (C.F. e P.IVA 04789570266) con sede legale in Via E.Fermi n. 8/A 31050 Vedelago (TV), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA in data 21/12/2017 prot. n. 534095;

VISTA la nota prot. n. 28437 del 24/01/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web della Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/02/2018, è avvenuta la presentazione da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

  • L’opera di presa è prevista a monte di due briglie esistenti e sarà costituita principalmente da: una nuova traversa in c.a. rivestita in pietrame, una luce calibrata per il costante rilascio del DMV, una scala di risalita dei pesci, una griglia di prelievo, uno sghiaiatore esterno ed uno interno, un dissabbiatore, un sistema di sghiaiamento, una vasca di carico ed un locale tecnico per alloggiare la quadristica a servizio dei dispositivi installati;
  • La condotta forzata sarà in acciaio, avrà una lunghezza di 634 m e sarà posta in sinistra idrografica lungo il tracciato distinto catastalmente come strada comunale. È previsto un attraversamento in sub alveo;
  • La centrale di produzione verrà realizzata in sinistra idrografica, conterrà 2 turbine Francis ad asse orizzontale e la potenza installata sarà di 460 kW;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute le osservazioni formulate dal Comune di Selva di Cadore (prot. n. 756 del 20/02/2018), acquisite dagli uffici della U.O. VIA con prot. n. 66288 del 20/02/2018;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende la procedura di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 185873 del 21/05/2018, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni;

CONSIDERATO che la società Idrozeta S.r.l. ha presentato documentazione integrativa volontaria, acquisita dagli uffici della U.O. V.I.A con nota prot. n. 229767 del 18/06/2018;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 01/08/2018, il quale ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs 152/2006 per le valutazioni finali di seguito riportate:

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;

VISTO che l’area d’intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che il progetto prevede il rilascio del DMV pari a 136 l/s;

CONSIDERATO che si tratta della realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico nel Torrente Fiorentina con opera di presa in destra idrografica, condotta forzata e centrale di produzione;

CONSIDERATO che il tratto di corso del torrente Fiorentina interessato dalla derivazione in argomento non risulta classificato;

CONSIDERATO che nel torrente Fiorentina, nel tratto di interesse, sono presenti varie fonti di pressione, in particolare sono presenti altre derivazioni e pertanto risulta necessario approfondire il tema degli effetti cumulativi;

CONSIDERATO che l’intervento prevede la costruzione di una nuova briglia in un tratto del torrente Fiorentina dove sono già presenti altre opere trasversali, risulta pertanto necessario effettuare una verifica di compatibilità tra le opere idrauliche che tenga conto delle variazioni morfologiche anche nella variabile temporale;

CONSIDERATO che non è stato sufficientemente valutato il trasporto solido né la quantità di materiale trattenuto dall’opera di presa nella fase di esercizio;

CONSIDERATO che la documentazione relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo non è conforme al vigente DPR 120/2017;

CONSIDERATO che l’intervento prevede il passaggio in sub alveo dello scavo per l’installazione della condotta forzata e dei cavi in fibra ottica e che lo stesso risulta poco approfondito negli elaborati progettuali, si ritiene necessario dettagliare maggiormente questo aspetto;

CONSIDERATO che nelle aree interessate dalle opere previste in progetto sono presenti vari fenomeni franosi (frane località Bosconero-Boa dell’Orso e frana alla confluenza del torrente Loschiesuoi nel torrente Fiorentina come per altro indicate nello studio geologico e geotecnico commissionato dalla U.O. Genio Civile Belluno per la Realizzazione di una briglia selettiva lungo ilo T. Fiorentina in loc. l’Aiva a difesa degli abitati sottostanti nei comuni di Alleghe e Selva di Cadore, a firma dello Studio Associato Fenti) e versanti con forte pendenza, risulta necessario integrare la relazione geologica con approfondimenti geologici e geomorfologici dell’area interessata;

CONSIDERATO che l’intervento coinvolge anche aree a dissesto classificate a pericolosità P3 dal PAI e che tale aspetto non comporta una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere previste; è, però, un tratto che denota la fragilità del territorio, che deve essere tenuta in debita considerazione;

CONSIDERATO che risulta necessario effettuare una verifica geognostica e individuare le modalità di esecuzione dei lavori al fine di assicurare la sicurezza delle maestranze e la stabilità delle aree circostanti;

CONSIDERATO che non vengono sufficientemente definiti gli effetti relativi alla percezione visiva dovuta alla sottrazione d'acqua nel tratto d'alveo sotteso in corrispondenza del tratto di corso d’acqua sotteso, anche tramite rendering;

CONSIDERATE le caratteristiche dell’opera e valutati gli impatti potenziali sulle componenti ambientali di seguito riportati:

  • Atmosfera
  • Acqua
  • Suolo e sottosuolo
  • Vegetazione
  • Fauna
  • Rumore e vibrazioni;

CONSIDERATE le osservazioni del Comune di Selva di Cadore, in data 20/02/2018 prot. n. 756;

VISTO il Parere dell’Autorità di Bacino n. 358 del 21/03/2014;

VISTE le considerazioni di carattere ambientale contenute nel parere n.16/2015 della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l’espressione di pareri da formulare secondo i criteri di cui all’art. 9 del R.D. 1775/1933; il suddetto parere è stato fatto proprio dalla Provincia di Belluno con decreto della n.179/2015;

PRESO ATTO della richiesta integrazioni dell’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, prot. n. 185873 del 21/05/2018, con cui si segnala che la documentazione trasmessa è parzialmente conforme rispetto a quanto previsto con D.G.R. n. 1400/2017, anche rispetto alla dichiarazione conclusiva dello studio, e che gli stessi giudizi espressi sull'entità delle incidenze non risultano essere congrui rispetto alle pregresse parti dello studio in riferimento all'ambito dell'influenza sugli habitat e sulle specie del sito della rete Natura 2000 coinvolto, tenuto conto degli obiettivi di conservazione;

VALUTATO che l’intervento comporta modifiche ambientali significative;

CONSIDERATO INOLTRE

  • che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene una serie di misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico;
  • che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2018;
  • che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2018;
  • che i dati utilizzati per la curva di durata non sono coerenti con quelli utilizzati per la stima idrologica;
  • che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero definire il Deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo;

AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VIA SI RITIENE OPPORTUNO FAR PRESENTE QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO:

  1. di avviare la procedura di VIA solo a seguito della conclusione del monitoraggio ex-ante finalizzato alla dimostrazione del non deterioramento del corpo idrico, con particolare riferimento alla quantificazione delle portate naturali e delle dispersioni in alveo, degli effetti sulle componenti biotiche, chimico-fisiche e idromorfologiche del corpo idrico;
  2. di verificare la compatibilità della derivazione in argomento con:
    • le misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico contenute nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali;
    • la Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali;
  3. di analizzare il tema degli effetti cumulativi, considerato che nel torrente Fiorentina, nel tratto di interesse, sono presenti varie fonti di pressione;
  4. di approfondire gli effetti relativi alla percezione visiva dovuta alla sottrazione d'acqua nel tratto d'alveo sotteso, anche tramite rendering;
  5. di verificare la compatibilità tra le opere idrauliche esistenti con la briglia in progetto, tenendo conto delle variazioni morfologiche anche nella variabile temporale;
  6. di analizzare gli aspetti riguardanti la sicurezza idrogeologica e la stabilità dei versanti interessati dalle opere;
  7. di dettagliare maggiormente il passaggio in sub alveo dello scavo per l’installazione della condotta forzata e dei cavi in fibra ottica;
  8. di analizzare con maggior dettaglio gli aspetti geologici e geomorfologici dell’area interessata;
  9. di definire le modalità di esecuzione dei lavori al fine di assicurare la sicurezza delle maestranze e la stabilità delle aree circostanti ed effettuare una verifica geognostica;
  10. di effettuare la stima del trasporto solido e la quantità di materiale trattenuto dall’opera durante la fase di esercizio; predisporre un piano di gestione di detto materiale, al fine di evitarne il deposito in cumuli sulle sponde del corso d’acqua;
  11. di ripresentare un PMC secondo le linee guida ARPAV “Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua interessati da impianti idroelettrici”;
  12. con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, di aggiornare gli elaborati secondo i disposti del DPR 120/2017, privilegiando la gestione del materiale di terre e rocce ai sensi del citato DPR 120/2017, in osservanza dell’Art.179 del Dlgs 152/2006 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”;
  13. di presentare le integrazioni richieste dell’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, prot. n. 185873 del 21/05/2018.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/08/2018, si intendono approvate seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347084 del 24/08/2018, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni, salvo eventuale richiesta di proroga, per le proprie osservazioni;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha trasmesso alla società Idrozeta S.r.l. con nota prot. n. 365065 del 07/09/2018, per opportuna conoscenza, la nota di richiesta di integrazioni relativa alla VINCA;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis non facendo pervenire nel termine indicato le proprie osservazioni;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 01/08/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Idrozeta S.r.l. (C.F. e P.IVA 04789570266) con sede legale in Via E.Fermi n. 8/A 31050 Vedelago (TV) pec: idrozetasrl@pec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Selva di Cadore;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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