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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 80 del 25 settembre 2018
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di Bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura). Comuni di localizzazione: Santa Giustina in Colle e Camposampiero (PD). Parere Commissione Regionale V.I.A. 01/08/2012, n. 369. Proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 348 del 19/03/2013.
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 348 del 19/03/2013 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relativo a "Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di Bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)" sito nei comuni di Santa Giustina in Colle e Camposampiero (PD), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.
Il Direttore
PREMESSO che il progetto “Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di Bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)” sito nei Comuni di Santa Giustina in Colle e Camposampiero (PD), presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Consorzio di Bonifica “Sinistra Medio Brenta” e “Dese Sile”) è stato oggetto di procedura di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09) con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 348 del 19/03/2013, pubblicata nel BUR n. 30 del 02/04/2013, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA 01/08/2012, n. 369 (Allegato A alla citata DGR);
TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;
VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata D.G.R. n. 348 del 19/03/2013, formulata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 123041 del 30/03/2018;
CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento, con particolare riferimento alla nota acquisita con prot. n. 295267 del 12/07/2018 inerente lo stato di avanzamento dei lavori;
CONSIDERATO che, con la succitata nota del 12/07/2018, il proponente dichiara che “i lavori sono stati avviati ed in particolare è stato completato lo scavo di due bacini, è in fase avanzata lo scavo del terzo bacino, mentre rimangono da realizzare i due manufatti”;
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 12/09/2018 agli atti della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni, le quali hanno tenuto conto:
RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 348 del 19/03/2013 pubblicata nel BUR n. 30 del 02/04/2013, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 369 del 01/08/2012 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate:
PRESCRIZIONI:
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e con la documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Prevedere il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n° 2424 del 08.08.2008 del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii..
3. Per quanto attiene l’aspetto paesaggistico, salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza, alla quale dovrà essere richiesto parere in sede di rilascio di proroga dell’autorizzazione, si conferma l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al Parere Paesaggistico disposto dalla Direzione Urbanistica con nota protocollo n. 495562 del 21/09/2010, indicate al paragrafo n. 2.1 (Quadro Programmatico):
4. Siano ottemperate le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica N.REG./2009/109 in data 03/08/2009 da parte degli Uffici della Direzione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), indicate al paragrafo n. 3 (Siti di Importanza Comunitaria - Valutazione d'Incidenza):
5. Prima dell'inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri.
6. Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative (euro 4) per quanto attiene alle emissione di rumore e gas di scarico.
7. Dovrà essere eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, cosi da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.
8. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure necessari per evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni per ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
9. Vengano previste delle apposite aree di deposito e stoccaggio per i materiali di scavo, secondo le direttive della D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008 nonché del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili inquinamenti nelle aree circostanti.
11. Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell'acqua ed i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l'immediato recupero degli ambienti interessati.
12. Dovrà essere previsto un Piano di manutenzione a cura del Consorzio Acque Risorgive, nonché il monitoraggio della qualità delle acque a monte ed a valle degli interventi ai fini della verifica dell'abbattimento dei parametri previsti dalla scheda di finanziamento e comunicato all’Ente finanziatore del presente progetto. Il Piano di monitoraggio per la stima dell’efficacia degli interventi dovrà essere sottoposto all’approvazione di ARPAV. Parametri da concordare con ARPAV stessa.
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento “Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di Bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)” sito nei comuni di Santa Giustina in Colle e Camposampiero (PD), rilasciato con DGR n. 348 del 19/03/2013 pubblicata nel BUR n. 30 del 02/04/2013, è prorogata di cinque anni a partire dal 02/04/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 369 del 01/08/2012 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, tenuto conto della relazione istruttoria del 12/09/2018, agli atti della U.O. VIA, a firma della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni e della Direzione Ambiente.
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Santa Giustina in Colle, al Comune di Camposampiero, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno Padova e Treviso.
5. Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione, per il seguito di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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