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Bur n. 101 del 09 ottobre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 80 del 25 settembre 2018

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di Bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura). Comuni di localizzazione: Santa Giustina in Colle e Camposampiero (PD). Parere Commissione Regionale V.I.A. 01/08/2012, n. 369. Proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 348 del 19/03/2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 348 del 19/03/2013 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relativo a "Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di Bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)" sito nei comuni di Santa Giustina in Colle e Camposampiero (PD), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di Bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)” sito nei Comuni di Santa Giustina in Colle e Camposampiero (PD), presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Consorzio di Bonifica “Sinistra Medio Brenta” e “Dese Sile”) è stato oggetto di procedura di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09) con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 348 del 19/03/2013, pubblicata nel BUR n. 30 del 02/04/2013, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA 01/08/2012, n. 369 (Allegato A alla citata DGR);

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata D.G.R. n. 348 del 19/03/2013, formulata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 123041 del 30/03/2018;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento, con particolare riferimento alla nota acquisita con prot. n. 295267 del 12/07/2018 inerente lo stato di avanzamento dei lavori;

CONSIDERATO che, con la succitata nota del 12/07/2018, il proponente dichiara che “i lavori sono stati avviati ed in particolare è stato completato lo scavo di due bacini, è in fase avanzata lo scavo del terzo bacino, mentre rimangono da realizzare i due manufatti”;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 12/09/2018 agli atti della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni, le quali hanno tenuto conto:

  • delle motivazioni delle richiesta proroga, finalizzata a consentire al proponente di completare i lavori, collaudare e rendicontare le opere;
  • della relazione sullo stato di attuazione del progetto, con la descrizione degli interventi già realizzati e di quelli ancora da realizzare, in particolare si prende atto del fatto che “è stato completato lo scavo di due bacini, è in fase avanzata lo scavo del terzo bacino, mentre rimangono da realizzare i due manufatti”;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità del progetto già valutato e conferma la validità delle conclusioni del SIA redatto nel 2008, riportate dalla Commissione Regionale VIA nel Parere del 01/08/2012, n. 369 con prescrizioni;
  • dell’opportunità di aggiornare ed integrare le prescrizioni di cui al parere n. 369 del 01/08/2012 della Commissione regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse e dello stato di avanzamento dei lavori;

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 348 del 19/03/2013 pubblicata nel BUR n. 30 del 02/04/2013, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 369 del 01/08/2012 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate:

PRESCRIZIONI:

1.  Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e con la documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2.  Prevedere il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n° 2424 del 08.08.2008 del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii..

3.  Per quanto attiene l’aspetto paesaggistico, salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza, alla quale dovrà essere richiesto parere in sede di rilascio di proroga dell’autorizzazione, si conferma l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al Parere Paesaggistico disposto dalla Direzione Urbanistica con nota protocollo n. 495562 del 21/09/2010, indicate al paragrafo n. 2.1 (Quadro Programmatico):

  • le operazioni di cantierizzazione dell’area vengano pianificate privilegiando, con riguardo all’individuazione dei siti ove allestire i cantieri, aree già compromesse e comunque prevedendo il ripristino dei luoghi. Siano adottati tutti i necessari accorgimenti in materia di contenimento delle emissioni acustiche;
  • sia previsto il ripristino della vegetazione danneggiata durante la fase di cantiere e la restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dalle opere non più necessarie alla fase di esercizio. Dove non è possibile il ripristino, è necessario avviare un piano di recupero ambientale con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona;
  • per tutte le operazioni nelle quali sia è previsto l’impianto di nuova vegetazione (alberature, arbusti, canna palustre) siano utilizzate essenze provenienti da vivai certificati della regione conformemente ai disposti della DGR n. 3263 del 15/10/2004;
  • vanno assecondate le geometrie consuete del territorio, per non frammentare e/o dividere disegni territoriali consolidati;
  • tutti i manufatti, quali scatolari, elementi in cemento armato, che a lavori ultimati emergeranno dalla quota campagna, vengano dipinti con le tonalità dell’ocra tenue.

4.  Siano ottemperate le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica N.REG./2009/109 in data 03/08/2009 da parte degli Uffici della Direzione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), indicate al paragrafo n. 3 (Siti di Importanza Comunitaria - Valutazione d'Incidenza):

  • siano rispettate le mitigazioni previste in fase progettuale come indicato nella Fase 3,D1 PERDITA DI HABITAT E HABITAT DI SPECIE, della relazione per la Valutazione d’Incidenza Ambientale esaminata: Relativamente all’ecosistema d’alveo e ripariale le alterazioni temporanee, come previsto dal progetto, saranno successivamente attraverso l’impianto di siepi composte da specie arboree ed arbustive autoctone.Le specie da utilizzare sono quelle che meglio si adattano alle condizioni igrofile quali Ontano nero (Alnus glutinosa), Sanguinella (Cornus sanguinea), Frangola (Frangola alnus), Frassino ossifilo (Fraxinus angustifolia), Pado (Prunus Paudus), Salice Bianco (Salix Alba), Salice ripaiolo (Salix eleagnos), Salice grigio ( Salix cinerea), Salice rosso (Salix purpurea), in grado di ospitare mammalofauna, entomofauna ed avifauna per la sosta, il rifugio, l’alimentazione e la riproduzione, quindi favorendo la ricolonizzazione dell’area, con conseguente aumento della biodiversità;
  • sia adempiuto quanto indicato nella Fase 3, D3: PERDITA DI SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO E PERTURBAZIONE ALLE SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA, dove si prevede che: al fine di evitare danni ai nidi ed alle nidiate gli interventi relativi alla rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva dovranno essere eseguiti nel periodo che va dalla tarda estate all’inizio della primavera;
  • siano inoltre attentamente rispettate le mitigazioni previste nella Fase 2, I ALTERAZIONI DIRETTE O INDIRETTE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI, ARIA, ACQUA, SUOLO.

5.  Prima dell'inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri.

6.  Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative (euro 4) per quanto attiene alle emissione di rumore e gas di scarico.

7.  Dovrà essere eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, cosi da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

8.  Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure necessari per evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni per ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.

9.  Vengano previste delle apposite aree di deposito e stoccaggio per i materiali di scavo, secondo le direttive della D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008 nonché del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

10.  Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili inquinamenti nelle aree circostanti.

11.  Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell'acqua ed i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l'immediato recupero degli ambienti interessati.

12.  Dovrà essere previsto un Piano di manutenzione a cura del Consorzio Acque Risorgive, nonché il monitoraggio della qualità delle acque a monte ed a valle degli interventi ai fini della verifica dell'abbattimento dei parametri previsti dalla scheda di finanziamento e comunicato all’Ente finanziatore del presente progetto. Il Piano di monitoraggio per la stima dell’efficacia degli interventi dovrà essere sottoposto all’approvazione di ARPAV. Parametri da concordare con ARPAV stessa.

decreta

1.  Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2.  Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento “Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di Bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)” sito nei comuni di Santa Giustina in Colle e Camposampiero (PD), rilasciato con DGR n. 348 del 19/03/2013 pubblicata nel BUR n. 30 del 02/04/2013, è prorogata di cinque anni a partire dal 02/04/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 369 del 01/08/2012 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, tenuto conto della relazione istruttoria del 12/09/2018, agli atti della U.O. VIA, a firma della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni e della Direzione Ambiente.

3.  Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

4.  Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Santa Giustina in Colle, al Comune di Camposampiero, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno Padova e Treviso.

5.  Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione, per il seguito di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.

6.  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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