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Bur n. 101 del 09 ottobre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 79 del 25 settembre 2018

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del Taglio di Mirano. Comune di localizzazione: Santa Maria di Sala (VE). Parere Commissione Regionale V.I.A. 13/03/2013, n. 401. Proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 698 del 14/05/2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 698 del 14/05/2013 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relativo al "Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del Taglio di Mirano" nel comune di Santa Maria di Sala (VE), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del Taglio di Mirano” sito nel Comune di Santa Maria di Sala (VE), presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Consorzio di Bonifica “Sinistra Medio Brenta” e “Dese Sile”) è stato oggetto di procedura di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09);

PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 698 del 14/05/2013 pubblicata nel BUR n. 47 del 04/06/2013, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 401 del 13/03/2013 (Allegato A alla citata DGR n. 698);

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 698 del 14/05/2013, formulata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 196447 del 28/05/2018;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento, con particolare riferimento alla nota acquisita con prot. n. 295267 del 12/07/2018 inerente lo stato di avanzamento dei lavori e alla nota acquisita con prot. n. 317261 del 30/07/2018 inerente il recepimento delle prescrizioni n. 2 e n. 4 contenute nel parere della Commissione Regionale VIA n. 401 del 13/03/2013;

CONSIDERATO che ARPAV ha espresso parere favorevole in riferimento al Piano di Monitoraggio presentato in recepimento della prescrizione n. 4 ritenendo altresì utile protrarre il monitoraggio di un ulteriore anno rispetto a quanto proposto, per un totale di anni 2; tale richiesta è motivata dal cambiamento dell'utilizzo dell'area il quale potrebbe determinare una radicale modifica delle condizioni ecologiche del suolo/sottosuolo sia dal punto di vista chimico che biologico;

CONSIDERATO che, a seguito gara d’appalto a mezzo procedura negoziata, con la determina del RUP del 25/07/2017, n. 397, i lavori in argomento sono stati definitivamente aggiudicati;

ACQUISITO il Decreto della Direzione Ambiente del 04/07/2018, n. 289, che approva il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 12/09/2018 agli atti della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni, le quali hanno tenuto conto:

  • delle motivazioni delle richiesta proroga, finalizzata a consentire al proponente di completare i lavori, collaudare e rendicontare le opere;
  • della relazione sullo stato di attuazione del progetto, con la descrizione degli interventi già realizzati e di quelli ancora da realizzare con il relativo crono-programma previsto per il completamento dei lavori; in particolare si prende atto del fatto che sono stati realizzati i manufatti in cemento armato previsti dal progetto, mentre deve essere ancora realizzato lo scavo ed il modellamento dei bacini di fitodepurazione;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità del progetto già valutato e conferma la validità delle conclusioni del SIA redatto nel 2009, riportate dalla Commissione Regionale VIA nel Parere del 13/03/2013, n. 401 con prescrizioni;
  • dell’opportunità di aggiornare ed integrare le prescrizioni di cui al parere n. 401 del 13/03/2013 della Commissione regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse e dello stato di avanzamento dei lavori;

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 698 del 14/05/2013 pubblicata nel BUR n. 47 del 04/06/2013, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 401 del 13/03/2013 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
  2. Tutte le aree interessate temporaneamente a vario titolo dall’infrastruttura di progetto, con particolare attenzione alle aree di cantiere e/o di stoccaggio provvisorio del materiale di scavo, dovranno essere al termine dei lavori ripristinate nello stato originario.
  3. In merito al Piano di Monitoraggio predisposto dal proponente in ottemperanza alla prescrizione n. 4 del parere VIA n. 401 del 13/03/2013, il proponente dovrà:
  • protrarre il monitoraggio di un ulteriore anno rispetto a quanto proposto, per un totale di anni 2;
  • considerare nel monitoraggio anche l’attecchimento della nuova vegetazione, che nel primo anno potrebbe non giungere a regime;
  • garantire nell'area un'adeguata manutenzione ai fini della funzionalità della stessa (sfalcio periodico).
  1. Ai fini della verifica dell’efficacia dell’intervento in termini di abbattimento dei nutrienti, dovranno essere trasmessi alla Direzione Regionale Progetto Venezia, con frequenza almeno annuale tramite apposito report, i risultati del monitoraggio previsto.
  2. Per quanto attiene al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, dovrà essere rispettato quanto previsto dal Decreto della Direzione Ambiente della Regione del Veneto n. 289 del 04/07/2018.
  3. I mezzi di cantiere e i mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere, utilizzati per la realizzazione dell’opera siano omologati almeno stage 3B per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico.

Per quanto attiene l’aspetto archeologico, salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza, alle quali dovrà essere richiesto parere in sede di rilascio di proroga dell’autorizzazione, si conferma l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al parere n. 401 del 13/03/2013:

  1. Prima dell’inizio dei lavori, è necessario che vengano effettuati una serie di saggi preventivi, con oneri non a carico della Soprintendenza Archeologica, detti saggi preventivi dovranno essere eseguiti con l’assistenza archeologica continuativa a cura di personale dotato di adeguata professionalità.
  2. Le modalità e le tempistiche di esecuzione dei saggi dovranno essere concordate con la Soprintendenza Archeologica, cui spetta la direzione scientifica dell’intervento prescritto.
  3. Eventuali ritrovamenti di reperti di interesse storico archeologico potranno condizionare la realizzabilità delle opere di progetto e potranno dar luogo ad ulteriori provvedimenti di tutela da parte degli uffici della Soprintendenza Archeologica.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento “Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del Taglio di Mirano” nel comune di Santa Maria di Sala, rilasciato con DGR n. 698 del 14/05/2013 pubblicata nel BUR n. 47 del 04/06/2013, è prorogata di cinque anni a partire dal 04/06/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 401 del 13/03/2013 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, tenuto conto della relazione istruttoria del 12/09/2018, agli atti della U.O. VIA, a firma della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni e della Direzione Ambiente.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, al Comune di Santa Maria di Sala, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno Padova e Treviso.
  5. Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione, per il seguito di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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