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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 78 del 20 settembre 2018
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero - II° Stralcio - Scolo Vernise. Comuni di localizzazione: Scorzè (VE) e Zero Branco (TV). Determinazione Commissione Regionale V.I.A. 16/01/2013, n. 1. Proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 265 del 05/03/2013.
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 265 del 05/03/2013 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relativo a "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero - II° Stralcio - Scolo Vernise" sito nei comuni di Scorzè (VE) e Zero Branco (TV), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.
Il Direttore
PREMESSO che il progetto “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero - II° Stralcio - Scolo Vernise” sito nei Comuni di Scorzè (VE) e Zero Branco (TV), presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Consorzio di Bonifica “Sinistra Medio Brenta” e “Dese Sile”) è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/99 conclusa con DGR n. 3522 del 22/11/2005 che ha fatto proprio il parere n. 126 del 24/10/2005 della Commissione Regionele VIA;
PREMESSO che il suddetto progetto è stato successivamente oggetto di procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 19-bis della L.R. 10/99, la quale si è conclusa con DGR n. 265 del 05/03/2013 pubblicata nel BUR n. 26 del 19/03/2013, che ha fatto propria la determinazione della Commissione Regionale VIA n. 1 del 16/01/2013 (Allegato A alla citata DGR n. 265);
TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;
VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 265 del 05/03/2013, formulata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 90568 del 08/03/2018;
CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento, con particolare riferimento alla nota acquisita con prot. n. 295267 del 12/07/2018 inerente lo stato di avanzamento dei lavori;
CONSIDERATO che il proponente dichiara che in data 05/06/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori alla ditta appaltatrice per le operazioni di accantieramento;
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 12/09/2018 agli atti della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni, le quali hanno tenuto conto:
RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 265 del 05/03/2013 pubblicata nel BUR n. 26 del 19/03/2013, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 1 del 16/01/2013 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate:
PRESCRIZIONI
decreta
Luigi Masia
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