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Bur n. 94 del 14 settembre 2018


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 102 del 11 settembre 2018

Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2018 della DOCG ''Amarone della Valpolicella'' e DOCG ''Recioto della Valpolicella''. Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2.

Note per la trasparenza

Il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal Consorzio tutela vini Valpolicella e dell’andamento del mercato dei vini a DOCG “Recioto della Valpolicella” e “Amarone” della Valpolicella”, riduce la percentuale della resa delle uve da mettere a riposo raccolte nel periodo vendemmiale 2018 e atte a produrre i vini a DOCG “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTO il regolamento (UE) della Commissione del 14 luglio 2009 n. 607 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

PRESO ATTO che l’articolo 39, comma 2, della medesima legge, prevede tra l’altro che le regioni, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato, possono, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali regionali, ridurre la resa massima di vino classificabile come DO per ettaro ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

VERIFICATO che l’attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui al citato articolo 39 vanno definite dai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della citata L. 238/2016;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV - prot. n. 19848 del 14 marzo 2016, che ha confermato l’incarico al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (di seguito Consorzio di tutela) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del D.lgs 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” e per le DOC “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”;

ATTESO che con il decreto della Direzione agroalimentare n. 11 del 29 luglio 2016 sono state adottate per il triennio dal 2016/2017 al 2018/2019, disposizioni riguardanti la sospensione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione per le uve atte a produrre i vini DOCG “Amarone della Valpolicella”, “Recioto della Valpolicella” e DOC “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”;

VISTA la nota del 30 luglio 2018 prot. n. 71/2018, integrata dalla successiva comunicazione del 2 agosto 2018, ns prot. n. 326260 in data 3 agosto 2018, con la quale il Consorzio di tutela ha chiesto, per le produzioni ottenute dalla vendemmia 2018:

  • la riduzione dei volumi di uva messa a riposo atta a produrre i vini a DOCG “Amarone della Valpolicella” e a DOCG “Recioto della Valpolicella”, prevedendo così un quantitativo massimo di 4,8 tonnellate di uva per ettaro di vigneto idoneo a produrre le predette uve;
  • l’innalzamento del suddetto limite fino a 5,4 tonnellate per ettaro di uva, esclusivamente per le aziende certificate biologiche e per le aziende certificate “RRR”;

VISTI i vigenti disciplinari di produzione dei vini DOCG “Recioto della Valpolicella” ed “Amarone della Valpolicella” ed in particolare i rispettivi articoli 4;

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio di tutela allegata alla succitata domanda contenente l’esito del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 19 giugno 2018, i pareri delle organizzazioni professionali di categoria e delle organizzazioni professionali agricole interessate, la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e del potenziale della denominazione predisposta in collaborazione con l’Università di Padova, la relazione sulle potenzialità della certificazione “RRR” (Riduci Risparmia Rispetta) e sulla sostenibilità economica-sociale predisposta dall’Università di Verona e verificati altresì i dati storici delle produzioni di uva e delle giacenze dei vini, nonché l’andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;

CONSTATATO che la Certificazione di produzione integrata “RRR” (Riduci Risparmia Rispetta) - sviluppata ed attuata dal 2011 dal citato Consorzio quale programma per la sostenibilità delle produzioni - viene riconosciuta alle aziende che volontariamente richiedono di entrare nel programma che è aperto a tutti i produttori associati al Consorzio e a quelli non associati che si sottopongono ai controlli di un ente terzo autorizzato; 

VISTO che la certificazione RRR ha come prerequisito l’adesione dell’impresa al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) su tutta la superficie vitata aziendale e che risulta in linea con le politiche regionali per un settore vitivinicolo veneto sempre più sostenibile;

CONSTATATO che al tema della sostenibilità il consumatore rivolge sempre più attenzione ricercando prodotti con minor impatto ambientale, non disgiunti dall’introduzione di peculiarità in ambito sociale e della salute dei cittadini e che tali aspetti possono riflettersi sul prezzo di mercato, sulla maggior efficienza nell’utilizzo delle risorse e in una riduzione dei costi;

TENUTO CONTO che l’aumento della sostenibilità delle produzioni risulta questione fondamentale per lo sviluppo armonico del settore vitivinicolo, in relazione alle esigenze dei produttori, dei cittadini e dei consumatori, tanto che la Regione del Veneto ha istituito, con DGR 372/2018, un gruppo di lavoro interdisciplinare per individuare e implementare una gestione maggiormente sostenibile del processo produttivo nel settore; 

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del 10 agosto 2018, n. 80, è pervenuta l’osservazione dell’Associazione Agricoltori e Vitivinicoltori della Valpolicella Classica – AVVC (protocollo n. 341467/2018) che, sulla base di propria analisi storico-produttiva, ha chiesto di rivalutare l’iniziativa avanzata dal Consorzio di tutela proponendo nuovo schema di riduzione della percentuale di cernita delle uve incentrato su una zonazione territoriale che tenga conto dell’incidenza che ciascuna zona individuata ha avuto nell’aumento storico della produzione complessiva delle specifiche denominazioni di origine, fino ai livelli attuali;

ACQUISITE le controdeduzioni del Consorzio di tutela alle suddette osservazioni (protocollo n. 354477/2018) con le quali lo stesso ha valutato negativamente uno schema di ripartizione delle percentuali di cernita delle uve imperniato su una zonazione che privilegi alcune zone della denominazione a discapito di altre, modalità, per altro, in contrasto con la normativa comunitaria di settore;

ATTESO che con la medesima nota il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela ha comunicato, in esito alla seduta del 29 agosto 2018 ed esaminata l’evoluzione del potenziale produttivo della denominazione, la permanenza delle condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza e la conferma della riduzione della percentuale di uva ettaro da mettere a riposo destinata a produrre i vini a DOCG “Amarone della Valpolicella” e a DOCG “Recioto della Valpolicella”, dal 65% al 40%, aumentata al 45% per l’uva messa a riposo atta a produrre i vini delle sopracitate denominazioni esclusivamente per le aziende certificate biologiche e per le aziende certificate RRR;

PRESO ATTO che il Consorzio di tutela è rappresentativo dell’intera filiera produttiva dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”;

TENUTO CONTO di quanto espresso in merito della richiesta dalle organizzazioni professionali di categoria e dalle organizzazioni professionali della regione, così come previsto dall’articolo 39, comma 2 della Legge n. 238/2016 e dall’art 4, dello specifico disciplinare di produzione;

TENUTO CONTO che la proposta formulata dal Consorzio, seppur non condivisa dai soggetti che hanno trasmesso osservazioni e controdeduzioni, è adottata secondo un principio di imparzialità e di sostenibilità per tutte le superfici atte a produrre uve da destinare alla produzione dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione politiche agroalimentari - ora Direzione agroalimentare - emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura della riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2018 della DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi di legge, oggettivi e di fatto per dar attuazione, per la vendemmia 2018, alla richiesta del Consorzio di ridurre la percentuale di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini di cui all’oggetto;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa – parte integrante del presente provvedimento - ed ai sensi della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 art. 39, c. 2 e degli articoli 4, c. 13 e 15 dei pertinenti disciplinari di produzione, che il quantitativo di uve da mettere a riposo raccolte nella vendemmia 2018 e atte a produrre i vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”, non deve superare:
  • 4,8 tonnellate di uva per ettaro di vigneto idoneo a produrre le predette uve, corrispondenti a 19,20 ettolitri di vino finito;
  • 5,4 tonnellate di uva per ettaro di vigneto idoneo a produrre le predette uve corrispondenti a 21,60 ettolitri di vino finito, esclusivamente per le aziende certificate “RRR” e per le aziende certificate biologiche per le uve atte a produrre vini della DOC “Valpolicella”, DOC “Valpolicella ripasso”, DOCG “Recioto della Valpolicella”, DOCG “Amarone della Valpolicella”;
  1. di stabilire che AVEPA è tenuta a verificare la coerenza tra la dichiarazione unificata di cui all’articolo 37 della Legge n. 238/2016 e il potenziale produttivo di ciascun soggetto avente titolo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;
  1. di stabilire che Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA spa) è tenuta nel processo di controllo dei vini della DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella” e quindi nell’emettere i pareri di conformità, a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
  1. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) e al Consorzio tutela vini Valpolicella;
  1. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  1. di pubblicare l’intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
    http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/vitivinicolo,
    http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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