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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 73 del 03 settembre 2018
AIM Servizi a Rete S.r.l. Disconnessione idraulica del canale industriale di Lobia dal fiume Bacchiglione e derivazione idrica dalle Rogge Feriana e Zubana ad uso idroelettrico - Comune di localizzazione: Caldogno (VI) Comune interessato: Vicenza (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto per la disconnessione idraulica del canale industriale di Lobia dal fiume Bacchiglione e derivazione idrica dalle Rogge Feriana e Zubana ad uso idroelettrico sito nel Comune di Caldogno (VI), presentato dalla società AIM Servizi a Rete S.r.l.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, 2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 ( che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera o) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’ex art. 20 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da AIM Servizi a Rete S.r.l. (P.IVA./C.F 03196810240), con sede legale in Vicenza Via Contrà Pedemuro San Biagio n. 72, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 360546 del 26/9/2018;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 378115 del 05/10/2016, la Direzione Commissioni Valutazioni, ha richiesto il perfezionamento della documentazione e che la società AIM Servizi a Rete S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota del 12/10/2016 (acquisita agli atti con prot. n. 395510 del 14/10/2016);
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 24/10/2016;
VISTA la nota prot. n. 429210 del 4/11/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 24/10/2016;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/3/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:
e oltre i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 21/3/2018 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 297086 del 19/7/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 162/2017 nella quale, tra l’altro:
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 6/6/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
per i motivi di seguito elencati:
verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza e l’esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni della valutazione di incidenza;
tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni e delle raccomandazioni di seguito indicate:
CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI
RACCOMANDAZIONI
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/6/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 6/6/2018;
decreta
Luigi Masia
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