Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 91 del 04 settembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 70 del 21 agosto 2018

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova. Comuni di localizzazione: Cologna Veneta (VR), Pressana (VR), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Urbana (PD), Merlara (PD). Comuni interessati: Casale di Scodosia (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, per la realizzazione di una condotta sotterranea per il trasporto di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta, nelle Province di Verona e Padova.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 1 lettera d) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO (C.F 91022300288) con sede legale in via Augustea 25 – 35042 Este (PD), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 21.05.2018 con prot. n. 184796 del 21.05.2018, ed in seguito perfezionata con note prot. n. 192941 e 192837 del 24.05.2018;

VISTA la nota prot. n. 199849 del 29.05.2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web della Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06.06.2018, è avvenuta la presentazione da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una condotta sotterranea a bassa pressione della lunghezza di circa 19 km, da utilizzarsi ai fini dell’irrigazione di un’ampia porzione di territorio compresa tra le province di Verona e Padova ed avente lo scopo di impedire la diffusione delle sostanze perfluoro alchiliche (PFAS). La condotta trasporterà infatti le acque prelevate dal canale L.E.B. per una portata equivalente a quella attualmente attinta dal proponente dal fiume Fratta (2.025 l/s), per la fornitura di acque non contaminate da PFAS ai principali ditretti irrigui posti lungo il confine ovest del territorio consortile (Distretti Guà, Monastero e Fratta), per un territorio pari a circa 8.000 ha.

Il progetto prevede in sintesi la realizzazione dei seguenti interventi principali:

  • Opera di presa dal canale LEB;
  • Condotta di adduzione di circa 19 km;
  • Botte a sifone di sottopasso del fiume Fratta;
  • Opere di attraversamento (di corsi d’acqua minori, di strade, della rete ferroviaria, di altre reti interferenti);
  • N. 6 Opere di derivazione finalizzate alla distribuzione irrigua;
  • Rete di adduzione e distribuzione irrigua in comune di Merlara (2° stralcio);

VISTE le note trasmesse dal proponente ed acquisite agli atti con prot. n. 278679 del 04.07.2018 e prot. n. 286471 del 05.07.2018;

ATTESO che con nota prot. n. 240662 del 25.06.2018, la Direzione di Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ha richiesto l’inserimento all’ordine del giorno della Commissione Regionale Ambiente e Salute, dell’argomento di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che, in occasione della seduta del 02.07.2018, la Commissione Regionale Ambiente e Salute, dopo ampia illustrazione dell’argomento in oggetto, ne ha preso atto favorevolmente;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

  1. Consorzio di Bonifica L.E.B. - Nota prot. n. 268471 del 03.07.2018;
  2. Snam Rete Gas S.p.A. - Nota prot. n. 292182 del 10.07.2018;
  3. Confagricoltura Padova - Nota prot. n. 292576 del 10.07.2018;
  4. Versalis S.p.A. - Nota prot. n. 294690 del 12.07.2018;
  5. Sig. Paolo Galante - Nota prot. n. 296065 del 12.07.2018;

PRESO ATTO che oltre i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

  1. IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. - Nota prot. n. 301049 del 17.07.2018;
  2. Cia Agricoltori Italiani Padova - Nota prot. n. 300521 del 17.07.2018;
  3. Azienda ULSS 9 Scaligera - Nota prot. n. 301604 del 17.07.2018;
  4. Coldiretti Padova - Nota prot. n. 302015 del 18.07.2018;
  5. Comune di Urbana – Nota prot. n. 306329 del 20.07.2018;
  6. Comune Merlara – Nota prot. n. 306498 del 20.07.2018;
  7. Azienda ULSS 6 Euganea – Nota prot. n. 306350 del 20.07.2018;
  8. Comune Montagnana – Nota prot. n. 306315 del 20.07.2018;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico ed un sopralluogo su alcuni punti dell’area di intervento, in data 19.07.2018, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che il proponente, con nota del 23.07.2018, acquisita al prot. regionale con n. 307245 del 23.07.2018, ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 310578 del 24.07.2018 a scopo di chiarimento e precisazioni a seguito dell’incontro tecnico tenutosi in data 19.07.2018;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende la procedura di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 311950 del 25.07.2018, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 138/2018, nella quale, tra l’altro, si dichiara che per il progetto in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione ed ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si stabiliscono alcune prescrizioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 01.08.2018, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che l’intervento è finalizzato ad assicurare la disponibilità di risorsa idrica irrigua di buona qualità ad un territorio agricolo di rilevante estensione;

DATO ATTO che gli impatti negativi dell’opera sono tutti riconducibili alla sola fase di realizzazione e risultano temporanei e reversibili;

DATO ATTO che le vulnerabilità riscontrate in fase di cantiere, riferibili in particolare al clima acustico ed alla qualità dell’aria, risultano mitigabili adottando opportune misure in fase di realizzazione dell’opera;

DATO ATTO che l’esame dei dati progettuali permette di confermare complessivamente l’impatto positivo dell’intervento nel territorio, soprattutto con riferimento alla qualità dell’acqua della falda superficiale ed alla salubrità dei prodotti agricoli;

CONSIDERATO che l’opera di progetto comporta potenziali effetti positivi in materia di salute e sicurezza delle popolazioni coinvolte e dell’ambiente biotico in generale, viste le possibili conseguenze per la salute umana derivanti dall’utilizzo di acque irrigue contaminate da PFAS;

CONSIDERATO che l’opera va ad inserirsi in un territorio caratterizzato dalla presenza di colture agrarie tipiche e specializzate in un contesto produttivo agricolo interessato da una forte dinamica negli ordinamenti produttivi, che si sostiene esclusivamente grazie all’esercizio dell’irrigazione, le cui produzioni di elevata qualità richiedono di essere tutelate e garantite;

CONSIDERATO che l’intervento risulta in linea con gli obiettivi del risparmio idrico e del razionale utilizzo della risorsa irrigua come previsto dalla DGRV n. 962/2016 “Adozione di linee guida per il rilascio e rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso irriguo e per la redazione di un documento costituente il quadro di programmazione dell’irrigazione in forma collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica nel territorio regionale Veneto”;

VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, delle controdeduzioni del proponente, nonché degli esiti degli approfondimenti, delle considerazioni e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

VERIFICATO pertanto che, con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, nel rispetto delle condizioni ambientali individuate;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 01.08.2018, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate;

Prescrizioni:

1.  tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, nonché comprensiva delle misure di mitigazione, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.

2.  al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le condizioni morfologiche e paesistiche precedenti.

3.  dovrà essere garantita in fase realizzativa l’assistenza durante gli scavi da parte di personale esperto archeologo con oneri a carico dell’Amministrazione appaltante.

4.a  di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Lycaena dispar, Acipenser naccarii, Alosa fallax, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Emys orbicularis, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus pygargus, Falco vespertinus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Siano esclusi qualsiasi opera e intervento che dovessero essere realizzati, anche parzialmente, all’interno delle aree della rete natura 2000.

4.b  di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi (anche con riguardo la continuità idraulica). Qualora si provveda alla messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione, sia precedentemente effettuata una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti di tale campagna andranno documentati anche secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 (in aggiunta, comprensivi di: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio) e altresì comunicati all’autorità regionale per la valutazione di incidenza. La derivazione in argomento sia effettuata preferibilmente con strutture regolabili o secondo modalità modulabili per l’eventuale adeguamento della portata anche in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore, senza pregiudicare la qualità dei corpi idrici connessi con il sistema di derivazione in argomento.

4.c  di eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) ovvero individuando e applicando opportune misure a tutela di tali specie (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l’erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). La rimozione della vegetazione legnosa (arbustiva e arborea) sia effettuata nel periodo ottobre-marzo. Il cronoprogramma venga dettagliato rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.

4.d  di documentare la verifica del rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

5.  che tutte le derivazioni in essere lungo il fiume Fratta, di cui è prevista la dismissione, dovranno una volta realizzata la nuova derivazione in esame, essere rimosse e le arginature del Fratta rimesse allo stato pristino ovvero garantita la manutenzione a cura del Consorzio richiedente.

6.  in fase di cantiere, vengano adottate tutte le misure atte a mitigare l’impatto acustico, concordandole in fase di deroga coi comuni competenti.

7.  qualora venissero utilizzati impianti con emissione di rumore a forte direttività, questi dovranno essere orientati opportunamente e dovranno essere adottate paratoie acustiche in modo da mitigare il più possibile l’impatto verso i ricettori sensibili.

8.  i terreni di risulta dalle attività di perforazione con tecnica di microtunneling dovranno essere opportunamente analizzati secondo i parametri e le profondità di indagine previste dal DPR n. 120/17. In base ai risultati analitici dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente.

9.  il materiale inerte da approvvigionare necessario all’opera non dovrà provenire da cave di prestito.

10.  al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di cantiere, dovrà essere previsto l’utilizzo di mezzi con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV.

11.  le opere di drenaggio per la depressione della falda in fase di cantiere dovranno essere oggetto di monitoraggio idrochimico sulle acqua addotte per i parametri indicati dal proponente (metalli, pH, conducibilità, fluoruri, cloruri, solfati, nitrati, azoto ammoniacale, PFAS, composti aromatici e/o alifatici) individuando un punto di prelievo rappresentativo per ogni km di cantiere (circa 19 punti) ovvero sulla base della significatività rispetto al corpo idrico attinto. Le analisi dovranno essere effettuate immediatamente prima della messa in funzione del sistema di drenaggio stesso. Con cadenza semestrale dovrà essere effettuato anche un monitoraggio del fiume Fratta per i medesimi parametri e in un punto individuato sempre a monte dei lavori di scavo e di immissione delle acque di drenaggio. Prima della immissione nel fiume Fratta delle acque di drenaggio dovrà essere valutato se i volumi di acqua immessi e le concentrazioni dei parametri misurati possano comportare un peggioramento dello stato della qualità delle acque del Fratta. Qualora si rilevi un peggioramento dovranno essere comunicate a Regione, Provincia, Comune e ARPAV le misure messe in atto per ridurre l’apporto inquinante.

12.  le acque di drenaggio, qualora dalla valutazione suddetta non si rilevino criticità, dovranno essere comunque esclusivamente immesse nel fiume Fratta.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 01.08.2018, si intendono approvate seduta stante;

decreta

1.  Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2.  Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 01.08.2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le prescrizioni di cui in premessa.

3.  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.

4.  Di trasmettere il presente provvedimento al CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, con sede legale in via Augustea 25 – 35042 Este (PD) – Pec: adigeuganeo@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Provincia di Padova, Provincia di Verona, Comune di Cologna Veneta (VR), Comune di Pressana (VR), Comune di Minerbe (VR), Comune di Montagnana (PD), Comune di Urbana (PD), Comune di Merlara (PD), Comune di Casale di Scodosia (PD), Direzione Generale ARPAV, Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, Consorzio di Bonifica di Secondo Grado Lessinio - Euganeo - Berico, Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, RFI - Direzione Territoriale Produzione, SNAM Rete Gas - Centro di Verona, IES - Polo Logistico di Mantova, VERSALIS S.p.A., Direzione Operativa U.O. Genio Civile di Padova, Direzione Operativa U.O. Genio Civile di Verona, Direzione Difesa del Suolo U.O. Servizio Idrico Integrato, Direzione Difesa del Suolo U.O. Bonifica e Irrigazione, Direzione Ambiente, Direzione Agrombiente, Caccia e Pesca, Direzione Commissioni Valutazioni U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.

5.  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro