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Bur n. 91 del 04 settembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 68 del 21 agosto 2018

SINERGO SPA Impianto idroelettrico nel Comune di Legnago-Conca di Torretta Comune di localizzazione: Legnago (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude con prescrizioni dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla società Sinergo Spa che prevede di realizzare un impianto idroelettrico nel Comune di Legnago nella frazione di Torretta.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Sinergo Spa con sede legale in Martellago (VE) Via Cà Bembo n. 152 CAP 30030 (C.F. e P.IVA. 038777160279), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni U.O. V.I.A. con protocollo n. 384311 del 10/10/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 18/10/2016;

VISTA la nota prot. n. 430618 del 07/11/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 18/10/2016;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/03/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 139680 del 06/04/2017 è stato convocato un incontro tecnico presso la sede dell’U.O. Genio Civile di Verona con la società e gli enti e le amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 363440 del 30/08/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 196/2017 nella quale si propone un esito favorevole con prescrizioni e raccomandazione alla valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che non risultano pervenute osservazioni in merito all’istanza in oggetto;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 11/07/2018, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ed in particolare:

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. 1856/2015;
  • la D.G.R. 1988/2015;
  • la D.G.R. 1628/2015;

esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,

visto che l’area d’intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000;

considerato che l’impianto è previsto all’interno degli argini del Canalbianco nella striscia di terra che separa la traversa dalla conca di navigazione del nodo idraulico a servizio di Idrovia Veneta;

considerati gli effetti cumulativi non significativi, stante la tipologia di impianto previsto;

visto il parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco (prot. n. 135802 del 03.03.2014) che prevede la realizzazione di una scala di rimonta per la fauna ittica e non ritiene di determinare il rilascio del DMV;

preso atto che l’impianto non è soggetto al rilascio del Deflusso Minimo Vitale dato che l’impianto stesso non implica alcun tratto sotteso né alcuna sottrazione della portata idrica;

considerato la Relazione Istruttoria Tecnica n. 196/2017 allegata al Parere Vinca acquisito in data 30/08/2017 con prot. n. 363440 con la quale l’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha verificato la non necessità della Valutazione d’Incidenza, esprimendo prescrizioni ed una raccomandazione;

ha deciso all’unanimità dei presenti di escludere l’intervento in esame dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del D.Lgs. 152/2006, la verifica attivata allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto non genera impatti significativi sull'ambiente nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

PRESCRIZIONI

  • in riferimento dell’art. 40 delle NTA del PAT di Legnago riguardo “aree idonee a condizione 3” si preveda la realizzazione di uno studio di dettaglio con indagini dirette per verificare la consistenza puntuale del suolo;
  • venga eseguito uno studio dettagliato in merito alle possibili interazioni, con particolare attenzione alle contaminazioni, nei confronti delle acque sotterranee durante la fase di cantiere;
  • venga monitorata dopo l’entrata in esercizio dell’impianto in accordo con ARPAV e Comune di Legnago, una campagna di misurazioni acustiche presso i recettori sensibili individuati dallo studio di impatto acustico e sia garantito l’attuale clima acustico senza modificazioni in aumento;
  • vengano concordate con la Società Sistemi Territoriali S.p.a. e con l’Unità Organizzativa Genio Civile di Verona le modalità di regolazione dei livelli idrici a monte e valle dell’impianto e di movimentazione delle paratoie di sostegno;
  • vengano concordate con la Società Sistemi Territoriali S.p.a. e con l’Unità Organizzativa Genio Civile di Verona le modalità di asporto e smaltimento del materiale grigliato considerato che il Canalbianco è interessato da un abbondante trasporto di rifiuti e di ramaglie;
  • in riferimento alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 196/2017 allegata al Parere Vinca acquisito in data 30/08/2017 con prot. n. 363440 (a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti) con la quale l’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha verificato la non necessità della Valutazione d’Incidenza:
  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate, ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  2. di dotare i dispositivi per gli spostamenti della fauna ittica di strutture regolabili ovvero di modalità di regolazione modulabili per garantire un adeguato tirante idrico e per l’eventuale adeguamento con la normativa di settore.
    Per i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo preferire sistemi combinati di materiale inerte/materiale vivo al fine di ridurre il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
  3. di utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora necessario, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e con modulazione di intensità;
  4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, misure idonee alla limitazione di torbidità e atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi dei tratti limitrofi al corpo interessato;
  5. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E Raccomanda:

  • di fornire, ai fini del perfezionamento dell’atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all’allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

PRESO ATTO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è stato approvato nella seduta del 01/08/2018;

decreta

1.  le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2.  di prendere atto delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/07/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui in premessa;

3.  avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;

4.  di trasmettere il presente provvedimento alla società Sinergo S.p.A.con sede legale in Martellago (VE) Via Cà Bembo n. 152 CAP 30030 (C.F. e P.IVA. 038777160279), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Legnago (VR), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa ed all’U.O. Genio Civile di Verona;

5.  di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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