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Bur n. 91 del 04 settembre 2018


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 110 del 31 luglio 2018

Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto", con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.p.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all’Associazione in oggetto, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

  • con atto rep. n. 802 del 9 febbraio 2018 della dott.ssa Michela Targa, Segretario Generale del Comune di Chioggia, autorizzato per legge a rogare gli atti e i contratti di cui l’Ente è parte, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, veniva costituita l’Associazione denominata “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE), e approvato il relativo Statuto;
  • con documentata istanza del 19 luglio 2018, pervenuta alla scrivente Direzione il 20 luglio 2018, successivamente integrata con nota del Segretario Generale del Comune di Chioggia del 24 luglio 2018, il Legale rappresentante dell’Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Associazione in oggetto;
  • con nota del 25 luglio 2018 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all’Ente l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
  • l’Associazione ha come scopo il perseguimento dello sviluppo economico e sociale dei Comuni associati mediante iniziative promosse e decise dalla Conferenza dei Sindaci nonché le finalità di cui all’art. 85 della Legge Regione Veneto n. 30 del 2016;
  • l’Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione del Veneto e, come risultante dall’atto del Segretario Generale del Comune di Chioggia del 9 febbraio 2018, dispone di un patrimonio iniziale costituto da Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui la metà pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Ente, come meglio specificato nella certificazione bancaria datata 17 luglio 2018 allegata all’istanza di riconoscimento;

Tutto ciò premesso:

  • VISTO l’atto rep. n. 802 del 9 febbraio 2018 della dott.ssa Michela Targa, Segretario Generale del Comune di Chioggia;
  • VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell’Ente del 19 luglio 2018, pervenuta alla scrivente Direzione il 20 luglio 2018, prot. reg. n. 306584, successivamente integrata con nota del Segretario Generale del Comune di Chioggia del 24 luglio 2018, prot. reg. n. 309753;
  • RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 311404 del 25 luglio 2018,
  • VISTA la documentazione agli atti;
  • VISTE le disposizioni del Codice Civile;
  • VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
  • RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
  • RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
  • RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all’Associazione in oggetto;

decreta

  1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 949 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE), C.F. n. 04475630275, di cui all’atto rep. n. 802 del 9 febbraio 2018 della dott.ssa Michela Targa, Segretario Generale del Comune di Chioggia;
  2. di approvare lo Statuto dell’Associazione allegato all’atto di cui al punto 1);
  3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

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