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Bur n. 85 del 21 agosto 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 66 del 03 agosto 2018

Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Cà Nova Tacconi 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236. Progetto di ampliamento della cava denominata "Ca' Nova Tacconi" in Comune di Bussolengo (VR). Comune di localizzazione: Bussolengo (VR). Comuni interessati: Sona (VR). Domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018. Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato Inerti San Valentino S.r.l., denominato "Progetto di ampliamento della cava denominata "Ca' Nova Tacconi" localizzati in Comune di Bussolengo (VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Inerti San Valentino S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale 539179 in data 30/12/2016; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 32) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 04/07/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/07/2018, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 11/07/2018.

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 30/12/2016 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 940/2017, acquisita al protocollo regionale 539179.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 102/2016).

Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 30/12/2016, sul quotidiano “Il Gazzettino”, un primo avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Bussolengo (VR), il Comune di Sona (VR), l’ARPAV – Direzione Generale, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona. Ha, inoltre, versato il contributo istruttorio nella misura dell'importo minimo di € 5.000,00.

In data 16/01/2017, presso la Sala civica della biblioteca comunale di Bussolengo (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni interessati (come da dichiarazione del Comune di Bussolengo (VR) acquisita in data 23/02/2017 al protocollo regionale 75077).

Con nota protocollo 539392, in data 30/12/2016, gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento.

Con nota in data 27/01/2017 - protocollo 34319 gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 74782, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 28/02/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 43/2018 del 21/02/2018, con la quale ha dichiarato che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha provveduto a impartire alcune prescrizioni.

Con nota in data 12/01/2017, protocollo 11843, gli Uffici dell’U.O. V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, relativamente alla conformità dell’intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.

Gli Uffici dell’U.O. V.I.A., al fine di permettere la prosecuzione dell’iter valutativo da parte del gruppo di istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., hanno sollecitato la Direzione Difesa del Suolo (con nota in data 14/02/2018, protocollo 58192) a comunicare la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Bussolengo (VR), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.

L’Unità Organizzativa Geologia, al fine di poter fornire la stima della superficie residua del Comune di Bussolengo (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha richiesto alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica (con nota in data 06/03/2018 – protocollo 85323) di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dalla strumento urbanistico generale approvato del Comune di Bussolengo (VR).

Il Comune di Bussolengo (VR), con nota acquista al protocollo regionale n. 69213 in data 20/02/2017, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall’U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 30/12/2016, protocollo 539392).

Durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 102/2016):

Mittente

Data acquisizione
al protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

Provincia di Verona

19/04/2017

155015

Consorzio di Bonifica Veronese

20/04/2017

156213

 

L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 20/04/2017. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.

Il Consorzio di Bonifica Veronese con nota acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 20/04/2017 - protocollo 156213, ha trasmesso il proprio parere (favorevole) sul progetto de equo.

In relazione al fatto che nella medesima data di presentazione dell’istanza in questione, da parte della società Inerti San Valentino S.r.l. (30/12/2016), sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 127 veniva pubblicata la legge regionale 30/12/2016, n. 30 che, all’art. 95, comma 5, legittima, sulla base di precisi e determinati requisiti, solo ampliamenti di cave esistenti, escludendo l’applicazione di detta disposizione solo per i procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore della legge, la ditta, per il tramite del proprio legale (con la nota acquisita al protocollo regionale 348243 in data 11/08/2017), ha chiesto la conferma dell’ammissibilità della domanda presentata dalla propria cliente in data 30 dicembre 2016, adducendo che la propria istanza sarebbe stata depositata “(…) anteriormente alla sottoscrizione in via digitale del relativo Bollettino Regionale (n. 127) da parte del Segretario della Giunta regionale (Avv. Mario Caramel).”

In vista della complessiva valutazione della domanda avanzata dal proponente, anche sotto il profilo della sua oggettiva valutabilità alla luce della novella legislativa, il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ha ritenuto di chiedere un parere da parte dell’Avvocatura regionale (con nota in data 24/10/2017 – protocollo 441986) in ordine alla condivisibilità della tesi avanzata dal legale della ditta proponente, che riterrebbe l’istanza in questione depositata in vigenza della precedente normativa in materia di cave, come tale, quindi, non assoggettata alla più stringente disciplina autorizzativa introdotta a far data dal 30 dicembre 2016 dalla L.R. n. 30 in materia di ampliamenti di cava.

L’Avvocatura regionale, con nota in data 22/11/2017 protocollo 488053 (acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 04/12/2017), ha espresso il proprio parere secondo il quale l’istanza della Ditta proponente è stata presentata in vigenza dell’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016:

“(…) Per quanto qui interessa la L.R. n. 30 del 2016 è entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, giusta quanto disposto dall’art. 113 della stessa.

Soccorrono allora i principi generali della materia che impongono di considerare che quando un atto normativo prevede che esso entri in vigore “il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (nel caso de equo sul B.U.R.), la sua vigenza non può che decorrere dall’inizio di tale giorno, a prescindere dall’ora in cui la Gazzetta Ufficiale viene materialmente stampata e distribuita”) (Cassazione civ. sente. N. 21717/2009).

Ovvero, quando è previsto che un atto normativo entri in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione “siffatta vigenza è collegata appunto con il giorno della pubblicazione (e quindi dal primo minuto di detto giorno) a prescinder pertanto dall’ara della pubblicazione…” (Cass. Civ., sez. trib. N. 27710/2013).

Non pare portare peraltro ad una diversa conclusione la circostanza cui si appella il legale della ditta, e cioè che l’apposizione della marcatura sul BUR da parte del Segretario Generale sia stata apposta alle ore 15.52: a prescindere dal fatto che il bollettino è disponibile on line nella versione stampabile sin dalla prima ora del giorno di pubblicazione, si ricava, dal testo dell’Allegato A alla D.G.R. n. 867 del 22.5.2012 contenete il Manuale operativo previsto dall’art. 14 della L.R. n. 29/2001 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica” che tale sottoscrizione ha il solo scopo di garantire l’integrità ed autenticità di ogni numero del BURVET, fermo restando “I testi degli atti pubblicati nel BURVET si presumono conformi all’origine e costituiscono testo legale degli atti medesimi fino a quando non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione dell’originale o della copia conforme all’originale”, senza pertanto avere incidenza sull’entrata in vigore deli atti normativi pubblicati. (…)”.

Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 26/10/2017, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.

Va peraltro ricordato che con nota in data 12/01/2017 - protocollo 11855 è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016. Nella nota veniva anche comunicata la sospensione dei termini del procedimento fin alla data di ricevimenti del parere della C.T.P.A.C..

A seguito del rinnovo del Consiglio provinciale di Verona, la Provincia di Verona – Settore Ambente, ha informato (con nota acquista al protocollo regionale 76093 in data 23/02/2017) l’apertura dei termini per la presentazione delle candidature per la designazione dei nuovi componenti esterni in seno alla Commissione Tecnica provinciale; comunicando quindi che, solo a completamento della nomina della nuova Commissione (comprensiva anche dei rappresentanti degli Enti, associazioni ed Organizzazioni interessate, previste dalla L.R. n. 44/1982), l’ufficio provinciale cave avrebbe proceduto ad acquisire i pareri di competenza della C.T.P.A.C.

La Provincia di Verona con propria nota n. 0093598 in data 06/11/2017 (acquista al protocollo regionale 460658 in data 06/11/2017) ha comunicato la sospensione dell’espressione del parere sulla domanda in esame accogliendo la richiesta della Ditta proponete per approfondire alcune tematiche progettuali (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 102/2016).

Il parere motivato non favorevole espresso dalla C.T.P.A.C di Verona (protocollo provinciale 0025933 in data 02/05/2018) è stato acquisito dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 02/05/2018 al protocollo 159925 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 102/2016).

Con successiva nota in data 14/05/2018, protocollo 176247 è stata comunicato il riavvio dei termini di chiusura della di procedura di V.I.A., autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 102/2016).

Va peraltro ricordato che nel corso dell’istruttoria, il proponente ha trasmesso a mezzo PEC (in data 14/06/2018) la seguente documentazione aggiuntiva volontaria, acquisita al protocollo regionale 227330 in data 14/06/2018 e pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 102/2016, inerente:

  • la valutazione previsionale di impatto acustico;
  • la valutazione sulla dispersione delle polveri.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTO il parere n. 32 del 04/07/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 04/07/2018, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 43/2018 del 21/02/2018 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 74782 in data 28/02/2018) e delle conclusioni dell’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con le seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI:

  1. dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 43/2018 del 21/02/2018 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542106 in data 02/01/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività:

1.1 di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Zerynthia polyxena, Coenonympha oedippus, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Falco columbarius, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata,) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;

1.2 di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

  1. dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel Parere n. 454 del 12/03/2014 della Commissione VIA Regionale, per quanto tecnicamente compatibili con l'area oggetto della domanda di ampliamento;
  2. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolati ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo eventuali diverse prescrizioni e raccomandazioni di seguito specificate;
  3. prima del rilascio del titolo autorizzativo definitivo, il Proponente dovrà:

4.1 il Proponente dovrà produrre un documento previsionale di impatto acustico - ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008) - aggiornato alla nuova configurazione progettuale della cava, da trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV; nel caso si rilevassero criticità al riguardo, compresa l'eventualità che la pressione acustica sui ricettori sensibili più vicini risultasse caratterizzata da valori eccedenti i limiti di zona, dovranno essere previste idonee opere di mitigazione, secondo un progetto che dovrà essere valutato ed approvato nell'ambito dell'autorizzazione. Inoltre sia effettuato e trasmesso a Comune, Provincia ed ARPAV, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nel documento previsionale di impatto acustico;

  1. al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei;
  2. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
  3. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati. Le pale meccaniche poste al servizio dell’impianto di prima lavorazione (frantoio) dei materiali di cava dovranno essere dotate di marmitte di scarico mantenute in efficienza per gli aspetti sonori ai fini del rispetto dei limiti di legge. Qualora necessario le marmitte dovranno essere silenziate. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall’area della cava;
  4. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
  5. per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
  6. si demanda alla Direzione Difesa del Suolo, nel corso dell’iter procedimentale relativo al rilascio dell’autorizzazione sotto l’aspetto minerario, la verifica della conformità del progetto di ampliamento presentato rispetto alle disposizioni di cui all’art. 13 della L.R. 44/82 e ss.mm.ii., relative alla quantificazione dell’area residua di potenziale escavazione in Comune di Bussolengo (VR);

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 244149 del 27/06/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 32 del 04/07/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 04/07/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/07/2018;

PRESO ATTO delle osservazioni depositate dal Vice Sindaco del Comune di Bussolengo (VR) durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 04/07/2018 (acquisite al protocollo regionale 286723 in data 05/07/2018);

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 11/07/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 04/07/2018 (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:

www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 102/2016);

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla Società Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236), con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 32 del 04/07/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 43/2018 del 21/02/2018 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 74782 in data 28/02/2018) e delle conclusioni dell’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
  3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/07/2018;
  4. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava denominata “Cà Nova Tacconi” localizzata in Comune di Bussolengo (VR), presentato da Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Cà Nova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 32 del 04/07/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  5. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., l’intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata;
  6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018, del progetto de quo;
  7. di trasmettere il presente provvedimento a Inerti San Valentino S.r.l. (con sede legale in Località Cà Nova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236 – PEC: inertisvalentino-1784.vr00@infopec.cassaedile.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Bussolengo (VR), al Comune di Sona (VR), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, all’ULSS n. 22;
  8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

66_Allegato_DDR_66_03-08-2018_375736.pdf

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