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Bur n. 85 del 21 agosto 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 65 del 03 agosto 2018

IANESE LEONARDO Impianto idroelettrico "Briglia Cunettone" Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dal Sig. Ianese Leonardo che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Piave denominato "Briglia Cunettone", interessante il territorio del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal Sig. Ianese Leonardo con sede legale in San Nicolò Comelico Via Pian Dei Larici n. 12 CAP 32040 (C.F.NSILRD79E04G642X, e P.IVA. 01101010252), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con protocollo n. 310217 del 11/08/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 323540 del 26/08/2016 gli uffici della U.O. VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione;

VISTO che in data 29/08/2016 il proponente ha richiesto la proroga di 7 giorni per la presentazione della suddetta documentazione e che con nota prot. n. 337705 del 08/09/2016 la U.O. V.I.A. ha concesso la suddetta proroga;

VISTO che il proponente ha presentato parte della documentazione integrazione richiesta, acquisita con prot. n. 349002 del 16/09/2016;

VISTO che con nota prot. n. 381063 del 06/10/2016 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno rilevato la carenza della documentazione amministrativa fornita con le integrazioni di cui sopra e pertanto richiesto un ulteriore perfezionamento della documentazione;

VISTO che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 418355 del 27/10/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 29/09/2016;

CONSIDERATO che in data 10/11/2016 la società Cadis srl ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 440602 del 11/11/2016;

VISTA la nota prot. n. 446069 del 15/11/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in data 05/04/2017 il Vice Sindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 138992 del 06/04/2017;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 186168 del 12/05/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 25/05/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

1. Negli elaborati non è sufficientemente approfondito il tema dell’accessibilità dell’impianto, dato che dovrà essere garantito l’accesso anche ai tecnici del gestore della rete elettrica, al fine di compiere le operazioni sui quadri elettrici di loro competenza; non vi sono informazioni, inoltre, circa l’effettiva disponibilità delle aree, oltre al mero inquadramento catastale.

2. La fase di cantiere è stata descritta con riferimento alle emissioni in atmosfera, all’ambiente idrico, al traffico indotto, al sollevamento di polveri e all’impatto acustico; per ciascuna di tali componenti sono state predisposte delle misure di mitigazione.

3. Non è stato approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche, in caso di perdita accidentale di olio dalla turbina o dagli organi di controllo delle paratie, con rischio di rilascio nelle acque.

4. È previsto un ripristino dei luoghi al termine dei lavori, ma non sono indicate previsioni specifiche circa il recupero degli ambiti forestali che sarebbero parzialmente sottratti con la costruzione delle opere (superfici prative, saliceto, pecceta montana e vegetazione ripariale su una superficie complessiva di 1.615 mq; nella relazione forestale è invece citata la riduzione di 360 mq di macchia isolata di esemplari di abete rosso e ontano).

5. Come già evidenziato nei paragrafi di commento alla documentazione progettuale, vi sono ambiguità sulla descrizione della modalità di rilascio del DMV, ma, secondo la maggioranza delle informazioni tecniche analizzate, il medesimo sarebbe rilasciato attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna, alimentata a monte con una paratoia a ventola regolabile, in modo da assicurare il DMV minimo di normativa, aumentato con un contributo di 100 l/s appositamente richiesto dalla scala di risalita . Tale modalità comporta una sottensione dell’alveo attuale, nel tratto dalla briglia esistente allo sbocco della scala di risalita, pari a 11,9 m circa (come da tavola F6A).

6. Si osserva che il DMV assegnato, pari a 0,751 mc/s per il periodo A e a 0,537 mc/s per il periodo B, corrisponde ai valori minimi stabiliti dal Piano di gestione delle risorse idriche del fiume Piave, ovvero 0,751 mc/s per il periodo A e 0,537 mc/s per il periodo B; tale contributo non sarebbe però rilasciato nell’alveo naturale, ma nella scala per l’ittiofauna, alla quale sarebbe garantita costantemente una portata di 100 l/s, quale quota parte dei predetti valori.

7. Nella planimetria di progetto (F6A) si osserva, a valle della briglia, che lo scarico delle paratie sghiaiatrici è appena a monte della presa della scala per l’ittiofauna, ma nelle descrizioni tecniche non è dimostrato se nel tempo l’eventuale accumulo di sedimenti, rilasciati al piede delle suddette paratie, possa condurre all’occlusione parziale della suddetta presa.

8. Dall’analisi della “curva di durata ed utilizzazione alla derivazione” e degli altri grafici e tabelle descriventi la produttività dell’impianto è possibile trarre le seguenti informazioni:

  • la portata derivata media annua è pari all’82,02% della portata media annua naturale;
  • vi sono 35 giorni di improduttività dell’impianto;
  • il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro su tutta la gaveta della briglia, e non soltanto attraverso la scala per i pesci, è pari a 40 (ovvero quando la portata in arrivo è maggiore alla somma della portata massima derivabile e del DMV assegnato).

Le portate massime e minime dell’impianto sono state quindi determinate in modo da derivare la maggiore portata possibile, non prevedendo una portata in eccesso tale da assicurare per tutto l’anno lo sfioro sulla gaveta della briglia, come accade attualmente; l’assenza di sfioro sulla briglia, a causa del rilascio del DMV tramite la scala per l’ittiofauna, determina la sottensione dell’alveo compreso tra l’imbocco e lo scarico dell’opera di presa, oltre allo sbilanciamento del flusso idrico a valle verso il lato sinistro, ove è previsto il rilascio della portata derivata e del DMV.

9 In tutte le parti ove è trattato l’impatto paesaggistico non è affermato che la briglia sarà interessata dallo sfioro delle acque, su tutta la lunghezza della gaveta, soltanto per 40 giorni all’anno.

10. L’approfondimento dell’alveo richiesto monte della briglia, per l’invio delle acque al canale di carico, tende nel tempo a riempirsi di materiali e a ridurre il battente necessario al funzionamento efficiente dell’impianto; consegue, pertanto, un maggiore onere per la pulizia del bacino di monte che si viene a creare, dal quale il materiale ghiaioso a grande pezzatura non potrebbe essere completamente allontanato soltanto attraverso le aperture sghiaiatrici di progetto. Anche il materiale uscente dagli sghiaiatori potrebbe accumularsi, nel tempo, al piede dei medesimi.

11. Gli sghiaiatori, in virtù della presenza di ripidi scivoli di scarico a valle delle paratoie, sarebbero in grado di consentire l’allontanamento dei materiali a media e piccola pezzatura, ma non sono stati valutati gli impatti sull’ambiente idrico che deriverebbero dal repentino rilascio di correnti di acqua con sedimenti verso valle, in fase di sghiaiatura.

12. Non è stato affrontato il tema della gestione della manutenzione delle opere, per modalità e tempistiche.

13. Negli allegati e in particolare nella Relazione Paesaggistica non è presente alcun fotoinserimento dell’opera, in modo da valutare l’impatto visivo che l’impianto avrebbe nel paesaggio circostante; nonostante la suddetta assenza, si evince che il manufatto è generalmente contenuto entro la profilatura esistente del terreno attraverso l’accorgimento della copertura dei canali con solette in c.a. rivestite con terreno vegetale ed erba; sporgono dalle sagome attuali i volumi verso la sponda fluviale e soprattutto il locale misure ed Enel, che presenta una forma squadrata e non particolarmente inserita nell’ambiente circostante, relativamente all’architettura e alle finiture; altro elemento visivamente impattante è la coppia di paratoie sghiaiatrici, con i meccanismi che si sviluppano in altezza.

14. Il progetto, infine, è molto invasivo nei confronti delle opere esistenti, poiché richiede di modificare la briglia attuale per circa 15 m, di rimuovere e modificare la sponda sinistra verso monte per 19 m circa e verso valle per 37 m circa; il filo più interno del manufatto di centrale, poi, arriva a circa 15 m dentro la sponda, ovvero all’ammorsamento della briglia Le aree interessate da tali interventi, secondo il P.A.I., sono contraddistinte da pericolosità idraulica P2 e P3.

15. In merito al comportamento delle opere in caso di evento di piena centenario, è stimato il mantenimento delle acque entro le sponde attuali, ma con un franco ridotto (l’altezza massima della piena è a 926,33 m, mentre quella massima della sponda destra è di 926,60 m e quella delle opere è di 926,45 m) e pertanto non è esclusa l’ipotesi del sollevamento della sponda destra, verso monte, con un muretto avente altezza di 50 cm.

VALUTAZIONI FINALI

Alla luce di quanto sopra illustrato,

visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta IANESE LEONARDO in solido con PARTEL s.r.l. con nota acquisita con prot. n. 367947 del 29/09/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;

viste le osservazioni pervenute dalla ditta CADIS S.r.l., acquisite con prot. 440602/780002 in data 11/11/2016 e in data 16/11/2016;

viste le osservazioni pervenute dall’amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore in data 6/04/2017, acquisite con prot. n. 138992;

viste le osservazioni formulate dallo studio legale CPL_LEX, in nome e per conto della ditta proponente, acquisite con prot. n. 241891 in data 20/06/2017;

considerato che pur descrivendo gli effetti della fase di cantiere in relazione alle componenti interessate, prevedendo anche delle pertinenti misure di mitigazione, non è stata illustrata l’accessibilità dei luoghi, né sono state presentate informazioni adeguate circa la piena disponibilità delle aree interessate dal progetto;

considerato che non è stato valutato l’impatto sull’ambiente idrico, dovuto alla perdita accidentale di olio dalle apparecchiature di centrale;

considerato che pure essendo prevista la ricomposizione ambientale dei luoghi non è indicato l’impiego di specie arbustive ed arboree appartenenti agli ambiti forestali che sarebbero sottratti con la costruzione delle opere;

valutato che la portata di deflusso minimo vitale (DMV) assegnata risulta conforme alle disposizioni del Piano Stralcio per le risorse idriche del fiume Piave (di 751 l/s nel periodo A e di 536 l/s nel periodo B), ma che il rilascio della medesima avviene mediante la scala di risalita dei pesci, comportando la sottensione di un tratto dell’alveo attuale a valle della briglia avente la lunghezza di circa 11,9 m;

considerato che la portata media derivabile costituisce una quota importante della portata media naturale e che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (turbina Kaplan) intercetterebbe un’importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue, però con un periodo di inattività di 35 giorni per portata insufficiente;

considerato che la portata derivabile è stata determinata per massimizzare la produzione idroelettrica, non considerando ulteriori impatti paesaggistici derivanti dal numero limitato di giorni (40) in cui sarebbe assicurato lo sfioro delle acque su tutta la gaveta della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto come quello del fiume Piave, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;

considerato che l’intervento, nonostante la presenza degli sghiaiatori, interferirebbe con il normale trasporto solido delle frazioni più grossolane, che tenderebbero ad accumularsi a tergo della briglia, entro il previsto abbassamento dell’alveo, oppure al piede degli sghiaiatori, richiedendo pertanto delle operazioni periodiche di pulizia;

valutato che la posizione dello scarico delle paratie sghiaiatrici potrebbe occludere, nel tempo, l’imbocco della scala di risalita dei pesci, a meno di apposite operazioni di pulizia e che non sono stati valutati gli effetti, verso valle, conseguenti al repentino rilascio di correnti di acqua con sedimenti, in fase di sghiaiatura;

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell’opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico dell’asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;

considerato che non sono presenti sufficienti informazioni circa la gestione e la manutenzione delle opere, per modalità e tempistiche;

considerato che l’analisi risulta mancante della valutazione dell’impatto visivo dell’opera in progetto, anche con la presentazione di opportuni fotoinserimenti, e già dagli elaborati di progetto è possibile identificare un importante impatto visivo conseguente all’estensione delle opere lungo la sponda (57 m) e verso l’entroterra (15 m), alle paratoie sghiaiatrici e al locale fuori terra, parzialmente mitigato dall’interramento dei manufatti;

valutato che il progetto è da ritenersi molto invasivo nei confronti delle opere idrauliche esistenti quali la briglia esistente (interessata dalle paratie sghiaiatrici, dal passaggio della scala di risalita e dalla parziale demolizione necessaria al canale di carico della turbina) e la sponda sinistra (tanto per il paramento in massi che per il corpo in terra fino quasi al punto di ammorsamento della briglia); i suddetti lavori indurrebbero anche movimenti di terra consistenti;

considerato che l’intervento proposto prevede di modificare pesantemente un’opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;

considerato che i manufatti previsti, interessanti zone a pericolosità idraulica P2 e P3, in caso di piena centenaria, secondo le stime condotte consentirebbero il mantenimento delle acque entro l’attuale sezione fluviale soltanto con un franco ridotto (circa 15 - 20 cm) e che in fase di autorizzazione definitiva potrebbe essere valutata l’opportunità dell’innalzamento della sponda destra verso monte per 50 cm;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 sono state approvate seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 343415 del 09/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 419111 del 09/10/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Le osservazioni del Proponente non contengono elementi idonei a modificare le conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Regionale VIA del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, seguendo l’ordine di esposizione tenuto dal Proponente.

A) La prima osservazione (punto 1) verte sulla mancanza d’approfondimenti circa l’accessibilità dell’impianto, da parte dei tecnici dell’ente gestore, e sulla disponibilità delle aree; il Proponente riferisce che l’accessibilità all’impianto è stata descritta nella Relazione tecnica descrittiva (elaborato A) e nella tavola di disegno F13 e che la carenza non è stata rilevata in sede di sopralluogo e di presentazione del progetto. Circa la disponibilità delle aree, il Proponente espone che le particelle interessate dalle opere, ove non acquisite bonariamente, potranno essere assoggettate a procedura d’esproprio, in funzione della “pubblica utilità” ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Con riferimento agli elaborati progettuali citati dal Proponente, nella Relazione tecnica descrittiva (paragrafo 3.2 a pagina 7) si afferma che “L’area risulta raggiungibile ai mezzi direttamente dalla viabilità comunale asfaltata utilizzando un breve tratto di strada bianca ed attraversando un pianoro erboso. Non si ritiene necessaria nessuna nuova pista di accesso se non la sistemazione delle esistenti”, mentre nella tavola grafica F13, è raffigurata, con retino giallo, una servitù di passaggio con ampiezza di 3 m, che collega il sito della centrale alla viabilità comunale, ma non vi sono elementi grafici segnalanti la presenza di una viabilità esistente, in forma di carrareccia, strada capezzagna o percorso lungo l’argine fluviale.

Dalla documentazione fotografica contenuta nella Relazione tecnica descrittiva (paragrafo 2) e dallo stato dei luoghi visionato nel sopralluogo si evince, invece, che è necessaria la costruzione di un percorso d’accesso efficacemente praticabile dai mezzi motorizzati, più che la sistemazione del tracciato esistente costituito, inizialmente, da una capezzagna stretta e parzialmente inerbita, che si stacca dalla viabilità comunale (vicolo Soch) e che prosegue, all’interno di una macchia boscata, seguendo il corso del fiume e diventando, a tratti, un sentiero inerbito. Il tracciato di progetto, al fine di consentire l’accesso ai tecnici e ai mezzi dell’ente gestore, nonché alle ditte incaricate della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, dovrebbe avere caratteristiche adeguate, per dimensioni e durabilità (da garantire per tutta la durata della concessione), pertanto non è ipotizzabile un semplice ripristino del percorso esistente.

In merito alla disponibilità delle aree, nella controdeduzione è fatto riferimento all’art. 12, comma 1 del D.Lgs. 387/2003, secondo il quale “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.

L’aspetto della “pubblica utilità” delle opere deve però essere relazionato con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, stabilite per i terreni interessati dalla costruzione dell’impianto idroelettrico, specie quando sui medesimi terreni il P.R.G. prospetta la realizzazione d’infrastrutture d’interesse collettivo o la tutela ambientale e paesaggistica; è il caso, ad esempio, del mappale n. 1 interessato dal progetto, di proprietà pubblica, che ha destinazioni urbanistiche come la “zona agricola E3” (prati e seminativi), il “parcheggio pubblico” e la “viabilità pubblica”, che interferiscono con la realizzazione dell’opera.

Le previsioni del P.R.G. del Comune di Santo Stefano di Cadore (tavola 13.3.B), infatti, prevedono la realizzazione, su gran parte del mappale n. 1 in oggetto, di una nuova strada comunale di collegamento tra vicolo Soch e la S.R. 355 (che si sovrappone al percorso d’accesso all’impianto), con parcheggio pubblico a margine, nonché la costruzione di un nuovo ponte sul Piave, poco a monte del sito di progetto; si prospetta, altresì, la prosecuzione della nuova viabilità con un tratto terminante in una piazzola per l’inversione di marcia, posta esattamente sul luogo di costruzione dell’impianto (l’estratto di P.R.G. contenente le suddette indicazioni è riportato anche nella tavola di progetto F3).

Il rilievo del Comitato, circa la disponibilità dei terreni, sottende una questione concreta.

Infatti, una non adeguata considerazione di tali aspetti, anche sotto il profilo economico (è indicato l’importo di € 20.000,00, terza pagina dell’elaborato H), posto che l’espropriazione comporta l’indennizzo dei soggetti espropriati e la disponibilità delle relative somme, non può essere ritenuta ininfluente sull’esame degli impatti ambientali, in quanto la compatibilità ambientale di un’opera di tal genere presuppone una congrua considerazione degli effetti economici, necessaria per vedere garantita sia la sostenibilità economica dell’iniziativa, sia la corretta attuazione di tutte le misure connesse alla gestione dell’impianto ed ai relativi controlli ambientali.

B) Precisato che il punto 2 non pone argomenti rilevanti aspetti negativi del progetto, riguardo al punto 3 il Proponente afferma di non aver prodotto approfondimenti sull’aspetto della tenuta delle parti meccaniche, in quanto attinente alla sfera della responsabilità dei costruttori di tali componenti.

La valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente idrico per il tipo d’opera in questione, però, richiede l’individuazione, all’interno dello studio preliminare ambientale, delle possibili fonti di dispersione dai macchinari verso l’ambiente idrico, nonché l’illustrazione delle misure atte a contenere e/o evitare tali fenomeni; non è pertanto “ovvia” l’adozione di misure atte ad evitare sversamenti, ma deve essere caratterizzata in funzione dei dispositivi tecnologici che s’intende installare e delle misure di tutela, controllo e prevenzione applicabili.

Si prende atto che il proponente ha fornito una serie aggiuntiva d’accorgimenti atti a ridurre il consumo d’olio ed evitare sversamenti (trasformatore isolato in resina, centralina oleodinamica con vasca di contenimento, impiego di attuatori elettromeccanici e adozione, per l’attuatore oleodinamico della paratoia di macchina, di olio biodegradabile).

C) Quanto al recupero degli ambiti forestali che sarebbero parzialmente sottratti con la costruzione delle opere (punto 4), il Proponente precisa che la riduzione della superficie forestale ammonta a 360 mq, poiché la strada di accesso è già esistente e l’ambito di costruzione della centrale è interessato da superfici prative, che non hanno bisogno di ripristini, poiché rinverdiscono velocemente e spontaneamente, non escludendo però la semina per accelerarne il rinverdimento.

Richiamando quanto illustrato al punto A), si rileva che il percorso d’accesso non è presente, almeno per l’estensione richiesta dal progetto, ed il suo allestimento richiederebbe la trasformazione, pur limitata, di superfici con presenze arboree ed arbustive, aggiuntive a quelle previste presso il sito di costruzione della centrale, poiché tale percorso si sviluppa all’interno di una fascia boscata ripariale.

D) In ordine al rilievo di cui al punto 5, in cui è sono state individuate “ambiguità sulla descrizione di rilascio del DMV”, che “sarebbe rilasciato attraverso la scala di risalita dell’ittiofauna”, pertanto comportando la sottensione dell’alveo attuale per un tratto di 11,9 m circa, nonché in merito alle osservazioni del punto 8, il Proponente individua che il rilascio del DMV tramite la scala per l’ittiofauna è “ricorrente negli impianti di tipo puntuale” e che la conformazione dell’alveo sarebbe tale da consentire la continuità fino alla base della briglia; se ciò non fosse sufficiente, ipotizza, per ovviare allo sbilanciamento del flusso idrico, la collocazione di massi ciclopici, in forma di contro-briglia, subito a valle dello sbocco della scala di risalita, al fine di favorire un maggior flusso ai piedi della briglia esistente.

Per definizione, il deflusso minimo vitale deve essere applicato a qualsiasi tratto del corpo idrico naturale, a prescindere dalla lunghezza della derivazione idroelettrica; il rilascio di tale deflusso, tramite la scala di risalita dei pesci, deve essere configurato, in ogni caso, anche per asservire il tratto d’alveo naturale che si va a sostituire. Si evidenzia, altresì, che l’aspetto della continuità idraulica, per il tratto sotteso dalla scala di risalita, è meritevole d’importanza, non solo in virtù degli effetti paesaggistici, ma anche al fine di assicurare la presenza d’acque pulite e sufficientemente ossigenate, in modo da mantenere la qualità chimica e biologica dell’ambiente idrico ed assicurare un luogo adatto alla sosta dell’ittiofauna, nelle vicinanze dell’imbocco della scala di risalita.

E) In merito al punto 6, il Proponente afferma che “il piano di gestione non prevede rilasci di DMV negli impianti di tipo puntuale in quanto non vi è sottensione di alveo” ed evidenzia l’adeguatezza del DMV previsto in rilascio sulla scala di rimonta, sulla base della richiesta di parere del Demanio Idrico della Provincia di Belluno all’Autorità di Bacino e del parere favorevole emesso da quest’ultima (allegati alle controdeduzioni).

Richiamando anche le considerazioni del precedente punto 5, è preferibile, dal punto di vista ambientale, che il deflusso minimo vitale sia rilasciato in ogni sezione del corpo idrico naturale, a prescindere dalla puntualità dell’impianto e dalla lunghezza dell’eventuale tratto sotteso; nel caso in esame, si ritiene che la modalità di rilascio esclusivo lungo la scala di risalita, nonché la lunghezza della medesima e la conformazione dell’imbocco diretto verso l’alveo a valle siano tali da comportare una mancanza di portata naturale per il tratto fluviale compreso tra la base della briglia e l’imbocco della scala di risalita.

Non si pongono obiezioni, pertanto, sull’entità della portata rilasciata tramite la scala di risalita (la cui idoneità è riconosciuta dal parere dell’Autorità di Bacino), ma su come è immessa verso valle, dato che è preferibile rilasciarla in modo da non interrompere il flusso idraulico sull’alveo naturale.

F) Al punto 7 del parere del Comitato è rilevato il possibile accumulo di ghiaie al piede dello scarico delle paratie sghiaiatrici, che nel tempo potrebbe comportare l’occlusione dell’imbocco alla scala di risalita.

Il Proponente afferma che la pressione in uscita dalle paratie sghiaiatrici è tale da evitare l’accumulo di sedimenti al piede dello scarico, e che il rilascio di una portata di 100 l/s dalla scala di risalita contribuisce, al termine dello sghiaiamento, ad allontanare i sedimenti ed a ripristinare il percorso; ciò ha validità per i sedimenti di minore pezzatura, ma nel caso di ciottolame o altre porzioni di maggiore granulometria la portata emessa contribuisce all’auto-pulizia con una certa difficoltà, a causa della minore energia di trasporto. Il Proponente, inoltre, in caso di eventi estremi, ammette esplicitamente la necessità d’interventi straordinari di ripristino.

G) Riguardo al punto 9, in cui si rileva che la briglia sarà interessata da sfioro soltanto per 40 giorni all’anno, il Proponente illustra che “la turbina è regolata da una sonda di livello che determina l’apertura o chiusura in ragione della portata fluente e quindi del battente a monte della traversa” e che la “strumentazione ... deve avere un’isteresi che non determini una continua movimentazione di pale e distributore; non pare compatibile con il buon funzionamento dell’impianto di produzione il mantenimento in continuo di una lama sfiorante”.

L’analisi della configurazione dell’impianto, anche in ragione dell’adozione di una turbina, di tipo Kaplan a doppia regolazione, esigente una certa omogeneità della portata in ingresso al fine di un efficiente funzionamento, ha evidenziato con chiarezza l’assenza di una parte di portata, destinata allo sfioro continuo dalla briglia; si deve però considerare che la progettazione di un piccolo impianto idroelettrico, in un contesto come quello dell’alto corso del fiume Piave, non può prescindere dal mantenimento dei caratteri paesaggistici essenziali, tra i quali va annoverato, senza dubbio, il fluire delle acque all’interno del loro alveo naturale, senza interruzioni.

Inoltre, come menzionato anche nel parere formulato dal Comitato, la tutela del pregio paesaggistico, nell’alta valle del Piave, è funzionale alla tutela della vocazione turistica dei luoghi.

H) Il rilievo posto al punto 10 non risulta superato dalle osservazioni del Proponente, che ammette la necessità, a seguito di eventi calamitosi con trasporto di massi a grande pezzatura, di interventi per liberare la bocca di presa; si prende atto, inoltre, che l’effettuazione delle manovre ordinarie, per l’allontanamento dei materiali ghiaiosi di minore pezzatura, sarà eseguito automaticamente in funzione del livello misurato da un’apposita sonda; non sono fornite, però, indicazioni sull’efficacia di tali manovre, al fine dell’allontanamento di sedimenti a pezzatura medio - grande (tipo ciottolame), che tendono a depositarsi sul fondo del bacino di monte.

I) In relazione al rilievo del punto 11, circa gli effetti, sull’ambiente idrico, del rilascio di correnti d’acqua con sedimenti in fase di sghiaiatura, può essere condivisa, con la controdeduzione del Proponente, la natura dei sedimenti rilasciati, simile a quella mossa dai fenomeni atmosferici caratterizzati da forte trasporto solido; la valutazione ambientale, però, richiede, in ogni caso, di conoscere la frequenza con cui tali operazioni devono essere effettuate, al fine di appurare se le medesime consentano, all’ambiente fluviale, adeguati tempi di ripristino.

J) Il rilievo sull’assenza d’indicazioni circa la manutenzione delle opere, formulato al punto 12, deriva dall’esigenza di valutare non solo l’impatto ambientale di tali operazioni, ma anche l’incidenza economica, in una logica di raffronto tra i costi e i benefici dell’intervento; la ragione di tale rilievo è legata a quella del precedente punto 10, poiché si ritiene che il bacino di monte richiesto dall’impianto, nella configurazione scelta, richieda interventi meccanici per la pulizia dai sedimenti a medio-grande pezzatura, non allontanabili con le manovre ordinarie di sghiaiamento; tali interventi hanno un costo che incide sui benefici economici dell’intervento, in funzione della frequenza d’esecuzione.

Non è stato tenuto conto, inoltre, che la presenza dell’impianto modificherà l’idrodinamica del Piave a monte dell’opera di presa e che, conseguentemente, ne sarà condizionato il trasporto solido, con onerose conseguenze a carico dell’autorità pubblica preposta; si prende atto, infine, della previsione di un piano di manutenzione programmata dei dispositivi elettromeccanici di centrale, nonché della previsione, esclusiva, di interventi di manutenzione straordinaria per le opere idrauliche.

K) Circa il punto 13 si prende atto della disponibilità all’adozione, per la cabina ENEL, di rivestimenti adatti all’inserimento nell’ambiente circostante; si ritiene, anzi, che questa misura sia doverosa, al fine dell’armonizzazione dell’opera nel paesaggio.

La presenza di fotoinserimenti, inoltre, è certamente un supporto documentale per la corretta determinazione dell’impatto sul paesaggio dell’opera, non solo in ragione delle dimensioni, ma anche dei materiali; le rappresentazioni tridimensionali hanno utilità nel chiarimento dei rapporti dimensionali e volumetrici con la briglia esistente in cui si intende inserire l’opera, nonché con l’alveo fluviale naturale.

L) In relazione al rilievo del punto 14, sull’invasività nei confronti delle opere esistenti e sulla localizzazione dell’impianto in zone a pericolosità idraulica individuate nel P.A.I., si precisa che la realizzazione dell’opera, a prescindere dalla possibilità di costruzione, secondo la normativa vigente, in zone interessate da pericolosità idraulica elevata (P3) come nel caso in esame, non può aumentare le situazioni di criticità presenti o interferirne negativamente.

La lettura degli elaborati progettuali (tavole F6A, F6B, F6C, F6D) rende ben consapevoli dell’invasività dell’intervento, che richiede la foratura, in più punti, della briglia esistente, al fine di realizzare le aperture per le paratoie e la scala di risalita, con conseguente taglio delle armature contenute all’interno; altra alterazione notevole è quella che si prospetterebbe a tergo della briglia, con l’abbassamento dell’alveo per la realizzazione del bacino di monte, non privo di conseguenze sul sistema di fondazione dell’opera; l’intervento, pertanto, comporta conseguenze tanto sulla resistenza del manufatto, quanto sulla stabilità, con possibili effetti negativi, che rivestono maggiore importanza in situazioni estreme come eventi sismici o piene fluviali.

M) Il rilievo del punto 15 trova motivazione nel fatto che la stima dell’aumento del tirante idrico, in caso di piena centenaria, porta ad un valore del medesimo, per la sponda destra, inferiore di circa 12 cm rispetto al ciglio di quest’ultima, e pertanto non adeguato ad evitare la possibilità di tracimazione; a tale proposito il Proponente ha formulato l’ipotesi del sollevamento, della sponda destra verso monte per 50 cm, già all’interno della documentazione progettuale, proponendola di nuovo in sede di controdeduzioni.

L’aspetto richiede però degli approfondimenti ulteriori, anche in virtù del calcolo semplificato con il quale è stato determinato il tirante in fase di piena all’interno della Relazione idraulica (elaborato C), nonché al fine di determinare l’impatto, arrecato dalle opere di progetto presenti in alveo, sull’eventuale restrizione della sezione idraulica e sul conseguente innalzamento del tirante verso monte.

Precisato che la proposta del gruppo istruttorio è stata approvata all’unanimità dal Comitato Regionale V.I.A., si conclude ribadendo la decisione d’assoggettamento alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, soprattutto per i motivi di cui ai punti A-D-E-F-G-H-J-L del presente documento.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 31/01/2018 è stato approvato il verbale della seduta del 20/12/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 20/12/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Ianese Leonardo con sede legale in San Nicolò Comelico Via Pian Dei Larici n. 12 CAP 32040 (C.F.NSILRD79E04G642X, e P.IVA. 01101010252) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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