Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 85 del 21 agosto 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 64 del 03 agosto 2018

CADIS S.R.L. Realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Piave in località Cunettone nel Comune di Santo Stefano di Cadore Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Cadis S.r.l. che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Piave in località Cunettone nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Cadis S.r.l. con sede legale in Vicenza Contrà Porti n. 21 C.A.P. 36100 (C.F. e P.IVA. 03790630242), acquisita agli atti degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con protocollo n. 310688 del 11/08/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato e successivamente rettificata con nota prot. n. 368191 del 29/09/2016;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 323523 del 26/08/2016 gli uffici della U.O. VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione;

VISTO che in data 01/09/2016 il proponente ha richiesto la proroga di 15 giorni per la presentazione della suddetta documentazione e che con nota prot. n. 337762 del 08/09/2016 la U.O. V.I.A. ha concesso la suddetta proroga;

VISTO che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 368191 del 29/09/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 17/10/2016;

VISTA la nota prot. n. 429843 del 04/11/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in data 05/04/2017 sono pervenute le osservazioni formulate dal ViceSindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore, acquisite con prot. n. 138960 del 06/04/2017;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 25/05/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

1. Negli elaborati di progetto si osserva la modifica della confluenza del Rio Cunettone nel fiume Piave, attraverso il prolungamento sopraelevato dell’alveo, in modo da scavalcare il canale di scarico dell’impianto idroelettrico; il prolungamento è realizzato con un solettone in calcestruzzo armato, il cui estradosso, sagomato a sezione trapezia, è rivestito con pietrame. Si osserva, inoltre, l’adiacenza di tale manufatto alla scala di accesso alla centrale e alla cabina elettrica. Il Rio Cunettone è dotato di forte pendenza ed è censito come zona a pericolosità valanghiva. Nella documentazione, però, non sono presenti valutazioni atte a dimostrare la sicurezza delle opere di progetto nei confronti di piene improvvise o fenomeni valanghivi interessanti il Rio Cunettone, nonché mancano considerazioni sul rischio per le persone, relativamente al piazzale e alla scala di accesso alla centrale, adiacenti al suddetto corso d’acqua. Si osserva inoltre la presenza di una zona a pericolosità idraulica P3 in sinistra idrografica.

2. Con riferimento al punto precedente, si ritiene che l’alterazione dei luoghi, comportata dalla modifica della confluenza del Rio Cunettone nel Piave, sia significativa, in quanto allo stato attuale il corso d’acqua si immette nel Piave con una breve cascata (al termine del tratto artificializzato) che si infrange sulla sponda naturale, qui rappresentata da rocce filladiche affioranti. Il banco di roccia naturale affiorante lungo la sponda destra, inoltre, verrebbe alterato e nascosto dalla realizzazione del canale di scarico della centrale.

3. Si osserva che le opere in progetto sono invasive nei confronti della briglia esistente, della quale si prevede la demolizione dell’ala destra; è prevista, inoltre, la demolizione di una parte della sponda destra in calcestruzzo al fine della costruzione dell’opera di presa.

4. Si ritiene, inoltre, che l’insieme complessivo, costituito dall’edificio centrale, dalla cabina elettrica, dall’opera di presa, dal canale di scarico, dal manufatto di scavalcamento del Rio Cunettone e dalla scala di risalita dei pesci, avente una larghezza massima di 20 m (senza considerare l’adattamento dell’alveo a monte) e una lunghezza massima di 60 m comporti un impatto significativo dal punto di vista morfologico e paesaggistico, nonostante gli accorgimenti tesi a mitigarne l’impatto visivo.

5. Un impatto significativo sul corso d’acqua è rappresentato anche dalla realizzazione del bacino sghiaiatore a monte della briglia esistente, che comporta la realizzazione sul fondo dell’alveo attuale di un selciatone in massi per circa 15 m di lunghezza e 26 m di larghezza, con la conseguente eliminazione di ogni elemento di naturalità; il manufatto interferisce anche con il trasporto solido naturale in atto sull’alveo, dato che è destinato ad intercettare i sedimenti di maggiore pezzatura. Conseguirebbe altresì il riempimento del suddetto bacino, che richiederebbe operazioni periodiche di allontanamento del materiale sedimentato. Si osserva, inoltre, che è previsto un limitato innalzamento del livello di monte (circa 30 cm), rispetto alla quota della gaveta della briglia, con la realizzazione di una soglia in massi cementati; circa tale innalzamento la relazione idraulica ha evidenziato l’assenza di effetti significativi a monte, in caso di piena centenaria.

6. È significativo, altresì, l’impatto dell’opera in termini di sottensione idrica, in quanto il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) è assicurato esclusivamente tramite la scala di risalita dei pesci. Sebbene il manufatto sia realizzato in massi cementati e sembri offrire la possibilità di una limitata tracimazione laterale (diretta pertanto verso l’alveo), in periodo di magra il passaggio delle acque avverrebbe esclusivamente tramite la scala medesima e il tratto di alveo naturale adiacente rimarrebbe all’asciutto.

7. Dall’analisi delle curve di durata (per la portata naturale e per quella derivata dall’impianto) e degli altri grafici e tabelle descriventi la produttività dell’impianto è possibile trarre le seguenti informazioni:

  • la portata derivata media annua è pari al 77,93% della portata media annua naturale;
  • non vi sono giorni di improduttività dell’impianto;
  • il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro su tutta la gaveta della briglia, e non soltanto attraverso la scala per l’ittiofauna, è pari a 33.

Si osserva, pertanto, che il dimensionamento dell’impianto è avvenuto in modo da assicurare la produzione quasi ininterrotta di energia elettrica durante l’anno, derivando la maggiore portata possibile; non è assicurato però lo sfioro dalla gaveta della briglia in modo continuo, come accade attualmente. L’assenza di sfioro su tutta la briglia, sostituito dal rilascio del DMV tramite la scala di risalita dei pesci, comporta la sottensione un tratto di alveo della lunghezza di circa 32 m parallelo alla suddetta scala.

8. In tutte le parti ove è trattato l’impatto paesaggistico non è affermato (o rappresentato graficamente) che la briglia non sarà soggetta, per tutta la lunghezza, ad uno sfioro continuo dell’acqua per tutto l’anno (possibile invece per 33 giorni) e che consegue la sottensione di una parte dell’alveo, a seguito del rilascio della portata residua esclusivamente attraverso la scala per i pesci.

9. Nello studio è presentata una stima del traffico indotto dai mezzi d’opera durante la fase di cantiere, inoltre è stato compiutamente caratterizzato l’impatto acustico dell’intervento nelle fasi di cantiere e di esercizio; nella fase di cantiere sono state evidenziate le attività inerenti alla minimizzazione dell’impatto sull’ambiente idrico e sull’atmosfera; sono assenti, però, considerazioni circa eventuali impatti sull’ambiente idrico conseguenti a versamenti accidentali dalle parti meccaniche dell’impianto a funzionamento oleodinamico.

VALUTAZIONI FINALI

Alla luce di quanto sopra illustrato,

visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale ;

vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta CADIS s.r.l., con nota acquisita con prot. n. 368191 del 29/09/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativi documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;

viste le osservazioni pervenute dall’amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore in data 6/04/2017, acquisite con prot. n. 138960 e le osservazioni formulate dallo studio legale CPL_LEX, in nome e per conto della ditta proponente, acquisite con prot. n. 241891 in data 20/06/2017;

valutato che risulta mancante la caratterizzazione degli effetti degli episodi di piena e valanghivi potenzialmente interessanti il Rio Cunettone e le opere di progetto poste in adiacenza del medesimo, compreso il rischio per le persone, in virtù dell’accesso ai locali della centrale posto proprio sulla sponda sinistra del rio;

considerato che il progetto prevede la modifica della confluenza del Rio Cunettone nel fiume Piave, mediante un manufatto di scavalco del canale di scarico dell’impianto idroelettrico, con l’alterazione significativa dei luoghi, comprendenti anche un tratto di sponda fluviale caratterizzato dall’affioramento delle rocce del substrato;

considerato che le opere di progetto sarebbero molto invasive nei confronti della briglia e della sponda esistente in calcestruzzo e che presenterebbero notevole estensione in larghezza (20 m) e in lunghezza (60 m) implicando un impatto significativo morfologico e paesaggistico sull’esistente sponda destra, in parte adibita a prato e in parte occupata da vegetazione ripariale;

considerato che l’intervento proposto prevede di modificare pesantemente un’opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;

considerato che è prevista la realizzazione di un bacino sghiaiatore a monte della briglia esistente, di notevoli dimensioni (15 m x 26 m), che priverebbe l’alveo delle caratteristiche residue di naturalità e che interferirebbe con il naturale trasporto solido;

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell’opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico dell’asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;

valutato che la derivazione può essere definita puntuale, in quanto prevedrebbe la restituzione delle acque prelevate circa 32 m a valle della briglia esistente, senza alterare il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino;

considerato che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta superiore ai minimi determinati dal Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave, in quanto pari a 0,80 mc/s indipendentemente dai periodi di riferimento A e B, ma che il rilascio del suddetto contributo avverrebbe esclusivamente attraverso la scala per l’ittiofauna, comportando la sottensione dell’alveo naturale, a valle della briglia, per circa 32 m.

considerato che la portata derivabile è stata determinata per massimizzare la produzione idroelettrica, senza periodi di improduttività, ma che anche nei periodi di magra la maggior parte della portata sarebbe derivata ad uso idroelettrico, mentre la quota destinata al DMV sarebbe rilasciata tramite la scala per l’ittiofauna, sul lato destro, eliminando così l’attuale effetto di “cascata” sulla briglia, avente una certa valenza paesaggistica;

considerato che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale e che secondo la curva di durata della portata derivata soltanto per un numero limitato di giorni all’anno (33) sarebbe assicurato lo sfioro delle acque su tutta la gaveta della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del fiume Piave, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;

valutato che per la fase di cantiere sono stati descritti in modo congruo gli impatti sull’ambiente idrico, sull’atmosfera, sul clima acustico e sulla viabilità, e anche per la fase di esercizio è stato valutato l’impatto dell’intervento sul clima acustico e sull’ambiente idrico, a meno degli effetti potenzialmente derivanti da versamenti accidentali provenienti dalle parti meccaniche oleodinamiche;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 sono state approvate seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 343780 del 09/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 419094 del 09/10/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 21/02/2018, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio, ha espresso all’unanimità dei presenti, di confermare il parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell’intervento per le motivazioni di seguito elencate.

La nota del Proponente, protocollata il 9 ottobre 2017, è tesa a rivedere le conclusioni del parere espresso dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 26/07/2017, essendo state ritenute non giustificative della scelta di assoggettare la proposta in questione alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Premesso che l'esclusione da detta procedura, previa verifica di assoggettamento di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006, presuppone l'aver rilevato l'assenza di impatti significativi e negativi, e ciò sulla base della documentazione presentata dal Proponente e delle verifiche compiute dal Comitato, e che l'esigenza di motivazione è imposta prioritariamente riguardo alla decisione di assoggettamento, piuttosto che a quella di esclusione, si argomenta qui appresso sulle osservazioni pervenute.

1. Sulla pericolosità valanghiva rispetto al Rio Cunettone

La classificazione del sito come area a pericolosità moderata P2 (P3 in sinistra orografica) impone la dimostrazione della compatibilità degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con le condizioni di pericolo riscontrate e della non suscettibilità di peggioramento delle stesse condizioni.

Tale previsione delle Norme Tecniche del PAI non conferisce all'iniziativa il carattere di coerenza, ma - semmai - di ammissibilità del progetto proposto; diversamente, dovremmo concludere che la costruzione di impianti per la produzione di energia all'interno delle aree di pericolosità sia da ritenersi in linea con il Piano di Assetto Idrogeologico, e quasi auspicata. Il che contrasta palesemente con il carattere ispiratore del PAI e integra una violazione del principio di precauzione cui è ispirata la normativa in materia ambientale. La norma, invece, impone condizioni il cui avveramento deve essere preliminarmente dimostrato e ciò vale anche con riferimento alle valutazioni ambientali. Tale avveramento non può essere, pertanto, rimandato a fasi successive della progettazione, rispetto alla presente procedura, posto che, in caso di non assoggettamento alla VIA, il progetto non sarebbe sottoposto ad altre valutazioni ambientali.

Di qui la carenza evidenziata, poiché nella documentazione prodotta non sono presenti valutazioni atte a dimostrare la sicurezza delle opere di progetto nei confronti di piene improvvise o fenomeni valanghivi interessanti il Rio Cunettone, e mancano considerazioni sul rischio per le persone, relativamente al piazzale e alla scala di accesso alla centrale, adiacenti al suddetto corso d’acqua.

2. Sulla modifica del Rio Cunettone

Il Proponente basa la sua osservazione sulla ritenuta assenza di "valenza panoramica", con ciò presumibilmente intendendo: mancanza di valore paesaggistico. L'asserzione non è corretta, in quanto si basa sulla considerazione che la visibilità sarebbe consentita soltanto "una volta raggiunta l'opera", come se occorresse avvicinarsi molto e, solo giunti nei pressi, l'intervento fosse percepibile. L'esposizione, invece, è molto ampia e la percezione è resa possibile anche da lontano.

3. Sull'invasività delle opere sulla briglia esistente

L'osservazione punta l'attenzione sull'ammorsamento dell'ala destra della briglia esistente, che interesserebbe rocce di scarsa consistenza, il che rende ancor più necessaria una puntuale descrizione dei lavori previsti e gli approfondimenti relativi alla consistenza dell'opera idraulica.

Non si esclude che, come sostiene il Proponente, gli interventi in progetto dispieghino effetti migliorativi del manufatto esistente, di cui è prevista la parziale demolizione, ma ciò richiede un livello di approfondimento che nella documentazione esaminata non è stato riscontrato, per cui le valutazioni ambientali del caso non possono concludersi con l'assenza di impatti negativi, ma la questione deve essere demandata alla fase di valutazione di impatto ambientale.

4. Sull'impatto morfologico e paesaggistico complessivo dell'opera

La scelta progettuale di collocare l'opera sulla sponda destra del Piave, in un ambito ritenuto già antropizzato, non è stata di per sé criticata, ma ciò non toglie che l'impatto visivo e paesaggistico sia rilevante. Anzi, è stato ritenuto un impatto significativo dal punto di vista morfologico e paesaggistico, nonostante gli accorgimenti tesi a mitigarne l’impatto visivo. Non si esclude che una configurazione rivista e assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale possa confluire in un giudizio di compatibilità, ma l'attuale progetto è evidentemente importante e fortemente incisivo sul grado di naturalità dei luoghi, la cui parziale compromissione, per effetto ad esempio del rivestimento fondale, non può essere ritenuta un motivo su cui fondare un ulteriore peggioramento dello stato dei luoghi.

È evidente, inoltre, che l'entità dell'impatto attualmente prefigurabile non è tale da modificarsi per effetto di quei cambiamenti che possano conseguire ad una richiesta di integrazioni, che non può basarsi sull'aspettativa di vedere completamente snaturato il progetto proposto.

5. Sul bacino sghiaiatore

Anche in questo caso il grado di artificialità del contesto, anche per quanto riguarda direttamente il Piave, sottolineato dal Proponente, non può essere ritenuto un elemento che giustifichi ulteriori opere che riducano il grado di naturalità del corso d'acqua.

6. Sul rilascio del DMV

L'osservazione (che intende incidere anche sui punti 7 e 8 del parere del Comitato) vuol valorizzare l'introduzione della scala di rimonta per l'ittiofanua, tesa a ricostituire una continuità attualmente non presente. Il rilievo del Comitato, come espressamente reso, non critica la scelta progettuale, ma fa presente che, per l'equilibrio ecologico, la sottrazione di una parte della portata rilasciata sulla scala di salita, genera effetti ecologici negativi quando la portata rilasciata soddisfa appena il DMV, determinando uno di quegli impatti negativi, la cui esclusione è richiesta dalla Legge per escludere dalla procedura di VIA.

9. Sugli eventuali impatti sull'ambiente idrico delle parti meccaniche dell'impianto a funzionamento oleodinamico

Osserva il Proponente che «tutte le macchine ... saranno dotate dei più avanzati sistemi di sicurezza e controllo, tali da evitare perdite di sostanze oleose e tantomeno sversamenti in alveo. Si precisa che tali macchine sono dotate di meccanismi di segnalazione immediata di un eventuale guasto, che determinano il blocco immediato del funzionamento, con conseguente fermo del flusso del liquido transitante nei circuiti oleodinamici».

La precisazione, ancorché solo enunciata, anticipa quanto dovrà essere adeguatamente affrontato nella fase di valutazione di impatto ambientale, anche riguardo al tipo di lubrificante utilizzato, preferibilmente biodegradabile.

Si conclude ribadendo la decisione d’assoggettamento alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, per i motivi esposti nel parere del Comitato del 26 luglio 2017, integrato da quanto riportato ai punti 1-2-3-4-5-6 del presente documento.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 14/03/2018 è stato approvato il verbale della seduta del 21/02/2018;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 21/02/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Cadis S.r.l. con sede legale in Vicenza Contrà Porti n. 21 CAP 36100 (C.F. e P.IVA. 03790630242) pec: cadissrl@legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro