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Bur n. 85 del 21 agosto 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 63 del 03 agosto 2018

IANESE LEONARDO Impianto idroelettrico "Briglia Salafossa" Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dal Sig. Ianese Leonardo che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Piave denominato "Briglia Salafossa", interessante il territorio del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal Sig. Ianese Leonardo con sede legale in San Nicolò Comelico Via Pian Dei Larici n. 12 CAP 32040 (C.F.NSILRD79E04G642X, e P.IVA. 01101010252), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con protocollo n. 309744 del 10/08/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 323481 del 26/08/2016 gli uffici della U.O. VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione;

VISTO che in data 29/08/2016 il proponente ha richiesto la proroga di 7 giorni per la presentazione della suddetta documentazione e che con nota prot. n. 337738 del 08/09/2016 la U.O. V.I.A. ha concesso la suddetta proroga;

VISTO che il proponente ha presentato parte della documentazione integrazione richiesta, acquisita con prot. n. 367947 del 29/09/2016;

VISTO che con nota prot. n. 382907 del 07/10/2016 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno rilevato la carenza della documentazione amministrativa fornita con le integrazioni di cui sopra e pertanto richiesto un ulteriore perfezionamento della documentazione;

VISTO che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 418363 del 27/10/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 29/09/2016;

CONSIDERATO che in data 10/11/2016 la società Cadis srl ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 440602 del 11/11/2016;

VISTA la nota prot. n. 446067 del 15/11/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in data 05/04/2017 il Vice Sindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 139076 del 06/04/2017;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 186168 del 12/05/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 25/05/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

1. Negli elaborati non è sufficientemente approfondito l’aspetto dell’accessibilità dell’impianto, dato che dovrà essere garantito l’accesso anche ai tecnici del gestore della rete elettrica, al fine di compiere le operazioni sui quadri elettrici di loro competenza; non vi sono informazioni, inoltre, circa l’effettiva disponibilità delle aree, oltre al mero inquadramento catastale.

2. Non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche, in caso di perdita accidentale di olio dalla turbina o dagli organi di controllo delle paratoie, con rischio di rilascio nelle acque.

3. In merito alla ricomposizione ambientale dei luoghi e alla dismissione dell’opera, non sono indicate azioni specifiche di messa a dimora di specie arbustive ed arboree compatibili con gli habitat parzialmente sottratti con la costruzione delle opere (91E0 e 3240).

4. Il progetto non prevede la realizzazione della scala per i pesci, in virtù del dislivello notevole che si rileva attualmente in corrispondenza della doppia briglia; va rilevato che tale manufatto avrebbe comportato anche un ulteriore impatto visivo; è prevista una seconda paratoia per la maggiorazione del DMV in seguito ad aggiornamenti normativi.

5. L’opera di presa in progetto non interferisce con il trasporto solido della frazione più grossolana e soltanto i sedimenti più fini possono essere captati dall’opera di presa; i medesimi sono allontanati prima della partenza della condotta mediante una paratoia sghiaiatrice.

6. La nuova derivazione non può essere considerata puntuale per il fatto che si ha un’importante diminuzione della portata naturale, per una lunghezza di alveo pari a quella della condotta (ovvero 35 m), per buona parte dell’anno, interessando un tratto fluviale importante dal punto di vista paesaggistico, peraltro compreso nei siti Natura 2000 ZPS IT3230089 e SIC IT3230006, nonché interessato dall’habitat 3240 (fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos) dei medesimi.

7 Si osserva che il DMV assegnato corrisponde ai valori minimi del Piano di gestione delle risorse idriche del fiume Piave, ovvero 0,431 mc/s per il periodo A e 0,227 mc/s per il periodo B.

8. Dall’analisi della “curva di durata ed utilizzazione alla derivazione” e degli altri grafici e tabelle descriventi la produttività dell’impianto è possibile trarre le seguenti informazioni:

  • la portata derivata media annua è pari all’85,71% della portata media annua naturale;
  • vi sono 5 giorni di improduttività dell’impianto;
  • il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro su tutta la gaveta della briglia è pari a 41 (ovvero quando la portata in arrivo è maggiore alla somma della portata massima derivabile e del DMV assegnato).

Le portate massime e minime dell’impianto sono state determinate in modo da derivare la maggiore portata possibile, non prevedendo una portata in eccesso tale da assicurare per tutto l’anno lo sfioro sulla gaveta della briglia, come accade attualmente; l’assenza di sfioro su tutta la briglia determina, per il tratto fluviale compreso tra la presa in alveo e lo scarico al termine della condotta, una notevole diminuzione del flusso idrico, peraltro sbilanciato verso il lato destro idrografico, ove è previsto il rilascio della portata di DMV tramite la paratoia sulla gaveta.

9. In tutte le parti ove è trattato l’impatto paesaggistico non è affermato che la briglia sarà interessata dallo sfioro delle acque, su tutta la lunghezza della gaveta, soltanto per 41 giorni all’anno.

10. Non è stato affrontato il tema della gestione della manutenzione delle opere, per modalità e tempistiche.

11. È presentato soltanto un fotoinserimento del manufatto di centrale, mentre è assente quello relativo all’opera di presa in alveo, che è il manufatto più impattante dal punto di vista costruttivo e visivo, in virtù della presenza del dissipatore (comportante una modifica del normale scorrimento fluviale a causa del risalto indotto) e del rivestimento in lamiera di acciaio cor-ten, che risulterebbe ancora più evidente quando la doppia briglia non sarebbe interessata da un abbondante passaggio di acque.

12. Il progetto è molto invasivo nei confronti delle opere esistenti, poiché richiede la costruzione di un’opera di presa in alveo con dimensioni notevoli (7,15 m in larghezza, 4,45 m di profondità e 31,4 m di lunghezza) da collocare tra le due briglie attuali (con la modifica anche del muro di sponda); necessita altresì della posa di 35 m di condotta, che implicano la realizzazione di pali gettati a grande diametro (80 cm) per il sostegno del versante in destra idrografica, compreso nel sito della Rete Natura 2000 ZPS IT3230089. Le suddette aree, secondo il PAI, sono inoltre da considerare a pericolosità idraulica P3.

13. La presenza di un tratto di condotta comporta, in senso stretto, la definizione dell’impianto come “non puntuale”; in questo caso si ricadrebbe nell’ambito di applicazione della D.C.R. n. 42 del 3/05/2013, relativa all’individuazione dei siti non idonei all’installazione degli impianti idroelettrici, ai sensi del DM 10/09/2010. In particolare la caratteristica di sito non idoneo è conseguente all’appartenenza del sedime dell’impianto ad un sito della Rete Natura 2000, ai sensi della lettera C) della predetta Deliberazione Regionale.

VALUTAZIONI FINALI

Alla luce di quanto sopra illustrato,

visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale ;

vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta IANESE LEONARDO in solido con PARTEL s.r.l. con nota acquisita con prot. n. 367947 del 29/09/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;

viste le osservazioni pervenute dall’amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore in data 6/04/2017, acquisite con prot. n. 139076 e le osservazioni formulate dallo studio legale CPL_LEX, in nome e per conto della ditta proponente, acquisite con prot. n. 241891 in data 20/06/2017;

considerato che non è stata illustrata in modo sufficiente l’accessibilità dei luoghi, né sono state presentate informazioni adeguate circa la disponibilità delle aree interessate dal progetto;

considerato che non è stato valutato l’impatto sull’ambiente idrico, dovuto alla perdita accidentale di olio dalle apparecchiature di centrale;

considerato che nella ricomposizione ambientale dei luoghi e nelle operazioni di dismissione dell’opera non è indicato l’impiego di specie arbustive ed arboree appartenenti agli habitat di vegetazione sottratti con la costruzione delle opere;

valutato il progetto non prevede la costruzione della scala per l’ittiofauna, ma che sono state offerte motivazioni economiche e paesaggistiche su tale scelta;

valutato che l’opera di presa non prevede una particolare interferenza con il trasporto solido e che gli eventuali sedimenti fini catturati sarebbero allontanati da una paratoia sghiaiatrice prima della partenza della condotta;

considerato che comunque non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell’opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico dell’asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica, e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;

considerato che la nuova derivazione, pur non alterando il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino, non può essere considerata puntuale poiché prevede la restituzione delle acque dopo 35 m, sottendendo un tratto fluviale che si ritiene di significativa importanza paesaggistica e naturalistica, in quanto appartenente all’habitat 3240 “fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos” dei siti ZPS IT3230089 e IT 3230006;

considerato che la “non puntualità” in senso stretto, dell’impianto, comporterebbe l’applicazione della DCR n. 42/2013 e pertanto l’impianto medesimo sarebbe collocato in un sito non idoneo all’installazione di impianti idroelettrici, in quanto compreso nel sito Natura 2000 ZPS IT3230089;

considerato che la portata di deflusso minimo vitale (DMV) assegnata risulta conforme alle disposizioni del Piano Stralcio per le risorse idriche del fiume Piave (di 431 l/s nel periodo A e di 227 l/s nel periodo B) e che il rilascio della medesima avverrebbe mediante una paratoia ricavata sulla briglia esistente ed eventualmente con una seconda paratoia sul lato opposto per future maggiorazioni del DMV, senza comportare (dal punto di vista normativo) la sottensione dell’alveo tra l’opera di presa e il punto di rilascio delle acque turbinate, ma implicando comunque una riduzione della portata naturale riducente il pregio paesaggistico e naturale dei luoghi, compresi nel Piano d’area “Comelico - Osttirol” , nella ZPS IT3230089 e nel SIC IT3230006;

considerato che la portata media derivabile costituisce una quota importante della portata media naturale e che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (turbina Kaplan) intercetterebbe un’importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue, con soli cinque giorni di inattività derivanti da portata naturale insufficiente;

considerato che la portata derivabile è stata determinata per massimizzare la produzione idroelettrica, non considerando ulteriori impatti paesaggistici derivanti dal numero limitato di giorni (41) in cui sarebbe assicurato lo sfioro delle acque su tutta la gaveta della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto come quello del fiume Piave, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;

considerato che non sono presenti sufficienti informazioni circa la gestione e la manutenzione delle opere, per modalità e tempistiche;

considerato che la documentazione è mancante di fotoinserimenti che descrivano in modo globale l’impatto paesaggistico delle opere di progetto, che si ritiene significativo specialmente per l’opera di presa trasversale, dotata di un dissipatore e di un rivestimento in lamiera di acciaio cor-ten;

considerato che la presa in alveo è un manufatto molto invasivo nei confronti delle opere esistenti (briglie, e muri di sponda), peraltro avente dimensioni notevoli (7,15 m in larghezza, 4,45 m di profondità e 31,4 m di lunghezza) e comportante un significativo impatto visivo;

considerato che l’intervento proposto prevede di modificare pesantemente un’opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all’adeguamento dell’opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l’idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;

considerato che i movimenti di terra sarebbero consistenti al fine della realizzazione tanto della presa in alveo, quanto della condotta e che si prevedrebbe l’infissione di pali di grande diametro e che tali lavori, sulla sponda destra, sarebbero situati all’interno del sito della Rete Natura 2000 ZPS IT3230089 e interesserebbero un’area a pericolosità idraulica P3;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 sono state approvate seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 343437 del 09/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 419101 del 09/10/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 17/01/2018, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Le osservazioni del Proponente non contengono elementi idonei a modificare le conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, seguendo l’ordine di esposizione tenuto dal Proponente.

A) La prima osservazione (punto 1) verte sulla mancanza d’approfondimenti circa l’accessibilità dell’impianto, da parte dei tecnici dell’ente gestore, e sulla disponibilità delle aree; il Proponente riferisce che l’accessibilità all’impianto è stata descritta nella Relazione tecnica descrittiva (elaborato A) e nella tavola F13 e che la carenza non è stata rilevata in sede di sopralluogo e di presentazione del progetto.

Con riferimento agli elaborati progettuali citati dal Proponente, nella Relazione tecnica descrittiva (paragrafo 3.2 a pagina 7) si afferma che “L’area risulta raggiungibile ai mezzi direttamente dalla viabilità asfaltata utilizzando un breve tratto di strada bianca. Non si ritiene necessaria nessuna nuova pista di accesso”.

Secondo il Proponente, poi, non vi sarebbe un difetto di approfondimento riguardo al tema della disponibilità delle aree, trattandosi di “opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti”, per cui “le particelle interessate dalle opere, ove non acquisite bonariamente, potranno essere assoggettate a procedura espropriativa”.

Il riferimento è all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003, secondo il quale “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.

È, però, proprio per questa prospettiva di accedere alla procedura espropriativa che, come per tutte le opere pubbliche, la situazione deve essere accuratamente inquadrata sotto questo aspetto. Tanto più ciò vale se, anziché di opera pubblica, qui si tratta di opera privata la cui approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

Il titolo della tavola F13 è “Planimetria catastale con l’indicazione e la quantificazione delle aree demaniali occupate dalle opere relative all’impianto”, per cui si dovrebbe dedurre che non vi siano interessate aree in proprietà privata, che invece compaiono nella mappa catastale riportata nella tavola medesima, senza alcuna indicazione sulla titolarità di dette particelle. La circostanza, unitamente al fatto che nell’elaborato H alla voce “espropri ed indennizzi” è associato l’importo di (soli) € 10.000,00, induce a ritenere che la questione non sia stata adeguatamente approfondita. Dato che l’espropriazione comporta l’indennizzo dei soggetti espropriati e la disponibilità delle relative somme, ciò non può essere ritenuto ininfluente sull’esame degli impatti ambientali, in quanto la compatibilità ambientale di un’opera di tal genere presuppone una congrua considerazione degli effetti economici, necessaria per vedere garantita sia la sostenibilità economica dell’iniziativa, sia la corretta attuazione di tutte le misure connesse alla gestione dell’impianto ed ai relativi controlli ambientali.

Quanto al fatto che tale carenza non sarebbe stata rilevata né in fase di sopralluogo, né in fase di presentazione del progetto, si deve osservare che l’istituto della richiesta di integrazioni, così come previsto nell’ordinamento e applicato nella prassi, è un mezzo finalizzato a mettere in condizioni il soggetto proponente di chiarire alcuni aspetti, onde consentire un più approfondito esame delle questioni trattate da parte dell’autorità competente.

L’ordinamento disciplina l’istituto ponendo solo la condizione dell’unicità della suddetta richiesta e della relativa tempistica:

D.Lgs. 152/2006, art. 19, comma 6: L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.

A tale istituto, pertanto, non è affidata la funzione di promuovere la produzione di documenti tesi ad emendare il progetto in procedura, né vi si può intravedere un limite alla considerazione degli argomenti da prendere in considerazione ai fini dell’emissione del parere. Del resto, è la stessa previsione dell’articolo 10 bis della Legge 241/90 a consentire al soggetto proponente l’esposizione di argomenti risultanti rilevanti, ai fini della formulazione del parere, ancorché riguardino materie o aspetti non espressamente toccati nella richiesta di integrazioni.

B) Riguardo al punto 3 il Proponente afferma di non aver prodotto approfondimenti sull’aspetto della tenuta delle parti meccaniche, in quanto attinente alla sfera della responsabilità dei costruttori di tali componenti.

La valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente idrico per il tipo d’opera in questione, però, richiede l’individuazione, all’interno dello studio preliminare ambientale, delle possibili fonti di dispersione dai macchinari verso l’ambiente idrico, nonché l’illustrazione delle misure atte a contenere e/o evitare tali fenomeni; non è pertanto “ovvia” l’adozione di misure atte ad evitare sversamenti, ma deve essere caratterizzata in funzione dei dispositivi tecnologici che s’intende installare e delle misure di tutela, controllo e prevenzione applicabili.

Si prende atto che il proponente ha fornito una serie aggiuntiva di informazioni e di accorgimenti, tra cui l’utilizzo di olio biodegradabile.

C) Quanto alla ricomposizione ambientale dei luoghi ed alla dismissione dell’opera, rilevata la mancata indicazione di azioni specifiche di messa a dimora di specie arbustive ed arboree compatibili con gli habitat parzialmente sottratti con la costruzione delle opere (punto 3), il Proponente precisa che la riduzione della superficie forestale sarà minima e che, all’occorrenza su esplicita richiesta, potrà effettuarsi la semina sulle parti interessate dai lavori.

Questo aspetto non risulta essere stato adeguatamente approfondito in rapporto al pregio ambientale e paesaggistico di luoghi.

D) Posto che verso i punti 4 e 5 nulla è stato eccepito, che riguardo al punto 6, a fronte del rilievo di un tratto in sottensione, pur per una lunghezza limitata, il Proponente si è limitato a sottolineare il beneficio in termini energetici, che il punto 7 non esprimeva alcun motivo di critica verso il progetto, al punto 8, che metteva in evidenza la sottrazione d’acqua dal corpo idrico, e lo sbilanciamento verso il lato destro idrografico, il Proponente ha risposto che tale sbilanciamento del flusso idrico può essere mitigato realizzando una controbriglia del tipo naturale subito a valle dello scarico della scala di rimonta.

Non si comprende l’osservazione del Proponente, in quanto non è prevista alcuna scala di rimonta.

E) Per quanto concerne il punto 9, in cui si metteva in evidenza che la briglia sarà interessata dallo sfioro delle acque, su tutta la lunghezza della gaveta, soltanto per 41 giorni all’anno, il Proponente si è limitato a prenderne atto, sottolineando come ciò sia una conseguenza difficilmente modificabile.

F) Il rilievo sull’assenza d’indicazioni circa la manutenzione delle opere, formulato al punto 10, non pienamente compreso dal Proponente, deriva dall’esigenza di valutare non solo l’impatto ambientale di tali operazioni, ma anche l’incidenza economica, in una logica di raffronto tra i costi e i benefici dell’intervento.

G) Al punto 11 era stata rilevata l’assenza di un fotoinserimento relativo all’opera di presa in alveo, essendo presente soltanto un fotoinserimento del manufatto di centrale. Il Proponente ha richiamato il fotoinserimento della traversa di presa a pag. 12 della relazione tecnica descrittiva (elaborato A).

L’osservazione è materialmente corretta, ma l’immagine citata dal Proponente, proprio per come è stata raffigurata l’opera, evidenzia un impatto visivo ancor più negativo di quello desumibile dalla descrizione contenuta nel progetto. Si ha motivo di ritenere che un’applicazione più accurata di fotorealismo avrebbe reso l’impatto meno negativo.

H) Il rilievo al punto 13 del parere del Comitato, teso a richiamare l’ambito di applicazione della DCR n. 42 del 03/05/2013 in considerazione della pur limitata sottensione, per la presenza di un tratto di condotta, è stato commentato dal Proponente richiamando il beneficio di tipo energetico e l’insussistenza di un veto assoluto nel suddetto provvedimento del Consiglio regionale.

Ed in effetti il Comitato Tecnico Regionale non ha inteso esprimere una motivazione di impedimento assoluto alla realizzazione dell’opera, ma ha evidenziato la caratteristica di sito non idoneo in conseguenza dell’appartenenza del sedime dell’impianto ad un sito della Rete Natura 2000, ai sensi della lettera C) della predetta Deliberazione Regionale.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 21/02/2018 è stato approvato il verbale della seduta del 17/01/2018;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 17/01/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Ianese Leonardo con sede legale in San Nicolò Comelico Via Pian Dei Larici n. 12 CAP 32040 (C.F.NSILRD79E04G642X, e P.IVA. 01101010252) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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