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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 62 del 03 agosto 2018
EUROMARMI S.R.L. Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di marmo "Col di Riondo". Comune di localizzazione: Valstagna (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., .con prescrizioni, il progetto, presentato dalla Ditta Euromarmi S.r.l., per la coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di marmo denominata "Col di Riondo" in Comune di Valstagna (VI).
Il Direttore
VISTO D.Lgs. n. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 19 “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità”;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Ditta EUROMARMI S.R.L. (P.IVA. 01776620245), con sede legale in Conco (VI) Via Conco di sopra, 31 - CAP 36062, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 100462 del 15/03/2018;
VISTA la nota prot. n. 127369 del 05/04/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati la pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi l’apertura di una nuova cava di calcare da taglio e lucidabile, denominata “Col di Riondo” contigua alla cava “Col Campanaro”, attualmente decaduta, del comprensorio estrattivo denominato “Pozzette” di proprietà comunale;
CONSIDERATO che l’estensione del nuovo sito estrattivo è pari a circa 24.900 mq, di cui 12.500 mq effettivamente oggetto di attività di estrazione;
CONSIDERATO che è prevista l’estrazione e l’utilizzo di circa 68.331 mc di materiale commerciale a fronte di una volume di escavazione complessivo di circa 431.000 mc;
PRESO ATTO che il progetto prevede la ricomposizione ambientale del sito mediante rimodellamento morfologico dei luoghi utilizzando i materiali associati e il terreno superficiale realizzando un pascolo e adottando una misura di compensazione della riduzione di superficie boscata fra quelle previste dalla L.R. 52/1978;
CONSIDERATO che la durata dell’autorizzazione necessaria alla realizzazione della fase estrattiva è stimata in 11 anni e un ulteriore anno per il completamento della ricomposizione;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357/1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Ce e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 168732 del 08/05/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 93/2018 nella quale si dichiara che per la realizzazione dell’intervento “(…) è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, prescrive:
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.lgs. 152/2006, quanto riportato nelle valutazioni del gruppo istruttorio: ”(…)
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 04/07/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
“TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che, tenuto conto delle misure di mitigazione e compensative previste dal progetto, gli impatti risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito di intervento e non emergono potenziali impatti significativi negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;
VERIFICATI i presupposti per la non necessità della procedura di valutazione di incidenza di cui alla Relazione istruttoria tecnica n. 93/2018 dell’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;”
atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ritenuto che l’intervento non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.
PRESCRIZIONI
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 04/07/2018;
decreta
Luigi Masia
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