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Bur n. 85 del 21 agosto 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 62 del 03 agosto 2018

EUROMARMI S.R.L. Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di marmo "Col di Riondo". Comune di localizzazione: Valstagna (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., .con prescrizioni, il progetto, presentato dalla Ditta Euromarmi S.r.l., per la coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di marmo denominata "Col di Riondo" in Comune di Valstagna (VI).

Il Direttore

VISTO D.Lgs. n. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 19 “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità”;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Ditta EUROMARMI S.R.L. (P.IVA. 01776620245), con sede legale in Conco (VI) Via Conco di sopra, 31 - CAP 36062, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 100462 del 15/03/2018;

VISTA la nota prot. n. 127369 del 05/04/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati la pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi l’apertura di una nuova cava di calcare da taglio e lucidabile, denominata “Col di Riondo” contigua alla cava “Col Campanaro”, attualmente decaduta, del comprensorio estrattivo denominato “Pozzette” di proprietà comunale;

CONSIDERATO che l’estensione del nuovo sito estrattivo è pari a circa 24.900 mq, di cui 12.500 mq effettivamente oggetto di attività di estrazione;

CONSIDERATO che è prevista l’estrazione e l’utilizzo di circa 68.331 mc di materiale commerciale a fronte di una volume di escavazione complessivo di circa 431.000 mc;

PRESO ATTO che il progetto prevede la ricomposizione ambientale del sito mediante rimodellamento morfologico dei luoghi utilizzando i materiali associati e il terreno superficiale realizzando un pascolo e adottando una misura di compensazione della riduzione di superficie boscata fra quelle previste dalla L.R. 52/1978;

CONSIDERATO che la durata dell’autorizzazione necessaria alla realizzazione della fase estrattiva è stimata in 11 anni e un ulteriore anno per il completamento della ricomposizione;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Ce e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 168732 del 08/05/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 93/2018 nella quale si dichiara che per la realizzazione dell’intervento “(…) è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, prescrive:

  1. di subordinare al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. il progetto di miglioramento colturale previsto per le parti residuali della particella forestale n. 19 “Col dl vento”;
  2. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Coenonympha oedippus, Lopinga achine, Triturus carnifex, Bombina variegata, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Bonasa bonasia, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Crex crex, Bubo bubo, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Muscardinus avellanarius;
  3. di effettuare la rimozione del soprassuolo forestale al di fuori della stagione vegetativa, senza procedere in un’unica soluzione per l’intera area di cava ma secondo un avanzamento consequenziale per lotti di coltivazione e subordinatamente all’esaurimento del lotto precedente. La rimozione del soprassuolo forestale sarà limitata all’area di cantiere utile e agli spazi funzionali al cantiere (deposito e piazzale di prima lavorazione);
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza”;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.lgs. 152/2006, quanto riportato nelle valutazioni del gruppo istruttorio: ”(…)

  1. l’entità ed estensione dei possibili impatti è circoscritta all’ambito di cava e all’immediato intorno;
  2. la natura degli impatti è costituita dalla sottrazione di superficie boscata, per circa il 0,2 % dell’estensione totale, comunque compensata con le misure previste dalla norma. Gli altri impatti (polveri e rumori) risultano minimi e circoscritti al sito;
  3. gli impatti non hanno evidentemente natura transfrontaliera;
  4. l’intensità degli impatti risulta nulla o trascurabile anche a seguito delle misure di mitigazione previste;
  5. la probabilità di impatti di intensità significativa è trascurabile;
  6. l’insorgenza degli impatti è legata alla durata dell’attività di estrazione (11 anni) e sono reversibili con le previsioni di ricomposizione e compensazione di progetto;
  7. non sono previsti significativi cumuli di effetti con altri progetti esistenti e/o approvati bensì un miglioramento della possibilità di ricomposizione di una vicina cava decaduta;
  8. non risultano esigenze per ridurre l’impatto in modo più efficace di quanto previsto dalle misure di mitigazione e di compensazione previste dal progetto.”

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 04/07/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che, tenuto conto delle misure di mitigazione e compensative previste dal progetto, gli impatti risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito di intervento e non emergono potenziali impatti significativi negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

VERIFICATI i presupposti per la non necessità della procedura di valutazione di incidenza di cui alla Relazione istruttoria tecnica n. 93/2018 dell’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;”

atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ritenuto che l’intervento non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI

  1. in fase di autorizzazione, il progetto dovrà:
  • adeguare i profili di scavo in modo coerente con le verifiche geomeccaniche di stabilità contenute nella relazione geologica;
  • recepire le prescrizioni contenute nella citata relazione istruttoria tecnica n. 93/2018 dell’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  • essere integrato con il piano di gestione dei rifiuti di estrazione come previsto dalla D.G.R. 761/2010, con le specifiche previste dalla D.G.R. 1978/2014, nel quale dovrà essere caratterizzato il terreno superficiale;
  • essere integrato con il progetto di misura compensativa individuata ai sensi della L.R. 52/1978;
  • essere integrato con la relazione di verifica della compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune come previsto al punto A-6 dell’Allegato alle NtA del PRAC;
  • Prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIb. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 04/07/2018;

 

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 04/07/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta EUROMARMI S.R.L. (P.IVA. 01776620245), con sede legale in Conco (VI) Via Conco di sopra, 31 - CAP 36062 – Pec: euromarmi.conco@legalmail.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Valstagna (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

Luigi Masia

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