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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 61 del 03 agosto 2018
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - (Ex Magistrato Alle Acque Ufficio Salvaguardia) - Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia Progetto definitivo Adeguamento del manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità Comune di localizzazione: Chioggia (VE) Richiesta proroga validità temporale del provvedimento di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 94/2017)
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni, a partire dal 17/07/2017, della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 1189 del 25 giugno 2012 per il progetto: "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia Progetto definitivo Adeguamento del manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità" presentato dall'Ufficio Salvaguardia dell'ex Magistrato Alle Acque, oggi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con aggiornamento delle relative prescrizioni e raccomandazioni.
Il Direttore
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
PREMESSO che con parere n. 353 del 09/05/2012 la Commissione Regionale V.I.A., ai sensi dell’allora vigente L.R. n. 10/99, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed all’approvazione della relazione di screening Valutazione di Incidenza Ambientale;
PREMESSO che con il medesimo parere n. 353 del 09/05/2012 la medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, ha espresso altresì parere favorevole all'approvazione del progetto, alla realizzazione dell'intervento ed al contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
VISTA la DGR n. 1189 del 25 giugno 2012 (pubblicata sul BUR n. 56 del 17/07/2012), con la quale la Giunta Regionale, facendo proprio il parere n. 353 del 09/05/2012 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A., ha rilasciato il giudizio favorevole di V.I.A., nonché la contestuale approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09) ed autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi del D.Lgs. 42/04, per il progetto: “Magistrato alle Acque – Ufficio di Salvaguardia – Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia – Progetto definitivo – adeguamento al manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità. - Comune di localizzazione: Chioggia.”;
TENUTO CONTO che l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevede che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (…). Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata...”;
CONSIDERATO che l’art. 4, comma 5, lett. b), della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire le procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, emanata dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. b), della L.R. n. 4/2016;
VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 1189 del 25 giugno 2012, formulata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - (Ex Magistrato Alle Acque), acquisita agli atti con prot. n. 291620 del 17/07/2017;
VISTO il parere del 30/03/2017 (Tipo Affare CT 1331/2015) espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato a seguito di formale richiesta del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nel quale, in riferimento al ricorso in appello avanzato dalla della società Club Nautico Marina di Brondolo ed altri avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 279/2016, attualmente pendente in Corte di Cassazione, viene rappresentato che: “non sussistono ragioni giuridiche che impongano di attendere l’esito in Cassazione all'eventuale stipula del contratto nelle more del giudizio di Cassazione della società Club Nautico Marina di Brondolo i cui tempi di definizione possono stimarsi in almeno due anni”;
VISTA la nota formulata dallo studio legale associato Pegoraro Greggio, in nome e per conto delle società Club Nautico Marina di Brondolo, s.r.l. e Meridiana Orientale s.r.l., pervenuta nel corso dell’istruttoria ed acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 485825 del 20/11/2017;
PRESO ATTO che, in ordine alla richiesta di audizione rappresentata dallo studio legale associato Pegoraro Greggio nella nota sopra richiamata, il Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 31/01/2018 si è determinato, all’unanimità dei presenti, decidendo di: “non accogliere, secondo prassi già adottata in casi analoghi nel recente passato, la richiesta di audizione in questione, evidenziando che, in ogni caso, quanto rappresentato dagli osservanti verrà considerato opportunamente nel corso dell’istruttoria di competenza del gruppo istruttorio incaricato”;
VALUTATA la documentazione agli atti presentata in allegato all’istanza acquisita agli atti con prot. n. 291620 del 17/07/2017;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 20 giugno 2018:
ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 1189 del 25 giugno 2012, relativamente al progetto per lo “Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia – Progetto definitivo – Adeguamento del manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità” presentato dall’Ufficio Salvaguardia del Magistrato Alle Acque, oggi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 353 del 09/05/2012 della Commissione Regionale V.I.A., così come di seguito aggiornate:
PRESCRIZIONI
RACCOMANDAZIONE
PRESO ATTO che il verbale della seduta del 20 giugno 2018, comprensivo della relazione istruttoria relativa all’argomento trattato, è stato approvato nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA 4 luglio 2018;
TENUTO CONTO che l’art. 10, comma 4, della legge citata L.R. n. 4 del 18/02/2016, stabilisce che il provvedimento di VIA sia adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
decreta
Luigi Masia
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