Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 85 del 21 agosto 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 61 del 03 agosto 2018

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - (Ex Magistrato Alle Acque Ufficio Salvaguardia) - Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia Progetto definitivo Adeguamento del manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità Comune di localizzazione: Chioggia (VE) Richiesta proroga validità temporale del provvedimento di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 94/2017)

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni, a partire dal 17/07/2017, della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 1189 del 25 giugno 2012 per il progetto: "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia Progetto definitivo Adeguamento del manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità" presentato dall'Ufficio Salvaguardia dell'ex Magistrato Alle Acque, oggi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con aggiornamento delle relative prescrizioni e raccomandazioni.

Il Direttore

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

PREMESSO che con parere n. 353 del 09/05/2012 la Commissione Regionale V.I.A., ai sensi dell’allora vigente L.R. n. 10/99, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed all’approvazione della relazione di screening Valutazione di Incidenza Ambientale;

PREMESSO che con il medesimo parere n. 353 del 09/05/2012 la medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, ha espresso altresì parere favorevole all'approvazione del progetto, alla realizzazione dell'intervento ed al contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

VISTA la DGR n. 1189 del 25 giugno 2012 (pubblicata sul BUR n. 56 del 17/07/2012), con la quale la Giunta Regionale, facendo proprio il parere n. 353 del 09/05/2012 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A., ha rilasciato il giudizio favorevole di V.I.A., nonché la contestuale approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09) ed autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi del D.Lgs. 42/04, per il progetto: “Magistrato alle Acque – Ufficio di Salvaguardia – Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia – Progetto definitivo – adeguamento al manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità. - Comune di localizzazione: Chioggia.”;

TENUTO CONTO che l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevede che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (…). Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata...”;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 5, lett. b), della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire le procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, emanata dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. b), della L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 1189 del 25 giugno 2012, formulata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - (Ex Magistrato Alle Acque), acquisita agli atti con prot. n. 291620 del 17/07/2017;

VISTO il parere del 30/03/2017 (Tipo Affare CT 1331/2015) espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato a seguito di formale richiesta del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nel quale, in riferimento al ricorso in appello avanzato dalla della società Club Nautico Marina di Brondolo ed altri avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 279/2016, attualmente pendente in Corte di Cassazione, viene rappresentato che: “non sussistono ragioni giuridiche che impongano di attendere l’esito in Cassazione all'eventuale stipula del contratto nelle more del giudizio di Cassazione della società Club Nautico Marina di Brondolo i cui tempi di definizione possono stimarsi in almeno due anni”;

VISTA la nota formulata dallo studio legale associato Pegoraro Greggio, in nome e per conto delle società Club Nautico Marina di Brondolo, s.r.l. e Meridiana Orientale s.r.l., pervenuta nel corso dell’istruttoria ed acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 485825 del 20/11/2017;

PRESO ATTO che, in ordine alla richiesta di audizione rappresentata dallo studio legale associato Pegoraro Greggio nella nota sopra richiamata, il Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 31/01/2018 si è determinato, all’unanimità dei presenti, decidendo di: “non accogliere, secondo prassi già adottata in casi analoghi nel recente passato, la richiesta di audizione in questione, evidenziando che, in ogni caso, quanto rappresentato dagli osservanti verrà considerato opportunamente nel corso dell’istruttoria di competenza del gruppo istruttorio incaricato”;

VALUTATA la documentazione agli atti presentata in allegato all’istanza acquisita agli atti con prot. n. 291620 del 17/07/2017;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 20 giugno 2018:

  • vista la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di cui sopra;
  • preso atto che nella documentazione in questione vengono confermate le conclusioni circa la compatibilità ambientale del progetto in oggetto, già riprese dalla Commissione Regionale V.I.A., ai sensi della L.R. n. 10/99, che nel merito ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale n. 353 del 09/05/2012 con prescrizioni e raccomandazioni;
  • richiamando integralmente quanto riportato nel parere favorevole di compatibilità ambientale 353 del 09/05/2012 della Commissione Regionale V.I.A., fatto salvo quanto di seguito diversamente specificato;
  • evidenziato che non si rilevano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità, dalla data di pubblicazione sul BUR, del provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 1189 del 25 giugno 2012, per le seguenti motivazioni:
    1. la richiesta di proroga risulta motivata rispetto alle nuove condizioni non derivate dalla volontà della proponente;
    2. il progetto definitivo presentato e la documentazione integrativa sui quali la Commissione Regionale VIA ha espresso, ai sensi della L.R. n. 10/1999, parere favorevole di compatibilità ambientale ed in ordine alla relazione di screening Valutazione di Incidenza, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 353 del 09/05/2012, rimane pressoché invariato;
    3. lo Studio di Impatto Ambientale allegato alla richiesta di proroga ha evidenziato che non sono stati registrati nuovi dati che abbiano influenzato il quadro ambientale di riferimento; tuttavia si sottolinea che dall'analisi della cartografia allegata al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) l’area oggetto di intervento presenta, secondo la revisione del 2014, una moderata pericolosità (P1) in sinistra idraulica antecedentemente non evidenziata.
  • ritenendo tuttavia necessario adeguare le prescrizioni di cui al parere della Commissione regionale VIA n. 353 del 09/05/2012 agli eventuali aggiornamenti normativi intercorsi successivamente all’emanazione della D.G.R. n. 1189 del 25 giugno 2012;

ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 1189 del 25 giugno 2012, relativamente al progetto per lo “Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia – Progetto definitivo – Adeguamento del manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità” presentato dall’Ufficio Salvaguardia del Magistrato Alle Acque, oggi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 353 del 09/05/2012 della Commissione Regionale V.I.A., così come di seguito aggiornate:

PRESCRIZIONI

  1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
  2. il Progetto esecutivo dell’opera dovrà essere sottoposto a prove nel modello fisico già predisposto, apportando le modifiche introdotte nel passaggio da Definitivo ad Esecutivo; in particolare dovranno essere eseguite ulteriori prove su modello per quantificare puntualmente le problematiche individuate con il modello stesso;
  3. in fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto un Piano di manutenzione del sistema di paratoie da concordare con il Genio Civile di Padova;
  4. in fase di esecuzione delle opere si dovrà ottemperare agli artt. 3 e 4 delle disposizioni per la “Disciplina di attività rumorose”, approvate dal Consiglio comunale di Chioggia con delibera n. 132 del 22.12.2004;
  5. prima dell’inizio dei lavori dovrà essere concordato e sottoscritto un Protocollo di intesa con le autorità competenti contenente le modalità operative di gestione del manufatto antintrusione nelle diverse condizioni idrauliche del fiume, con particolare riguardo ai capisaldi di riferimento, alla stabilità degli argini, agli automatismi di chiusura/apertura delle paratoie e alla sicurezza generale degli impianti, avendo particolare riguardo alla sicurezza idraulica del sistema fluviale;
  6. fermo restando l’obiettivo principale di contrasto alla penetrazione del cuneo salino, prima dell’entrata in funzione del manufatto, dovranno essere concordate con i soggetti titolari delle attività nautiche a monte del manufatto, opportune modalità di gestione del manufatto stesso, adottando sistemi automatici e quant’altro al fine di limitare al minimo la sosta dei natanti in transito e di minimizzare, ove possibile, qualunque altro inconveniente alla navigazione ed allo stazionamento dei natanti, derivante dalla realizzazione del manufatto;
  7. dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata con idonee strutture (briccole) l’area antistante lo scarico dell’idrovora a monte del manufatto, con divieto di ormeggio, a tutela delle imbarcazioni in fase di avvicinamento alla conca di navigazione;
  8. il dislivello monte/valle delle paratoie sarà di norma non superiore a +20 cm s.l.m.m., salvo situazioni specifiche determinate dal livello di marea e concordate con le autorità competenti;
  9. dovranno essere predisposti, in accordo con le autorità competenti, periodici controlli della quota di fondo del fiume a monte dello sbarramento stesso;
  10. con riferimento alla richiesta di ridefinizione dei limiti del progetto presentato, che prevede lo stralcio della rotonda prevista sul lato nord del manufatto, in attesa del completamento della viabilità complessiva a nord del manufatto stesso, dovrà essere limitato l’utilizzo del ponte alla sola viabilità locale attuale;
  11. l’attraversamento ciclopedonale sul ponte dovrà essere opportunamente attrezzato e segnalato con segnaletica anche luminosa;
  12. in caso di utilizzo di vegetazione, utilizzare specie autoctone non allergeniche, dando priorità all’utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati dalla Regione, conformemente ai disposti di cui alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004, avvalendosi del Servizio Forestale della Regione;
  13. dovrà essere previsto il riutilizzo dei materiali di scavo e di aggregati riciclati, in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R. n. 2424 del 08/08/2008 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori, si raccomanda di utilizzare la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente;
  14. venga redatto un Piano di Sicurezza Generale ed un Piano di Intervento Specifico in caso di incidenti che coinvolgano mezzi con prodotti infiammabili/tossici e/o inquinanti, con particolare attenzione all’impatto sulla componente idrica e sul suolo, inoltre, tale Piano, comprensivo di procedure operative e istruzioni, dovrà essere trasmesso ai Comuni, Province ed ARPAV;
  15. dovrà essere redatto un manuale di gestione ambientale dei cantieri, redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che preveda:
  1. la collocazione di tutte le aree logistiche e di gestionali per le attività di cantiere, indicando inoltre le aree destinate al deposito temporanea del terreno scavato;
  2. la valutazione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e polveri, l’analisi del rumore e delle vibrazioni prevedendo, ove necessario, adeguate misure per evitare il superamento dei limiti normativi,
  3. la definizione degli interventi previsti in caso di sversamento accidentale sul suolo o nelle acque sotterranee o superficiali;
  4. l’utilizzo di mezzi di cantiere omologati che rispettino la normativa più recente per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico;
  5. la predisposizione di un sistema che impedisca l’imbrattamento della viabilità comunale, all’uscita dei mezzi operativi dall’area di cantiere;
  6. la predisposizione di una efficace gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, specie per quanti attiene al materiale da riciclare e di quello da smaltire;
  7. il ripristino nello stato originario, al termine dei lavori, di tutte le aree interessate temporaneamente a vario titolo dalle lavorazioni di progetto, con particolare attenzione alle aree di cantiere e/o di stoccaggio del materiale di scavo.
  1. in sede di progettazione esecutiva venga concordato con ARPAV un progetto di monitoraggio ambientale (PMA), da predisporre secondo le modalità stabilite nelle linee guida della Commissione speciale VIA Nazionale, ed in particolare secondo le modalità di seguito riportate per ciascuna matrice ambientale:
  1. acque sotterranee – l’attuale monitoraggio dell’altezza della falda dovrà essere integrato con altri parametri sia chimici che fisici al fine di monitorare soprattutto in post operam l’effetto e l’efficacia dello sbarramento, con l’utilizzo dei piezometri già scavati;
  2. acque superficiali – il monitoraggio della qualità delle acque dovrà essere effettuato sia a monte che a valle dell’opera al fine di evidenziare eventuali criticità dovute all’impatto dell’opera stessa, soprattutto per i lavori in alveo collegati alla presenza di solidi sospesi o per eventi accidentali quali il rilascio di olii o di carburanti (anche a seguito del dilavamento delle aree di cantiere). Detto monitoraggio dovrà garantire un intervento tempestivo soprattutto nel periodo balneabile, data la situazione di fragilità ambientale dei litorali limitrofi;
  3. rumore – le criticità evidenziate dalla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico richiesta, dovranno essere monitorate al fine di meglio individuare i ricettori interessati dalla realizzazione dell’opera e poter così dimensionare in modo idoneo le corrispondenti misure di mitigazione preventiva per le attività di cantiere particolarmente impattanti, secondo la D.D.G. ARPAV n. 3 del 29-01-08 (B.U.R. n. 92 del 7-11-08);
  4. vibrazioni – qualora dovessero essere impiegate palancole, predisporre un piano di misura delle vibrazioni indotte durante la loro infissione, onde poter intervenire tempestivamente sulle criticità manifestatesi;
  5. fauna – il monitoraggio, che dovrà essere stagionale, dovrà essere condotto sia sulla fauna ittica che su quella anfibia.
  1. in riferimento al parere favorevole n. 15590 del 30/08/2011, formulato dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, salvo eventuali diverse determinazioni all’atto del rilascio della proroga dell’autorizzazione paesaggistica, in fase di progettazione esecutiva dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. prescrizioni Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto: 1) dovrà essere avvisata con congruo anticipo (almeno 15 giorni) dalla data di inizio lavori. 2) Nella fase di esecuzione dei lavori le opere stradali previste, con particolare riferimento ai lavori che prevedono escavazioni e/o manomissioni del terreno, siano eseguite con l’assistenza di operatori archeologi professionisti. Eventuali ritrovamenti di beni archeologici o comunque di manufatti/strutture/relitti dovranno essere tempestivamente denunciati alla Sovrintendenza a norma dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e “potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato”;
  2. prescrizioni Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e laguna: 1) siano studiati e presentati, per l’approvazione, i particolari architettonici, i materiali e le finiture del ponte. 2) siano rivisti gli aspetti architettonici del centro controllo e della conca di navigazione prendendo spunto dalla architettura degli edifici storici di bonifica della pianura veneta. 3) sia rivalutata la viabilità al fine di riprendere, nel limite del possibile, gli assi viari e ridurre gli impatti sul territorio.
  1. in riferimento al parere favorevole sullo screening della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale, di cui alla relazione istruttoria tecnica 114/2011 redatta dal Servizio Pianificazione Ambientale Regionale, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. dovrà essere redatto e adottato un regolamento di Cantiere per l’adozione sistematica di accorgimenti e dispositivi per il contenimento delle emissioni acustiche ed atmosferiche e delle alterazioni ambientali, prevedendo tra l’altro: 1) contenimento delle polveri tramite innaffiamento, 2) protezione delle recinzioni e/o barriere; 3) scotico, accumulo, conservazione e riuso del terreno vegetale; 4) contenimento del dilavamento e prevenzione dell’intorbidamento dell’acqua del fiume Brenta; 5) prevenzione delle dispersioni in falda di residui di idrocarburi e di sostanze chimiche in genere utilizzate provenienti dalle macchine di lavorazione e dal dilavamento dei piazzali di sosta.
  2. le aree destinate allo stoccaggio anche momentaneo dei materiali siano bagnate o in alternativa coperte al fine di evitare il sollevamento delle polveri;
  3. in riferimento alle operazioni di dragaggio dell’alveo del fiume, per i fanghi prelevati dal fondo dovranno essere previste apposite analisi di caratterizzazione degli stessi e, in rapporto all’esito delle stesse, potranno essere riutilizzati per la massicciata stradale, ovvero conferiti ad apposita discarica;
  4. tutti i rifiuti prodotti dovranno essere adeguatamente smaltiti secondo la normativa vigente;
  5. allo scopo di contenere l’illuminazione notturna, l’impianto luce limiterà l’illuminazione alle superfici limitando dispersioni laterali e verticali, agendo opportunamente nella progettazione e realizzazione degli impianti;
  6. in caso di sversamenti accidentali di quantità anche modeste di idrocarburi o altro nelle aree di lavoro o lungo i percorsi viari verrà predisposta immediata bonifica delle acque e/o dei terreni contaminati a termini di legge.
  1. in riferimento al parere favorevole e a quanto previsto dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, di competenza dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione di cui al parere prot. n. 1256 del 16/05/2012 (oggi Distretto delle Alpi Orientali) dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. prima di realizzare l’opera va definito lo stato zero delle acque in termini di assetto qualitativo (non dei sedimenti) e per gli scopi previsti;
  2. una volta realizzata l’opera andrà verificato, nel suo esercizio, se si configurano sui parametri precedentemente monitorati (stato zero) trend di accumulo;
  3. in esito a queste valutazioni, se non si presentano fenomeni rilevanti, potrà procedersi nell’esercizio senza ulteriori verifiche; diversamente, durante l’esercizio, dovranno essere effettuati dei campionamenti al fine di valutare manovre nelle paratoie idonee a mantenere i processi di accumulo sotto le soglie di attenzione.

RACCOMANDAZIONE

  1. nel protocollo di intesa di cui al punto 5) delle prescrizioni, che definirà le procedure cui l’Ente gestore dello sbarramento dovrà attenersi, si preveda di raccogliere anche le indicazioni di ordine tecnico del gestore delle opere di navigazione interna.

PRESO ATTO che il verbale della seduta del 20 giugno 2018, comprensivo della relazione istruttoria relativa all’argomento trattato, è stato approvato nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA 4 luglio 2018;

TENUTO CONTO che l’art. 10, comma 4, della legge citata L.R. n. 4 del 18/02/2016, stabilisce che il provvedimento di VIA sia adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 20/06/2018 in merito all’istanza formulata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per la proroga di validità della durata del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 1189 del 25 giugno 2012 in riferimento al progetto: “Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia – Progetto definitivo – Adeguamento del manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità”;
  3. di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento “Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia – Progetto definitivo – Adeguamento del manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità” nel comune di Chioggia (VE), rilasciato con DGR n. 1189 del 25 giugno 2012, pubblicata sul BUR n. 56 del 17/07/2012, è prorogata di cinque anni a partire dal 17/07/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere favorevole di compatibilità ambientale 353 del 09/05/2012 della Commissione Regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento;
  4. di demandare all’autorità competente ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento;
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  6. di trasmettere il presente provvedimento al Provveditorato OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Chioggia (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, Al Distretto idrografico delle Alpi Orientali, Al Consorzio Bonifica Adige Euganeo, alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna, alla Direzione regionale Difesa del Suolo ed alla Direzione regionale Operativa;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro