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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 58 del 24 luglio 2018
NORD ENERGY S.R.L. Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel fiume Frassine in corrispondenza della briglia situata nel Comune di Montagnana, nei pressi della chiavica Dolza - Comune di localizzazione: Montagnana (PD) - Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla ditta Nord Energy S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Frassine, nei pressi della chiavica Dolza, in Comune di Montagnana (PD)
Il Direttore
VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta Nord Energy S.r.l. (P.IVA./C.F 01486600297) con sede legale in Rovigo - Via Einaudi, 77 int.1 – CAP 45100, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 239328 del 20/06/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 24/06/2017;
VISTA la nota prot. n. 267904 del 11/07/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 24/06/2016;
PRESO ATTO che l’intervento è ubicato nel territorio del comune di Montagnana (PD) lungo il corso del fiume Frassine, in località “Borgo Castello”, ove è presente un manufatto idraulico di derivazione denominato “Chiavica della Dolza”, che alimenta alcuni canali e scoli consortili facenti parte del bacino idraulico Vampadore Acque Alte del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica mediante lo sfruttamento del salto in corrispondenza di una briglia esistente, che ha lo scopo di sostenere il tirante idraulico per consentire la derivazione irrigua consortile attraverso la “Chiavica della Dolza” che è situata in sponda destra a circa 40 metri a monte della briglia, mediante l’installazione di una turbina tipo Kaplan a immersione con generatore a magneti permanenti;
PRESO ATTO che il progetto prevede i seguenti parametri di concessione:
Portata media derivata
7,51 m3/s
Portata massima di concessione
11 m3/s
Potenza di concessione
133,35 kW
Potenza massima
165,10 kW
Produzione annua
730.246,96 Kwh
CONSIDERATO che nella seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 14/07/2016, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’approfondimento del progetto;
VISTA la nota prot. n. 357601 del 22/09/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno comunicato al Proponente la sospensione dell’istruttoria, a seguito della decadenza della Commissione Regionale VIA, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 4/2016;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istituzione del nuovo Comitato Tecnico Regionale VIA ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016 (formalizzata con Decreto n. 152 del 13 dicembre 2016 del Presidente della Giunta Regionale), l’esame del progetto è stato assegnato ad un nuovo gruppo istruttorio;
CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa il nuovo gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici dell’U.O. Genio Civile di Padova in data 23/03/2017;
PRESO ATTO che nel corso dell’istruttoria, sono pervenute osservazioni, di cui all’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:
PRESO ATTO che risultano acquisiti agli atti il Parere espresso dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, prot. n. 3080/B.5.11/2 del 04/11/2015 previsto nell’ambito della procedura di cui al RD n. 1775/1933;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/09/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
“Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;
visto che l’area d’intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000;
considerato che si tratta di un impianto puntuale e che non c’è sottrazione di risorsa idrica dal fiume Frassine,
visto il parere dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione prot. n. 3080 del 04.11.2015;
visto il parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo del 29.02.2016, n.2146, con il quale - ha fatto presente:
Alla luce di quanto sopra illustrato,
visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);
visto l’art. 2 del D.Lgs 104/2017;
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione;
viste le osservazioni pervenute dall’amministrazione comunale di Montagnana con nota in data 19/07/2016, prot. n. 278154 come riportate in premessa;
considerato che il fiume Frassine è un corso d’acqua pensile: il pelo libero dell’acqua è superiore al piano campagna;
considerato che non è stata illustrata l’accessibilità all’impianto, considerata la sua collocazione in centro alveo;
considerato che dovrà essere rivista la collocazione del locale tecnico non essendo derogabili le distanze di rispetto dalle opere idrauliche;
considerato che il progetto non prevede la costruzione della scala per l’ittiofauna come richiesto dalla Provincia di Padova, settore Caccia e Pesca e che l’inserimento del nuovo manufatto dovrà rivedere l’impostazione dell’impianto;
considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modifiche indotte dalla centralina nel tratto appena a monte dell’opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;
considerato che non sono prevedibili gli effetti che il costante mantenimento dei livelli idrometrici di regolazione possa indurre sui rilevati arginali;
considerato che non sono stati valutati gli effetti derivanti dal mantenimento di livelli sostenuti, con sottrazione di volumi d’invaso, anche nella stagione non irrigua e pertanto anche in periodi in cui è statisticamente più probabile il verificarsi di situazioni di piena;
considerato che la portata derivabile è stata determinata mediante rielaborazioni soggettive riferite alla potenziale disponibilità di ulteriori quantità d’acqua per il periodo di vivificazione;
considerato che nella modellazione idraulica dello stato di progetto, dovrà esser considerato l’ingombro della macchina, anche in condizioni di piena e macchina non sollevata;
considerato che non risultano essere dettagliate la modalità di realizzazione e la gestione della panconatura di monte;
considerato che dovranno essere analizzati gli effetti indotti sulle arginature in caso di rapido svaso del tratto rigurgitato di monte, definendone i tempi necessari affinché non si arrechino danni alle opere idrauliche;
considerato che non sono state fatte le adeguate valutazioni degli effetti nella fase di cantiere, relativamente all’accessibilità da parte dei mezzi d’opera, con particolare riferimento anche all’allontanamento del materiale di risulta;
considerato che dovranno essere debitamente valutati gli effetti indotti dall’infissione del palancolato provvisionale per gli eventuali danni alle opere preesistenti e al manufatto storico della chiavica Dolza;
considerate le osservazioni e valutazioni sopra riportate si ritiene che debba essere rivisto il piano di ammortamento;
ha ritenuto all’unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/10/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 13/09/2017;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 461328 del 06/11/2017 ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 30 giorni per le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà invocate dal suddetto art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., non facendo pervenire le proprie osservazioni;
decreta
Luigi Masia
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